Decreto presidenziale 26 settembre 2023
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 13814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13814 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13814/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12521/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12521 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ST FE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, Università degli Studi di FE, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Milano “Statale”, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati Lorenzo Canullo e Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ateneo, in Modena, via dell’Università, 4;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati Paola Tranquilli e Adele Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ateneo in Roma, via Cracovia, 50;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Verona, non costituiti in giudizio.
nei confronti
RA GA RA, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
YA DI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della pagina personale pubblicata all’interno dell'area riservata del portale cisiaonline.it, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “ Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024 ”;
- del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “ Modalità di svolgimento del test ‘TOLC’ e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria ”;
- del D.M. Mur n. 74 del 10 febbraio 2022 recante “ Definizione dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia ”;
- del D.M. Mur n. 76 del 10 febbraio 2022 recante “ Posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2023-2024 ” e relativi allegati;
- del D.M. Mur n. 992 del 28 luglio 2023 recante “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE ” e relativi allegati;
- del D.M. Mur n. 994 del 28 luglio 2023 recante “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero ” e relativi allegati;
- dell’Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “ Tabella A posti UE Medicina ” e “ Tabella B posti residenti estero Medicina ” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto « Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero » pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- dell’Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024;
- del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l’art. 13 recante “ Nuove modalità e contenuti per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025 ”;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6- ter , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “ Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni ” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “ fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023 ” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023/2024;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023/2024;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) , della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, dell’elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale Cisia online ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 22 luglio 2024,
- del provvedimento di esclusione del 28 maggio 2024, per non aver confermato l’interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al d.d. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, comunicato all’odierna parte ricorrente attraverso l’area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2023/2024;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi della Calabria, dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, dell’Università degli Studi di FE, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Università degli Studi dell’Aquila, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, dell’Università degli Studi di Milano “Statale”, dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi del Salento, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Trento, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia e di RA GA RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha rappresentato di aver partecipato alla procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024, svoltasi per la prima volta con il test TOLC.
1.1. Il ricorrente, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, ha esposto di aver conseguito un punteggio equalizzato pari a 53,06 punti, non utile all’immatricolazione presso i corsi di laurea e le sedi universitarie di interesse.
Tale punteggio, invero, non risultava utile all’immatricolazione neppure dopo l’ultimo scorrimento intervenuto prima della proposizione del presente gravame, ossia quello del 12 settembre 2023 (cfr. pag. 13 del ricorso).
2. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio affidato a quattro differenti motivi, ha impugnato la sua mancata ammissione ai corsi di laurea in questione in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe e afferenti alla procedura comparativa pubblica per cui è causa, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato, con richiesta di ammissione al corso di laurea di interesse presso l’Ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei, anche in accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica proposta ai sensi dell’articolo 30 c.p.a.
2.1. Il ricorrente, in estrema sintesi, ha prospettato la sussistenza di un complesso di irregolarità riferite, in particolare, alla legittimità del sistema di calcolo del punteggio equalizzato, alla ripetizione dei quesiti tra le sessioni, alla rigida scansione temporale per sezioni nella prova, alla determinazione del numero di posti disponibili e al mancato accesso agli atti e agli elaborati.
3. Il ricorrente ha poi proposto un ricorso per motivi aggiunti con il quale è stato impugnato il provvedimento di esclusione del 28 maggio 2024 – adottato dal Ministero resistente in seguito alla mancata conferma di interesse a permanere in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dal punto 7, lett. d) , dell’Allegato 2 al d.d. n. 1925 del 30 novembre 2022 – e ne è stato chiesto l’annullamento.
3.1. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia e la controinteressata RA GA RA.
In particolare, Cisia, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli Studi di Padova hanno depositato memorie difensive, svolgendo difese pregiudiziali e di merito, mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le restanti Università si sono limitati al mero deposito di una relazione di causa e di documentazione rilevante.
3.2. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene di delibare innanzitutto il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la permanenza in graduatoria costituisce condicio sine qua non per radicare l’interesse processuale a contestare gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, essendone stata contestata la legittimità in ragione della mancata immatricolazione a un corso di laurea di interesse. Orbene, nel caso in cui il conseguimento di tale bene della vita risulti definitivamente precluso per la sopravvenienza lite pendente, la parte ricorrente non potrà più vantare alcun interesse all’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, non potendo trarre alcuna utilità dall’eventuale riesercizio del potere susseguente alla loro eliminazione dalla realtà giuridica.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
5.1. A riguardo, è sufficiente evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia già pronunciata sulla legittimità dei provvedimenti di decadenza dalla graduatoria per mancata conferma di interesse, statuendo che “ Il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando (v. par. 10, lett. d), dell’allegato 2 al d.m. n. 277 del 2019), cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307). La giurisprudenza cautelare ha inoltre precisato che ‘non può ritenersi equipollente dell’adempimento richiesto la presentazione di ricorso giurisdizionale’ (C.d.S., Sez. VI, ord. n. 3672/2018, cit.) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023).
5.2. Risultano inconferenti gli ulteriori rilievi mossi dalla parte ricorrente, consistenti nel richiamo a un precedente della Sezione (sent. n. 10679 del 18 ottobre 2021), superato dalla successiva giurisprudenza d’appello innanzi richiamata, e alla circostanza per cui la mera proposizione del ricorso sarebbe idonea a far emergere la volontà di permanere in graduatoria, in quanto ciò non rientra tra le cause di forza maggiore che, in ipotesi e ove debitamente comprovate, possano consentire di escludere, nel caso concreto, gli effetti dell’applicazione di una legittima regola fissata dalla lex specialis concursus .
6. Dall’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti discende, per le ragioni già esposte in precedenza e alle quali integralmente si rinvia, anche l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il presente gravame deve essere dichiarato improcedibile, per ciò che concerne il ricorso introduttivo, e deve essere respinto per ciò che riguarda il ricorso per motivi aggiunti, stante la sua infondatezza.
8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell’Università degli Studi di Padova nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite, invece, possono essere interamente compensate nei confronti delle altre amministrazioni costituite, in ragione della loro costituzione solo formale e dell’esiguo apporto defensionale, sostanziatosi nel mero deposito di documentazione rilevante e di relazioni di causa redatte dalle medesime amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell’Università degli Studi di Padova, che liquida per ciascuna di tali parti in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO