Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2026REG.PROV.COLL.
N. 07969/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7969 del 2023, proposto da
IO CI e AR IA EN ARni, in proprio e nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della NT s.a.s. di CI IO & C. e dell’Azienda Agricola ARni SS s.n.c., rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno 14;
contro
Comune di Follonica, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 563/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Follonica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RO CH RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Agricola ARni SS s.n.c. è proprietaria dell’area sita nel Comune di Follonica, contraddistinta al NCT di detto Comune al foglio 31, particella 723, di catastali Ha 06.33.80, confinante con la strada comunale Via Don Sebastiano Leone.
Una porzione di detta area, pari a Ha 04.00.00 (particella 818), è stata promessa in vendita, con contratto sottoscritto il 15 dicembre 2021 e registrato a Grosseto il 20 dicembre 2021 n. 3297, alla società NT s.a.s. di CI IO & C., società che opera nel settore dell’intrattenimento ed è titolare della licenza comunale per attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di San Gimignano.
L’area in questione è stata promessa in vendita alla promittente acquirente con: “ … facoltà di promuovere, nei confronti dell'amministrazione comunale, istanze e osservazioni, in nome e per conto proprio, ancor prima dell'atto di compravendita, al fine di poter realizzare nell'area un parco giochi e con obbligo di darne comunque preventiva comunicazione alla parte promittente venditrice ”.
Nelle more della vendita la medesima area (particella 818) è stata concessa in comodato dalla proprietaria alla società NT.
Quest’ultima, il 4 maggio 2022, ha presentato al Comune di Follonica una CI avente per oggetto l’allestimento dell’area con spettacoli viaggianti per l’esercizio, nell’arco temporale dal 9 giugno all’11 settembre 2022, dell’attività afferente le seguenti attrazioni, così come definite dall’art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337 e ss.mm.ii.: “N ° 1 Media Attrazione - “Castello Incantato ”; “ N° 7 Grandi Attrazioni – Giostra Piattaforma Rotante Orientabile “Bat Spin”- “Loop” Ottovolante – Ottovolante – Ottovolante Acquatico - Slitta o Taboga – Super Treno Veloce - Trottola Twist ”.
In data 5.5.2022 la società NT ha altresì presentato al Comune di Follonica la domanda ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS per l’esercizio dell’attività relativa alle attrazioni, in una porzione della particella 818.
Con nota dirigenziale del 22 giugno 2022, l’amministrazione comunale ha comunicato l’improcedibilità della domanda suddetta.
Con successiva ordinanza n. 430 del 20.7.2022 il Comune ha ingiunto alla società NT e all’Azienda Agricola ARni la rimessa in pristino della destinazione urbanistica dell’area distinta al catasto terreni al foglio 31, particelle nn. 818 e 819.
Con ulteriore nota dirigenziale 11.10.2022 il Comune di Follonica ha rigettato l’istanza di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo, confermando il divieto di prosecuzione dell’attività ed evidenziando fra l’altro che, in base allo strumento urbanistico comunale, i parchi divertimento non possono essere realizzati in aree private.
Avverso le note rispettivamente del 20.6.2022, 20.7.2022 e 11.10.2022 la società NT ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti innanzi al TAR Toscana, lamentando la sussistenza di plurime violazione di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Follonica ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 563/23 il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso e i successivi motivi aggiunti in parte improcedibili, e in parti li ha rigettati.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori IO CI, in proprio e quale legale rappresentante della società NT s.a.s. di CI IO & C, e la sig.ra AR IA EN ARni, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola ARni SS s.n.c, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando su un aspetto decisivo della controversia; violazione dei principi operanti in materia di provvedimenti di secondo grado; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 41 e 42 Cost.; 68 e 69 r.d. n. 773/31; 19 l. n. 241/90; 9 ss. l. n. 337/68; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione dell’art. 55 L.R. n. 1/05, e degli artt. 134 e 136 L.R. n. 65/14; violazione dell’art. 142 NTA del RU del Comune di Follonica; 4) erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; eccesso di potere sotto vari profili; 5) violazione degli artt. 135, 136 e 142 d. lgs. n. 42/04; 44 d.P.R. n. 380/01; 135, 136 e 196 L.R. n. 65/14; 55 L.R. n. 1/05; 6 Elaborato B del PIT e delle prescrizioni dell’All. C dei Sistemi costieri; 142 e 185 NTA RU del Comune di Follonica; eccesso di potere; 6) violazione degli artt. 8 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 7) violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità; illogicità.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata ordinanza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Follonica ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 3-bis, c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello – globalmente inteso – è infondato.
3. Oggetto del presente giudizio è la legittimità di provvedimenti comunali di diniego della possibilità, per le appellanti, di installare su un terreno privato un Luna Park delle dimensioni di oltre due ettari, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico situata a poche decine di metri dalla pineta e dal litorale, in una zona ove sono presenti numerose abitazioni private, oltre varie strutture ricettive.
4. Tanto premesso, in omaggio al principio della ragione più liquida, risulta dirimente, nel senso dell’infondatezza del proposto appello, la circostanza, evidenziata dall’Amministrazione, secondo cui l’area individuata da parte appellante per la suddetta attività di spettacolo (area privata aperta al pubblico) non risulta compresa nella programmazione prescritta dalla l. n. 337/1969, nonché dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e degli artisti di strada, il quale prevede che dette attività “ sono esercitate esclusivamente nelle aree individuate dalla G.C. con apposita delibera da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno ”.
Inoltre, ai sensi della DGC n. 215/21, le domande di partecipazione “ devono essere presentate inderogabilmente … e improrogabilmente entro il giorno 30 novembre di ogni anno per ottenere
l’autorizzazione per l’anno successivo ”, ed esclusivamente per le aree sopra individuate.
5. Per tali ragioni, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) la nota comunale 22.6.2022 ha dichiarato l’improcedibilità della proposta CI (nonché dell’autorizzazione ex artt. 68-69 r.d. n. 773/31), sia in quanto proposta oltre il suddetto termine, e sia in quanto volta ad aggirare l’art. 3 del suddetto Regolamento, secondo cui: “ L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S (R.D. 18.6.31 n. 773) e dall’art.19 DPR 24.7.1977 n°16. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro dell’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività, con le modalità e le forme stabilite dalla Legge e dai relativi regolamenti ”.
In particolare, la previsione di un termine per la proposizione di istanza volta all’ottenimento di autorizzazione per l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante costituisce una previsione non eludibile dal privato, dovendo le domande pervenute entro tale termine essere discrezionalmente esaminate dal Comune in comparazione e in concorrenza tra di loro.
6. Ne consegue l’inoperatività del ricorso alla CI, essendo tale modulo configurabile unicamente laddove: “ non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi ”, nonché laddove “ sussistano vincoli ambientali, paesaggistici ” (art. 19, comma 1, L. n. 241/1990), come appunto nel caso di specie.
Pertanto, essendo il modulo della CI del tutto inconferente nel caso di specie, la sua presentazione non ha prodotto alcun effetto, non essendo necessario un procedimento di secondo grado per rimuoverla dal mondo giuridico. Il tutto senza sottacere che l’Amministrazione si è comunque pronunciata in termini, avendo emesso il provvedimento inibitorio in data 22.6.2022, a fronte di una CI presentata in data 4.5.2022.
7. Tali conclusioni non risultano smentite dalle argomentazioni di parte appellante secondo cui, avuto riguardo alla natura privata dell’area oggetto di installazione delle strutture in esame, non troverebbe applicazione la cennata disciplina normativa. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 185 delle norme per l’attuazione del regolamento urbanistico comunale: “ l’installazione di … strutture per spettacoli viaggianti … è consentita … esclusivamente su aree di proprietà comunale ”, e ciò all’evidente fine di consentire al Comune l’esercizio dell’attività di programmazione e controllo delle varie istanze autorizzatorie pervenute in termini; attività che verrebbe del tutto pretermessa – con ovvie ricadute negative in termini di ordinato assetto del territorio e di sicurezza della circolazione stradale – in presenza di attività analoghe, svolte tuttavia su aree di proprietà privata.
8. Per tali ragioni, gli impugnati provvedimenti si appalesano del tutto legittimi, in quanto emessi al fine di evitare il consolidarsi degli effetti di un atto (la proposta CI) del tutto inidoneo ad incidere sull’articolato sistema di autorizzazioni e controlli che caratterizza l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, in specie quelle concretizzantesi in Luna Park, le quali comportano notoriamente la presenza di grandi attrazioni, che implicano a loro volta la presenza di spazi notevoli, con conseguenti problemi di gestione della viabilità, nonché di valutazione degli impatti acustici e visivi. Valutazioni, quelle testé citate, che solo un controllo ex ante da parte dell’Amministrazione è in grado di garantire.
9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello – globalmente inteso – è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Follonica, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
FA RA, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
AR IA Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO CH RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CH RI | FA RA |
IL SEGRETARIO