Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3994/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3994/2024
promosso da:
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il 29/09/1977; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a RECANATI (MC) il 30/08/1983 Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SILVI ALESSIO e dall'avv. DI COLA GIANLUCA, elett.te dom.ti in VIA INDIPENDENZA 54 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15/01/2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della IA minore;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L.
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data
24.03.2021) ;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87 visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il 29/09/1977; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a RECANATI (MC) il 30/08/1983 Controparte_1 C.F._2
alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati ciascuno presso il proprio domicilio e residenza, il IG. in Recanati (MC) via Simonacci n.18 e la IG.ra Parte_1
in Recanati via Magrini n.10, con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_1
Gli stessi si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e all'iscrizione nei rispettivi passaporti della IA Per_1
2. La IA minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in
Recanati via Magrini n.10. 2. Il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé vederla e tenerla con sé:
2a) nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì sino all'ora di cena, quando la madre, di ritorno dal lavoro, andrà a prenderla;
2b) la notte del venerdì, provvedendo poi ad accompagnarla a scuola la mattina seguente;
2c) la notte del sabato, a settimane alterne, provvedendo poi ad accompagnare la minore presso l'abitazione della madre per la cena della domenica.
2d) la giornata del sabato, compatibilmente con i propri impegni.
2e) durante le vacanze scolastiche estive (indicativamente dalla seconda metà di giugno alla prima metà di settembre) ciascun genitore potrà tenere con sé al IA per un periodo pari a quattordici giorni, di cui la metà (ovvero, una settimana) Per_1 consecutivi (da stabilirsi entro il 30 giugno di ogni anno) previo accordo tra i genitori e tenendo conto del periodo di ferie lavorative di ciascun genitore.
2f) Ciascun coniuge potrà tenere con sé la IA durante il periodo natalizio, Per_1 comprendenti, ad anni alterni, la vigilia di Natale (24 dicembre) o il giorno di Natale
(25 dicembre), nonché l'ultimo giorno dell'anno (31 dicembre) o il primo giorno dell'anno (1° gennaio); ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le preferenze della bambina;
durante le vacanze pasquali, ciascun coniuge potrà tenere con sé la IA ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Per_1
Lunedì dell'Angelo.
Il tutto come meglio esplicitato nel piano genitoriale allegato (doc.5);
3. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della IA , la somma di €300,00 (trecento/00) Persona_2 entro il giorno cinque di ogni mese. Tale importo sarà aumentato, a partire dal mese di gennaio 2025, ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili;
4. Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra il Parte_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali viene richiamato espressamente il protocollo adottato dal Tribunale di Macerata, in data 18.12.2018, per i procedimenti in materia di famiglia. Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di ricevuta, ed il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso dall'altro entro, al massimo, trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso le spese straordinarie e superiori ad € 1.000,00 (mille/00) dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5. SI.ra ed il IG. inseriranno nelle rispettive Controparte_1 Parte_1 dichiarazioni dei redditi la detrazione fiscale per al IA a carico nella misura del
50% ciascuno. La IG.ra conseguirà per intero gli assegni Controparte_1 familiari in relazione alla IA minore;
6. Viene escluso qualsiasi assegno di mantenimento da un coniuge in favore dell'altro, considerato che ciascun coniuge gode di propri redditi lavorativi.
7. Le parti sono economicamente indipendenti ed hanno già definito in sede di separazione ogni altro aspetto patrimoniale, per cui non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo il rispetto delle condizioni sopra indicate;
”
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21/03/2010 in Recanati trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Recanati, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 2010
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recanati di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 21/03/2010 trascritto all'anno 2010
Macerata, 16/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà