Art. 5.
Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacita' diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.
Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui e' avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.
Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacita' diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.
Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui e' avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.