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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. RG 578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/01/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
28.11.2024 tra
(c. f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. MONDINI SIMONE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. VASSALLO TERESA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: come da condizioni congiunte depositate in data 27.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 04.07.2015 a Verona (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità alle condizioni congiunte delle parti depositate in data 27.11.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 04.07.2015 a Verona (VR),
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona (VR) nell'anno 2015,
Numero 161, Parte I, Serie /.
2. Recepisce gli accordi delle parti di cui alle condizioni congiunte depositate in data
27.11.2024.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 2.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
2
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/01/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
28.11.2024 tra
(c. f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. MONDINI SIMONE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. VASSALLO TERESA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: come da condizioni congiunte depositate in data 27.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 04.07.2015 a Verona (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità alle condizioni congiunte delle parti depositate in data 27.11.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 04.07.2015 a Verona (VR),
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona (VR) nell'anno 2015,
Numero 161, Parte I, Serie /.
2. Recepisce gli accordi delle parti di cui alle condizioni congiunte depositate in data
27.11.2024.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 2.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
2
La Presidente
Antonella Guerra
3