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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 10901/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione cartolare in data 23/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Concetta Castriotta ricorrente E
CP_1 resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato attività lavorativa quale operaio con qualifica di manovale edile di II° livello presso la società
dal 12 marzo al 19 settembre del 2020, deduceva di essersi dimesso per giusta causa CP_1 per non aver ricevuto il pagamento di alcuna mensilità. L'istante, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertate e dichiarare che il ricorrente, sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: , ha svolto attività di lavoro subordinato, con C.F._1 qualifica: manovale edile di II livello in favore della società in persona del suo l.r.p.t. CP_1
nato a [...] il [...], C. F.: , residente alla Controparte_2 C.F._2
Strada Comunale Paratina n. 4 Mattinata - 71030 - (FG), con sede alla via Locarello n. 66 in Mattinata - 71030 - (FG) P.IVA n. ; 2) Accertare e dichiarare che il lavoro si è svolto P.IVA_1 dal 12 marzo 2020 sino al 19 settembre 2020, salvo i periodi di CIG;
3) Accertare e dichiarare dovute, in quanto mai corrisposte, le somme indicate negli indicati conteggi analitici ed in relazione ai singoli cespiti richiesti, da intendersi parte integrante del presente atto, ai titoli ivi specificati, in dipendenza delle leggi - ivi compreso l'art. 36 Cost. - e del contratto collettivo indicato;
4) Condannare la società convenuta, in persona del suo l.r.p.t. al pagamento, in favore CP_1 dell'istante - sig. -, della somma di: € 4.369,89 quale valore della prestazione Parte_1 lavorativa per buste paga non corrisposte;
€ 243,02 per la 13a mensilità; € 130,00 quale valore dei permessi retribuiti ed € 255,58 per le ferie;
€ 674,80 di ammontare del TFR. Il tutto, quindi, per la complessiva somma di € 6.872,33 (per differenze retributive), ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, a termini di legge dal dì della maturazione degli stessi e sino al soddisfo. 5) Accertare e condannare la società convenuta, in persona del suo l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'istante - sig. CP_1
-, della somma pari agli oneri di Cassa Edile non ancora versati”, con vittoria Parte_1 di spese. Parte resistente restava contumace, nonostante la ritualità della notifica. La causa è stata istruita con prove orali e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per la ragioni di seguito esposte. Premesso che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa” (Cass., Sez. Lav., 21.11.2014, n. 24885), il ricorrente ha provato i fatti costitutivi della sua pretesa: sussistenza di un intercorso rapporto di lavoro, qualifica, periodo. Va opportunamente precisato che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 14965/2012, nonché Cass. n. 22862/2010 e Cass. n. 12108/2010 in conformità a Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Nel caso di specie, l'istante ha, innanzitutto, allegato lo stato occupazionale del centro impiego di Manfredonia e l'estratto conto previdenziale (rispettivamente allegato 2 ed allegato 15 del ricorso introduttivo) dai quali risulta che ha lavorato alle dipendenze della società dal CP_1
12.03.2020 al 19.09.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di manovale edile. Vi sono in atti anche le buste paga di marzo, aprile e maggio 2020 (allegato 14 del ricorso introduttivo) dalle quali può evincersi l'effettiva prestazione lavorativa riconosciuta dalla ditta datrice di lavoro che ha emesso – appunto – i prospetti paga e le relative voci retributive. Il teste figlio dell'odierno ricorrente, a conoscenza dei fatti in quanto Testimone_1 all'epoca dei fatti di causa risiedeva con il padre, ha confermato gli assunti attorei. Egli ha dichiarato:
“ADR. confermo che mio padre ha lavorato nel periodo suindicato a Mattinata presso cantieri della Uno era l'hotel Torre del Porto e l'altro presso la villa dell'avv. Apice. ricordo che mio CP_1 padre mi raccontò che alla villa dell'avvocato avevano fatto il solaio, il tetto e la tramezzatura. Un altro cantiere era presso il ristorante sempre a Mattinata. ricordo questo Parte_2 particolare perché il titolare alla fine offrì un pranzo a mio padre ed i colleghi.
ADR. Preciso che mio padre ha lavorato anche durante di lockdown nei mesi di marzo, aprile, maggio e nei successivi.
ADR. Ricordo che lavorò da aprile a settembre. ricordo che compilavo io i moduli per poter circolare perché così gli era stato consigliato dal datore di lavoro.
ADR. Preciso che spesso ho accompagnato mio padre al deposito dove la ditta aveva i mezzi vicino al mattatoio a mattinata. Infatti, io uscivo presto la mattina perché lavoravo in campagna.
ADR. Le mansioni di mio padre erano quelle di manovale edile.
ADR. Confermo gli orari dalle 7 alle 12 con una pausa di mezzora e poi dalle 12.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7 alle 15. ADR. Altri cantieri dove ha lavorato mio padre sono il cantiere villa ovvero i supermercati
poi fece dei lavori per il fratello del titolare e mi raccontò che presso Per_1 Controparte_3 questo cantiere misero i pavimenti.”. Il teste ha quindi confermato che il genitore ha lavorato presso diversi cantieri della a CP_1
Mattinata svolgendo mansioni di manovale edile e che spesso capitava di accompagnarlo presso il deposito della ditta dove erano conservati i mezzi della società. Da ultimo, ha confermato che il padre osservava i seguenti orari lavorativi: dalle 7 alle 12 con pausa pranzo di mezz'ora e dalle 12.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7 alle 15. Ulteriore elemento di prova a sostegno delle allegazioni di parte istante è la condotta processuale della resistente che è rimasta contumace e per cui nessuno è comparso a rendere l'interrogatorio formale deferito. Passando alla quantificazione delle differenze retributive, possono agevolmente utilizzarsi i conteggi elaborati da parte ricorrente, i quali non sono stati oggetto di contestazione. Infatti: “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
..... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018). La scelta processuale della società convenuta di restare contumace non ha consentito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente a sostegno della sua pretesa economica. Alla luce di quanto esposto, può dichiararsi la spettanza degli importi pretesi con valore accertativo. In assenza di consegna al lavoratore dei cedolini per la prestazione lavorativa eseguita, bensì solo di quelle di cui alla CIG (sub. all. doc. n. 14) l'istante ha allegato copia dell'estratto conto Previdenziale estratto dall'INPS, dal quale si ricava come il datore di lavoro abbia dichiarato (a quell'ente) che, il sig. (sub. all. doc. n. 15), avesse ricevuto compensi per € 4.112,00. In Parte_1 realtà, la società non ha fornito la prova di tali versamenti. Spettano poi le ulteriori voci chieste: 13a, TFR, ferie, permessi, straordinari. Su ferie, permessi e lavoor straordinario si è infatti raccolta la prova a mezzo dell'escussione testimoniale. Da tutte le predette considerazioni deriva la condanna della società convenuta, su cui incombeva la prova dei fatti estintivi dell'obbligazione riconosciuta sussistente e non estinta, alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di € 6.872,33, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10091/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente CP_1
a corrispondere a a titolo di differenze retributive, la somma di € Parte_1 6.872,33, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, 5.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Beatrice Notarnicola