Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1946
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Sentenza 23 gennaio 2023

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In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perché venga meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in I. n. 326 del 2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell' illecito, è necessario , quando non si tratti di società cartiera ma di quella che "a valle" riceve fatture soggettivamente inesistenti, acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, perché difetti la ratio dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1946
    Data del deposito : 23 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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