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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6458 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9277/2022, pubblicata il
20.10.2022, iscritto al n. 2029/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), in persona del Direttore Generale p.t.. dr. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv Claudia Manzi (c.f. ), legale
[...] CodiceFiscale_1 interno in servizio presso l'Azienda, elettivamente domiciliata in Napoli presso la UOC Affari Legali
Appalti e Contratti dell' , sita in Napoli, Via A. Cardarelli n. 9, Parte_1
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Milano, Corso Vercelli n. 40, contumace, Controparte_1 P.IVA_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 20.4.2023, la ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la sentenza n. 9277/2022, pubblicata il 20.10.2022, con cui il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di restituzione dell'importo di 99.940,63 € oltre interessi da lei avanzata nei confronti della quale somma da quest'ultima indebitamente Controparte_1
incassata per fatture oggetto di doppio pagamento (in quanto saldate prima a seguito di una serie di procedure di pignoramento presso terzi attivate dalla società convenuta e, successivamente, incluse nell'atto transattivo che le parti –in base al protocollo d'intesa stipulato da e da Controparte_1
ulla base della DGRC n. 1956 del 16 novembre 2007- sottoscrivevano in data 17 novembre CP_2
2010), aveva condannato la convenuta alla restituzione del minor importo di 75.693,62 € oltre interessi.
Il Tribunale aveva infatti affermato, in merito al quantum debeatur, che “il doppio pagamento ha riguardato solo alcune delle fatture poste alla base dei provvedimenti monitori (ovvero: nn. 1005
e 1006 del 31/03/2008; n. 1039 del 31/03/2008; nn. 107 e 108 del 22/02/2008; n. 1222 del
19/12/2007; 1255 del 18/04/2008; n. 136 del 09/02/2008; nn. 1373, 1374 e 1375 del 24/04/2008; nn.
1538 e 1539 del 09/05/2008; nn. 1627 e 1628 del 16/05/2008; nn. 1730 e 1731 del 23/05/2008; n.
1787 del 30/05/2008; n. 190/00 del 28/02/2007; n. 1918 del 13/06/2008; n. 193 del 31/03/2008; nn.
2013,2014 e 2015 del 20/06/2008; nn. 2125, 2126 e 2127 del 30/06/2008; 216/00 dell'08/03/2007;
n. 224/00 del 12/03/2007; nn. 231, 232, 233 e 234 del 25/01/2008; n. 237 del 16/04/2008; n. 252 del
19/03/2008; n. 260 del 28/04/2008; nn. 272/00 e 274/00 del 30/03/2007; n. 303 del 15/05/2008; n.
315 del 30/05/2008; n. 39 del 31/01/2008; nn. 390, 391, 392 e 393 del 30/06/2008; nn. 410, 411 e
412 dell'08/02/2008; n. 42/00 del 12/01/2007; n. 49, 50 e 51 del 31/01/2008; nn. 53/00, 55/00 del
24/01/2007; n. 57/00 del 25/01/2007; nn. 634, 635 e 636 del 29/02/2008; nn. 703 e 704 del
07/03/2008; nn. 793 e 794 del 14/03/2008; n. 875 del 20/09/2007; nn. 880, 881 e 882 del 21/03/2008;
n. 99/00 del 31/01/2007), e considerando quindi esclusivamente gli importi di queste ultime, si ottengono le seguenti voci: € 33.632,13 (d.i. n. 153/09), € 28.340,06 (d.i. n. 2885/09), € 26.032,40
(d.i. n. 3152/09), € 50.933,04 (d.i. n. 3586/09), che sommate danno un importo totale di € 138.937,63.
Da tale cifra, poi, va detratto quanto già restituito dalla convenuta in data 14/03/2011 (ovvero
€ 74.359,01), come riconosciuto in atti dall'attore (atto di citazione, pag. 9, capo 18).
Residua, pertanto, una differenza ancora dovuta pari ad € 64.578,62. Va, inoltre, accolta la richiesta accessoria di restituzione dell'indennizzo pari all'8% del credito certificato. Quest'ultimo, infatti, era previsto dal contratto quale sorta di compensazione per la rinuncia a “…interessi legali
e moratori maturati e maturandi, per il ritardato pagamento, alla rivalutazione monetaria, spese legali e/o pretese di qualsiasi altra natura…” (art.
2.2 punto (c). Ma gli interessi e le spese, come liquidati nelle ordinanze di assegnazione, sono stati comunque corrisposti al creditore procedente
e ad oggi da esso trattenuti. Pertanto, venuta meno -rispetto alle fatture oggetto Controparte_1
di doppio pagamento- la ratio dell'indennizzo corrisposto alla società convenuta, deve ritenersi fondata la pretesa di ottenere in restituzione anche quest'ultimo, pari ad € 11.115,00, ovvero la somma di: € 2.690,57 (d.i. n. 153/09), € 2267,20 (d.i. n. 2885/09), € 4074,64 (d.i. n. 3586/09), ed €
2082,59 (d.i. n. 3152/09). In conclusione deve accogliersi la domanda attorea, con la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 75.693,62 (€ 64.578,62 per il credito ed € 11.115,00 a titolo di indennizzo), oltre interessi di mora a decorrere dalla data dei rispettivi pagamenti non dovuti”.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, la deducendo Parte_1 una errata valutazione delle prove, in quanto l'importo restituito dalla convenuta in data 14.3.2011 si riferiva per 27.945,74 € al decreto ingiuntivo n. 2885/09 e per 22.165,99 € al decreto ingiuntivo n.
3152/09, mentre i restanti 24.247,28 € erano relativi ad altro decreto ingiuntivo, il n. 2770/2009, non oggetto del presente giudizio, per cui non potevano essere detratti dall'importo doppiamente pagato e richiesto in restituzione. L'importo già restituito dalla convenuta e da detrarre da quanto doppiamente pagato era pertanto pari a soli 50.111,73 € e residuava una differenza dovuta di
99.940,63 €, in luogo di quella disposta dal Tribunale in 75.693,62 € oltre interessi.
Non si costituiva in giudizio l'appellata, pur nella rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 17.11.2023 il presidente istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 10.12.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; ad esito di tale udienza, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Ritenuto dal Tribunale, e non più oggetto di contestazione, che il doppio pagamento aveva riguardato € 33.632,13 di cui al d.i. n. 153/09, € 28.340,06 di cui al d.i. n. 2885/09, € 26.032,40 di cui al d.i. n. 3152/09 ed € 50.933,04 di cui al d.i. n. 3586/09, per un importo totale di € 138.937,63, occorre accertare se effettivamente, come sostenuto dall'appellante, l'importo già restituito in data
14.3.2011 e relativo a detti decreti ingiuntivi sia pari a € 74.359,01 oppure al più limitato importo di
€ 50.111,73 €, per essere il residuo di € 24.247,28 € relativo al decreto ingiuntivo n. 2770/2009 non oggetto del presente giudizio.
Effettivamente rileva la Corte essere fondata la censura mossa dall'appellante, in quanto dalla disposizione di bonifico effettuata in data 14.3.2011 risulta che la restituzione da parte dell'appellata ha riguardato 27.945,74 € per il d.i. 2885/09 e 22.165,99 € per il d.i. n. 3152/09, oggetto del presente giudizio e della presente richiesta di restituzione, mentre 24.247,28 € erano per il d.i. n. 2770/09 non oggetto del presente giudizio. In definitiva l'importo di cui alla condanna di restituzione va determinato in 99.940,63 €, in luogo di quella disposta dal Tribunale in 75.693,62 €. L'appello deve pertanto essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, va condannata l'appellata al pagamento dell'importo richiesto di 99.940,63 €, in luogo di quello disposto dal
Tribunale in 75.693,62 €.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022; con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per l'attività istruttoria, non effettivamente svoltasi, e con valore della causa pari alla differenza tra quanto attribuito in questo grado e quanto nel primo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9277/2022, in contraddittorio Parte_1
con la così provvede: Controparte_1
1) In accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in
99.940,63 € anziché in 75.693,62 € l'importo di cui alla condanna al pagamento in favore dell'appellante da parte della e conferma nel resto l'impugnata sentenza. Controparte_1
2) Condanna alla rifusione in favore della appellante delle spese di lite anche Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in 804,00 € per spese e 3.500,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, e oneri riflessi.
Così deciso in Napoli, il 11.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo