CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4009/2024 depositato il 15/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 IVA-ALTRO - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3191/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 luglio 2024, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400002479000, relativa a debiti per complessivi euro 73.817,03, assumendo, tra l'altro, l'insussistenza del credito afferente la cartella n. 29620170039213752000 in quanto – secondo la tesi difensiva – già definita tramite “saldo e stralcio” ai sensi della L. 145/2018.
Il contribuente deduceva altresì che la mancata considerazione dei pagamenti sarebbe dipesa da errori tecnici dell'Agente della riscossione, il quale avrebbe omesso di comunicargli correttamente i successivi conteggi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza del ricorso e osservando come le doglianze attengano esclusivamente alla fase della riscossione e non all'attività impositiva. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, ritualmente evocata, non depositava autonome difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta definizione agevolata
Il ricorrente produce copia delle comunicazioni di adesione alle definizioni agevolate (saldo e stralcio L.
145/2018 e rottamazione ex D.L. 119/2018). Tuttavia, la definizione agevolata può considerarsi perfezionata solo in caso di integrale pagamento delle rate dovute entro le relative scadenze di legge, come previsto dall'art. 1, commi 186–190 L. 145/2018 e dall'art. 3 D.L. 119/2018. Dai documenti depositati non emerge in alcun modo che i pagamenti siano stati completati. Risultano invece numerose rate non pagate:
A) Saldo e stralcio – Comunicazione Riscossione Sicilia 17/10/2019
Documento n. 29690201900344013151 – Debito complessivo € 10.478,97.
Rata Scadenza 30/11/2019
Importo € 3.667,57
ES PA
Rata Scadenza 31/03/2020
importo € 2.095,82
ES PA
Rata Scadenza 31/07/2020
Importo € 1.571,84 ES Non pagata
Rata Scadenza 31/03/2021
Importo € 1.571,86
ES Non pagata
Rata Scadenza 31/07/2021
Importo € 1.571,88
ES Non pagata
Risultano dunque non pagate tre rate su cinque, con conseguente decadenza automatica dal beneficio e inefficacia della definizione.
B) Definizione agevolata ex D.L. 119/2018 (rottamazione differita)
Comunicazione del 15/07/2019 – Documento n. 29690201900251651721 – 10 rate da € 59,00
Tutte le rate non risultano pagate.Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova di pagamento,
Anche tale definizione non si è perfezionata, con conseguente piena esigibilità dei carichi.
2.. Sulla responsabilità dell'Agenzia delle Entrate
Le doglianze del contribuente riguardano esclusivamente presunte irregolarità dell'Agente della riscossione nella gestione delle rate e nelle comunicazioni. Tali questioni non attengono alla fase impositiva né alla formazione del ruolo, attività imputabile all'Agenzia delle Entrate, che non è responsabile della successiva gestione della riscossione. La giurisprudenza, assolutamente costante, afferma che le doglianze relative a ricalcoli, notifiche PEC, conteggi e comunicazioni dell'Agente devono essere rivolte esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
34. Sulla legittimità della comunicazione preventiva d'ipoteca
Poiché il ricorrente non ha perfezionato alcuna definizione agevolata, non ha provato l'estinzione del debito, non ha dimostrato vizi dell'atto impugnato, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria risulta pienamente legittima ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00) Palermo, 15.12.25
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4009/2024 depositato il 15/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 IVA-ALTRO - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002479000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3191/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 luglio 2024, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400002479000, relativa a debiti per complessivi euro 73.817,03, assumendo, tra l'altro, l'insussistenza del credito afferente la cartella n. 29620170039213752000 in quanto – secondo la tesi difensiva – già definita tramite “saldo e stralcio” ai sensi della L. 145/2018.
Il contribuente deduceva altresì che la mancata considerazione dei pagamenti sarebbe dipesa da errori tecnici dell'Agente della riscossione, il quale avrebbe omesso di comunicargli correttamente i successivi conteggi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza del ricorso e osservando come le doglianze attengano esclusivamente alla fase della riscossione e non all'attività impositiva. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, ritualmente evocata, non depositava autonome difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta definizione agevolata
Il ricorrente produce copia delle comunicazioni di adesione alle definizioni agevolate (saldo e stralcio L.
145/2018 e rottamazione ex D.L. 119/2018). Tuttavia, la definizione agevolata può considerarsi perfezionata solo in caso di integrale pagamento delle rate dovute entro le relative scadenze di legge, come previsto dall'art. 1, commi 186–190 L. 145/2018 e dall'art. 3 D.L. 119/2018. Dai documenti depositati non emerge in alcun modo che i pagamenti siano stati completati. Risultano invece numerose rate non pagate:
A) Saldo e stralcio – Comunicazione Riscossione Sicilia 17/10/2019
Documento n. 29690201900344013151 – Debito complessivo € 10.478,97.
Rata Scadenza 30/11/2019
Importo € 3.667,57
ES PA
Rata Scadenza 31/03/2020
importo € 2.095,82
ES PA
Rata Scadenza 31/07/2020
Importo € 1.571,84 ES Non pagata
Rata Scadenza 31/03/2021
Importo € 1.571,86
ES Non pagata
Rata Scadenza 31/07/2021
Importo € 1.571,88
ES Non pagata
Risultano dunque non pagate tre rate su cinque, con conseguente decadenza automatica dal beneficio e inefficacia della definizione.
B) Definizione agevolata ex D.L. 119/2018 (rottamazione differita)
Comunicazione del 15/07/2019 – Documento n. 29690201900251651721 – 10 rate da € 59,00
Tutte le rate non risultano pagate.Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova di pagamento,
Anche tale definizione non si è perfezionata, con conseguente piena esigibilità dei carichi.
2.. Sulla responsabilità dell'Agenzia delle Entrate
Le doglianze del contribuente riguardano esclusivamente presunte irregolarità dell'Agente della riscossione nella gestione delle rate e nelle comunicazioni. Tali questioni non attengono alla fase impositiva né alla formazione del ruolo, attività imputabile all'Agenzia delle Entrate, che non è responsabile della successiva gestione della riscossione. La giurisprudenza, assolutamente costante, afferma che le doglianze relative a ricalcoli, notifiche PEC, conteggi e comunicazioni dell'Agente devono essere rivolte esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
34. Sulla legittimità della comunicazione preventiva d'ipoteca
Poiché il ricorrente non ha perfezionato alcuna definizione agevolata, non ha provato l'estinzione del debito, non ha dimostrato vizi dell'atto impugnato, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria risulta pienamente legittima ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00) Palermo, 15.12.25