TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/10/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arduino Foresta;
OPPONENTE
E
.I. , già Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 [...] in persona del Procuratore speciale Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Zappa;
[...]
OPPOSTA
Oggetto: somministrazione;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2023, Parte_1 emesso in data 22.12.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €
41.357,32, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore di Controparte_1
che ha dedotto di accreditarla a fronte della somministrazione di
[...] energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo stante l'impossibilità di individuare la fonte del credito;
ha dedotto di essere stato citato in giudizio ai sensi degli artt. 550 e ss. c.p.p. con l'accusa di aver realizzato un allaccio abusivo diretto alla rete al fine di garantirsi, sino al 4 luglio 2015, il gratuito CP_2
1 approvvigionamento di energia elettrica;
che in data 4 luglio 2015 un dipendente dell' si era recato di propria iniziativa presso la sua abitazione e, accertata una CP_2 situazione di prelievo irregolare, aveva proceduto, senza essere stato nominato ausiliario di P.G., a prelevare il contatore;
che le operazioni si erano svolte del tutto illegittimamente in sua assenza, senza rispettare le garanzie dell'imputato; che la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta non chiarisce l'esatta entità del prelievo, se non su basi empiriche.
Si è costituita in giudizio deducendo la piena Controparte_1 legittimità della pretesa, in punto di an e quantum debeatur, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via del tutto preliminare, si evidenzia che – sebbene in sede di ricorso per ingiunzione si sia limitata ad esporre di essere creditrice di Controparte_1 [...]
quale titolare della medesima impresa individuale, per la fornitura di energia Parte_1 elettrica presso l'utenza sita in Mesoraca (KR), Via S. Paolo n. 34 (88838), allo stesso intestata, senza specificare il titolo della pretesa né il periodo di fatturazione, ma limitandosi a richiamare la fattura n. 079347290021981A del 23.10.2015, così come descritta nell'estratto conto allegato al ricorso – la medesima creditrice, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione, ha ben chiarito di agire in forza dell'accertamento di un allacciamento abusivo alla rete da parte dell'opponente. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che trattasi di mera precisazione della domanda, la quale è senz'altro consentita al creditore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
peraltro, la Corte di
Cassazione (sent. n. 9668/2021) ha avuto modo di evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa anche la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né
l'allungamento dei tempi del processo;
circostanze queste ultime che non ricorrono nel caso di specie, avendo potuto l'opponente svolgere tutte le proprie difese in sede di prima udienza o nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ed in particolare con la prima memoria integrativa, di cui tuttavia non si è avvalso.
2 Ne deriva che il titolo della pretesa è costituito dalla condotta illecita rappresentata dal prelievo irregolare di energia.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che in data 04.07.2015, due tecnici di E- hanno effettuato una verifica presso la fornitura sita in Via San Controparte_4
Paolo, 34 in Mesoraca (Numero Cliente 763 921 735, codice POD IT001E763921735 e
Numero Presa 7934729002198) intestata a , ed hanno riscontrato Parte_1
l'esistenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica del Distributore a monte del contatore, che consentiva di prelevare energia in modo fraudolento, evitando la registrazione dal contatore, bypassato.
In particolare, i tecnici accertavano “un allaccio diretto alla rete realizzato con CP_2 cavo elettrico privato di sezione 4x6 mm2, di cui una estremità del suddetto cavo è stato collegato alla cassetta di derivazione 4x16, l'altra estremità terminava ad una CP_2 cassetta di derivazione privata posta nell'androne delle scale, da dove veniva alimentata parte dell'impianto elettrico dello stabile” (cfr. verbale di verifica).
Le operazioni di verifica si sono svolte alla presenza di , qualificatasi come Persona_1 coniuge dell'intestatario della fornitura, la quale si è rifiutata di firmare il verbale.
I consumi sono stati ricostruiti dal Distributore, con il metodo della c.d. potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo e sulla base dei tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia stabiliti dall'UTIF, ora Parte_2
(1800 ore). I consumi sono stati addebitati all'odierno opponente limitatamente
[...] all'arco temporale compreso tra il 17.07.2010 al 3.07.2015, con fattura comunicata al cliente.
Alla luce di tali emergenze ritiene questo giudice che sussistano elementi indiziari convergenti circa la fondatezza della pretesa creditoria azionata da parte opposta.
L'opponente si è limitato genericamente ad eccepire che i consumi sarebbero stati erroneamente addebitati, sulla base di criteri non esplicitati dalla creditrice.
Tuttavia, pacifica essendo l'abusiva alterazione del contatore, l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, una diversa e minore incidenza di tale alterazione sulla registrazione dei consumi né una diversa data alla quale ricondurre la manomissione del contatore, né ancora ha contestato di essere stato intestatario ed utilizzatore della fornitura nel periodo in contestazione.
3 Alla luce di tali difese, non si è proceduto all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, non potendo quest'ultima supplire all'onere di allegazione, contestazione e prova ricadente sull'istante.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2023, emesso in data
22.12.2023, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.VA., come per legge.
Così deciso in Crotone, li 28.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
4