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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1925 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1925 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
ON NZ ( CodiceFiscale_2
e nata in [...] il 0 ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3
ON NZ (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/11/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.01.2007, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.10.2009 e
12.02.2013, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_3 Parte_2
rispetto; 2) all'interno della casa coniugale, con tutti gli arredi, posta in Rimini (RN), Via Fausto
Coppi n. 8 int. 1, rimarrà la sig.ra (intestataria del contratto di locazione), Parte_2
unitamente ai figli, mentre il si è già trasferito in un altro alloggio;
il sig. Parte_4
si obbliga a trasferire la residenza altrove entro e non oltre il giorno 31.12.2024. Parte_1
3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori nella forma dell'affidamento Per_1 Per_2
condiviso con collocazione prevalente presso la casa familiare in Rimini (RN), Via Fausto Coppi n.
8 int. 1.
4) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, ex art. 337 ter, III comma c.c., congiuntamente per le questioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei minori e disgiuntamente per le questioni ordinarie, nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi. 5) Quanto alle modalità di frequentazione paterne dei figli: il sig. Pt_1
potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati (dal
[...]
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera); festività natalizie, periodo A, dalla fine della scuola fino al 30/12 e periodo B, dal 31/12 fino alla mattina del 7/1 con accompagnamento a scuola;
festività pasquali periodo A, dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua compreso, periodo B, dal Lunedì dell'Angelo compreso fino alla ripresa della scuola (il genitore che avrà con se i figli durante il pernottamento dell'ultimo giorno di vacanza li accompagnerà a scuola la mattina successiva). I predetti periodi di festività, A e B, saranno di competenza di ogni genitore in via alternata ogni anno fra loro. Festività estive, ogni genitore potrà stare con i figli almeno 2 settimane, anche consecutive;
festività e ponti, alternati di anno in anno fra i genitori. Compleanno dei genitori con i figli, compleanno dei figli con un genitore in via alternata annuale.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla NO , a Parte_1 Parte_2
partire dal mese di dicembre 2024, la somma mensile di Euro 250,00 cadauno per complessivi €
500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con annuale aggiornamento ISTAT
(primo aggiornamento Istat gennaio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli e , come identificate e disciplinate, anche per quanto riguarda il preventivo accordo e Per_1 Per_2
le modalità di documentazione, dal Protocollo del Tribunale di Bologna sottoscritto in data
09/08/2017, e, pertanto, come di seguito:
- Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
– documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 7) I sigg.ri e dichiarano di avere entrambi occupazione lavorativa e di Parte_1 Parte_2
essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente e adeguatamente a sé; ciascuna parte nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di contributo al mantenimento.
8) I coniugi rilasciano il proprio reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei propri rispettivi passaporti (o comunque documenti di identità validi per l'espatrio), nonché al rilascio/rinnovo dei medesimi documenti relativi ai figli e Per_1 Per_2
9) Con la sottoscrizione del presente accordo e danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo di separazione.
10) Le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 418 Parte II Serie C Anno 2018 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1925 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
ON NZ ( CodiceFiscale_2
e nata in [...] il 0 ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3
ON NZ (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/11/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.01.2007, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.10.2009 e
12.02.2013, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_3 Parte_2
rispetto; 2) all'interno della casa coniugale, con tutti gli arredi, posta in Rimini (RN), Via Fausto
Coppi n. 8 int. 1, rimarrà la sig.ra (intestataria del contratto di locazione), Parte_2
unitamente ai figli, mentre il si è già trasferito in un altro alloggio;
il sig. Parte_4
si obbliga a trasferire la residenza altrove entro e non oltre il giorno 31.12.2024. Parte_1
3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori nella forma dell'affidamento Per_1 Per_2
condiviso con collocazione prevalente presso la casa familiare in Rimini (RN), Via Fausto Coppi n.
8 int. 1.
4) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, ex art. 337 ter, III comma c.c., congiuntamente per le questioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei minori e disgiuntamente per le questioni ordinarie, nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi. 5) Quanto alle modalità di frequentazione paterne dei figli: il sig. Pt_1
potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati (dal
[...]
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera); festività natalizie, periodo A, dalla fine della scuola fino al 30/12 e periodo B, dal 31/12 fino alla mattina del 7/1 con accompagnamento a scuola;
festività pasquali periodo A, dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua compreso, periodo B, dal Lunedì dell'Angelo compreso fino alla ripresa della scuola (il genitore che avrà con se i figli durante il pernottamento dell'ultimo giorno di vacanza li accompagnerà a scuola la mattina successiva). I predetti periodi di festività, A e B, saranno di competenza di ogni genitore in via alternata ogni anno fra loro. Festività estive, ogni genitore potrà stare con i figli almeno 2 settimane, anche consecutive;
festività e ponti, alternati di anno in anno fra i genitori. Compleanno dei genitori con i figli, compleanno dei figli con un genitore in via alternata annuale.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla NO , a Parte_1 Parte_2
partire dal mese di dicembre 2024, la somma mensile di Euro 250,00 cadauno per complessivi €
500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con annuale aggiornamento ISTAT
(primo aggiornamento Istat gennaio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli e , come identificate e disciplinate, anche per quanto riguarda il preventivo accordo e Per_1 Per_2
le modalità di documentazione, dal Protocollo del Tribunale di Bologna sottoscritto in data
09/08/2017, e, pertanto, come di seguito:
- Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
– documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 7) I sigg.ri e dichiarano di avere entrambi occupazione lavorativa e di Parte_1 Parte_2
essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente e adeguatamente a sé; ciascuna parte nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di contributo al mantenimento.
8) I coniugi rilasciano il proprio reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei propri rispettivi passaporti (o comunque documenti di identità validi per l'espatrio), nonché al rilascio/rinnovo dei medesimi documenti relativi ai figli e Per_1 Per_2
9) Con la sottoscrizione del presente accordo e danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo di separazione.
10) Le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 418 Parte II Serie C Anno 2018 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi