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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/01/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 178 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/07/2023 e vertente
TRA
- già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe, in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma rep. 53729, racc. 26903 del 07.02.2017 in calce Per_1 all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellante
E
n. q. di titolare dell'omonimo (P.I. ), Controparte_1 Org_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Iadevaia e Tommaso Iadevaia in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
Appellato
E già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t.;
Appellata contumace
FATTO
Con l'atto di citazione originario il sig. conveniva in giudizio innanzi Controparte_1 al Giudice di pace di Sant'GA DE TI l' (quale società venditrice Parte_2 dell'energia elettrica) ed (quale società distributrice), esponendo che Controparte_3 nella notte tra l'08.02.2015 ed il 09.02.2015 aveva subito un'interruzione delle fornitura di energia elettrica presso il suo sito in Durazzano alla via San Rocco n. 41 e chiedendo a Org_1 titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di € 1.476,00 (di cui € 976,00 spesi per la riparazione del compressore di una cella congelatore che si era danneggiata a causa
1 dell'interruzione di energia elettrica ed € 500,00 spesi per il gasolio necessario ad alimentare un gruppo elettrogeno nel predetto periodo d'interruzione dell'energia).
La e l' nel primo grado di Controparte_4 Parte_2
giudizio si costituivano con il medesimo difensore ed eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di poiché società venditrice di Parte_2
energia elettrica, totalmente estranea alla distribuzione, non avendo la proprietà della rete elettrica.
Nel merito contestavano l'avversa richiesta risarcitoria, deducendo l'insussistenza di un nesso di causalità tra l'interruzione del servizio elettrico ed i danni lamentati dall'attore, evidenziando che l'eventuale interruzione del servizio elettrico era stato causato dal maltempo, escludendo – dunque
- ogni responsabilità sia della società venditrice che della società distributrice. Le convenute, inoltre, contestavano le avverse richieste risarcitorie, sia perché in contrasto l'una con l'altra (in quanto l'attore da un lato sosteneva il danneggiamento della cella frigorifero e dall'altro dichiarava di aver consumato del gasolio per alimentare un gruppo elettrogeno necessario proprio a consentire il funzionamento dei beni che dichiarava essere stati danneggiati) sia perché eccessive e non adeguatamente provate.
Escussi i testimoni di entrambe le parti, con sentenza n. 69/2018 il Giudice di Pace di Sant'GA
DE TI accertava un inadempimento contrattuale da parte dell' Parte_2
e, per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea la condannava al pagamento di €
[...]
1.476,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con l'atto di appello in esame, , già denominata Parte_1
chiedeva la riforma della citata sentenza deducendo come Parte_2
primo motivo la propria carenza di legittimazione passiva, così come già sostenuto in primo grado, essendo la società venditrice e non distributrice dell'energia elettrica, evidenziando che il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto la predetta società come “gestore della linea elettrica”, ignorando totalmente le difese articolate. Nel merito, quale ulteriore motivo d'appello deduceva l'errata valutazione delle prove offerte nel corso del giudizio di primo grado, in particolare con riguardo ai testi escussi, in quanto il Giudice di Pace non aveva congruamente valutato quanto dichiarato dal teste di parte convenuta - sig. - il quale aveva confermato che Tes_1
l'interruzione della linea elettrica nel periodo indicato dall'attore era stata provocata dalle avverse condizioni metereologiche. Evidenziava – inoltre - che dalla prova testimoniale espletata era emerso, altresì, che la cella frigorifero - della quale l'attore lamentava il danneggiamento - era stata da sempre alimentata da un gruppo elettrogeno e non era collegata alla rete elettrica di proprietà di circostanza non oggetto di valutazione da parte del Giudice Controparte_3
2 di Pace e rilevante per l'esclusione del nesso di causalità tra l'evento ed il dedotto danno. Per tali ragioni, chiedeva la riforma della sentenza oggetto d'impugnazione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo – preliminarmente - la mancata Controparte_1
integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_3
quale parte del giudizio di primo grado, quindi la nullità dell'atto di citazione in appello in
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado, evidenziando, in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva del
[...]
che il rapporto contrattuale relativo alla fornitura di energia elettrica Parte_1
era stato intrapreso proprio con la predetta società venditrice, così come provato in primo grado, ragion per cui detta società era responsabile ex art. 2050 c.c. per il danno subito dall'attore, non avendo fornito prova del caso fortuito, così come argomentato dal Giudice di Pace. L'appellato, inoltre, contestava le avverse valutazioni in ordine alla rilevanza della documentazione depositata in primo grado da parte avversa - evidenziando che il deposito in atti di un bollettino meteorologico era insufficiente a provare l'effettivo verificarsi delle avverse condizioni metereologiche - oltre a contestare le avverse deduzioni in ordine all'errata interpretazione da parte del Giudice di Pace delle risultanze della prova testimoniale espletata. Per tali ragioni, chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il precedente G.I. con ordinanza dell'08.08.2019 - come modificata con successiva ordinanza del
06.09. 2019 - rilevava che benché la sentenza di primo grado non menzionasse tra le parti la società detta società era stata parte del precedente grado di giudizio, Controparte_5
di talchè assegnava termine perentorio all'appellante per l'integrazione del litisconsorzio necessario.
La seppur regolarmente citata in giudizio dall'appellante, non si Controparte_5
costituiva, ragion per cui occorre dichiararne la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'11.07.2023 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, la sottoscritta (che nelle more ereditava il ruolo) riservava la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
3 senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ., Sezz.
UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord. n. 13535,
Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960,
Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, l'appello è fondato e – per l'effetto – merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
In primo luogo occorre rilevare che soltanto in comparsa conclusionale parte appellata chiedeva in via subordinata la condanna in solido del (quale unica parte Parte_1
soccombente in primo grado) ed (nella sentenza di primo grado non vi è Controparte_2
alcuna condanna della predetta società distributrice, seppur evocata in giudizio dall'attore).
Orbene, trattasi di domanda inammissibile perché proposta oltre il termine di cui all'art. 343 c.p.c.- nella formulazione ratione temporis applicabile – non essendo stato proposto appello in via incidentale da parte dell'odierno appellato, neppure nei termini di cui all'art. 343, II comma c.p.c., ovvero nella prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario rimasto contumace (di talchè non possono condividersi le argomentazioni rese dall'appellato nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.).
Ciò posto, dovrà essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così come formulata dall'appellante sin dal primo grado di giudizio. A sostegno della propria tesi l'appellante richiamava recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'ipotesi di richieste risarcitorie derivanti da danni inerenti al malfunzionamento della rete elettrica di trasmissione, come nel caso di specie, la società che si limiti alla mera attività di compravendita dell'energia – nel caso che ci occupa non può essere chiamata a Parte_1 rispondere di detti danni ai sensi dell'art. 1228 c.c., ciò in ragione del fatto che i soggetti responsabili del funzionamento della rete elettrica non possono essere considerati in alcun modo
4 come ausiliari della società venditrice (ex multis, Cass. civile, sez. III, ordinanza n. 1581 del 23 gennaio 2018). Tanto premesso, occorre evidenziare che per pacifica ammissione dell'appellato/attore in primo grado, l'evocazione in giudizio del Parte_1
veniva effettuata in ragione del fatto che il contratto di somministrazione di
[...]
energia elettrica veniva stipulato direttamente con tale società venditrice (circostanza non contestata dal ), ragion per cui ella rispondeva anche del Parte_1
malfunzionamento della linea di trasmissione in virtù degli obblighi contrattuali. Sul punto occorre evidenziare che con la legge n. 125 del 3 agosto 2007 veniva istituita la separazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica dall'attività di vendita, ragion per cui le società venditrici, con le quali il cliente finale stipula il contratto, non hanno alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti. Se è vero – dunque - che è la sola società distributrice a dover manutenere la rete di trasmissione, la società erogatrice risponde comunque nei confronti del cliente con il quale ha direttamente stipulato il contratto. Tanto si desume – infatti - dalle condizioni generali attinenti al contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica di
[...]
stipulato tra e Controparte_3 Controparte_3 Parte_1 così come allegate alla produzione di primo grado dell'odierna appellante. Dalle predette condizioni generali di contratto emerge, infatti, che eventuali reclami attinenti alla gestione del trasporto dell'energia da parte del Distributore (per conto e nell'interesse dei clienti) possono essere inoltrati direttamente dal Venditore (ex art. 15 delle predette condizioni generali), così come eventuali rimborsi, seppur dovuti dal Distributore, vengono detratti direttamente dalla bolletta - per il tramite del Venditore - al cliente finale (ex art. 14 delle predette condizioni generali di contratto). Recente giurisprudenza di legittimità che si condivide, inoltre, ha chiarito le ragioni per le quali la società venditrice risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del cliente anche in ipotesi di malfunzionamento della rete di trasmissione, precisando che: “Se è vero che la società , già è estranea all'attività di Parte_1 Parte_2 distribuzione, per cui non può essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del danno derivante da responsabilità del diverso soggetto tenuto alla manutenzione della rete di trasmissione, è altrettanto vero che egli è legato ad una responsabilità contrattuale per fatto proprio nei confronti del cliente finale. Quest'ultimo, infatti, ha stipulato il contratto di somministrazione con una determinata società e non è tenuto a conoscere tutte le articolazioni interne della stessa;
In altri termini, quindi, la responsabilità della società originariamente convenuta non si fonda sull'art. 1228 cit., ma sulle normali regole dell'inadempimento contrattuale;
per cui il contraente è tenuto a dimostrare l'esistenza del contratto e
l'inadempimento, ricadendo sull'altra parte l'onere di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta
5 della prestazione (Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533).” (cfr. Cass. sez. VI, n.
16436 del 10.06.2021).
Tanto chiarito, nel caso che ci occupa l'attore in primo grado non formulava richiesta indennitaria (eventuali indennizzi sono previsti per i contratti oggetto di causa nell'ipotesi in cui si verifichino eventi fortuiti ed imprevedibili che impediscano al cliente la fruibilità del servizio offerto, come condizioni meteo avverse - che fungono da esimente della responsabilità contrattuale per la società erogatrice), bensì richiesta risarcitoria da qualificarsi nei confronti dell'odierna appellante a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Orbene, il
[...]
sin dal primo grado di giudizio forniva prova che il malfunzionamento della Parte_1
rete elettrica era stato causato dalle avverse condizioni metereologiche e, dunque, a lei non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Dalla prova testimoniale espletata in primo grado si evince- infatti - che i due testi di parte attrice Iadevaia e dichiaravano di non ricordare se nella Tes_2 notte tra l'08 ed il 09 febbraio 2015, allorquando si verificarono dei cali di tensione presso l'attività commerciale di parte attrice, vi fossero delle avverse condizioni meteo. Il teste Tes_1
(Responsabile di Zona di confermava – invece - che il malfunzionamento Controparte_2
della linea elettrica era stato causato dalle avverse condizioni climatiche di cui ai bollettini di allerta meteo allegati alla produzione di parte convenuta e dichiarava che: “Preciso che dette avverse condizioni metereologiche hanno determinato dei guasti sulla linea di media tensione
[...]
che, a sua volta, alimenta la fornitura del sig. ” Il teste dichiarava, inoltre, che Org_2 CP_1
gli operai di da lui coordinati, erano intervenuti prontamente per il Controparte_5 ripristino della fornitura ed affermava: “Posso riferire che le condizioni di allerta meteo di cui ai bollettini mostratemi riguardavano anche il Comune in cui si è verificato il guasto” (cfr. verbale di udienza del 27.01.2017). Si aggiunga che parte convenuta documentava la sussistenza delle avverse condizioni metereologiche verificatesi nel periodo di riferimento mediante allegazione nel fascicolo di primo grado della nota di trasmissione della Prefettura di Benevento dell'08.02.2015 - comunicata a mezzo fax anche al centro di zona del centro operativo - avente ad oggetto Pt_2
“avviso di allerta per condizioni meteo avverse” nella quale veniva richiamata la previsione di avverse condizioni meteo come da bollettino meteorologico emesso dalla in Org_3
relazione ad eventi metereologici che potevano verificarsi dalle ore 18.00 dell'08.02.2015 e per le successive 24/36 ore. Alla produzione di parte convenuta venivano allegati, altresì, bollettini meteorologici regionale emessi in data 08.02.2015 e 09.02.2015 attestanti precipitazioni sparse anche a carattere nevoso oltre i 300/400 metri con venti forti. In calce ai predetti bollettini meteo - peraltro - venivano indicate anche le zone interessate dalla predetta allerta meteo tra le quali era presente anche la zona nella quale è ubicata l'attività commerciale dell'attore (sita in Durazzano),
6 rientrante nella zona di allerta “Alta e Sannio”. Ne consegue che alcuna responsabilità da CP_6
inadempimento contrattuale sarà imputabile alla società venditrice, la quale forniva prova che il malfunzionamento della linea elettrica era stato causato dalle avverse condizioni meteo e, dunque,
a lei non imputabile alla luce della predetta documentazione, nonché delle dichiarazioni rese dal teste , in assenza di prova contraria fornita da parte attrice sul punto. Il Giudice di Pace, Tes_1
invece, non faceva alcun riferimento nella sentenza oggetto di impugnazione alla predetta documentazione, né prendeva in considerazione le dichiarazioni testimoniali, limitandosi a ritenere insufficiente la prova fornita dalla società convenuta.
La sentenza di primo grado, quindi, andrà totalmente riformata, in assenza di responsabilità contrattuale imputabile all'odierna appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno poste a carico di parte appellata in applicazione del DM 55/2014 ratione temporis applicabile per il giudizio di primo grado e del DM
147/2022 per il presente grado di giudizio, ritenendo congrua l'applicazione del parametro minimo di complessità della controversia anche alla luce del valore della domanda proposta in primo grado
(pari ad € 1.476,00)
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_5
2) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 69/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'GA DE TI in data 11.06.2018 e depositata in cancelleria in data 25.06.2018;
3) Condanna n.q. di titolare dell'omonimo al Controparte_1 Org_1
pagamento in favore del delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 671,00 (di cui € 113,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva € 235,00 per la fase istruttoria ed € 203,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge;
4) Condanna n.q. di titolare dell'omonimo al Controparte_1 Org_1
pagamento in favore del delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in € 174,00 per C.U. e diritti e complessivi € 852,00 per onorari (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge;
Benevento, 25/01/2024 Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Marina De Stasio, addetta all'Ufficio per il Processo.
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