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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32058 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 32058 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 e rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.24, vertente tra
), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato VIA NIZZA 59 ROMA presso lo studio dell'avv. DI AMATO ASTOLFO, dell'avv. DI AMATO ALESSIO e dell'avv. CAMINITI SAMANTHA, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come in atti
ATTORE
contro
), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. e Part. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] P.IVA_2
(C.F. e Part. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t.; C.F. ; Parte_2 C.F._2 [...]
C.F. Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi, in via disgiunta tra loro, dall' avv. Claudio Mangiafico, dall'avv. Carlotta Nannini e dall'avv. Valentina Ramella del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, corso di Porta
Vittoria n. 28, come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Parte Il Gruppo (in seguito, più brevemente, ), premesso di essere Pt_1
un gruppo industriale internazionale specializzato nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere di edilizia civile e industriale, attivo a livello mondiale con commesse in diversi Stati, deduceva che in data 16 marzo 2022, veniva pubblicato l'articolo intitolato “Da alla famiglia Per_1 dell'indagato 18 milioni per organizzare gli ospedali”, a firma dei giornalisti e sia sulle pagine del Parte_2 Parte_3 quotidiano “La ”, di cui è editore la (in seguito, CP_3 Controparte_2
Contr brevemente , già e direttore responsabile il dott. CP_3 CP_1
, sia sul sito web ww.laverita.info, in edizione accessibile solo agli
[...]
abbonati de , di cui è direttore responsabile sempre il dott. CP_3 CP_1
ed editore
[...] Controparte_3
Tale articolo legava la società ad una rete di affari in cui era coinvolta una persona indagata, dinanzi al Tribunale di Roma, per il reato di traffico di influenze illecite. In particolare, la società attrice riteneva presentassero contenuto diffamatorio i titoli presenti in due pagine, con i relativi sottotitoli: in prima pagina
“Da 18 milioni ai parenti dell'indagato” e il sottotitolo “quando era Per_1
commissario straordinario, il numero uno di assegnò un ricco appalto alla Per_2
società di famiglia del legale accusato (con ) di aver usato il suo nome CP_5 per ottenere contratti di consulenza”, a pag. 15 “Da alla famiglia Per_1 dell'indagato 18 milioni per organizzare gli ospedali” e il sottotitolo “La somma, parte di una maxi commessa da oltre 713 milioni, è finita alla società dei parenti della moglie di , ex dg del mise accusato di associazione per delinquere CP_6 finalizzata al traffico di influenze illecite”.
Sebbene il titolo non contenga il nome della società, nel corso dell'articolo si scrive testualmente: “Le carte depositate al Tribunale del riesame rivelano che gli investigatori hanno puntato gli occhi sulla società controllata dai familiari della moglie e collega di studio di , . La famiglia della donna CP_6 Persona_3
Part controlla infatti il gruppo , in modo da trasmettere l'idea che anche la società si attenzionata nel corso delle indagini . L'articolo, infatti, inizia scrivendo: L'ex commissario straordinario per
l'emergenza Covid, ha assegnato un appalto da 18 milioni di Controparte_7
euro alla società della famiglia di un indagato accusato di aver usato il suo nome per ottenere contratti di consulenza”, in tal modo suggerendo che l'assegnazione dell'appalto possa essere frutto di influenze illecite. Vengono poi riportati alcuni stralci del provvedimento di proroga delle intercettazioni emesso dal Gip di Roma, nel quale si da atto di bonifici a favore di da parte del Controparte_8 Pt_1
(riconducibile alla famiglia della moglie ), evidenziando
[...] Persona_3
l'avvenuta aggiudicazione, in seguito, da parte della società, di un appalto di 18 milioni di euro.
L'articolo, peraltro, prosegue affermando che le aggiudicazioni pubbliche costituivano una “boccata di ossigeno” per la società, adombrando l'idea che la stessa si trovasse in situazione di difficoltà finanziaria.
I giornalisti, inoltre, evidenziavano che inizialmente era stata formulata anche l'accusa di corruzione, per cui anche a carico del gruppo potrebbero ipotizzarsi reati più gravi.
Si tratta di accuse assolutamente infondate, posto che il TAR Lazio, con la sentenza n.3889 del 31.3.21, aveva accertato la regolarità della procedura.
Inoltre, altrettanto inveritiera è la notizia relativa alle difficoltà della società che gode della fiducia degli investitori, essendo riuscita anche a concludere l'operazione di salvataggio di ITALTEL spa, società di eccellenza nel settore della
Information Technology.
Era pertanto evidente la lesione alla reputazione e all'immagine del Pt_1
con conseguente diritto della stessa al risarcimento dei danni. Tenuto conto
[...] della gravità delle affermazioni espresse, idonee a ledere l'immagine di trasparenza e solidità essenziali per la società, nonché della notorietà e del fatturato della stessa e della diffusione del quotidiano, il danno risarcibile veniva quantificato nella somma di € 500.000,00.
La società attrice riteneva inoltre sussistenti i presupposti per l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 47/48 da liquidarsi in un importo considerevole a carico degli autori degli articoli, nonché del direttore responsabile.
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
Piaccia al'll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, -accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. la responsabilità di , Controparte_1 Parte_2 CP_9
(già e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
per aver diffuso notizie dal contenuto non veritiero e diffamatorio, lesive del
[...] diritto all'onore, all'immagine, alla reputazione del come Parte_1
meglio esposto in narrativa e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento in favore del dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali nella misura di € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro//00) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
a far tempo dal fatto illecito. -condannare i giornalisti autori dell'Articolo, Pt_2
e nonché il direttore responsabile, il Dott.
[...] Controparte_10
al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 8 Controparte_1 febbraio 1948, n. 47, nella misura non inferiore ad € 100.000,00
(centomilaeuro/00), ovvero alla somma che verrà ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'offesa e della diffusione della rivista. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Evidenziavano che nel 2021 la Procura di Roma aveva avviato una indagine a carico di diverse persone che avrebbero costituito una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di influenze, per ottenere commesse e appalti dalle strutture governative, nel periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Fra gli indagati vi erano e Persona_4 R_
. Il primo, in particolare, era stato membro dello studio legale AL a cui
[...] aveva appartenuto anche l'ex Presidente del ON . Erano poi indicati Pt_4 altri indagati, con omissione dell'indicazione dell'identità per uno di essi e anche nei documenti delle indagini vi erano diversi omissis.
Secondo le accuse il e l avrebbero utilizzato la CP_5 CP_6 conoscenza dell'ex Presidente del ON per avvicinare alcuni imprenditori ipotizzando una maggiore facilità nell'ottenere commesse e appalti legati all'emergenza sanitaria. Invero le indagini erano partite dalle dichiarazioni dell'imprenditore il quale, secondo quanto emerge dagli atti di Testimone_1
indagine, nel 2020 fornì una partita di mascherine alla struttura commissariale di
Il aveva affermato di avere stipulato un contratto di Controparte_7 Tes_1 consulenza con il ed l allo scopo di attribuire loro somme di CP_5 CP_6 denaro in percentuale sull'importo degli affidamenti che i medesimi gli avrebbero fatto ottenere dalla struttura commissariale, manifestando vicinanza con gli ambienti governativi. Il contratto era stato poi risolto dal a seguito della Tes_1
revoca delle commesse inizialmente ottenute. La procura avrebbe inoltre accertato l'indebita percezione di somme da parte degli stessi ed da parte CP_5 CP_6 della per l'attività di intermediazione svolta per la fornitura di test molecolari. CP_11
Per quanto interesse ai fini del presente giudizio, i convenuti evidenziavano che, anche a seguito di accertamenti presso la Banca d'Italia, la Procura di Roma aveva appurato che l'avv. avrebbe percepito ingenti somme da parte CP_6
Parte dell'odierna attrice la quale era risultata aggiudicataria di alcune commesse per lavori e servizi pubblici, per un totale di circa 18 milioni di euro.
L'articolo oggetto di giudizio riprendeva quindi diversi stralci del provvedimento emesso dal Gip di Roma, limitandosi a formulare delle ipotesi in ordine alla identità dell'indagato di cui non era indicato il nominativo e alle condotte nascoste poste in essere dal medesimo. Gli autori ipotizzavano che potesse trattarsi del commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri evidenziando che “gli investigatori hanno puntato gli occhi sulla società controllata dai familiari della moglie e collega di studio di , . La famiglia della donna CP_6 Persona_3 controlla infatti il gruppo Psc”, chiarendo altresì che “La vicenda, [che] al momento non risulta avere portato a nuove ipotesi di reato”.
Pertanto, gli autori si limitavano a riprendere il provvedimento del GIP contestualizzando le risultanze istruttorie nel quadro delle vicende verificatesi.
Rilevavano inoltre che le commesse costituivano una boccata d'ossigeno per la società che aveva “chiuso il 2020 con una perdita di esercizio di 75 milioni per la capogruppo e di 96 nel «bilancio consolidato di gruppo»”.
I convenuti contestavano inoltre il contenuto diffamatorio dei titoli e dei sottotitoli evidenziando che gli stessi non contenevano un'affermazione in sè diffamatoria, invogliando alla lettura integrale dell'articolo dal quale emergeva con chiarezza l'intera vicenda. Nei titoli e nei sottotitoli viene poi omesso il nome della società, mentre nel corpo dell'articolo è esclusa la configurabilità di ulteriori reati. I legami fra la società e la moglie dell' erano indicati negli atti di indagine. Invece i CP_6
dati relativi alle difficoltà finanziarie della società si rinvengono nel bilancio pubblicato e sono dimostrate dal ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. Risultano quindi rispettati i limiti del diritto di critica, costituiti dalla verità o verosimiglianza dei fatti e dalla continenza espressiva.
In ogni caso, alcuna allegazione era stata effettuata dalla convenuta in ordine ai danni asseritamente patiti, quantificati in misura abnorme, posto che le Tabelle milanesi 2018 riconoscono un importo tra i 1.000 e i 50.000 euro per le diffamazioni a seconda della gravità.
Infine, doveva ritenersi infondata anche la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della Legge n. 47/1948, in quanto presupponeva la sussistenza del reato di diffamazione, non configurabile nel caso de quo.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, rigettare nel migliore dei modi tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Istruito il giudizio documentalmente, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc in quanto non prodotti come prova contraria rispetto a documenti o allegazioni della controparte e pertanto tardivi.
In punto di diritto ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui la continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari;
la continenza formale presuppone, invece, che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione. Nell'ipotesi, poi, che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/01/1996, n. 465).
E' consentito, infatti, al giornalista nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, di esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra.
Inoltre, deve precisarsi che in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di cronaca non prescinde dal rispetto dell'altrui reputazione o riservatezza, la cui lesione potrà ammettersi solamente quando l'intromissione nella sfera privata dei cittadini possa contribuire alla formazione di un'opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività, dovendo comunque sussistere un interesse pubblico alla conoscenza di fatti dai quali potrebbe discendere una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro. Tale interesse può dunque ritenersi sussistente solo nel caso in cui la diffusione di notizie inerenti alle vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale consentano di conoscere elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi deve godere della fiducia dei cittadini. Per contro, la mera curiosità del pubblico non consentirà una lecita diffusione di notizie sull'altrui vita privata. (Cass. pen., Sez. V, 09/10/2007, n.
42067).
Nell'ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia;
il limite della verità della cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass
23/1/99, 23/2/98).
L'obiettività dei fatti attiene, infatti, alla cronaca, e quindi ai fatti posti a base della critica, e non a questa in quanto tale, che rimane pur sempre una valutazione
(Cass. 22.1.1996, n.465), la critica può, quindi, anche essere di parte e non necessariamente obiettiva” (cfr. Cass 8734/2000). L'interesse individuale alla reputazione deve essere bilanciato con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito.
Più in generale nell'ambito del diritto di critica – che si differenzia da quello di cronaca non concretizzandosi, come l'altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o di un'opinione, per sua stessa natura soggettiva
– non si pone il problema della veridicità di quanto affermato ed i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono soltanto quelli costituiti dalla “rilevanza sociale dell'argomento” e “della correttezza di espressione”.
Infine, si precisa che in tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo
- con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass Sez. 1 -, ord. n.
29265 del 07/10/2022).
Nella fattispecie in oggetto parte attrice contesta innanzitutto il contenuto offensivo di titoli e sottotitoli in considerazione della particolare efficacia degli stessi nello sguardo del lettore.
Invero la Corte di legittimità ha precisato, al riguardo, che il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (Cass,
Sez. 3 - , sent. n. 29640 del 12/12/2017).
Invero, nel caso de quo, i titoli e sottotitoli in oggetto non manifestano in sé carattere diffamatorio, non contenendo neppure l'indicazione della denominazione della società ovvero il nome della moglie dell'indagato a cui la società sarebbe collegata. Soltanto nel corpo dell'articolo viene indicata la denominazione sociale e il collegamento sia con l'indagato che con l'affare oggetto dell'inchiesta giudiziaria. L'inchiesta, peraltro, non riguarda la società attrice, ma le condotte degli avv.
e , accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di CP_6 CP_5
influenze illecite, e le operazioni in cui i medesimi erano coinvolti nell'aggiudicazione di appalti e commesse, nell'ambito dell'emergenza sanitaria esistente.
Le censure attoree riguardano prevalentemente la continenza, nel senso che l'autore dell'articolo avrebbe debordato dai limiti del diritto di cronaca effettuando illazioni e ingenerando sospetti privi di fondamento.
Invero dalla lettura dell'articolo oggetto di giudizio non emerge alcun comportamento illecito.
L'articolo, infatti, riprende gli esiti e i contenuti degli atti giudiziari, evidenziando il collegamento esistente fra l e la società PSC riconducibile alla famiglia CP_6
della moglie, . Non si ritiene che siano ravvisabili commenti Persona_3 suggestivi o diffamatori, posto che l'autore riproduce quanto risulta dal decreto di proroga delle intercettazioni emesso dal GIP. Anche l'espressione “gli investigatori hanno puntato gli occhi sulla società”, è volta solo a rendere noto il coinvolgimento della società nell'inchiesta, in considerazione dei bonifici ricevuti dall' e CP_6
della successiva aggiudicazione da parte della società di un appalto di lavori e servizi per la riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale per un importo complessivo di 18 milioni di Euro. L'articolo precisa, comunque, che al momento non vi erano altre ipotesi di reato, chiarendo quindi che alla società non erano ascritte condotte illecite.
Vengono quindi fornite alcune notizie relative alla procedura e al valore dell'assegnazione, omettendo valutazioni o suggestioni in ordine alla regolarità della stessa. Il riferimento alle difficoltà finanziarie della società (“una boccata d'ossigeno”) veniva espresso sulla base dei dati risultanti dal bilancio consolidato di gruppo, con il chiaro riferimento all'emergenza covid come concausa delle perdite societarie. Peraltro, i dati di bilancio non sono stati contestati dalla parte attrice, che si è limitata ad evidenziare la recente operazione di acquisizione societaria come dato comprovante la solidità della società.
Come risulta dalla documentazione in atti la società, nel 2022, presentava richiesta di ammissione a concordato preventivo per cui le affermazioni contenute nell'articolo apparivano verosimili anche alla luce delle difficoltà che diverse imprese avevano riscontrato a causa della sospensione dell'attività per l'emergenza covid.
Non vi erano commenti o espressioni lesive dell'immagine societaria, se non il riferimento alle perdite di esercizio.
Infine , la domanda deve essere respinta anche in mancanza di alcuna specifica allegazione e prova in ordine al danno sofferto.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere rigettata la domanda.
La parte attrice non ha allegato o provato alcun nocumento a seguito della pubblicazione dell'articolo de quo, ad esempio, la perdita di fiducia di un partner o di un affare, ma ha anzi evidenziato di aver concluso una rilevante operazione societaria, dimostrando di godere di credito e prestigio.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere rigettata la domanda.
Esclusa l'illiceità della condotta e la non configurabilità della diffamazione deve essere altresì respinta la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 8 febbraio 1948, n. 47.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, come aggiornato con dm 147/22, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.10.2012 n°
17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 32058/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: - Rigetta le domanda;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite a favore della parte convenuta, che liquida nella somma complessiva di € 21.214,00 , di cui € 1214,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Viterbo il 16/01/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 32058 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 e rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.24, vertente tra
), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato VIA NIZZA 59 ROMA presso lo studio dell'avv. DI AMATO ASTOLFO, dell'avv. DI AMATO ALESSIO e dell'avv. CAMINITI SAMANTHA, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come in atti
ATTORE
contro
), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. e Part. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] P.IVA_2
(C.F. e Part. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t.; C.F. ; Parte_2 C.F._2 [...]
C.F. Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi, in via disgiunta tra loro, dall' avv. Claudio Mangiafico, dall'avv. Carlotta Nannini e dall'avv. Valentina Ramella del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, corso di Porta
Vittoria n. 28, come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Parte Il Gruppo (in seguito, più brevemente, ), premesso di essere Pt_1
un gruppo industriale internazionale specializzato nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere di edilizia civile e industriale, attivo a livello mondiale con commesse in diversi Stati, deduceva che in data 16 marzo 2022, veniva pubblicato l'articolo intitolato “Da alla famiglia Per_1 dell'indagato 18 milioni per organizzare gli ospedali”, a firma dei giornalisti e sia sulle pagine del Parte_2 Parte_3 quotidiano “La ”, di cui è editore la (in seguito, CP_3 Controparte_2
Contr brevemente , già e direttore responsabile il dott. CP_3 CP_1
, sia sul sito web ww.laverita.info, in edizione accessibile solo agli
[...]
abbonati de , di cui è direttore responsabile sempre il dott. CP_3 CP_1
ed editore
[...] Controparte_3
Tale articolo legava la società ad una rete di affari in cui era coinvolta una persona indagata, dinanzi al Tribunale di Roma, per il reato di traffico di influenze illecite. In particolare, la società attrice riteneva presentassero contenuto diffamatorio i titoli presenti in due pagine, con i relativi sottotitoli: in prima pagina
“Da 18 milioni ai parenti dell'indagato” e il sottotitolo “quando era Per_1
commissario straordinario, il numero uno di assegnò un ricco appalto alla Per_2
società di famiglia del legale accusato (con ) di aver usato il suo nome CP_5 per ottenere contratti di consulenza”, a pag. 15 “Da alla famiglia Per_1 dell'indagato 18 milioni per organizzare gli ospedali” e il sottotitolo “La somma, parte di una maxi commessa da oltre 713 milioni, è finita alla società dei parenti della moglie di , ex dg del mise accusato di associazione per delinquere CP_6 finalizzata al traffico di influenze illecite”.
Sebbene il titolo non contenga il nome della società, nel corso dell'articolo si scrive testualmente: “Le carte depositate al Tribunale del riesame rivelano che gli investigatori hanno puntato gli occhi sulla società controllata dai familiari della moglie e collega di studio di , . La famiglia della donna CP_6 Persona_3
Part controlla infatti il gruppo , in modo da trasmettere l'idea che anche la società si attenzionata nel corso delle indagini . L'articolo, infatti, inizia scrivendo: L'ex commissario straordinario per
l'emergenza Covid, ha assegnato un appalto da 18 milioni di Controparte_7
euro alla società della famiglia di un indagato accusato di aver usato il suo nome per ottenere contratti di consulenza”, in tal modo suggerendo che l'assegnazione dell'appalto possa essere frutto di influenze illecite. Vengono poi riportati alcuni stralci del provvedimento di proroga delle intercettazioni emesso dal Gip di Roma, nel quale si da atto di bonifici a favore di da parte del Controparte_8 Pt_1
(riconducibile alla famiglia della moglie ), evidenziando
[...] Persona_3
l'avvenuta aggiudicazione, in seguito, da parte della società, di un appalto di 18 milioni di euro.
L'articolo, peraltro, prosegue affermando che le aggiudicazioni pubbliche costituivano una “boccata di ossigeno” per la società, adombrando l'idea che la stessa si trovasse in situazione di difficoltà finanziaria.
I giornalisti, inoltre, evidenziavano che inizialmente era stata formulata anche l'accusa di corruzione, per cui anche a carico del gruppo potrebbero ipotizzarsi reati più gravi.
Si tratta di accuse assolutamente infondate, posto che il TAR Lazio, con la sentenza n.3889 del 31.3.21, aveva accertato la regolarità della procedura.
Inoltre, altrettanto inveritiera è la notizia relativa alle difficoltà della società che gode della fiducia degli investitori, essendo riuscita anche a concludere l'operazione di salvataggio di ITALTEL spa, società di eccellenza nel settore della
Information Technology.
Era pertanto evidente la lesione alla reputazione e all'immagine del Pt_1
con conseguente diritto della stessa al risarcimento dei danni. Tenuto conto
[...] della gravità delle affermazioni espresse, idonee a ledere l'immagine di trasparenza e solidità essenziali per la società, nonché della notorietà e del fatturato della stessa e della diffusione del quotidiano, il danno risarcibile veniva quantificato nella somma di € 500.000,00.
La società attrice riteneva inoltre sussistenti i presupposti per l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 47/48 da liquidarsi in un importo considerevole a carico degli autori degli articoli, nonché del direttore responsabile.
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
Piaccia al'll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, -accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. la responsabilità di , Controparte_1 Parte_2 CP_9
(già e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
per aver diffuso notizie dal contenuto non veritiero e diffamatorio, lesive del
[...] diritto all'onore, all'immagine, alla reputazione del come Parte_1
meglio esposto in narrativa e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento in favore del dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali nella misura di € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro//00) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
a far tempo dal fatto illecito. -condannare i giornalisti autori dell'Articolo, Pt_2
e nonché il direttore responsabile, il Dott.
[...] Controparte_10
al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 8 Controparte_1 febbraio 1948, n. 47, nella misura non inferiore ad € 100.000,00
(centomilaeuro/00), ovvero alla somma che verrà ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'offesa e della diffusione della rivista. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Evidenziavano che nel 2021 la Procura di Roma aveva avviato una indagine a carico di diverse persone che avrebbero costituito una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di influenze, per ottenere commesse e appalti dalle strutture governative, nel periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Fra gli indagati vi erano e Persona_4 R_
. Il primo, in particolare, era stato membro dello studio legale AL a cui
[...] aveva appartenuto anche l'ex Presidente del ON . Erano poi indicati Pt_4 altri indagati, con omissione dell'indicazione dell'identità per uno di essi e anche nei documenti delle indagini vi erano diversi omissis.
Secondo le accuse il e l avrebbero utilizzato la CP_5 CP_6 conoscenza dell'ex Presidente del ON per avvicinare alcuni imprenditori ipotizzando una maggiore facilità nell'ottenere commesse e appalti legati all'emergenza sanitaria. Invero le indagini erano partite dalle dichiarazioni dell'imprenditore il quale, secondo quanto emerge dagli atti di Testimone_1
indagine, nel 2020 fornì una partita di mascherine alla struttura commissariale di
Il aveva affermato di avere stipulato un contratto di Controparte_7 Tes_1 consulenza con il ed l allo scopo di attribuire loro somme di CP_5 CP_6 denaro in percentuale sull'importo degli affidamenti che i medesimi gli avrebbero fatto ottenere dalla struttura commissariale, manifestando vicinanza con gli ambienti governativi. Il contratto era stato poi risolto dal a seguito della Tes_1
revoca delle commesse inizialmente ottenute. La procura avrebbe inoltre accertato l'indebita percezione di somme da parte degli stessi ed da parte CP_5 CP_6 della per l'attività di intermediazione svolta per la fornitura di test molecolari. CP_11
Per quanto interesse ai fini del presente giudizio, i convenuti evidenziavano che, anche a seguito di accertamenti presso la Banca d'Italia, la Procura di Roma aveva appurato che l'avv. avrebbe percepito ingenti somme da parte CP_6
Parte dell'odierna attrice la quale era risultata aggiudicataria di alcune commesse per lavori e servizi pubblici, per un totale di circa 18 milioni di euro.
L'articolo oggetto di giudizio riprendeva quindi diversi stralci del provvedimento emesso dal Gip di Roma, limitandosi a formulare delle ipotesi in ordine alla identità dell'indagato di cui non era indicato il nominativo e alle condotte nascoste poste in essere dal medesimo. Gli autori ipotizzavano che potesse trattarsi del commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri evidenziando che “gli investigatori hanno puntato gli occhi sulla società controllata dai familiari della moglie e collega di studio di , . La famiglia della donna CP_6 Persona_3 controlla infatti il gruppo Psc”, chiarendo altresì che “La vicenda, [che] al momento non risulta avere portato a nuove ipotesi di reato”.
Pertanto, gli autori si limitavano a riprendere il provvedimento del GIP contestualizzando le risultanze istruttorie nel quadro delle vicende verificatesi.
Rilevavano inoltre che le commesse costituivano una boccata d'ossigeno per la società che aveva “chiuso il 2020 con una perdita di esercizio di 75 milioni per la capogruppo e di 96 nel «bilancio consolidato di gruppo»”.
I convenuti contestavano inoltre il contenuto diffamatorio dei titoli e dei sottotitoli evidenziando che gli stessi non contenevano un'affermazione in sè diffamatoria, invogliando alla lettura integrale dell'articolo dal quale emergeva con chiarezza l'intera vicenda. Nei titoli e nei sottotitoli viene poi omesso il nome della società, mentre nel corpo dell'articolo è esclusa la configurabilità di ulteriori reati. I legami fra la società e la moglie dell' erano indicati negli atti di indagine. Invece i CP_6
dati relativi alle difficoltà finanziarie della società si rinvengono nel bilancio pubblicato e sono dimostrate dal ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. Risultano quindi rispettati i limiti del diritto di critica, costituiti dalla verità o verosimiglianza dei fatti e dalla continenza espressiva.
In ogni caso, alcuna allegazione era stata effettuata dalla convenuta in ordine ai danni asseritamente patiti, quantificati in misura abnorme, posto che le Tabelle milanesi 2018 riconoscono un importo tra i 1.000 e i 50.000 euro per le diffamazioni a seconda della gravità.
Infine, doveva ritenersi infondata anche la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della Legge n. 47/1948, in quanto presupponeva la sussistenza del reato di diffamazione, non configurabile nel caso de quo.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, rigettare nel migliore dei modi tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Istruito il giudizio documentalmente, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc in quanto non prodotti come prova contraria rispetto a documenti o allegazioni della controparte e pertanto tardivi.
In punto di diritto ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui la continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari;
la continenza formale presuppone, invece, che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione. Nell'ipotesi, poi, che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/01/1996, n. 465).
E' consentito, infatti, al giornalista nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, di esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra.
Inoltre, deve precisarsi che in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di cronaca non prescinde dal rispetto dell'altrui reputazione o riservatezza, la cui lesione potrà ammettersi solamente quando l'intromissione nella sfera privata dei cittadini possa contribuire alla formazione di un'opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività, dovendo comunque sussistere un interesse pubblico alla conoscenza di fatti dai quali potrebbe discendere una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro. Tale interesse può dunque ritenersi sussistente solo nel caso in cui la diffusione di notizie inerenti alle vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale consentano di conoscere elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi deve godere della fiducia dei cittadini. Per contro, la mera curiosità del pubblico non consentirà una lecita diffusione di notizie sull'altrui vita privata. (Cass. pen., Sez. V, 09/10/2007, n.
42067).
Nell'ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia;
il limite della verità della cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass
23/1/99, 23/2/98).
L'obiettività dei fatti attiene, infatti, alla cronaca, e quindi ai fatti posti a base della critica, e non a questa in quanto tale, che rimane pur sempre una valutazione
(Cass. 22.1.1996, n.465), la critica può, quindi, anche essere di parte e non necessariamente obiettiva” (cfr. Cass 8734/2000). L'interesse individuale alla reputazione deve essere bilanciato con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito.
Più in generale nell'ambito del diritto di critica – che si differenzia da quello di cronaca non concretizzandosi, come l'altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o di un'opinione, per sua stessa natura soggettiva
– non si pone il problema della veridicità di quanto affermato ed i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono soltanto quelli costituiti dalla “rilevanza sociale dell'argomento” e “della correttezza di espressione”.
Infine, si precisa che in tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo
- con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass Sez. 1 -, ord. n.
29265 del 07/10/2022).
Nella fattispecie in oggetto parte attrice contesta innanzitutto il contenuto offensivo di titoli e sottotitoli in considerazione della particolare efficacia degli stessi nello sguardo del lettore.
Invero la Corte di legittimità ha precisato, al riguardo, che il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (Cass,
Sez. 3 - , sent. n. 29640 del 12/12/2017).
Invero, nel caso de quo, i titoli e sottotitoli in oggetto non manifestano in sé carattere diffamatorio, non contenendo neppure l'indicazione della denominazione della società ovvero il nome della moglie dell'indagato a cui la società sarebbe collegata. Soltanto nel corpo dell'articolo viene indicata la denominazione sociale e il collegamento sia con l'indagato che con l'affare oggetto dell'inchiesta giudiziaria. L'inchiesta, peraltro, non riguarda la società attrice, ma le condotte degli avv.
e , accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di CP_6 CP_5
influenze illecite, e le operazioni in cui i medesimi erano coinvolti nell'aggiudicazione di appalti e commesse, nell'ambito dell'emergenza sanitaria esistente.
Le censure attoree riguardano prevalentemente la continenza, nel senso che l'autore dell'articolo avrebbe debordato dai limiti del diritto di cronaca effettuando illazioni e ingenerando sospetti privi di fondamento.
Invero dalla lettura dell'articolo oggetto di giudizio non emerge alcun comportamento illecito.
L'articolo, infatti, riprende gli esiti e i contenuti degli atti giudiziari, evidenziando il collegamento esistente fra l e la società PSC riconducibile alla famiglia CP_6
della moglie, . Non si ritiene che siano ravvisabili commenti Persona_3 suggestivi o diffamatori, posto che l'autore riproduce quanto risulta dal decreto di proroga delle intercettazioni emesso dal GIP. Anche l'espressione “gli investigatori hanno puntato gli occhi sulla società”, è volta solo a rendere noto il coinvolgimento della società nell'inchiesta, in considerazione dei bonifici ricevuti dall' e CP_6
della successiva aggiudicazione da parte della società di un appalto di lavori e servizi per la riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale per un importo complessivo di 18 milioni di Euro. L'articolo precisa, comunque, che al momento non vi erano altre ipotesi di reato, chiarendo quindi che alla società non erano ascritte condotte illecite.
Vengono quindi fornite alcune notizie relative alla procedura e al valore dell'assegnazione, omettendo valutazioni o suggestioni in ordine alla regolarità della stessa. Il riferimento alle difficoltà finanziarie della società (“una boccata d'ossigeno”) veniva espresso sulla base dei dati risultanti dal bilancio consolidato di gruppo, con il chiaro riferimento all'emergenza covid come concausa delle perdite societarie. Peraltro, i dati di bilancio non sono stati contestati dalla parte attrice, che si è limitata ad evidenziare la recente operazione di acquisizione societaria come dato comprovante la solidità della società.
Come risulta dalla documentazione in atti la società, nel 2022, presentava richiesta di ammissione a concordato preventivo per cui le affermazioni contenute nell'articolo apparivano verosimili anche alla luce delle difficoltà che diverse imprese avevano riscontrato a causa della sospensione dell'attività per l'emergenza covid.
Non vi erano commenti o espressioni lesive dell'immagine societaria, se non il riferimento alle perdite di esercizio.
Infine , la domanda deve essere respinta anche in mancanza di alcuna specifica allegazione e prova in ordine al danno sofferto.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere rigettata la domanda.
La parte attrice non ha allegato o provato alcun nocumento a seguito della pubblicazione dell'articolo de quo, ad esempio, la perdita di fiducia di un partner o di un affare, ma ha anzi evidenziato di aver concluso una rilevante operazione societaria, dimostrando di godere di credito e prestigio.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere rigettata la domanda.
Esclusa l'illiceità della condotta e la non configurabilità della diffamazione deve essere altresì respinta la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 8 febbraio 1948, n. 47.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, come aggiornato con dm 147/22, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.10.2012 n°
17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 32058/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: - Rigetta le domanda;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite a favore della parte convenuta, che liquida nella somma complessiva di € 21.214,00 , di cui € 1214,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Viterbo il 16/01/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)