Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/1989, n. 4174
CASS
Sentenza 17 ottobre 1989

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In tema di lavoro marittimo, i diritti del lavoratore derivanti dal contratto di arruolamento in regime di continuità sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, la quale non coincide con lo sbarco e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della cancellazione dal turno o dalla non reiscrizione in esso. ( V 9537/87, mass n 456617; ( V 2291/87, mass n 451499; ( V 383/87, mass n 450129; ( V 7599/86, mass n 449620).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/1989, n. 4174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4174
    Data del deposito : 17 ottobre 1989

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