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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25051 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TA PP, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza dell'11/10/2023 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica formulata il 26/02/2024 dall'avv. Anna Maria Beltrame, difensore dell'imputato, che ha depositato anche il certificato di morte del codifensore, avv. Franco Codogno. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25051 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 12969 del 03 febbraio 2023, la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del 22 marzo 2022 - con la quale la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 25 febbraio 2022, aveva revocato il beneficio dell'indulto già concesso a PP TA in relazione alle pene inflitte con la sentenza del 7 ottobre 1997 della Pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre, irrevocabile in data 10 dicembre 1997, e con la sentenza del 20 settembre 2018 della Corte d'appello di Trieste, irrevocabile il 17 febbraio 2020 - sul presupposto che i giudici d'appello, avendo omesso di richiamare il fascicolo di esecuzione, non avevano considerato se, al momento della concessione del beneficio, fosse o meno ricavabile dagli atti - e, dunque, valutabile, sia pur in forma implicita - la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Trieste in data 8 ottobre 2019, irrevocabile dal 10 dicembre 2021, ostativa alla concessione del beneficio stesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, I. 31 luglio 2006, n. 241. Sulla base di tali indicazioni, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trieste, dopo aver acquisito il fascicolo di esecuzione, con ordinanza dell'Il ottobre 2023 ha rigettato l'istanza del TA, confermando di provvedimento di revoca dell'indulto precedentemente concesso. 2. Il difenbre di PP TA, avv. Anna Maria Beltrame, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza da ultimo citata, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha emesso l'ordinanza in verifica senza considerare che la causa ostativa alla concessione del beneficio, in quanto antecedente, era già conosciuta, o almeno conoscibile, dal giudice al momento della decisione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 606 e 674 del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, acquisito il fascicolo di esecuzione e rilevato che la causa ostativa era conosciuta, o almeno conoscibile, già all'epoca della concessione del beneficio, ha rigettato l'istanza sul presupposto che, al momento della concessione dello stesso, la sentenza di condanna della Corte di appello di Trieste dell'8 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2021, non fosse stata registrata nel certificato del casellario giudiziale e, pertanto, non fosse nota al collegio decidente, senza, tuttavia, considerare che della stessa vi era traccia in una precedente istanza di revoca del beneficio formulata dalla Procura della Repubblica di Trieste in data 21 dicembre 2021 e pervenuta alla corte territoriale il 28 dicembre 2021. Sicché la circostanza era nota ai giudici della corte territoriale già al momento dell'emissione dell'ordinanza del 25 febbraio 2022, con la quale il beneficio era stato concesso. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di legge in relazione agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., lamenta che la corte 2 territoriale ha confermato il provvedimento di revoca del beneficio, nonostante la richiesta formulata dal Procuratore Generale in termini di "revoca della revoca del beneficio" fosse da intendersi come rinuncia alla richiesta di revoca del beneficio, cui avrebbe dovuto conseguire una pronuncia di non doversi procedere, anziché l'applicazione d'ufficio della revoca del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere, quanto al terzo motivo di ricorso, che il ricorrente si è limitato ad affermare che l'istanza di revoca del beneficio articolata dalla Procura della Repubblica di Trieste in data 21 dicembre 2021 era pervenuta alla corte territoriale in data 28 dicembre 2021, senza tuttavia dimostrare, come era suo onere, che la stessa fosse inserita nel fascicolo del procedimento concluso con l'ordinanza del 25 febbraio 2022. Invero, la mera allegazione di copia dell'istanza di revoca del beneficio formulata dalla Procura della Repubblica di Trieste, munita di timbro di ricezione della corte territoriale, comprova solo che la stessa era pervenuta nell'ufficio di cancelleria, ma non, anche, che i giudici della corte territoriale ne fossero venuti a conoscenza in occasione dell'ordinanza del 25 febbraio 2022. 3. Manifestamente infondati sono anche i primi due motivi. Acquisendo il fascicolo di esecuzione, i giudici di appello hanno dato riscontro al dictat contenuto nella sentenza n. 12969 del 2023 della Prima sezione della Corte di cassazione. Ciò posto, deve osservarsi che è in occasione del ricorso conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione - e non con quello oggi proposto - che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare la questione inerente la conoscenza, o quantomeno conoscibilità, da parte della corte territoriale della sussistenza della causa ostativa, dandone riscontro probatorio. 4. Dalla lettura della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta che i giudici della corte territoriale si attivarono nel richiedere al competente ufficio il certificato del casellario giudiziale del TA, rilasciato in data 21 febbraio 2022 - e, dunque, a distanza di soli quattro giorni dalla decisione -, sul quale, tuttavia, non risultava annotata alcuna condanna ostativa alla concessione del beneficio dell'indulto. Ne deriva che, al momento della decisione assunta il 25 febbraio 2022, la circostanza non fosse conosciuta, né quantomento conoscibile, dal collegio giudicante. 5. Sono queste argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta e dalle quali consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 05/03/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica formulata il 26/02/2024 dall'avv. Anna Maria Beltrame, difensore dell'imputato, che ha depositato anche il certificato di morte del codifensore, avv. Franco Codogno. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25051 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 12969 del 03 febbraio 2023, la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del 22 marzo 2022 - con la quale la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 25 febbraio 2022, aveva revocato il beneficio dell'indulto già concesso a PP TA in relazione alle pene inflitte con la sentenza del 7 ottobre 1997 della Pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre, irrevocabile in data 10 dicembre 1997, e con la sentenza del 20 settembre 2018 della Corte d'appello di Trieste, irrevocabile il 17 febbraio 2020 - sul presupposto che i giudici d'appello, avendo omesso di richiamare il fascicolo di esecuzione, non avevano considerato se, al momento della concessione del beneficio, fosse o meno ricavabile dagli atti - e, dunque, valutabile, sia pur in forma implicita - la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Trieste in data 8 ottobre 2019, irrevocabile dal 10 dicembre 2021, ostativa alla concessione del beneficio stesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, I. 31 luglio 2006, n. 241. Sulla base di tali indicazioni, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trieste, dopo aver acquisito il fascicolo di esecuzione, con ordinanza dell'Il ottobre 2023 ha rigettato l'istanza del TA, confermando di provvedimento di revoca dell'indulto precedentemente concesso. 2. Il difenbre di PP TA, avv. Anna Maria Beltrame, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza da ultimo citata, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha emesso l'ordinanza in verifica senza considerare che la causa ostativa alla concessione del beneficio, in quanto antecedente, era già conosciuta, o almeno conoscibile, dal giudice al momento della decisione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 606 e 674 del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, acquisito il fascicolo di esecuzione e rilevato che la causa ostativa era conosciuta, o almeno conoscibile, già all'epoca della concessione del beneficio, ha rigettato l'istanza sul presupposto che, al momento della concessione dello stesso, la sentenza di condanna della Corte di appello di Trieste dell'8 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2021, non fosse stata registrata nel certificato del casellario giudiziale e, pertanto, non fosse nota al collegio decidente, senza, tuttavia, considerare che della stessa vi era traccia in una precedente istanza di revoca del beneficio formulata dalla Procura della Repubblica di Trieste in data 21 dicembre 2021 e pervenuta alla corte territoriale il 28 dicembre 2021. Sicché la circostanza era nota ai giudici della corte territoriale già al momento dell'emissione dell'ordinanza del 25 febbraio 2022, con la quale il beneficio era stato concesso. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di legge in relazione agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., lamenta che la corte 2 territoriale ha confermato il provvedimento di revoca del beneficio, nonostante la richiesta formulata dal Procuratore Generale in termini di "revoca della revoca del beneficio" fosse da intendersi come rinuncia alla richiesta di revoca del beneficio, cui avrebbe dovuto conseguire una pronuncia di non doversi procedere, anziché l'applicazione d'ufficio della revoca del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere, quanto al terzo motivo di ricorso, che il ricorrente si è limitato ad affermare che l'istanza di revoca del beneficio articolata dalla Procura della Repubblica di Trieste in data 21 dicembre 2021 era pervenuta alla corte territoriale in data 28 dicembre 2021, senza tuttavia dimostrare, come era suo onere, che la stessa fosse inserita nel fascicolo del procedimento concluso con l'ordinanza del 25 febbraio 2022. Invero, la mera allegazione di copia dell'istanza di revoca del beneficio formulata dalla Procura della Repubblica di Trieste, munita di timbro di ricezione della corte territoriale, comprova solo che la stessa era pervenuta nell'ufficio di cancelleria, ma non, anche, che i giudici della corte territoriale ne fossero venuti a conoscenza in occasione dell'ordinanza del 25 febbraio 2022. 3. Manifestamente infondati sono anche i primi due motivi. Acquisendo il fascicolo di esecuzione, i giudici di appello hanno dato riscontro al dictat contenuto nella sentenza n. 12969 del 2023 della Prima sezione della Corte di cassazione. Ciò posto, deve osservarsi che è in occasione del ricorso conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione - e non con quello oggi proposto - che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare la questione inerente la conoscenza, o quantomeno conoscibilità, da parte della corte territoriale della sussistenza della causa ostativa, dandone riscontro probatorio. 4. Dalla lettura della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta che i giudici della corte territoriale si attivarono nel richiedere al competente ufficio il certificato del casellario giudiziale del TA, rilasciato in data 21 febbraio 2022 - e, dunque, a distanza di soli quattro giorni dalla decisione -, sul quale, tuttavia, non risultava annotata alcuna condanna ostativa alla concessione del beneficio dell'indulto. Ne deriva che, al momento della decisione assunta il 25 febbraio 2022, la circostanza non fosse conosciuta, né quantomento conoscibile, dal collegio giudicante. 5. Sono queste argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta e dalle quali consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 05/03/2024.