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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 478/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. V. Basile) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano e dall'avv. U. Nucciarone), avente ad oggetto: assegno mensile di assistenza;
osserva
Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso per l'accertamento del requisito medico necessario ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, chiede verificarsi l'entità del proprio stato patologico. L' deduce l'infondatezza della pretesa attrice. CP_1
Il consulente tecnico nominato al fine di accertare lo stato fisico di parte ricorrente ha ritenuto che la medesima è affetta da malattie che la rendono invalida in misura non superiore al 67%, come accertato dalla commissione medica competente e dall'ausiliare tecnico d'ufficio designato in fase di a.t.p.o.. Le conclusioni del designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi dunque che parte ricorrente non risulta in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza. Le spese del giudizio, in esse comprese quelle relative alla compiuta c.t.u., seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che nata a [...] in data [...], non Parte_1
è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile di assistenza;
condanna a rifondere all le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico di le spese inerenti alla compiuta c.t.u., Parte_1 liquidate come da separato decreto. Ragusa, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 478/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. V. Basile) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano e dall'avv. U. Nucciarone), avente ad oggetto: assegno mensile di assistenza;
osserva
Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso per l'accertamento del requisito medico necessario ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, chiede verificarsi l'entità del proprio stato patologico. L' deduce l'infondatezza della pretesa attrice. CP_1
Il consulente tecnico nominato al fine di accertare lo stato fisico di parte ricorrente ha ritenuto che la medesima è affetta da malattie che la rendono invalida in misura non superiore al 67%, come accertato dalla commissione medica competente e dall'ausiliare tecnico d'ufficio designato in fase di a.t.p.o.. Le conclusioni del designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi dunque che parte ricorrente non risulta in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza. Le spese del giudizio, in esse comprese quelle relative alla compiuta c.t.u., seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che nata a [...] in data [...], non Parte_1
è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile di assistenza;
condanna a rifondere all le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico di le spese inerenti alla compiuta c.t.u., Parte_1 liquidate come da separato decreto. Ragusa, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)