TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 11538/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 11538/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
08.03.1941, rappresentato e difeso dall'avv. BOLDRACCHI NICOLE e dall'avv. NOLI RICCARDO,
- parte ricorrente contro
, Controparte_1
- parte intimata
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da atti, all'udienza del 16.10.2025. Come da note conclusive depositate in data 3.7.2025: “1. dichiarare la contumacia del convenuto Rag. .
2. accertare e dichiarare la Controparte_1 sussistenza del credito del Sig. , sulla base della documentazione Parte_1 prodotta (lettera di incarico sottoscritta dal convenuto, corrispondenza mail);
3. per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore per il danno subito (perdita credito d'imposta, sanzioni e interessi), riservando ogni ulteriore istanza istruttoria e, in subordine, disponga consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno;
4. prendere atto della rinuncia alle domande verso la compagnia assicurativa”.
Come da ricorso: “a. In via principale Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o extra contrattuale del Rag. CP_1
, accertando la responsabilità di quest'ultimo per la mancata e/o
[...] errata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2019-2020-2021 e 2022;
b. Sempre in via principale Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o extra contrattuale del Rag. , accertando la Controparte_1 responsabilità di quest'ultimo per la mancata accettazione e/o fruizione nei termini di legge del credito di imposta “Covid-19” come meglio esposto in parte narrativa;
c. Per l'effetto, condannare il Rag. al risarcimento del Controparte_1 danno subito dal Sig. quantificabile in misura equivalente alle Parte_1 sanzioni e agli interessi applicati dall'Agenzia e dall CP_2 [...]
, pari a complessivi euro 5.368,47 relativamente agli Controparte_3 inadempimenti correlati alle dichiarazioni dei redditi di cui al punto a) nonché in euro 16.200,00 relativamente al mancato utilizzo/fruizione del credito di imposta di cui al punto b) o a quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. d. Con vittoria delle spese e competenze di lite. e. Con riserva di ulteriori richieste ed eccezioni”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 22.11.2024, Pt_1
intimava in giudizio il rag. e la compagnia
[...] Controparte_1 [...] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa Controparte_4
dell'inadempimento del professionista per la mancata accettazione e/o fruizione nei termini di legge del credito di imposta, nonché per la mancata e/o errata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2022, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 5.368,47 (pari al totale delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'inadempimento costituito dal ritardo e dalle carenze delle dichiarazioni dei redditi), e in € 16.200,00 relativamente al mancato utilizzo del credito di imposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del dovuto a saldo.
A seguito della rinuncia da parte del ricorrente, veniva poi dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di CP_4 Controparte_4
Rinnovata la notifica, all'udienza del 5.6.2025, veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Depositate note scritte, anche di natura tecnica sulle questioni sollevate dal
Giudice, all'udienza del 16.10.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
***
2. In ricorso si deduce che:
- il ricorrente dall'anno 2018 sino al 2022 aveva affidato la gestione delle questioni fiscali al Rag. Regestro, che si impegnava a operare con la diligenza richiesta;
pagina 3 di 9 - la gestione della posizione fiscale di veniva affidata al rag. Parte_1
sin dal 2018, sebbene la formalizzazione del rapporto venisse CP_1 realizzata in data 20.12.2019 (come da lettera di incarico prodotta);
- il professionista veniva incaricato della predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, le quali, a seguito della redazione, risultavano però contenenti errori e presentate con ritardo significativo, causando al ricorrente addebiti di sanzioni e interessi da parte dell' ; Controparte_3
- in particolare, dall'accesso al cassetto fiscale effettuato dal ricorrente successivamente al ricevimento di cartelle esattoriali e avvisi di addebito emergeva che:
1. con riferimento all'anno di imposta 2018, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 22.1.2020, con grave e inescusabile ritardo, nonché con errori e omissioni poi rilevati dall' , coma da cartella Controparte_3 esattoriale allegata all'atto introduttivo. In particolare, con riferimento all'anno di imposta 2018, il ritardo nella presentazione della dichiarazione e gli errori e omissioni rilevate inducevano a notificare la cartella Controparte_3
esattoriale n. per un totale di € 7.786,73, di cui € 3.864,85 a titolo di sanzioni e interessi, anche di rateazione;
2. con riferimento all'anno di imposta 2019, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 28.11.2020, con gravi errori e omissioni rilevati dall' e, successivamente, veniva integrata, all'insaputa Controparte_3
del ricorrente a cui non perveniva alcuna comunicazione né motivazione a riguardo, in data 26.4.2022. Con riferimento all'anno di imposta 2019, in ragione della tardività della dichiarazione dei redditi, nonché degli errori ed omissioni in essa contenuti, il ricorrente sarebbe ancora esposto a ricevere pagina 4 di 9 avvisi bonari o cartelle da parte di (pertanto vi è riserva Controparte_3
di meglio precisare il quantum della domanda e comunque di agire);
3. con riferimento all'anno di imposta 2020, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 26.04.2022, con grave ritardo, nonché con errori e omissioni rilevati dall' . Con riferimento all'anno di Controparte_3
imposta 2020, il ritardo nella presentazione della dichiarazione e gli errori e omissioni rilevate inducevano l' a notificare in data Controparte_3
4.11.2022 un avviso bonario per la somma di € 6.052,98 e in data 23.10.2024 un ulteriore avviso per la somma di € 108,46, di cui € 759,52 a titolo di sanzioni e interessi, anche di rateazione;
4. con riferimento all'anno di imposta 2021, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 30.11.2022, con grave ritardo, nonché incompleta, come rilevato dall' . Relativamente alla dichiarazione dei redditi Controparte_3
per l'anno di imposta 2021, in ragione della tardività, nonché degli errori ed omissioni in essa contenuti, il ricorrente sarebbe ancora esposto a ricevere avvisi bonari o cartelle da parte di agenzia delle entrate;
5. relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022, il ritardo nella presentazione della dichiarazione e gli errori e omissioni rilevate inducevano l' a notificare a in data Controparte_3 Parte_1
02.02.2024 un avviso bonario per la somma di € 3.574,10, di cui € 744,10 a titolo di sanzioni e interessi, anche di rateazione.
Dagli inadempimenti dell'intimato sarebbe quindi derivato -secondo parte ricorrente- un danno di natura patrimoniale quantificato in € 5.368,47.
Si aggiunge in ricorso che si sarebbe verificato un ulteriore danno patrimoniale -quantificato in € 16.200,00- con riferimento all'omessa comunicazione di accettazione, da parte del commercialista, della cessione del pagina 5 di 9 credito di imposta nei termini perentori previsti dall'art. 122 del d.l. 34 del
2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 derivante da un contratto di locazione in cui il ricorrente, in qualità di locatore, aveva operato a favore del conduttore una riduzione del canone in ragione dell'emergenza pandemica. Il rag. avrebbe ammesso di non aver proceduto nei termini CP_1
all'accettazione del credito di imposta di cui trattasi nella lettera di apertura sinistro inoltrata alla propria assicurazione dopo la pec di contestazione dell'inadempimento del 6.2.2023.
***
3. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il rag. per far valere nei CP_1
suoi confronti la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale agli obblighi derivanti dal mandato conferito.
In tema di responsabilità contrattuale parte ricorrente ha l'onere di dimostrare:
-l'esistenza del contratto;
-la sussistenza del danno;
-l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento avversario ed il danno subito. Non è necessario che il creditore dimostri l'inadempimento avversario, potendo limitarsi ad una mera allegazione dello stesso;
spetta, infatti, alla parte convenuta per l'adempimento, o anche solo per il risarcimento del danno, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo (Cass SS UU
13533/2001 – Cass civ 9917/2010).
Nel caso di specie l'esistenza di un contratto tra le parti risulta debitamente dimostrata dalla lettera di incarico del 20.12.2019 (prodotta unitamente al ricorso e poi nuovamente in data 3.3.2025, con le sottoscrizioni sia del cliente sia del professionista, della quale è anche stata disposta notifica all'intimato all'esito dell'udienza del 9.4.2025), avente ad oggetto: “Redazione modello unico, predisposizione e registrazione contratti di locazione. Ai fini
pagina 6 di 9 dell'attestazione delle scritture contabili (Allegato 1), il Professionista rilascia separata dichiarazione attestante che, presso il proprio studio, sono redatti e conservati i libri obbligatori ai fini civilistici e fiscali. Ai fini del pagamento e della trasmissione telematica dei modelli di pagamento F24
(Allegato 2), il Cliente conferisce al Professionista l'incarico permanente
(salvo revoca) di effettuare, in nome e per conto del Cliente, il servizio di pagamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche”.
Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in forza del quale l'intimato avrebbe dovuto svolgere nell'interesse del ricorrente una specifica attività professionale, avente ad oggetto la consulenza ed assistenza professionale per la redazione del modello unico e dei contratti di locazione (compresa la tenuta dei libri obbligatori e il pagamento con F24).
Parte ricorrente non ha invece dato prova dell'esistenza di un incarico al professionista nel periodo antecedente al 20.12.2019 (data della lettera di incarico). Ne consegue che per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2018, stante la mancanza di prova, l'asserita condotta negligente -eventualmente derivante da una tardiva presentazione della dichiarazione- non può essere imputata a . CP_1
Quanto alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2022,
l'incarico conferito (valutata anche la sua ampiezza) non è stato correttamente adempiuto, come risulta dall'avvenuta emissione degli avvisi di accertamento sub docc. 8 e 9, con l'addebito di somme relative a sanzioni ed interessi per totali 759,52 € (cfr. pag. 5 del ricorso) e sub docc. 10, con l'addebito di somme relative a sanzioni ed interessi per totali 744,10 € (cfr. pag. 6 ricorso).
Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto relativamente alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2020 e 2021, in quanto il pagina 7 di 9 ricorrente non allega, né dimostra l'eventuale danno subìto, non essendo pervenuti avvisi di accertamento né cartelle di pagamento (tanto che riserva un'eventuale integrazione del quantum richiesto, qualora nel corso del giudizio dovessero essere notificati atti di contestazione).
La domanda può dunque essere accolta per il minore importo di € 1.503,62
(rispetto al superiore importo richiesto di € 5.368,47 relativamente agli inadempimenti correlati alle dichiarazioni dei redditi).
***
4. Quanto all'inadempimento inerente alla omessa accettazione o utilizzazione del credito di imposta a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, è stato prodotto quale documento comprovante la spettanza del credito di imposta ceduto il doc. 14, emesso in data 18.11.2022.
Tale documento rappresenta un estratto del cassetto fiscale titolato “Cessione crediti” e sottotitolato “Monitoraggio crediti non tracciabili”, da cui figura l'esistenza di un credito di imposta relativo all'anno 2021 di € 16.200,00 (pari al credito di imposta indicato in ricorso). Il credito risulta accettato e ancora utilizzabile nel modello F24 (la questione è stata specificamente indicata nell'ordinanza 9.6.2025). L'inadempimento allegato consiste dunque nella mancata utilizzazione del credito nel termine di legge (come dedotto nella relazione tecnica di parte depositata in data 10.9.2025 e come peraltro ammesso nell'ambito delle dichiarazioni rese dall'assicurato nella denuncia di sinistro prodotta sub doc. 13 - liberamente apprezzabili dal Giudice ex art. 2735 c.c., in quanto dichiarazione rivolta da un terzo).
Il danno patito può dunque essere quantificato in un importo pari a quello del credito accettato, ma non utilizzato nel termine (€ 16.200,00).
***
pagina 8 di 9 5. In considerazione di quanto sopra le domande meritano di essere accolte nella misura di € 17.703,62 (liquidandosi in detto importo il danno patito), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dagli esborsi (ovvero dalla domanda, qualora l'esborso non sia ancora stato sostenuto) al saldo
(“l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”, Cass. n. 1627/2022, Cass. n. 37798/2022).
***
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 (valore del decisum), tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio e in considerazione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, dichiara tenuta e condanna parte intimata al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente della somma di € 17.703,62 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come da parte motiva.
Condanna parte intimata al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi, € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA ove dovute, come per legge.
Genova, 27/10/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 11538/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
08.03.1941, rappresentato e difeso dall'avv. BOLDRACCHI NICOLE e dall'avv. NOLI RICCARDO,
- parte ricorrente contro
, Controparte_1
- parte intimata
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da atti, all'udienza del 16.10.2025. Come da note conclusive depositate in data 3.7.2025: “1. dichiarare la contumacia del convenuto Rag. .
2. accertare e dichiarare la Controparte_1 sussistenza del credito del Sig. , sulla base della documentazione Parte_1 prodotta (lettera di incarico sottoscritta dal convenuto, corrispondenza mail);
3. per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore per il danno subito (perdita credito d'imposta, sanzioni e interessi), riservando ogni ulteriore istanza istruttoria e, in subordine, disponga consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno;
4. prendere atto della rinuncia alle domande verso la compagnia assicurativa”.
Come da ricorso: “a. In via principale Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o extra contrattuale del Rag. CP_1
, accertando la responsabilità di quest'ultimo per la mancata e/o
[...] errata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2019-2020-2021 e 2022;
b. Sempre in via principale Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o extra contrattuale del Rag. , accertando la Controparte_1 responsabilità di quest'ultimo per la mancata accettazione e/o fruizione nei termini di legge del credito di imposta “Covid-19” come meglio esposto in parte narrativa;
c. Per l'effetto, condannare il Rag. al risarcimento del Controparte_1 danno subito dal Sig. quantificabile in misura equivalente alle Parte_1 sanzioni e agli interessi applicati dall'Agenzia e dall CP_2 [...]
, pari a complessivi euro 5.368,47 relativamente agli Controparte_3 inadempimenti correlati alle dichiarazioni dei redditi di cui al punto a) nonché in euro 16.200,00 relativamente al mancato utilizzo/fruizione del credito di imposta di cui al punto b) o a quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. d. Con vittoria delle spese e competenze di lite. e. Con riserva di ulteriori richieste ed eccezioni”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 22.11.2024, Pt_1
intimava in giudizio il rag. e la compagnia
[...] Controparte_1 [...] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa Controparte_4
dell'inadempimento del professionista per la mancata accettazione e/o fruizione nei termini di legge del credito di imposta, nonché per la mancata e/o errata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2022, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 5.368,47 (pari al totale delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'inadempimento costituito dal ritardo e dalle carenze delle dichiarazioni dei redditi), e in € 16.200,00 relativamente al mancato utilizzo del credito di imposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del dovuto a saldo.
A seguito della rinuncia da parte del ricorrente, veniva poi dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di CP_4 Controparte_4
Rinnovata la notifica, all'udienza del 5.6.2025, veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Depositate note scritte, anche di natura tecnica sulle questioni sollevate dal
Giudice, all'udienza del 16.10.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
***
2. In ricorso si deduce che:
- il ricorrente dall'anno 2018 sino al 2022 aveva affidato la gestione delle questioni fiscali al Rag. Regestro, che si impegnava a operare con la diligenza richiesta;
pagina 3 di 9 - la gestione della posizione fiscale di veniva affidata al rag. Parte_1
sin dal 2018, sebbene la formalizzazione del rapporto venisse CP_1 realizzata in data 20.12.2019 (come da lettera di incarico prodotta);
- il professionista veniva incaricato della predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, le quali, a seguito della redazione, risultavano però contenenti errori e presentate con ritardo significativo, causando al ricorrente addebiti di sanzioni e interessi da parte dell' ; Controparte_3
- in particolare, dall'accesso al cassetto fiscale effettuato dal ricorrente successivamente al ricevimento di cartelle esattoriali e avvisi di addebito emergeva che:
1. con riferimento all'anno di imposta 2018, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 22.1.2020, con grave e inescusabile ritardo, nonché con errori e omissioni poi rilevati dall' , coma da cartella Controparte_3 esattoriale allegata all'atto introduttivo. In particolare, con riferimento all'anno di imposta 2018, il ritardo nella presentazione della dichiarazione e gli errori e omissioni rilevate inducevano a notificare la cartella Controparte_3
esattoriale n. per un totale di € 7.786,73, di cui € 3.864,85 a titolo di sanzioni e interessi, anche di rateazione;
2. con riferimento all'anno di imposta 2019, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 28.11.2020, con gravi errori e omissioni rilevati dall' e, successivamente, veniva integrata, all'insaputa Controparte_3
del ricorrente a cui non perveniva alcuna comunicazione né motivazione a riguardo, in data 26.4.2022. Con riferimento all'anno di imposta 2019, in ragione della tardività della dichiarazione dei redditi, nonché degli errori ed omissioni in essa contenuti, il ricorrente sarebbe ancora esposto a ricevere pagina 4 di 9 avvisi bonari o cartelle da parte di (pertanto vi è riserva Controparte_3
di meglio precisare il quantum della domanda e comunque di agire);
3. con riferimento all'anno di imposta 2020, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 26.04.2022, con grave ritardo, nonché con errori e omissioni rilevati dall' . Con riferimento all'anno di Controparte_3
imposta 2020, il ritardo nella presentazione della dichiarazione e gli errori e omissioni rilevate inducevano l' a notificare in data Controparte_3
4.11.2022 un avviso bonario per la somma di € 6.052,98 e in data 23.10.2024 un ulteriore avviso per la somma di € 108,46, di cui € 759,52 a titolo di sanzioni e interessi, anche di rateazione;
4. con riferimento all'anno di imposta 2021, la dichiarazione dei redditi veniva presentata il 30.11.2022, con grave ritardo, nonché incompleta, come rilevato dall' . Relativamente alla dichiarazione dei redditi Controparte_3
per l'anno di imposta 2021, in ragione della tardività, nonché degli errori ed omissioni in essa contenuti, il ricorrente sarebbe ancora esposto a ricevere avvisi bonari o cartelle da parte di agenzia delle entrate;
5. relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022, il ritardo nella presentazione della dichiarazione e gli errori e omissioni rilevate inducevano l' a notificare a in data Controparte_3 Parte_1
02.02.2024 un avviso bonario per la somma di € 3.574,10, di cui € 744,10 a titolo di sanzioni e interessi, anche di rateazione.
Dagli inadempimenti dell'intimato sarebbe quindi derivato -secondo parte ricorrente- un danno di natura patrimoniale quantificato in € 5.368,47.
Si aggiunge in ricorso che si sarebbe verificato un ulteriore danno patrimoniale -quantificato in € 16.200,00- con riferimento all'omessa comunicazione di accettazione, da parte del commercialista, della cessione del pagina 5 di 9 credito di imposta nei termini perentori previsti dall'art. 122 del d.l. 34 del
2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 derivante da un contratto di locazione in cui il ricorrente, in qualità di locatore, aveva operato a favore del conduttore una riduzione del canone in ragione dell'emergenza pandemica. Il rag. avrebbe ammesso di non aver proceduto nei termini CP_1
all'accettazione del credito di imposta di cui trattasi nella lettera di apertura sinistro inoltrata alla propria assicurazione dopo la pec di contestazione dell'inadempimento del 6.2.2023.
***
3. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il rag. per far valere nei CP_1
suoi confronti la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale agli obblighi derivanti dal mandato conferito.
In tema di responsabilità contrattuale parte ricorrente ha l'onere di dimostrare:
-l'esistenza del contratto;
-la sussistenza del danno;
-l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento avversario ed il danno subito. Non è necessario che il creditore dimostri l'inadempimento avversario, potendo limitarsi ad una mera allegazione dello stesso;
spetta, infatti, alla parte convenuta per l'adempimento, o anche solo per il risarcimento del danno, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo (Cass SS UU
13533/2001 – Cass civ 9917/2010).
Nel caso di specie l'esistenza di un contratto tra le parti risulta debitamente dimostrata dalla lettera di incarico del 20.12.2019 (prodotta unitamente al ricorso e poi nuovamente in data 3.3.2025, con le sottoscrizioni sia del cliente sia del professionista, della quale è anche stata disposta notifica all'intimato all'esito dell'udienza del 9.4.2025), avente ad oggetto: “Redazione modello unico, predisposizione e registrazione contratti di locazione. Ai fini
pagina 6 di 9 dell'attestazione delle scritture contabili (Allegato 1), il Professionista rilascia separata dichiarazione attestante che, presso il proprio studio, sono redatti e conservati i libri obbligatori ai fini civilistici e fiscali. Ai fini del pagamento e della trasmissione telematica dei modelli di pagamento F24
(Allegato 2), il Cliente conferisce al Professionista l'incarico permanente
(salvo revoca) di effettuare, in nome e per conto del Cliente, il servizio di pagamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche”.
Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in forza del quale l'intimato avrebbe dovuto svolgere nell'interesse del ricorrente una specifica attività professionale, avente ad oggetto la consulenza ed assistenza professionale per la redazione del modello unico e dei contratti di locazione (compresa la tenuta dei libri obbligatori e il pagamento con F24).
Parte ricorrente non ha invece dato prova dell'esistenza di un incarico al professionista nel periodo antecedente al 20.12.2019 (data della lettera di incarico). Ne consegue che per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2018, stante la mancanza di prova, l'asserita condotta negligente -eventualmente derivante da una tardiva presentazione della dichiarazione- non può essere imputata a . CP_1
Quanto alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2022,
l'incarico conferito (valutata anche la sua ampiezza) non è stato correttamente adempiuto, come risulta dall'avvenuta emissione degli avvisi di accertamento sub docc. 8 e 9, con l'addebito di somme relative a sanzioni ed interessi per totali 759,52 € (cfr. pag. 5 del ricorso) e sub docc. 10, con l'addebito di somme relative a sanzioni ed interessi per totali 744,10 € (cfr. pag. 6 ricorso).
Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto relativamente alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2020 e 2021, in quanto il pagina 7 di 9 ricorrente non allega, né dimostra l'eventuale danno subìto, non essendo pervenuti avvisi di accertamento né cartelle di pagamento (tanto che riserva un'eventuale integrazione del quantum richiesto, qualora nel corso del giudizio dovessero essere notificati atti di contestazione).
La domanda può dunque essere accolta per il minore importo di € 1.503,62
(rispetto al superiore importo richiesto di € 5.368,47 relativamente agli inadempimenti correlati alle dichiarazioni dei redditi).
***
4. Quanto all'inadempimento inerente alla omessa accettazione o utilizzazione del credito di imposta a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, è stato prodotto quale documento comprovante la spettanza del credito di imposta ceduto il doc. 14, emesso in data 18.11.2022.
Tale documento rappresenta un estratto del cassetto fiscale titolato “Cessione crediti” e sottotitolato “Monitoraggio crediti non tracciabili”, da cui figura l'esistenza di un credito di imposta relativo all'anno 2021 di € 16.200,00 (pari al credito di imposta indicato in ricorso). Il credito risulta accettato e ancora utilizzabile nel modello F24 (la questione è stata specificamente indicata nell'ordinanza 9.6.2025). L'inadempimento allegato consiste dunque nella mancata utilizzazione del credito nel termine di legge (come dedotto nella relazione tecnica di parte depositata in data 10.9.2025 e come peraltro ammesso nell'ambito delle dichiarazioni rese dall'assicurato nella denuncia di sinistro prodotta sub doc. 13 - liberamente apprezzabili dal Giudice ex art. 2735 c.c., in quanto dichiarazione rivolta da un terzo).
Il danno patito può dunque essere quantificato in un importo pari a quello del credito accettato, ma non utilizzato nel termine (€ 16.200,00).
***
pagina 8 di 9 5. In considerazione di quanto sopra le domande meritano di essere accolte nella misura di € 17.703,62 (liquidandosi in detto importo il danno patito), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dagli esborsi (ovvero dalla domanda, qualora l'esborso non sia ancora stato sostenuto) al saldo
(“l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”, Cass. n. 1627/2022, Cass. n. 37798/2022).
***
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 (valore del decisum), tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio e in considerazione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, dichiara tenuta e condanna parte intimata al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente della somma di € 17.703,62 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come da parte motiva.
Condanna parte intimata al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi, € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CPA ove dovute, come per legge.
Genova, 27/10/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 9 di 9