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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
in persona del dott. GO IN in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 578/2025 vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parte_1 C.F._1
ER ZZ CF ( ) e AS AU (CF ) del C.F._2 C.F._3 foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei sottoscritti difensori in Tempio Pausania via Vittorio Veneto n. 19,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore Generale e Rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Legale pro tempore dell'azienda Dott. , nato a [...] il [...] (C. F. CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Antonio Costaggiu (C.F. C.F._4
), presso il cui studio in Nuoro nella Via Monsignor Melas n. 44 elegge C.F._5 domicilio,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preventiva, urgente e cautelare sospendere l' efficacia del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.03.2025 e impugnato il 01.04.2025, nonché della sanzione conservativa della retrocessione irrogata il 21.05.2025 e del conseguente licenziamento intimato il 18.06.2025 ed impugnato il 02.07.2025, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora per tutte le ragioni sopra evidenziate, ordinando all'
l' immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza CP_1 occupato. B) In via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 26.03.2025 al lavoratore ed ogni altro atto conseguente ad esso connesso, collegato per la violazione dell' art. 7 Stat. Lav. e per l' effetto dichiarare la immediata reintegrazione del sig. nel posto di lavoro in precedenza rivestito ai sensi dell' art. 18 c. 1, Stat. Parte_1
Lav. Legge n. 300/1970, condannare il datore di lavoro in persona del Leg. Rapp.re .pt al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della sospensione o dal licenziamento e fino alla data di effettivo reintegro, ed ordinare all' in persona del L.rapp.te pt. al versamento dei contributi CP_1 previdenziali nonché al fondo complementare di categoria. Conseguentemente dichiarare altresì l' illegittimità, nullità / inefficacia della sanzione della “retrocessione” irrogata in sostituzione del licenziamento intimato il 26.03.2025 e del licenziamento intimato il 18.06.2025 quale atto ad esso collegato, con condanna dell' al risarcimento dei danni a favore CP_1 del lavoratore da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudice ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1 Art. 18 L. 300/70. C) In via ancora principale accertare e dichiarare ai sensi dell' art. 18 c. 1 Stat Lav. L. 330 /1970 la natura discriminatoria / ritorsiva dei licenziamento intimato al sig. in data 26.03.2025, della sanzione della retrocessione irrogata Parte_1 nonché di ogni altro atto successivo e conseguenziale e quindi dell' atto di licenziamento intimato il 18.06.2025, emanato dalla società convenuta, e per l' effetto condannare la Società resistente in persona del L.rapp.te .pt, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nella stessa posizione lavorativa e di parametro precedentemente rivestita, nonché al pagamento dell' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno della sospensione o licenziamento fino a quello di effettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi previdenziali all' Ente di previdenza ed
2 al Fondo di categoria Priamo. Per l' effetto condannare l' al pagamento di una CP_1 indennità risarcitoria come per legge dal giorno della sospensione lavorativa o dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno della sospensione o dalla data del licenziamento sino a quello della reintegrazione effettiva, ordinando all' di corrispondere i contributi CP_1 previdenziali anche al Fondo Complementare Priamo. D) Accertare e dichiarare l' illegittimità del licenziamento intimato in data 26.03.2025 e ogni altro atto conseguenziale, connesso o ad esso collegato ivi compresa la sanzione delle retrocessione irrogata in sostituzione del licenziamento dichiarato illegittimo nonché del conseguente licenziamento intimato in data
18.06.2025 per la violazione della procedura speciale di cui al R.D. 148/1931 ed in particolare per il mancato coinvolgimento del CDD e dell' opinamento del licenziamento da parte di tale organo, per l' effetto condannare l' in persona del L.R. pt, ai sensi dell' art. 18 c. 1
CP_1 stat. Lav. alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza rivestito con decorrenza dal 25.02.2025 e condannare l' in persona del L.R. pt al pagamento dell'
CP_1 indennità risarcitoria commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettivo reintegro e condannare l' in persona del L,R
CP_1 pt ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno della sospensione o licenziamento fino all' effettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi previdenziali al fondo di categoria Priamo dal giorno della sospensione preventiva o licenziamento fino alla data di effettivo reintegro. E) Accertare e dichiarare l' inefficacia del licenziamento intimato in data 26.03.2025 giacchè intimato da un organo privo di delega scritta e data certa, e tutti gli atti conseguenti connessi e ad esso collegati ivi compresa la sanzione della retrocessione e il licenziamento intimato il 18.06.2025, per la violazione di legge ex art. 2381 cc, e per l' effetto condannare l' in persona del L.r. pt alla reintegrazione del lavoratore ex art. 18 c.1
CP_1
L.300 /70, nel posto di lavoro rivestito prima dell' intimato licenziamento, con condanna al pagamento della indennità risarcitoria come per legge, nonché condannare l' al CP_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della sospensione o del licenziamento fino alla data dell' effettivo reintegro ,nonché al versamento dei contributi previdenziali al fondo Priamo dalla data della sospensione o licenziamento sino alla data di effettivo reintegro. F) In via subordinata accertare e dichiarare l' illegittimità del licenziamento intimato in data 26.03.2025 e previo annullamento delle stesso ai sensi dell' art. 18 stat. Lav. comma 4 , per mancanza di giusta causa, per l' insussistenza dei fatti addebitati nella contestazione disciplinare del 25.02.2025 e/o perché commessi in presenza di una causa di giustificazione, e/o in mancanza di dolo, in ogni caso per essere gli stessi sanzionabili con
3 sanzione conservativa, diversa dalla retrocessione, in base al CCNL Autoferrotranvieri o codice disciplinare applicabile, conseguentemente dichiarare l' illegittimità di tutti i provvedimenti anche successivi, connessi o collegati al primo licenziamento, ivi compresa la sanzione della retrocessione e del licenziamento intimato il 18.06.2025 per l' effetto condannare l' in persona del L.R pt, alla reintegrazione nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato da con condanna del datore di lavoro al pagamento Parte_1 delle retribuzioni dal dì del licenziamento sino alla data di reintegrazione, in ogni caso nella misura massima di legge, a titolo di lucro cessante, condannare altresì l' in persona CP_1 del L.R. pt al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, nonché condannare l' al versamento dei contributi dovuti al fondo complementare CP_1
PRIAMO dal giorno della sospensione o licenziamento fino alla data di effettivo reintegro. G)
In ulteriore subordine accertare e dichiarare l' illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.03.2025, nonché della sanzione conservativa della retrocessione e del licenziamento del 18.06.2025, per la violazione del principio di proporzionalità della sanzione applicata e per l' effetto condannare la società convenuta in persona del legale rappresentate pt, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza rivestito oltre al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria come per legge ai sensi dell' art. 18 stat. Lav. c. 4, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della sospensione o licenziamento fino al giorno dell' effettivo reintegro, con condanna al versamento dei contributi previdenziali al fondo complementare Priamo. H) Accertare e dichiarare in via principale che, la sanzione delle retrocessione in luogo della destituzione, comminata al lavoratore è illegittima e sproporzionata per le ragioni di cui alla parte motiva del presente ricorso I) Per l' effetto accertare e dichiarare la nullità della stessa e di ogni atto ad esso collegato ivi compreso il licenziamento intimato al sig. il 18.06.2025, Parte_1
Ordinare all' CF di reintegrare ai sensi dell' art. 18 comma 1 CP_1 P.IVA_1
L.300/70 il sig. nella posizione lavorativa in precedenza rivestita, con condanna Parte_1 della società Convenuta al pagamento di un indennità risarcitoria come per legge e con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino alla data di reintegrazione. J) In via subordinata accertare e dichiarare ai sensi del comma 4 dell' art. 18
L.300/70 che la sanzione della retrocessione è sproporzionata anche sulla base della contrattazione collettiva di categoria del 27.11.2000 e per l' effetto, previo annullamento della sanzione della retrocessione, annullare il licenziamento intimato al lavoratore il 18.06.2025 ed ordinare all' di reintegrare il lavoratore nella posizione lavorativa in precedenza CP_1 rivestita con condanna al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all' ultima
4 retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione e con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali anche al
Fondo di categoria Priamo, dal di del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione. K)
In via ulteriormente subordinata previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti impugnati, condannare l' in persona del l.r. pt, in sostituzione della reintegrazione CP_1 nel luogo di lavoro, al pagamento a favore del lavoratore di una indennità sostitutiva non inferiore a quindici mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà in relazione alla gravità delle violazioni accertate. L) In via ancora subordinata previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti impugnati condannare l' al CP_1 pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria Onnicomprensiva in misura Parte_1 non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione accertata. M) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.”.
A sostegno della domanda, per ciò che qui rileva, parte ricorrente ha dedotto:
- Che in data 25.02.2025, con protocollo n. 2094/2025, la resistente gli ha inviato CP_3 una missiva di contestazione disciplinare con la quale sono stati contestati numerosi e specifici addebiti relativi a condotte asseritamente poste in essere tra il 02 dicembre
2024 e il 28 gennaio 2025 e con la medesima contestazione disciplinare il lavoratore è stato in via preventiva sospeso dal servizio e dalla retribuzione fino al completamento dell'attività istruttoria;
- Che nonostante le giustificazioni fornite dal ricorrente, in data 26.03.2025, con protocollo n. 3271/2025, la Società gli ha comunicato l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 148/31 e dell'art. 7 della
Legge n. 300/1970. La destituzione è stata comminata ai sensi dell'art. 45 del R.D. n.
148/31 (c. 2, 6 e 8), con effetto dalla data del 25.02.2025 (data di avvio del procedimento disciplinare), e comunque per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
- Che il licenziamento è stato impugnato e che sono seguite una serie di interlocuzioni tra le parti in causa, le quali hanno indotto parte resistente il 21 maggio 2025 a sostituire il licenziamento intimato il 26 marzo 2025 con la sanzione ex art. 53 del R.D. 148/1931 della “retrocessione di due gradi”;
- che nella medesima data è stato ordinato al lavoratore di riprendere servizio il 22 maggio
2025, turnazione pubblicata in bacheca Online della ridetta azienda;
- che il difensore del ricorrente ha riscontrato l'invito di tornare al lavoro della resistente affermando che tale ordine era privo di efficacia;
5 - che a seguito del suddetto riscontro da parte del difensore, ha rimosso la CP_1 turnazione precedentemente comunicata;
- che in data 18 giugno 2025, il direttore generale gli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro per assenza arbitraria dal servizio;
- l'insussistenza dei fatti contestati e la natura discriminatoria/ritorsiva del primo licenziamento irrogato;
- la nullità del primo licenziamento per violazione della proceduta speciale prevista dal
R.D. 148/1931, ovvero dell'iter procedimentale per assenza della doppia fase di contestazione e coinvolgimento del consiglio di disciplina;
- la violazione del principio di immediatezza nella contestazione dei fatti relativamente al primo licenziamento;
- sempre relativamente al primo licenziamento, la mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati;
- la illegittimità del secondo licenziamento irrogato, in quanto esso non è né autonomo né indipendente. A tal proposito, parte ricorrente ha scritto testualmente: “Non è consentito utilizzare il secondo atto di recesso (come avvenuto nel caso che ci occupa) per aggirare le conseguenze legali del primo licenziamento, dichiarato illegittimo. Nel caso specifico, è evidente che, il secondo licenziamento intimato al lavoratore, dal direttore generale, non è né autonomo né indipendente. Il licenziamento in parola scaturisce dalla conversione della prima sanzione espulsiva con la “retrocessione” quindi, (i fatti di cui al primo licenziamento sono i medesimi sui quali si fonda la sanzione della retrocessione) per poi, giungere alla comunicazione dell'irrogazione del secondo licenziamento…In definitiva calando detti principi nel caso di specie, è possibile ritenere che, il secondo licenziamento sia collegato al primo, non sia fondato su motivo diverso, per cui nel caso concreto verrebbe meno la stessa ammissibilità dell' esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.”
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Ai fini della decisione deve essere in prima battuta affrontata la questione posta da parte ricorrente secondo cui vi sarebbe un collegamento tra i due licenziamenti intimati. Va rilevato che la giurisprudenza è consolidata nell'ammettere che ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di
6 recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso e sopravvenuto (nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro) e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo (cfr. Cass. n. 106/2013 e n. 19089/2018).
Nel caso in disamina mentre il primo licenziamento è stato intimato per vari e specifici inadempimenti nell'esecuzione della prestazione lavorativa, il secondo, intimato dopo la revoca del primo licenziamento, è stato comminato a causa dell'assenza arbitraria dal lavoro del ricorrente per più di cinque giorni. Alcuna connessione si registra tra i due licenziamenti irrogati per motivi evidentemente differenti: il primo per inadempimento/inesatto adempimento della prestazione e il secondo per assenza ingiustificata.
Inoltre, la sostituzione della sanzione del primo licenziamento con quella conservativa della retrocessione fa venire meno l'interesse ad agire, condizione dell'azione contemplata dall'art. 100 c.p.c., in quanto dalla pronuncia giurisdizionale nessun vantaggio deriverebbe per il ricorrente, già non esistendo più nell'ordinamento la suddetta sanzione espulsiva.
Conseguentemente, la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento comminato il 26.3.2025 va dichiarata inammissibile.
Per ciò che concerne la legittimità del secondo licenziamento del 18.6.2025, deve osservarsi che a seguito dell'invito da parte della società resistente di riprendere servizio, il ricorrente si è espressamente rifiutato di adempiere, poiché riteneva illegittima l'applicazione della sanzione conservativa della retrocessione. Ciò lo si evince sia dalla pec (doc. 26 ricorrente) inviata dall'avv. AS alla società, in cui la procuratrice scrive “con riferimento alla ripresa in servizio, si comunica che il sig. ha chiesto con nota del 15 maggio u.s. di essere sentito Pt_1 personalmente dalla s.v., senza esito alcuno. Pertanto, la vs comunicazione in merito verrà considerata priva di qualsiasi effetto di legge.”, sia dalle giustificazioni del ricorrente (doc. 30 resistente) inviate dopo la ricezione della lettera di contestazione che ha preceduto il secondo licenziamento, in cui testualmente si legge: “Caro Direttore non corrisponde ancora una volta al vero che, il sottoscritto non abbia dato le proprie giustificazioni alla vostra nota del 21
Maggio 2025 tenuto conto che il mio avvocato proprio con PEC del 21 Maggio 2025 vi ha comunicato tempestivamente che il sottoscritto non sarebbe mai rientrato a lavoro con un inquadramento inferiore a quello da me maturato sino a Gennaio 2025.”.
L'asserita illegittimità della sanzione della retrocessione, anche a volerla ritenere sussistente, non può giustificare il rifiuto di riprendere l'esecuzione della prestazione lavorativa.
La tesi di un collegamento causale sostenuta dal ricorrente, secondo cui se non ci fosse stato il primo licenziamento non ci sarebbe stata la successiva sanzione conservativa e, quindi, non ci
7 sarebbe stato nemmeno il secondo licenziamento, non può condividersi. Il secondo recesso, infatti, è dipeso da una condotta illegittima del lavoratore, la quale non può trovare alcuna giustificazione nel convincimento che la sanzione della retrocessione fosse ingiusta. Il lavoratore, certamente legittimato a contestare la sanzione conservativa irrogatagli, sarebbe dovuto tornare a lavorare e introdurre un giudizio finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione della retrocessione, e all'esito del giudizio, in caso di accoglimento della domanda, sarebbe stato integralmente ristorato delle perdite economiche ingiustamente subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Viceversa, il comportamento tenuto da parte ricorrente, oltre a escludere un possibile componimento bonario della vicenda, in quanto appare poco probabile che il datore di lavoro avrebbe di sua sponte revocato la sanzione conservativa a causa del comportamento oppositivo del dipendente, è contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare lo svolgimento dei rapporti giuridici, anche tenuto conto del fatto che, come appena detto, il danno economico, che sarebbe stato eventualmente accertato in sede di causa, sarebbe stato integralmente ristorabile.
Pertanto, la prolungata e ingiustificata assenza dal lavoro per oltre cinque giorni legittima il licenziamento irrogato il 18.6.2025 ai sensi dell'art. 45 co. 16 allegato A, R.D. n.
148/1931.
L'affermazione del lavoratore secondo cui la ripresa del lavoro è stata impedita dallo stesso datore che non ha indicato i turni nella Giornaliera pubblicata nella Bacheca Online del lavoratore, innanzitutto è sconfessata dalle sue stesse affermazioni. Infatti, alle ultime tre righe di pagina 3 del ricorso si legge: “Nella medesima data veniva ordinato al lavoratore di riprendere servizio il 22 maggio 2025, turnazione pubblicata in bacheca Online della ridetta azienda, tuttavia subito rimossa dalla soc. , a seguito di riscontro comunicato da parte CP_1 del difensore del sig. , il quale affermava che il suddetto ordine era privo di Parte_1 efficacia”. Ciò comprova che la resistente si è attivata per consentire la ripresa del CP_3 servizio da parte del lavoratore e che solo a seguito del suo rifiuto la turnazione è stata rimossa.
Inoltre, l'affermazione secondo cui la ripresa del lavoro è stata impedita dallo stesso datore è priva di un riscontro certo, poiché il doc. 43 del ricorrente, finalizzato a comprovare la suddetta circostanza, non consente di individuare con certezza a chi sia riferibile la schermata, non essendo indicato alcun nominativo. Si aggiunga che seppure si volesse ammettere l'attendibilità del documento, ciò non toglie che il lavoratore si sarebbe dovuto presentare in azienda al fine di mettere a disposizione la sua prestazione lavorativa e di consentire ad CP_1 di elaborare una nuova organizzazione dei turni. Invece, come si evince dai documenti sopra
8 richiamati (doc. 26 del ricorrente e 30 del resistente), il ricorrente non ha mai avuto intenzione di riprendere l'attività lavorativa, ritenendo illegittima la sanzione conservativa applicatagli, così contravvenendo ai sopra richiamati principi di buona fede e correttezza.
L'accertata legittimità del secondo licenziamento assorbe la questione concernente la legittimità della sanzione della retrocessione, in quanto, seppure fosse accertata la sua illegittimità, nessuna utilità potrebbe ottenere il lavoratore legittimamente licenziato, infatti, ciò
(ovverosia l'illegittimità della sanzione conservativa) non avrebbe comunque giustificato l'assenza arbitraria dal lavoro.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento comminato da al ricorrente il 26.3.2025; Controparte_1
2) accerta e dichiara la legittimità del licenziamento comminato da al Controparte_1 ricorrente il 18.6.2025 e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di accertamento della illegittimità della sanzione della retrocessione avanzata dal ricorrente;
3) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 17/12/2025
Il giudice
GO IN
9
in persona del dott. GO IN in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 578/2025 vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parte_1 C.F._1
ER ZZ CF ( ) e AS AU (CF ) del C.F._2 C.F._3 foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei sottoscritti difensori in Tempio Pausania via Vittorio Veneto n. 19,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore Generale e Rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Legale pro tempore dell'azienda Dott. , nato a [...] il [...] (C. F. CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Antonio Costaggiu (C.F. C.F._4
), presso il cui studio in Nuoro nella Via Monsignor Melas n. 44 elegge C.F._5 domicilio,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preventiva, urgente e cautelare sospendere l' efficacia del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.03.2025 e impugnato il 01.04.2025, nonché della sanzione conservativa della retrocessione irrogata il 21.05.2025 e del conseguente licenziamento intimato il 18.06.2025 ed impugnato il 02.07.2025, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora per tutte le ragioni sopra evidenziate, ordinando all'
l' immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza CP_1 occupato. B) In via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 26.03.2025 al lavoratore ed ogni altro atto conseguente ad esso connesso, collegato per la violazione dell' art. 7 Stat. Lav. e per l' effetto dichiarare la immediata reintegrazione del sig. nel posto di lavoro in precedenza rivestito ai sensi dell' art. 18 c. 1, Stat. Parte_1
Lav. Legge n. 300/1970, condannare il datore di lavoro in persona del Leg. Rapp.re .pt al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della sospensione o dal licenziamento e fino alla data di effettivo reintegro, ed ordinare all' in persona del L.rapp.te pt. al versamento dei contributi CP_1 previdenziali nonché al fondo complementare di categoria. Conseguentemente dichiarare altresì l' illegittimità, nullità / inefficacia della sanzione della “retrocessione” irrogata in sostituzione del licenziamento intimato il 26.03.2025 e del licenziamento intimato il 18.06.2025 quale atto ad esso collegato, con condanna dell' al risarcimento dei danni a favore CP_1 del lavoratore da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudice ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1 Art. 18 L. 300/70. C) In via ancora principale accertare e dichiarare ai sensi dell' art. 18 c. 1 Stat Lav. L. 330 /1970 la natura discriminatoria / ritorsiva dei licenziamento intimato al sig. in data 26.03.2025, della sanzione della retrocessione irrogata Parte_1 nonché di ogni altro atto successivo e conseguenziale e quindi dell' atto di licenziamento intimato il 18.06.2025, emanato dalla società convenuta, e per l' effetto condannare la Società resistente in persona del L.rapp.te .pt, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nella stessa posizione lavorativa e di parametro precedentemente rivestita, nonché al pagamento dell' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno della sospensione o licenziamento fino a quello di effettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi previdenziali all' Ente di previdenza ed
2 al Fondo di categoria Priamo. Per l' effetto condannare l' al pagamento di una CP_1 indennità risarcitoria come per legge dal giorno della sospensione lavorativa o dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno della sospensione o dalla data del licenziamento sino a quello della reintegrazione effettiva, ordinando all' di corrispondere i contributi CP_1 previdenziali anche al Fondo Complementare Priamo. D) Accertare e dichiarare l' illegittimità del licenziamento intimato in data 26.03.2025 e ogni altro atto conseguenziale, connesso o ad esso collegato ivi compresa la sanzione delle retrocessione irrogata in sostituzione del licenziamento dichiarato illegittimo nonché del conseguente licenziamento intimato in data
18.06.2025 per la violazione della procedura speciale di cui al R.D. 148/1931 ed in particolare per il mancato coinvolgimento del CDD e dell' opinamento del licenziamento da parte di tale organo, per l' effetto condannare l' in persona del L.R. pt, ai sensi dell' art. 18 c. 1
CP_1 stat. Lav. alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza rivestito con decorrenza dal 25.02.2025 e condannare l' in persona del L.R. pt al pagamento dell'
CP_1 indennità risarcitoria commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettivo reintegro e condannare l' in persona del L,R
CP_1 pt ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno della sospensione o licenziamento fino all' effettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi previdenziali al fondo di categoria Priamo dal giorno della sospensione preventiva o licenziamento fino alla data di effettivo reintegro. E) Accertare e dichiarare l' inefficacia del licenziamento intimato in data 26.03.2025 giacchè intimato da un organo privo di delega scritta e data certa, e tutti gli atti conseguenti connessi e ad esso collegati ivi compresa la sanzione della retrocessione e il licenziamento intimato il 18.06.2025, per la violazione di legge ex art. 2381 cc, e per l' effetto condannare l' in persona del L.r. pt alla reintegrazione del lavoratore ex art. 18 c.1
CP_1
L.300 /70, nel posto di lavoro rivestito prima dell' intimato licenziamento, con condanna al pagamento della indennità risarcitoria come per legge, nonché condannare l' al CP_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della sospensione o del licenziamento fino alla data dell' effettivo reintegro ,nonché al versamento dei contributi previdenziali al fondo Priamo dalla data della sospensione o licenziamento sino alla data di effettivo reintegro. F) In via subordinata accertare e dichiarare l' illegittimità del licenziamento intimato in data 26.03.2025 e previo annullamento delle stesso ai sensi dell' art. 18 stat. Lav. comma 4 , per mancanza di giusta causa, per l' insussistenza dei fatti addebitati nella contestazione disciplinare del 25.02.2025 e/o perché commessi in presenza di una causa di giustificazione, e/o in mancanza di dolo, in ogni caso per essere gli stessi sanzionabili con
3 sanzione conservativa, diversa dalla retrocessione, in base al CCNL Autoferrotranvieri o codice disciplinare applicabile, conseguentemente dichiarare l' illegittimità di tutti i provvedimenti anche successivi, connessi o collegati al primo licenziamento, ivi compresa la sanzione della retrocessione e del licenziamento intimato il 18.06.2025 per l' effetto condannare l' in persona del L.R pt, alla reintegrazione nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato da con condanna del datore di lavoro al pagamento Parte_1 delle retribuzioni dal dì del licenziamento sino alla data di reintegrazione, in ogni caso nella misura massima di legge, a titolo di lucro cessante, condannare altresì l' in persona CP_1 del L.R. pt al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, nonché condannare l' al versamento dei contributi dovuti al fondo complementare CP_1
PRIAMO dal giorno della sospensione o licenziamento fino alla data di effettivo reintegro. G)
In ulteriore subordine accertare e dichiarare l' illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.03.2025, nonché della sanzione conservativa della retrocessione e del licenziamento del 18.06.2025, per la violazione del principio di proporzionalità della sanzione applicata e per l' effetto condannare la società convenuta in persona del legale rappresentate pt, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza rivestito oltre al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria come per legge ai sensi dell' art. 18 stat. Lav. c. 4, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della sospensione o licenziamento fino al giorno dell' effettivo reintegro, con condanna al versamento dei contributi previdenziali al fondo complementare Priamo. H) Accertare e dichiarare in via principale che, la sanzione delle retrocessione in luogo della destituzione, comminata al lavoratore è illegittima e sproporzionata per le ragioni di cui alla parte motiva del presente ricorso I) Per l' effetto accertare e dichiarare la nullità della stessa e di ogni atto ad esso collegato ivi compreso il licenziamento intimato al sig. il 18.06.2025, Parte_1
Ordinare all' CF di reintegrare ai sensi dell' art. 18 comma 1 CP_1 P.IVA_1
L.300/70 il sig. nella posizione lavorativa in precedenza rivestita, con condanna Parte_1 della società Convenuta al pagamento di un indennità risarcitoria come per legge e con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino alla data di reintegrazione. J) In via subordinata accertare e dichiarare ai sensi del comma 4 dell' art. 18
L.300/70 che la sanzione della retrocessione è sproporzionata anche sulla base della contrattazione collettiva di categoria del 27.11.2000 e per l' effetto, previo annullamento della sanzione della retrocessione, annullare il licenziamento intimato al lavoratore il 18.06.2025 ed ordinare all' di reintegrare il lavoratore nella posizione lavorativa in precedenza CP_1 rivestita con condanna al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all' ultima
4 retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione e con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali anche al
Fondo di categoria Priamo, dal di del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione. K)
In via ulteriormente subordinata previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti impugnati, condannare l' in persona del l.r. pt, in sostituzione della reintegrazione CP_1 nel luogo di lavoro, al pagamento a favore del lavoratore di una indennità sostitutiva non inferiore a quindici mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà in relazione alla gravità delle violazioni accertate. L) In via ancora subordinata previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti impugnati condannare l' al CP_1 pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria Onnicomprensiva in misura Parte_1 non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione accertata. M) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.”.
A sostegno della domanda, per ciò che qui rileva, parte ricorrente ha dedotto:
- Che in data 25.02.2025, con protocollo n. 2094/2025, la resistente gli ha inviato CP_3 una missiva di contestazione disciplinare con la quale sono stati contestati numerosi e specifici addebiti relativi a condotte asseritamente poste in essere tra il 02 dicembre
2024 e il 28 gennaio 2025 e con la medesima contestazione disciplinare il lavoratore è stato in via preventiva sospeso dal servizio e dalla retribuzione fino al completamento dell'attività istruttoria;
- Che nonostante le giustificazioni fornite dal ricorrente, in data 26.03.2025, con protocollo n. 3271/2025, la Società gli ha comunicato l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 148/31 e dell'art. 7 della
Legge n. 300/1970. La destituzione è stata comminata ai sensi dell'art. 45 del R.D. n.
148/31 (c. 2, 6 e 8), con effetto dalla data del 25.02.2025 (data di avvio del procedimento disciplinare), e comunque per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
- Che il licenziamento è stato impugnato e che sono seguite una serie di interlocuzioni tra le parti in causa, le quali hanno indotto parte resistente il 21 maggio 2025 a sostituire il licenziamento intimato il 26 marzo 2025 con la sanzione ex art. 53 del R.D. 148/1931 della “retrocessione di due gradi”;
- che nella medesima data è stato ordinato al lavoratore di riprendere servizio il 22 maggio
2025, turnazione pubblicata in bacheca Online della ridetta azienda;
- che il difensore del ricorrente ha riscontrato l'invito di tornare al lavoro della resistente affermando che tale ordine era privo di efficacia;
5 - che a seguito del suddetto riscontro da parte del difensore, ha rimosso la CP_1 turnazione precedentemente comunicata;
- che in data 18 giugno 2025, il direttore generale gli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro per assenza arbitraria dal servizio;
- l'insussistenza dei fatti contestati e la natura discriminatoria/ritorsiva del primo licenziamento irrogato;
- la nullità del primo licenziamento per violazione della proceduta speciale prevista dal
R.D. 148/1931, ovvero dell'iter procedimentale per assenza della doppia fase di contestazione e coinvolgimento del consiglio di disciplina;
- la violazione del principio di immediatezza nella contestazione dei fatti relativamente al primo licenziamento;
- sempre relativamente al primo licenziamento, la mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati;
- la illegittimità del secondo licenziamento irrogato, in quanto esso non è né autonomo né indipendente. A tal proposito, parte ricorrente ha scritto testualmente: “Non è consentito utilizzare il secondo atto di recesso (come avvenuto nel caso che ci occupa) per aggirare le conseguenze legali del primo licenziamento, dichiarato illegittimo. Nel caso specifico, è evidente che, il secondo licenziamento intimato al lavoratore, dal direttore generale, non è né autonomo né indipendente. Il licenziamento in parola scaturisce dalla conversione della prima sanzione espulsiva con la “retrocessione” quindi, (i fatti di cui al primo licenziamento sono i medesimi sui quali si fonda la sanzione della retrocessione) per poi, giungere alla comunicazione dell'irrogazione del secondo licenziamento…In definitiva calando detti principi nel caso di specie, è possibile ritenere che, il secondo licenziamento sia collegato al primo, non sia fondato su motivo diverso, per cui nel caso concreto verrebbe meno la stessa ammissibilità dell' esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.”
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Ai fini della decisione deve essere in prima battuta affrontata la questione posta da parte ricorrente secondo cui vi sarebbe un collegamento tra i due licenziamenti intimati. Va rilevato che la giurisprudenza è consolidata nell'ammettere che ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di
6 recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso e sopravvenuto (nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro) e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo (cfr. Cass. n. 106/2013 e n. 19089/2018).
Nel caso in disamina mentre il primo licenziamento è stato intimato per vari e specifici inadempimenti nell'esecuzione della prestazione lavorativa, il secondo, intimato dopo la revoca del primo licenziamento, è stato comminato a causa dell'assenza arbitraria dal lavoro del ricorrente per più di cinque giorni. Alcuna connessione si registra tra i due licenziamenti irrogati per motivi evidentemente differenti: il primo per inadempimento/inesatto adempimento della prestazione e il secondo per assenza ingiustificata.
Inoltre, la sostituzione della sanzione del primo licenziamento con quella conservativa della retrocessione fa venire meno l'interesse ad agire, condizione dell'azione contemplata dall'art. 100 c.p.c., in quanto dalla pronuncia giurisdizionale nessun vantaggio deriverebbe per il ricorrente, già non esistendo più nell'ordinamento la suddetta sanzione espulsiva.
Conseguentemente, la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento comminato il 26.3.2025 va dichiarata inammissibile.
Per ciò che concerne la legittimità del secondo licenziamento del 18.6.2025, deve osservarsi che a seguito dell'invito da parte della società resistente di riprendere servizio, il ricorrente si è espressamente rifiutato di adempiere, poiché riteneva illegittima l'applicazione della sanzione conservativa della retrocessione. Ciò lo si evince sia dalla pec (doc. 26 ricorrente) inviata dall'avv. AS alla società, in cui la procuratrice scrive “con riferimento alla ripresa in servizio, si comunica che il sig. ha chiesto con nota del 15 maggio u.s. di essere sentito Pt_1 personalmente dalla s.v., senza esito alcuno. Pertanto, la vs comunicazione in merito verrà considerata priva di qualsiasi effetto di legge.”, sia dalle giustificazioni del ricorrente (doc. 30 resistente) inviate dopo la ricezione della lettera di contestazione che ha preceduto il secondo licenziamento, in cui testualmente si legge: “Caro Direttore non corrisponde ancora una volta al vero che, il sottoscritto non abbia dato le proprie giustificazioni alla vostra nota del 21
Maggio 2025 tenuto conto che il mio avvocato proprio con PEC del 21 Maggio 2025 vi ha comunicato tempestivamente che il sottoscritto non sarebbe mai rientrato a lavoro con un inquadramento inferiore a quello da me maturato sino a Gennaio 2025.”.
L'asserita illegittimità della sanzione della retrocessione, anche a volerla ritenere sussistente, non può giustificare il rifiuto di riprendere l'esecuzione della prestazione lavorativa.
La tesi di un collegamento causale sostenuta dal ricorrente, secondo cui se non ci fosse stato il primo licenziamento non ci sarebbe stata la successiva sanzione conservativa e, quindi, non ci
7 sarebbe stato nemmeno il secondo licenziamento, non può condividersi. Il secondo recesso, infatti, è dipeso da una condotta illegittima del lavoratore, la quale non può trovare alcuna giustificazione nel convincimento che la sanzione della retrocessione fosse ingiusta. Il lavoratore, certamente legittimato a contestare la sanzione conservativa irrogatagli, sarebbe dovuto tornare a lavorare e introdurre un giudizio finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione della retrocessione, e all'esito del giudizio, in caso di accoglimento della domanda, sarebbe stato integralmente ristorato delle perdite economiche ingiustamente subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Viceversa, il comportamento tenuto da parte ricorrente, oltre a escludere un possibile componimento bonario della vicenda, in quanto appare poco probabile che il datore di lavoro avrebbe di sua sponte revocato la sanzione conservativa a causa del comportamento oppositivo del dipendente, è contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare lo svolgimento dei rapporti giuridici, anche tenuto conto del fatto che, come appena detto, il danno economico, che sarebbe stato eventualmente accertato in sede di causa, sarebbe stato integralmente ristorabile.
Pertanto, la prolungata e ingiustificata assenza dal lavoro per oltre cinque giorni legittima il licenziamento irrogato il 18.6.2025 ai sensi dell'art. 45 co. 16 allegato A, R.D. n.
148/1931.
L'affermazione del lavoratore secondo cui la ripresa del lavoro è stata impedita dallo stesso datore che non ha indicato i turni nella Giornaliera pubblicata nella Bacheca Online del lavoratore, innanzitutto è sconfessata dalle sue stesse affermazioni. Infatti, alle ultime tre righe di pagina 3 del ricorso si legge: “Nella medesima data veniva ordinato al lavoratore di riprendere servizio il 22 maggio 2025, turnazione pubblicata in bacheca Online della ridetta azienda, tuttavia subito rimossa dalla soc. , a seguito di riscontro comunicato da parte CP_1 del difensore del sig. , il quale affermava che il suddetto ordine era privo di Parte_1 efficacia”. Ciò comprova che la resistente si è attivata per consentire la ripresa del CP_3 servizio da parte del lavoratore e che solo a seguito del suo rifiuto la turnazione è stata rimossa.
Inoltre, l'affermazione secondo cui la ripresa del lavoro è stata impedita dallo stesso datore è priva di un riscontro certo, poiché il doc. 43 del ricorrente, finalizzato a comprovare la suddetta circostanza, non consente di individuare con certezza a chi sia riferibile la schermata, non essendo indicato alcun nominativo. Si aggiunga che seppure si volesse ammettere l'attendibilità del documento, ciò non toglie che il lavoratore si sarebbe dovuto presentare in azienda al fine di mettere a disposizione la sua prestazione lavorativa e di consentire ad CP_1 di elaborare una nuova organizzazione dei turni. Invece, come si evince dai documenti sopra
8 richiamati (doc. 26 del ricorrente e 30 del resistente), il ricorrente non ha mai avuto intenzione di riprendere l'attività lavorativa, ritenendo illegittima la sanzione conservativa applicatagli, così contravvenendo ai sopra richiamati principi di buona fede e correttezza.
L'accertata legittimità del secondo licenziamento assorbe la questione concernente la legittimità della sanzione della retrocessione, in quanto, seppure fosse accertata la sua illegittimità, nessuna utilità potrebbe ottenere il lavoratore legittimamente licenziato, infatti, ciò
(ovverosia l'illegittimità della sanzione conservativa) non avrebbe comunque giustificato l'assenza arbitraria dal lavoro.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento comminato da al ricorrente il 26.3.2025; Controparte_1
2) accerta e dichiara la legittimità del licenziamento comminato da al Controparte_1 ricorrente il 18.6.2025 e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di accertamento della illegittimità della sanzione della retrocessione avanzata dal ricorrente;
3) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 17/12/2025
Il giudice
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