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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2648/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
unipersonale (C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_3 C.F._2
BERTO MARCO (C.F. ); C.F._3
Parte attrice opponente
contro
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. BALDON PIERO (C.F. ) CodiceFiscale_5
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE
Sospendersi l'efficacia provvisoriamente esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto, quantomeno con riferimento al vincolo di
solidarietà passiva tra gli odierni attori/opponenti in esso
contenuto, alla data di decorrenza ed alla misura degli interessi sul
capitale ed all'importo capitale stesso, nella misura in cui lo stesso non tiene conto della somma di € 15.000,00 già restituita da Parte_2
[...]
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) Annullarsi e/o revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto nella parte
in cui ha ingiunto agli odierni attori/opponenti al pagamento in
solido tra loro ed in favore della signora Controparte_1
della somma capitale di € 270.000,00 e degli “interessi moratori ex
art. 1224” (rectius: 1284) “comma 4 c.c. maturati a partire dal 21
luglio 2017 al saldo”.
2) Accertarsi e dichiararsi che le somme capitali dovute dagli odierni
attori/opponenti, senza vincolo di solidarietà tra loro, alla signora
per i titoli di cui al ricorso monitorio Controparte_1
ammontano:
- quanto a ed il signor socio Parte_1 Parte_1
accomandatario della stessa ed obbligato ex lege con la stessa,
all'importo di € 200.000,00;
- quanto a , all'importo di € 5.000,00; Parte_2
- quanto al signor all'importo di € 50.000,00; Parte_3
e che tali somme vanno maggiorate dei soli interessi di cui al 1°
comma dell'art. 1284 c.c. decorrenti dal 01.01.2019.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
Ferma la richiesta di cui al punto 1) delle conclusioni formulate in
via principale, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo signor Giudice
ritenesse gli attori/opponenti legati da vincolo di solidarietà
passiva per l'intera somma capitale dovuta alla signora
[...]
per i titoli di cui al ricorso monitorio, accertarsi che CP_1
tale somma ammonta a complessivi € 255.000,00 e che essa va maggiorata
degli interessi di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c. decorrenti dal
01.01.2019, che sulla stessa somma non sono dovuti gli interessi di
pag. 2/11 cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., o, in subordine, che tali interessi
sono dovuti solo dal 22.03.2024 (data di deposito del ricorso
monitorio).
IN OGNI CASO
Con piena vittoria di spese anche forfettarie e competenze
professionali di giudizio, in caso di avversa resistenza. IN VIA
ISTRUTTORIA Omissis”;
per parte convenuta:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Per le causali esposte, rigettarsi la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
NEL MERITO
Per le causali esposte, rigettarsi in toto le domande ex adverso
proposte, perché infondate in fatto e in diritto, con conferma del
decreto ingiuntivo e comunque condanna degli opponenti al pagamento in
via solidale del dovuto, maggiorato di interessi legali dalla
scrittura privata del 21 luglio 2017 ed ex art. 1284 4° co c.c. dalla
domanda al saldo.
In subordine qualora il giudice non riconoscesse la solidarietà
dell'obbligazione condannarsi e l'accomandatario Pt_1 [...]
al pagamento di € 200.000,00 oltre interessi;
il geom, Pt_1 Pt_3
al pagamento di € 50.000,00 più interessi;
al pagamento di CP_2
€ 5.000,00 oltre interessi con vittoria di spese. I difensori
discutono oralmente la causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
riportandosi ai contenuti degli atti difensivi già depositati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.05.2024,
Parte_1 Parte_1 Parte_2
unipersonale e proponevano opposizione avverso il Parte_3 pag. 3/11 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 673/2024 emesso dal
Tribunale di Padova in data 26.03.2024, con cui si ingiungeva loro il pagamento in solido dell'importo di € 270.000,00 oltre intessi e spese in favore di . Controparte_1
La creditrice allegava di essere erede del defunto padre
[...]
; allegava che il de cuius in vita aveva ripetutamente Per_1
prestato a mutuo somme in favore di e delle due Parte_3
società ingiunte e come documentato da Parte_2 Parte_1
assegni, ricevute di bonifici bancari (docc.
1-3 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio) e da una scrittura privata del 21.07.2017
(doc. 5 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio).
L'opposizione proposta dai tre mutuatari si fonda su tre motivi:
1. assenza di solidarietà passiva;
secondo gli attori-opponenti le somme sono state prestate di volta in volta a ciascuno dei tre soggetti, in misura, tempi e scopi diversi, con l'assunzione di autonomi obblighi di restituzione;
parte attrice sostiene poi che la scrittura privata del 21.07.2017
non è fonte di solidarietà tra gli ingiunti;
le distinte obbligazioni restitutorie erano sorte precedentemente e nel corpo della scrittura il ed il (quale Pt_3 Pt_1
l.r.p.t. delle due società e ) Parte_2 Pt_1
agivano contestualmente ma autonomamente, ciascuno nella propria qualità;
2. erronea indicazione del quantum ancora dovuto;
la creditrice non aveva tenuto conto dell'avvenuta restituzione CP_1
di € 15.000,oo pagati in data 12.08.2020 da parte della
(doc. 3 parte attrice); Parte_2
3. natura infruttifera dei mutui via via ricevuti e non corretta indicazione degli interessi dovuti;
parte attrice allega che pag. 4/11 in ragione dell'amicizia con il mutuante le parti CP_1
originariamente non avevano previsto né un termine per la restituzione delle somme mutuate né un tasso d'interesse.
Regolarmente instaurato il contradditorio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di Controparte_1
sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. n.673/2024.
La convenuta contestava:
- la mancanza di solidarietà passiva tra i debitori ingiunti sostenendo che con la scrittura del 21.07.2017 le parti si fossero obbligate a restituire la somma “complessivamente”
mutuata;
- l'infruttuosità delle somme mutuate in assenza di espressa pattuizione e precisando che in mancanza di un termine per la restituzione, la prestazione è immediatamente esigibile;
- la restituzione di € 15.000,00 in assenza di documenti provenienti dal dott. o dalla convenuta e attestanti CP_1
l'incasso.
Il Tribunale accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c. e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i.; la causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni rassegante in epigrafe ai sensi dell'art. 281 sexies
ultimo comma c.p.c..
*
L'opposizione è fondata e merita parziale accoglimento.
1. Sul primo motivo di opposizione;
la solidarietà passiva
dell'obbligazione pecuniaria
1.1. Parte convenuta sostiene vi sia solidarietà passiva in merito alle somme mutuate.
pag. 5/11 Riprendendo in parte quanto già esposto dal Tribunale con l'ordinanza ex art. 649 c.p.c., nel caso in esame non si rinviene una solidarietà
originaria, ossia sorta nel momento genetico dell'obbligazione restitutoria.
La stessa ricorrente nel ricorso per ingiunzione dichiarava CP_1
che il padre concedeva diversi mutui a favore degli odierni attori,
producendo bonifici e assegni distinti per ciascuna delle parti ingiunte.
*
1.2. Quanto invece alla valenza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 21.07.2017, si formulano conclusioni difformi rispetto a quanto esposto nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c..
L'accordo non prevede alcuna distinzione in merito alle diverse somme inizialmente mutuate alle parti.
I due firmatari e si riconoscono debitori per la somma Pt_3 Pt_1
complessiva di € 270.000,00 come segue:
pag. 6/11 E' noto che il riconoscimento di debito non è autonoma fonte di obbligazione.
Va però rilevato che la scrittura comprende anche l'impegno congiunto dei suoi firmatari alla restituzione di € 270.000,00.
L'impegno riguarda il complessivo importo riconosciuto come dovuto,
con ciò esplicitando la volontà di rendersi tutti debitori del mutuante per la restituzione del totale dato in prestito. CP_1
Trattasi quindi di una dichiarazione, rivolta al creditore, con cui i due firmatari assumono i reciproci debiti;
dunque il ed il Pt_3
, “terzi” l'uno rispetto all'altro e debitori verso il Pt_1
, ai sensi dell'art. 1272 c.c. hanno assunto verso il CP_1
mutuante l'obbligo di restituire la provvista mutuata.
Tale operazione è sussumibile nella fattispecie dell'espromissione.
Il codice all'art. 1272 c.c. non prevede obblighi di forma per l'espromissione, né l'utilizzo di formule sacramentali, salva la chiara manifestazione di volontà di voler assumere il debito altrui.
Va poi precisato che il creditore non avendo liberato CP_1
alcuno dei due debitori, ha diritto di rivolgersi ad entrambi in via solidale.
Per queste ragioni il primo motivo deve essere rigettato, dovendosi affermare l'esistenza della solidarietà passiva in capo agli opponenti così come sorta per effetto dell'espromissione sopra riportata.
*
2. Sul secondo motivo di opposizione: non corretta indicazione
del quantum ancora dovuto
In corso di causa è stato accertato che in data Parte_2
12.08.2020 (quindi prima del deposito del ricorso per d.i.) restituiva al dott. la somma di € 15.000,00 come riconosciuto dalla CP_1
convenuta opposta a verbale dell'udienza del 27.11.2024. CP_1 pag. 7/11 Il totale dovuto va quindi ridotto sino a concorrenza di € 255.000,00.
Il secondo motivo deve essere accolto.
*
3. Sul terzo motivo di opposizione: dell'infruttuosità delle
somme mutuate e non corretta indicazione degli interessi
dovuti.
3.1. Quanto al terzo motivo, il Tribunale conferma le deduzioni già
esposti nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c..
Con il ricorso per d.i. ha chiesto il Controparte_1
riconoscimento di “interessi moratori ex art. 1224 comma 4 c.c.
maturati a partire dal 21 luglio 2017 al saldo” ossia interessi sull'intero importo ingiunto a far data dalla scrittura di riconoscimento del debito.
La contestazione formulata dagli attori opponenti consta di due doglianze: con la prima si deduce che i prestiti erano infruttiferi e che quindi non potevano produrre interessi sino alla data del
31.12.2018, data di scadenza dell'obbligazione restitutoria come indicata nella scrittura.
Con la seconda doglianza invece contestano il saggio degli interessi richiesto dalla creditrice.
*
3.2. L'onere della prova in merito alla natura infruttifera dei vari mutui concessi agli attori grava sui debitori mutuatari.
All'esito del giudizio si valorizzano i seguenti indici che conducono alla conclusione per cui i vari mutui erano infruttiferi:
- al doc. 1 del monitorio sono presenti due distinte di bonifici effettuati dal in favore di (datate 11 CP_1 Parte_3
marzo e 13 aprile 2015 per totali € 19.000,00) con indicazione
“prestito infruttifero”;
pag. 8/11 - nel riconoscimento di debito del luglio 2017 non vengono indicati come dovuti gli interessi sull'intero importo, né
vengono riconosciuti importi maggiori;
- con il bonifico del 12.8.2020 ha restituito € Parte_2
15.000,00 al con l'indicazione “reso prestito CP_1
infruttifero” inserita nella causale del bonifico (doc. 3
dell'atto di citazione);
- tra gli odierni attori ed il defunto intercorrevano CP_1
rapporti personali ed amicali dettagliatamente descritti dagli opponenti in citazione e non contestati dalla convenuta-opposta.
La considerazione unitaria dei vari indizi fin qui esposti consente la loro univoca lettura ed si ritiene che anche le ulteriori dazioni di danaro (oltre a quelle espressamente riconosciute come tali dal
) fossero a titolo di prestito infruttifero. CP_1
*
3.3. Quanto al saggio e decorrenza degli interessi la convenuta costituendosi in giudizio, dichiara di aver commesso un lapsus calami
e conseguentemente chiede il riconoscimento degli interessi legali ex art. 1284 c.c. 1° co., dalla scrittura privata di riconoscimento del debito (21.07.2017) sino alla domanda giudiziale e dal giorno del deposito del ricorso per ingiunzione chiede invece gli interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° co. (p. 4 della comparsa di risposta).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria è stato previsto solo con la scrittura del 21.07.2017 ove si è indicato che la restituzione doveva avvenire entro il 31.12.2018.
Quindi, trattandosi di prestito infruttifero per le ragioni sopra dette, gli interessi risultano dovuti esclusivamente dalla decorrenza di tale termine.
pag. 9/11 Per queste ragioni si ritiene che le somme ingiunte, decurtate di €
15.000,00 dovranno essere maggiorate di:
- interessi legali ex art. 1284 c.c. 1° co. dall' 1.1.2019 (giorno di scadenza del termine per la restituzione delle somme come pattuito nel riconoscimento del debito, quindi giorno in cui il debito diviene esigibile ex art. 1282 c.c. comma 1 e decorrono interessi di pieno diritto) sino alla domanda giudiziale
22.3.2024 (data di deposito del ricorso per d.i.);
- interessi legali ex art. 1284 4° co. c.c. dal 23.3.2024 sino al saldo.
*
In conclusione, quindi il d.i. n. 673/2024 va revocato.
Gli attori opponenti vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 255.000,00 maggiorata degli interessi come precisato.
*
Le spese seguono la soccombenza degli attori opponenti secondo il criterio della considerazione unitaria del processo per cui il parziale accoglimento dell'opposizione a d.i. non ha determinato la soccombenza della , bensì solo una riduzione delle sue CP_1
pretese creditorie, comunque risultate fondate all'esito del giudizio;
sono liquidate in dispositivo, scaglione di valore fino ad €
260.000,00 con liquidazione ai minimi delle 4 fasi tabellari, tenendo conto della semplicità delle questioni trattare, del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale e la decisione avviene senza deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. revoca il d.i. opposto n. 673/2024;
pag. 10/11 2. condanna in solido tra loro Parte_1
[...
, unipersonale e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al pagamento di € 255.000,00 in favore di
[...] [...]
, oltre ai seguenti: CP_1
i. interessi al saggio ex art. 1284 c.c. 1° co. dall'
1.1.2019 al 22.3.2024;
ii. interessi al saggio ex art. 1284 4° co. c.c. dal
23.3.2024 sino al saldo;
3. condanna parte attrice-opponente al pagamento, in favore della convenuta-opposta, delle spese che liquida in € 7.051,50, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 21/01/2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2648/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
unipersonale (C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_3 C.F._2
BERTO MARCO (C.F. ); C.F._3
Parte attrice opponente
contro
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. BALDON PIERO (C.F. ) CodiceFiscale_5
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE
Sospendersi l'efficacia provvisoriamente esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto, quantomeno con riferimento al vincolo di
solidarietà passiva tra gli odierni attori/opponenti in esso
contenuto, alla data di decorrenza ed alla misura degli interessi sul
capitale ed all'importo capitale stesso, nella misura in cui lo stesso non tiene conto della somma di € 15.000,00 già restituita da Parte_2
[...]
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) Annullarsi e/o revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto nella parte
in cui ha ingiunto agli odierni attori/opponenti al pagamento in
solido tra loro ed in favore della signora Controparte_1
della somma capitale di € 270.000,00 e degli “interessi moratori ex
art. 1224” (rectius: 1284) “comma 4 c.c. maturati a partire dal 21
luglio 2017 al saldo”.
2) Accertarsi e dichiararsi che le somme capitali dovute dagli odierni
attori/opponenti, senza vincolo di solidarietà tra loro, alla signora
per i titoli di cui al ricorso monitorio Controparte_1
ammontano:
- quanto a ed il signor socio Parte_1 Parte_1
accomandatario della stessa ed obbligato ex lege con la stessa,
all'importo di € 200.000,00;
- quanto a , all'importo di € 5.000,00; Parte_2
- quanto al signor all'importo di € 50.000,00; Parte_3
e che tali somme vanno maggiorate dei soli interessi di cui al 1°
comma dell'art. 1284 c.c. decorrenti dal 01.01.2019.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
Ferma la richiesta di cui al punto 1) delle conclusioni formulate in
via principale, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo signor Giudice
ritenesse gli attori/opponenti legati da vincolo di solidarietà
passiva per l'intera somma capitale dovuta alla signora
[...]
per i titoli di cui al ricorso monitorio, accertarsi che CP_1
tale somma ammonta a complessivi € 255.000,00 e che essa va maggiorata
degli interessi di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c. decorrenti dal
01.01.2019, che sulla stessa somma non sono dovuti gli interessi di
pag. 2/11 cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., o, in subordine, che tali interessi
sono dovuti solo dal 22.03.2024 (data di deposito del ricorso
monitorio).
IN OGNI CASO
Con piena vittoria di spese anche forfettarie e competenze
professionali di giudizio, in caso di avversa resistenza. IN VIA
ISTRUTTORIA Omissis”;
per parte convenuta:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Per le causali esposte, rigettarsi la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
NEL MERITO
Per le causali esposte, rigettarsi in toto le domande ex adverso
proposte, perché infondate in fatto e in diritto, con conferma del
decreto ingiuntivo e comunque condanna degli opponenti al pagamento in
via solidale del dovuto, maggiorato di interessi legali dalla
scrittura privata del 21 luglio 2017 ed ex art. 1284 4° co c.c. dalla
domanda al saldo.
In subordine qualora il giudice non riconoscesse la solidarietà
dell'obbligazione condannarsi e l'accomandatario Pt_1 [...]
al pagamento di € 200.000,00 oltre interessi;
il geom, Pt_1 Pt_3
al pagamento di € 50.000,00 più interessi;
al pagamento di CP_2
€ 5.000,00 oltre interessi con vittoria di spese. I difensori
discutono oralmente la causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
riportandosi ai contenuti degli atti difensivi già depositati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.05.2024,
Parte_1 Parte_1 Parte_2
unipersonale e proponevano opposizione avverso il Parte_3 pag. 3/11 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 673/2024 emesso dal
Tribunale di Padova in data 26.03.2024, con cui si ingiungeva loro il pagamento in solido dell'importo di € 270.000,00 oltre intessi e spese in favore di . Controparte_1
La creditrice allegava di essere erede del defunto padre
[...]
; allegava che il de cuius in vita aveva ripetutamente Per_1
prestato a mutuo somme in favore di e delle due Parte_3
società ingiunte e come documentato da Parte_2 Parte_1
assegni, ricevute di bonifici bancari (docc.
1-3 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio) e da una scrittura privata del 21.07.2017
(doc. 5 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio).
L'opposizione proposta dai tre mutuatari si fonda su tre motivi:
1. assenza di solidarietà passiva;
secondo gli attori-opponenti le somme sono state prestate di volta in volta a ciascuno dei tre soggetti, in misura, tempi e scopi diversi, con l'assunzione di autonomi obblighi di restituzione;
parte attrice sostiene poi che la scrittura privata del 21.07.2017
non è fonte di solidarietà tra gli ingiunti;
le distinte obbligazioni restitutorie erano sorte precedentemente e nel corpo della scrittura il ed il (quale Pt_3 Pt_1
l.r.p.t. delle due società e ) Parte_2 Pt_1
agivano contestualmente ma autonomamente, ciascuno nella propria qualità;
2. erronea indicazione del quantum ancora dovuto;
la creditrice non aveva tenuto conto dell'avvenuta restituzione CP_1
di € 15.000,oo pagati in data 12.08.2020 da parte della
(doc. 3 parte attrice); Parte_2
3. natura infruttifera dei mutui via via ricevuti e non corretta indicazione degli interessi dovuti;
parte attrice allega che pag. 4/11 in ragione dell'amicizia con il mutuante le parti CP_1
originariamente non avevano previsto né un termine per la restituzione delle somme mutuate né un tasso d'interesse.
Regolarmente instaurato il contradditorio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di Controparte_1
sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. n.673/2024.
La convenuta contestava:
- la mancanza di solidarietà passiva tra i debitori ingiunti sostenendo che con la scrittura del 21.07.2017 le parti si fossero obbligate a restituire la somma “complessivamente”
mutuata;
- l'infruttuosità delle somme mutuate in assenza di espressa pattuizione e precisando che in mancanza di un termine per la restituzione, la prestazione è immediatamente esigibile;
- la restituzione di € 15.000,00 in assenza di documenti provenienti dal dott. o dalla convenuta e attestanti CP_1
l'incasso.
Il Tribunale accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c. e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i.; la causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni rassegante in epigrafe ai sensi dell'art. 281 sexies
ultimo comma c.p.c..
*
L'opposizione è fondata e merita parziale accoglimento.
1. Sul primo motivo di opposizione;
la solidarietà passiva
dell'obbligazione pecuniaria
1.1. Parte convenuta sostiene vi sia solidarietà passiva in merito alle somme mutuate.
pag. 5/11 Riprendendo in parte quanto già esposto dal Tribunale con l'ordinanza ex art. 649 c.p.c., nel caso in esame non si rinviene una solidarietà
originaria, ossia sorta nel momento genetico dell'obbligazione restitutoria.
La stessa ricorrente nel ricorso per ingiunzione dichiarava CP_1
che il padre concedeva diversi mutui a favore degli odierni attori,
producendo bonifici e assegni distinti per ciascuna delle parti ingiunte.
*
1.2. Quanto invece alla valenza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 21.07.2017, si formulano conclusioni difformi rispetto a quanto esposto nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c..
L'accordo non prevede alcuna distinzione in merito alle diverse somme inizialmente mutuate alle parti.
I due firmatari e si riconoscono debitori per la somma Pt_3 Pt_1
complessiva di € 270.000,00 come segue:
pag. 6/11 E' noto che il riconoscimento di debito non è autonoma fonte di obbligazione.
Va però rilevato che la scrittura comprende anche l'impegno congiunto dei suoi firmatari alla restituzione di € 270.000,00.
L'impegno riguarda il complessivo importo riconosciuto come dovuto,
con ciò esplicitando la volontà di rendersi tutti debitori del mutuante per la restituzione del totale dato in prestito. CP_1
Trattasi quindi di una dichiarazione, rivolta al creditore, con cui i due firmatari assumono i reciproci debiti;
dunque il ed il Pt_3
, “terzi” l'uno rispetto all'altro e debitori verso il Pt_1
, ai sensi dell'art. 1272 c.c. hanno assunto verso il CP_1
mutuante l'obbligo di restituire la provvista mutuata.
Tale operazione è sussumibile nella fattispecie dell'espromissione.
Il codice all'art. 1272 c.c. non prevede obblighi di forma per l'espromissione, né l'utilizzo di formule sacramentali, salva la chiara manifestazione di volontà di voler assumere il debito altrui.
Va poi precisato che il creditore non avendo liberato CP_1
alcuno dei due debitori, ha diritto di rivolgersi ad entrambi in via solidale.
Per queste ragioni il primo motivo deve essere rigettato, dovendosi affermare l'esistenza della solidarietà passiva in capo agli opponenti così come sorta per effetto dell'espromissione sopra riportata.
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2. Sul secondo motivo di opposizione: non corretta indicazione
del quantum ancora dovuto
In corso di causa è stato accertato che in data Parte_2
12.08.2020 (quindi prima del deposito del ricorso per d.i.) restituiva al dott. la somma di € 15.000,00 come riconosciuto dalla CP_1
convenuta opposta a verbale dell'udienza del 27.11.2024. CP_1 pag. 7/11 Il totale dovuto va quindi ridotto sino a concorrenza di € 255.000,00.
Il secondo motivo deve essere accolto.
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3. Sul terzo motivo di opposizione: dell'infruttuosità delle
somme mutuate e non corretta indicazione degli interessi
dovuti.
3.1. Quanto al terzo motivo, il Tribunale conferma le deduzioni già
esposti nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c..
Con il ricorso per d.i. ha chiesto il Controparte_1
riconoscimento di “interessi moratori ex art. 1224 comma 4 c.c.
maturati a partire dal 21 luglio 2017 al saldo” ossia interessi sull'intero importo ingiunto a far data dalla scrittura di riconoscimento del debito.
La contestazione formulata dagli attori opponenti consta di due doglianze: con la prima si deduce che i prestiti erano infruttiferi e che quindi non potevano produrre interessi sino alla data del
31.12.2018, data di scadenza dell'obbligazione restitutoria come indicata nella scrittura.
Con la seconda doglianza invece contestano il saggio degli interessi richiesto dalla creditrice.
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3.2. L'onere della prova in merito alla natura infruttifera dei vari mutui concessi agli attori grava sui debitori mutuatari.
All'esito del giudizio si valorizzano i seguenti indici che conducono alla conclusione per cui i vari mutui erano infruttiferi:
- al doc. 1 del monitorio sono presenti due distinte di bonifici effettuati dal in favore di (datate 11 CP_1 Parte_3
marzo e 13 aprile 2015 per totali € 19.000,00) con indicazione
“prestito infruttifero”;
pag. 8/11 - nel riconoscimento di debito del luglio 2017 non vengono indicati come dovuti gli interessi sull'intero importo, né
vengono riconosciuti importi maggiori;
- con il bonifico del 12.8.2020 ha restituito € Parte_2
15.000,00 al con l'indicazione “reso prestito CP_1
infruttifero” inserita nella causale del bonifico (doc. 3
dell'atto di citazione);
- tra gli odierni attori ed il defunto intercorrevano CP_1
rapporti personali ed amicali dettagliatamente descritti dagli opponenti in citazione e non contestati dalla convenuta-opposta.
La considerazione unitaria dei vari indizi fin qui esposti consente la loro univoca lettura ed si ritiene che anche le ulteriori dazioni di danaro (oltre a quelle espressamente riconosciute come tali dal
) fossero a titolo di prestito infruttifero. CP_1
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3.3. Quanto al saggio e decorrenza degli interessi la convenuta costituendosi in giudizio, dichiara di aver commesso un lapsus calami
e conseguentemente chiede il riconoscimento degli interessi legali ex art. 1284 c.c. 1° co., dalla scrittura privata di riconoscimento del debito (21.07.2017) sino alla domanda giudiziale e dal giorno del deposito del ricorso per ingiunzione chiede invece gli interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° co. (p. 4 della comparsa di risposta).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria è stato previsto solo con la scrittura del 21.07.2017 ove si è indicato che la restituzione doveva avvenire entro il 31.12.2018.
Quindi, trattandosi di prestito infruttifero per le ragioni sopra dette, gli interessi risultano dovuti esclusivamente dalla decorrenza di tale termine.
pag. 9/11 Per queste ragioni si ritiene che le somme ingiunte, decurtate di €
15.000,00 dovranno essere maggiorate di:
- interessi legali ex art. 1284 c.c. 1° co. dall' 1.1.2019 (giorno di scadenza del termine per la restituzione delle somme come pattuito nel riconoscimento del debito, quindi giorno in cui il debito diviene esigibile ex art. 1282 c.c. comma 1 e decorrono interessi di pieno diritto) sino alla domanda giudiziale
22.3.2024 (data di deposito del ricorso per d.i.);
- interessi legali ex art. 1284 4° co. c.c. dal 23.3.2024 sino al saldo.
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In conclusione, quindi il d.i. n. 673/2024 va revocato.
Gli attori opponenti vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 255.000,00 maggiorata degli interessi come precisato.
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Le spese seguono la soccombenza degli attori opponenti secondo il criterio della considerazione unitaria del processo per cui il parziale accoglimento dell'opposizione a d.i. non ha determinato la soccombenza della , bensì solo una riduzione delle sue CP_1
pretese creditorie, comunque risultate fondate all'esito del giudizio;
sono liquidate in dispositivo, scaglione di valore fino ad €
260.000,00 con liquidazione ai minimi delle 4 fasi tabellari, tenendo conto della semplicità delle questioni trattare, del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale e la decisione avviene senza deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. revoca il d.i. opposto n. 673/2024;
pag. 10/11 2. condanna in solido tra loro Parte_1
[...
, unipersonale e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al pagamento di € 255.000,00 in favore di
[...] [...]
, oltre ai seguenti: CP_1
i. interessi al saggio ex art. 1284 c.c. 1° co. dall'
1.1.2019 al 22.3.2024;
ii. interessi al saggio ex art. 1284 4° co. c.c. dal
23.3.2024 sino al saldo;
3. condanna parte attrice-opponente al pagamento, in favore della convenuta-opposta, delle spese che liquida in € 7.051,50, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 21/01/2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
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