Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta la notifica della citazione dell'imputato eseguita mediante consegna al difensore, qualora l'imputato abbia ritualmente dichiarato il proprio domicilio, in quanto, l'impossibilità della notifica al domicilio dichiarato o eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che ne renda definitivamente impossibili le notificazioni, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato; né, in tal caso, può farsi ricorso alle modalità previste per l'imputato irreperibile, in quanto anche detta condizione deve essere accertata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2009, n. 48652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48652 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1929
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 17823/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) JE IS N. IL 23/08/1965;
avverso la sentenza n. 40/2007 GIUDICE DI PACE di OMEGNA, del 02/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore di ufficio EM Ismail, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Omegna in data 2 febbraio 2009 che lo ha dichiarato responsabile del reato di lesioni personali volontarie in danno della moglie AN KH, fatto dell'aprile 2004.
Deduce:
1) la nullità della sentenza dovuta al fatto che la citazione dell'imputato è stata effettuata mediante notifica al difensore in violazione degli artt. 161 e 159 c.p.p.. L'imputato aveva dichiarato il proprio domicilio in Madonna del Sasso via San Carlo e in tale luogo non era stato cercato prima della notifica al difensore. Anche la dicitura "irreperibile" presente sull'atto di citazione del 30 marzo 2007 non corrispondeva alla emissione di un formale e motivato decreto di irreperibilità. 2) la violazione dell'art. 192 c.p.p. posto che l'affermazione di responsabilità è avvenuta senza la doverosa analisi della attendibilità della persona offesa, così come immotivato è il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo deve essere accolto alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite secondo le quali in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.
La medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non assolta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Rv. 229539). Nella specie si versa nella prima ipotesi e cioè in quella della configurazione della nullità assoluta posto che la notifica della citazione all'imputato mediante consegna al difensore appare in primo luogo irregolare in ragione del fatto che non risultano rispettati i dettami dell'art. 161 o di quelli dell'art. 159 c.p.p.. In particolare, se la notifica al difensore fosse stata disposta ai sensi dell'art. 161 c.p.p. comma 4 per inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall'imputato a proposito del domicilio, si sarebbe in presenza di una omessa verifica delle dette condizioni. Infatti l'impossibilità della notifica all'imputato presso il domicilio eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato (Rv. 226378).
Se invece si fosse inteso notificare con le modalità previste per l'imputato irreperibile, la condizione avrebbe dovuto essere accertata ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. Nella specie a tale irregolarità corrisponde una situazione che, anche solo in astratto, non presenta caratteristiche tali da far presumere che l'interessato abbia comunque avuto notizia del processo a suo carico.
Ne consegue che si è in presenza di una nullità assoluta riguardo alle modalità di esecuzione della citazione dell'imputato e la sentenza va annullata con rinvio al giudice di pace, competente per gli incombenti relativi alla rinnovazione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 29, comma 3. L'ulteriore motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Omegna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009