Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 2734/2023 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VALERIA RATTO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 21.02.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al sig.
CP_1
- Assegnare la casa coniugale sita in Capiago Intimiano. Via Selmur 9, di proprietà esclusiva della sig.ra alla ricorrente con tutto quanto in essa contenuto. Pt_1
- Affidare e ad entrambi i genitori, disponendo che vengano collocati presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre;
i genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai figli.
- Regolamentare i tempi di frequentazione tra il sig. ed i figli come segue: CP_1
* a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica ore 20:30;
* durante la settimana, il mercoledì dalle 18 alle 22;
* durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30.05 di ogni anno;
* per le vacanze di Natale, ad anni alterni con la madre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio;
* gli ulteriori giorni di vacanza scolastica durante l'anno per ponti e festività verranno suddivisi tra
i genitori in modo paritetico, da concordare entro il 30.10 e il 30.04 di ogni anno;
- Condannare il sig. a contribuire al mantenimento dei figli, con la somma che risulterà in CP_1
istruttoria e comunque non inferiore a Euro 2.400 mensili, per dodici mensilità annue, con decorrenza dalla domanda, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo ISTAT con decorrenza 1.07.2024, sulla base 1.07.2023 – 1.07.2024, oltre al pagamento integrale delle spese extra assegno, così come previste dal protocollo del Tribunale di Como;
- Prevedere che la sig.ra percepisca in misura del 100% l'assegno unico spettante ai figli;
Pt_1
- Condannare il sig. a contribuire al mantenimento della moglie con la somma di CP_1
Euro 1.500 mensili, con decorrenza dalla domanda, annualmente rivalutabili secondo ISTAT con decorrenza 1.07.2024, sulla base 1.07.2023 – 1.07.2024.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Rilevato che:
- e contraevano matrimonio a Capiago Parte_1 CP_1
Intimiano il 10.03.2005 e che dal matrimonio nascevano figli i gemelli ed Per_1 Per_2
(28.03.2008); - con ricorso depositato il 31.07.2023 la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione con addebito della responsabilità a carico del marito, l'affido congiunto dei figli con collocamento presso di sé e conseguenze assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 2400 mensili, il pagamento del 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1500 mensili;
- all'udienza del 27.02.2024 la ricorrente chiedeva un rinvio in pendenza di un'eventuale riconciliazione tra i coniugi;
- all'udienza ex art. 473bis21 c.p.c. del 18.02.2025, nessuno compariva;
il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473bis21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473bis21 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 21.02.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao