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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/07/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3969/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BROLIS DANTE BENEDETTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. MOMBELLI SILVIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Il 30/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
La scrivente difesa, pertanto, congiuntamente al collega Avv. Dante Brolis, procuratore della sig.ra Parte_1
, dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito delle comparse
[...] conclusionali e delle memorie di replica, precisa le condizioni dell'accordo a cui sono addivenute le parti:
1. Il sig. rinuncia alla domanda di addebito della separazione nei confronti della sig.ra Controparte_1
; Parte_1
2. Il sig. rinuncia altresì alla domanda formulata in via principale della propria memoria di Controparte_1 costituzione del 14/09/24 sottesa a far dichiarare che “i seguenti arredi: tavolo e due mobiletti in sala, un divano,
pagina 1 di 4 frigo, piano cottura, forno, lavatrice, sono di proprietà di entrambi i coniugi, mentre il letto di , le tende Per_1 esterne e la piscina esterna sono di esclusiva proprietà del resistente” con esclusione del tavolo in soggiorno e dichiara di nulla avere a più pretendere in relazione a tali beni e a qualsiasi altro arredo, suppellettile, attrezzo ecc. e quant'altro rimasto nella casa coniugale dopo il suo rilascio avvenuto nel gennaio 2025 riconoscendolo di proprietà esclusiva della sig.ra eccezion fatta per il tavolo in soggiorno che il sig. Parte_1 Controparte_1 ritirerà dall'abitazione, accordandosi con la signora;
Parte_1
3. Il sig. , dato atto che il figlio maggiorenne , nato a [...] coniugale a Controparte_1 Per_1
RE (Bg) il 02/02/06 è economicamente indipendente avendo reperito attività lavorativa retribuita, rinuncia alla domanda di mantenimento a favore del figlio;
4. Il sig. nulla oppone affinché la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente con gli arredi ivi CP_1 contenuti rimanga nel godimento e disponibilità esclusiva della sig.ra Parte_1
5. Il signor nulla oppone alle rinunce della sig.ra sopra espresse;
Controparte_2 Parte_1
6. Le parti dichiarano di nulla avere a più pretendere l'una dall'altra a titolo economico ad eccezione di quanto regolamentato e previsto nella scrittura privata del 13/05/24 in ordine all'autovettura VW Golf tg. CH584PD di proprietà della sig.ra e concessa in comodato precario al sig. dal 01/05/23 al 13/05/24, qui Parte_1 CP_1 allegata e facente parte dell'accordo.
7. Le spese legali del giudizio di separazione sono interamente compensate.
I coniugi, dato atto che il Tribunale di Brescia in composizione collegiale riunita in camera di consiglio, con sentenza n. 4385/2024 del 24/10/24 pubblicata il 28/10/24. RG 3969/2024 dichiarava la “la separazione personale dei coniugi e ” e ordinava “all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di OG (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno 2009, n. 7, parte I” CHIEDONO a codesto Ill.mo Tribunale di voler prendere atto che le parti non hanno volontà di riconciliarsi e, essendo passata in giudicato la sentenza della loro separazione personale, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta e per gli effetti pronunciare, nell'ambito di questo stesso procedimento, in applicazione del disposto dell'art. 473- bis .49 c.p.c., la sentenza di scioglimento del loro matrimonio civile. Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande con esse connesse ed assumono pertanto le seguenti
CONCLUSIONI
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 24/10/2009 in OG (Bs) trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di OG, Atti di matrimonio anno 2009, Parte I, numero 7 tra i sigg. nata a [...] in data [...] (C.F.: ) ed il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: , alle seguenti condizioni: Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 4 1) nessun contributo di mantenimento reciproco a favore dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2) nessun contributo di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
3) i coniugi danno atto di aver definito ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali esistenti in costanza di matrimonio e dichiarano di nulla avere a più pretendere reciprocamente l'una dall'altro ad eccezione di quanto previsto alla scrittura privata del 13/05/24;
4) i coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per motivi di lavoro o vacanza autorizzando reciprocamente la richiesta di certificati e rinnovo dei documenti relativi alla carta d'identità e del passaporto;
5) i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza
6) Le spese legali del giudizio di divorzio sono interamente compensate.
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OG (Bs) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.3.2024, , premesso che in data 24/10/2009 Parte_1 contraeva matrimonio civile in OG (Bs) con , dalla cui unione Controparte_1 nasceva il figlio il 2.2.2006, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni Per_1 indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
22.10.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'esito di alcuni rinvii, con note congiunte del 30.6.2025 le parti precisavano concordemente le conclusioni sulla separazione ed anche sul divorzio, alle condizioni trascritte in epigrafe.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si prende atto in dispositivo dell'avvenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status della separazione.
Ancora in rito, pur in assenza di norma che lo preveda espressamente, si reputa ammissibile il deposito di conclusioni congiunte anche per il divorzio, potendo le parti già in sede contenziosa introdurre la pagina 3 di 4 domanda di divorzio nel corso di giudizio di separazione (art. 473 bis.49 comma 1 c.p.c.), nonché per evidenti esigenze di celerità processuale costituzionalmente protette (art. 111 comma 2 Cost.).
Nel merito, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e del decorso del termine semestrale dalla comparizione dei coniugi senza che si siano riconciliati, le condizioni congiuntamente stabilite si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il
Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di separazione n. n.
4385/2024 del 28.10.2024,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in OG (Bs) il 24/10/2009, iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune, anno 2009, n. 7, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3969/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BROLIS DANTE BENEDETTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. MOMBELLI SILVIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Il 30/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
La scrivente difesa, pertanto, congiuntamente al collega Avv. Dante Brolis, procuratore della sig.ra Parte_1
, dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito delle comparse
[...] conclusionali e delle memorie di replica, precisa le condizioni dell'accordo a cui sono addivenute le parti:
1. Il sig. rinuncia alla domanda di addebito della separazione nei confronti della sig.ra Controparte_1
; Parte_1
2. Il sig. rinuncia altresì alla domanda formulata in via principale della propria memoria di Controparte_1 costituzione del 14/09/24 sottesa a far dichiarare che “i seguenti arredi: tavolo e due mobiletti in sala, un divano,
pagina 1 di 4 frigo, piano cottura, forno, lavatrice, sono di proprietà di entrambi i coniugi, mentre il letto di , le tende Per_1 esterne e la piscina esterna sono di esclusiva proprietà del resistente” con esclusione del tavolo in soggiorno e dichiara di nulla avere a più pretendere in relazione a tali beni e a qualsiasi altro arredo, suppellettile, attrezzo ecc. e quant'altro rimasto nella casa coniugale dopo il suo rilascio avvenuto nel gennaio 2025 riconoscendolo di proprietà esclusiva della sig.ra eccezion fatta per il tavolo in soggiorno che il sig. Parte_1 Controparte_1 ritirerà dall'abitazione, accordandosi con la signora;
Parte_1
3. Il sig. , dato atto che il figlio maggiorenne , nato a [...] coniugale a Controparte_1 Per_1
RE (Bg) il 02/02/06 è economicamente indipendente avendo reperito attività lavorativa retribuita, rinuncia alla domanda di mantenimento a favore del figlio;
4. Il sig. nulla oppone affinché la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente con gli arredi ivi CP_1 contenuti rimanga nel godimento e disponibilità esclusiva della sig.ra Parte_1
5. Il signor nulla oppone alle rinunce della sig.ra sopra espresse;
Controparte_2 Parte_1
6. Le parti dichiarano di nulla avere a più pretendere l'una dall'altra a titolo economico ad eccezione di quanto regolamentato e previsto nella scrittura privata del 13/05/24 in ordine all'autovettura VW Golf tg. CH584PD di proprietà della sig.ra e concessa in comodato precario al sig. dal 01/05/23 al 13/05/24, qui Parte_1 CP_1 allegata e facente parte dell'accordo.
7. Le spese legali del giudizio di separazione sono interamente compensate.
I coniugi, dato atto che il Tribunale di Brescia in composizione collegiale riunita in camera di consiglio, con sentenza n. 4385/2024 del 24/10/24 pubblicata il 28/10/24. RG 3969/2024 dichiarava la “la separazione personale dei coniugi e ” e ordinava “all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di OG (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno 2009, n. 7, parte I” CHIEDONO a codesto Ill.mo Tribunale di voler prendere atto che le parti non hanno volontà di riconciliarsi e, essendo passata in giudicato la sentenza della loro separazione personale, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta e per gli effetti pronunciare, nell'ambito di questo stesso procedimento, in applicazione del disposto dell'art. 473- bis .49 c.p.c., la sentenza di scioglimento del loro matrimonio civile. Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande con esse connesse ed assumono pertanto le seguenti
CONCLUSIONI
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 24/10/2009 in OG (Bs) trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di OG, Atti di matrimonio anno 2009, Parte I, numero 7 tra i sigg. nata a [...] in data [...] (C.F.: ) ed il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: , alle seguenti condizioni: Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 4 1) nessun contributo di mantenimento reciproco a favore dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2) nessun contributo di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
3) i coniugi danno atto di aver definito ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali esistenti in costanza di matrimonio e dichiarano di nulla avere a più pretendere reciprocamente l'una dall'altro ad eccezione di quanto previsto alla scrittura privata del 13/05/24;
4) i coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per motivi di lavoro o vacanza autorizzando reciprocamente la richiesta di certificati e rinnovo dei documenti relativi alla carta d'identità e del passaporto;
5) i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza
6) Le spese legali del giudizio di divorzio sono interamente compensate.
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OG (Bs) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.3.2024, , premesso che in data 24/10/2009 Parte_1 contraeva matrimonio civile in OG (Bs) con , dalla cui unione Controparte_1 nasceva il figlio il 2.2.2006, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni Per_1 indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
22.10.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'esito di alcuni rinvii, con note congiunte del 30.6.2025 le parti precisavano concordemente le conclusioni sulla separazione ed anche sul divorzio, alle condizioni trascritte in epigrafe.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si prende atto in dispositivo dell'avvenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status della separazione.
Ancora in rito, pur in assenza di norma che lo preveda espressamente, si reputa ammissibile il deposito di conclusioni congiunte anche per il divorzio, potendo le parti già in sede contenziosa introdurre la pagina 3 di 4 domanda di divorzio nel corso di giudizio di separazione (art. 473 bis.49 comma 1 c.p.c.), nonché per evidenti esigenze di celerità processuale costituzionalmente protette (art. 111 comma 2 Cost.).
Nel merito, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e del decorso del termine semestrale dalla comparizione dei coniugi senza che si siano riconciliati, le condizioni congiuntamente stabilite si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il
Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di separazione n. n.
4385/2024 del 28.10.2024,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in OG (Bs) il 24/10/2009, iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune, anno 2009, n. 7, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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