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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 195/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 14 gennaio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione sentimentale e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 20 ottobre 2009 e il 7 agosto 2012) i figli e . Per_1 Per_2
Dando conto della sopravvenuta cessazione del suddetto legame, anche di convivenza, hanno quindi chiesto recepirsi il loro accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minorenni, la loro collocazione preferenziale (materna), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento e questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo perfezionato dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità delle condizioni concordate tra le parti, come riportate nel ricorso congiunto datato 15 novembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025.
Così deciso in Parma il 28 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 195/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 14 gennaio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione sentimentale e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 20 ottobre 2009 e il 7 agosto 2012) i figli e . Per_1 Per_2
Dando conto della sopravvenuta cessazione del suddetto legame, anche di convivenza, hanno quindi chiesto recepirsi il loro accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minorenni, la loro collocazione preferenziale (materna), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento e questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo perfezionato dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità delle condizioni concordate tra le parti, come riportate nel ricorso congiunto datato 15 novembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025.
Così deciso in Parma il 28 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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