Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale (nella specie vizi della procura) non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché in tal caso, la Corte é giudice anche del fatto e può procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2007, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8 INT 12, presso l'avvocato FORGIONE CIRIACO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ANTONIO ROMANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
A.S.L. NAPOLI 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso l'avvocato MARCELLO COLAZZA, rappresentata e difesa dagli avvocati DI MARTINO ANGELO e GUIDO MONTANARELLA, giusta mandato in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2727/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/01/2007 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30.12.1998, il Tribunale di Como, in composizione monocratica, respingeva, compensando le spese processuali, l'opposizione proposta dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 avverso il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, il 16.06.1995, ad istanza della Associazione La Nostra Famiglia, con il quale, quale successore della USL 35 di Castellammare di Stabia, le veniva ingiunto di pagare la somma di L. 91.669.818, (pari ad Euro 47.343,51), oltre agli interessi legali, riportata nelle fatture inevase, tutte antecedenti il 21.12.1994, emesse a carico della citata USL 35, somma pretesa a titolo di rette, maturate tra gli anni 1987 e 1994, in base alla convenzione stipulata con la USL n. 48 di Cava e Vietri, confluita nella ASL Salerno 1, e relativa all'erogazione agli aventi diritto dell'assistenza socio- sanitaria specifica, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 14, lett. m), artt. 26 e 44.
Con sentenza del 24.10 - 9.11.2001, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione principale proposta dalla azienda ASL Napoli 5, revocava l'ingiunzione opposta, avendo ritenuto l'appellante priva di legittimazione passiva, spettante, invece, all'organo rappresentativo della gestione liquidatoria della soppressa USL 35 ovvero alla Regione.
Avverso questa sentenza, con atto notificato il 24.12.2002, l'Ass. "La Nostra Famiglia" ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi. L'ASL Napoli 5 ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Associazione La Nostra Famiglia denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall'Associazione La Nostra Famiglia". La ricorrente si duole dell'omesso esame e dell'omessa motivazione sulla sua eccezione di inammissibilità dell'appello sia per l'impossibilità di identificare la persona con la relativa qualifica, che aveva conferito il mandato alle liti e sia per mancata indicazione e specificazione dei motivi di impugnazione, ma tali doglianze non sono fondate.
Nella specie la Corte territoriale ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame, il che logicamente comporta una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
A tale rilievo consegue la non configurabilità del denunciato vizio di omesso esame dell'eccezione in argomento (cass. 2006/ 16788), così come, trattandosi anche di questione puramente processuale, la non configurabilità del vizio di omessa motivazione (cass. 2005/ 21080). D'altra parte al riguardo non ricorre nemmeno una nullità della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto dal consentito esame della sentenza di primo grado e dell'atto d'appello si palesa corretta la soluzione implicitamente data dalla Corte di merito alle questioni sollevata dalla parte. In primo luogo, infatti, sebbene nell'intestazione dell'atto l'Azienda appellante risulti avere agito in persona del legale rappresentante p.t., dalla procura apposta a margine emerge che detto organo rappresentativo si identificava nel suo Direttore Generale Avv.to Giovanni Russo, cui la sottoscrizione autenticata doveva essere riferita, e pertanto non era impedito all'appellata alcun controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "ius postulandi". Quanto invece alla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., emerge che l'appellante, richiamata in premessa la sentenza a sè sfavorevole del tribunale di Como, oltre a risollevare la questione d'incompetenza territoriale, si è argomentatamente doluta della ravvisata sua legittimazione passiva, contestando che essa potesse essere fondatamente affermata e, quindi, l'iter logico giuridico seguito dal giudice di primo grado, in relazione sia alla normativa statale e regionale applicabile al caso e sia con riferimento alla assenza di rapporto contrattuale e di riferibilità a sè o alla USL 35 del rapporto convenzionale a suo tempo intervenuto tra la Associazione e la USL 48, profili tutti considerati dal primo giudice.
Risulta conclusivamente con evidenza anche l'insussistenza della dedotta genericità dei motivi posti a base del detto atto di gravame.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce "Eccezione di giudicato esterno: violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Evidenzia che il 31.12.2001 e, quindi, in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, è passata in giudicato la sentenza emessa dal Tribunale di Como, sentenza con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado del Pretore di Erba, il quale in analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva ritenuto legittimata passiva l'Azienda sanitaria locale Napoli 5. La censura non ha pregio.
Alcuna efficacia nel presente giudizio può essere attribuita all'invocato giudicato intervenuto nel diverso giudizio, avendo avuto questo ad oggetto una domanda fondata su rapporto giuridico diverso da quello in questa sede controverso, in quanto intercorso tra la medesima associazione e la USL 30 di Portici e non la USL 35 di Castellammare di Stabia, irrilevante essendo ai fini in esame che entrambi gli enti soppressi siano confluiti nell'ASL Napoli 5. Con il terzo motivo di ricorso l'associazione prospetta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1 e della L. n. 549 del 1995, art. 2; del Decreto della
Giunta Regionale Campania 1 dicembre 1994, n. 12741, art. 7; L.R. n. 32 del 1994, art. 42, punto 4: contraddittorietà de motivazione.". Si duole, anche per vizio motivazionale, che in rapporto alla rubricata normativa statale e regionale la Corte di merito abbia ritenuto l'Azienda sanitaria locale priva di legittimazione passiva. La censura non è fondata.
Anche nell'ambito della regione Campania (cass. 2003/ 10572), con riferimento alla successione delle Aziende Sanitarie Locali alle Unità Sanitarie Locali ed in relazione alle disposizioni della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, in nessun caso essendo consentito far gravare sulle nuove Aziende le posizioni debitorie e creditorie facenti capo alle soppresse U.S.L., la legittimazione sostanziale e processuale in ordine alle pregresse poste debitorie e creditorie delle U.S.L. fa capo agli organismi liquidatori delle stesse (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) strutturalmente distinti dall'ente subentrante (le AA.SS.LL.), così che l'ente soppresso (l'USL) - come è stato espressamente previsto anche dalla L. R. Campania 2 settembre 1996, n. 22: art.
1 - permane come soggetto distinto, fino alla chiusura della gestione liquidatoria, anche a fini processuali, ed è rappresentato dal direttore generale della Azienda Sanitaria Locale, nella veste di commissario liquidatore.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna dell'Associazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Associazione La Nostra Famiglia a rimborsare all'ASL Napoli 5 le spese del giudizio di Cassazione, spese che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007