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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 62 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 62 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 , promossa in proprio dall'avv. GABRIELLA GIULIANI
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gabriella Giuliani proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto irreperibile emesso il 04.07.2023 dal Tribunale di Rimini – Sezione Penale che liquidava la somma di € 601 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 635 per spese documentate relative alle procedure civilistiche esperite per il recupero del credito professionale.
Spiegava la ricorrente di aver svolto l'incarico di difensore d'ufficio di – giusta Persona_1 nomina dell'8.5.2007 fino alla sentenza n. 911/2010, di aver inviato formale richiesta di pagamento del proprio onorario quale difensore d'ufficio – ricevuta il 3.9.2010, che questa rimaneva inevasa e che, pertanto, adiva il Giudice di Pace di Rimini il quale condannava al pagamento della somma di € Persona_1
1550,78, oltre iva e cpa per onorario e di € 500, oltre iva e cpa per le spese di lite, che il titolo munito di formula esecutiva veniva notificato unitamente all'atto di precetto l'8.9.2015, che da ricerche effettuate nel 2022
[...]
non risultava presente nel registro né presso alcun istituto penitenziario, che Persona_1 CP_2
1 quindi risultava irreperibile e pertanto, proponeva istanza di liquidazione dei propri compensi a carico dello stato ed in questa sede contestati.
Il provvedimento contestato liquidava il compenso secondo le tariffe previste dal DM n. 127/2004 in uso all'epoca nella misura di complessivi euro € 601,00 di cui: € 70 per Esame Studio per l'attività svolta prima delle due udienze dibattimentali;
€ 16 per indennità; € 165 per la partecipazione alle udienze;
e 200 per l'esercizio di attività difensive alle due udienze dibattimentali;
€ 150 per la discussione orale – oltre ai costi relativi alla documentazione prodotta quantificati in e 635 per le spese di recupero del credito professionale.
La ricorrente contestava il decreto di pagamento del compenso emesso dal Tribunale di Rimini Sezione penale per l'omessa liquidazione della voce corrispondenza informativa, avendo invece allegato la raccomandata a.r. con la quale comunicava la conclusione del procedimento penale e richiedeva il compenso per € 3,90; poi, continuava contestando la liquidazione delle voci: esame e studio ritenendo che fossero state liquidate in misura minore e per un valore inferiore al massimo adducendo una omessa motivazione;
l'indennità di accesso agli uffici: ritenendo che fosse stata liquidata per un valore medio senza motivarne le ragioni;
la partecipazione ed assistenza udienze ritenendo che fossero state liquidate per un valore medio adducendo l'omessa motivazione e contestando come andassero liquidate anche le udienze di mero rinvio;
l'esercizio di attività difensive - ovvero ascolto dei testimoni -ritenendo che fossero state liquidate erroneamente in un valore non conforme neanche al valore medio ed insistendo per la liquidazione nel valore massimo di € 280; la discussione orale adducendo come fosse stata liquidato nella misura di € 150 in luogo del valore massimo di € 335.
Quanto alle spese sostenute per il recupero del proprio credito, lamenta che il giudice penale avrebbe omesso di liquidare gli accessori.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
La ricorrente svolge contestazioni generiche omettendo di provare l'attività effettivamente svolta per le sessioni di studio prima delle udienze, l'attività difensiva svolta durante le udienze e l'accesso agli uffici, limitandosi ad allegare che le somme di cui alle voci tariffarie di cui al DM 127/2004, fossero state liquidate in misura inferiore al massimo, senza che siano neppure allegati elementi da cui inferire l'attività svolta (la partecipazione a udienze ulteriori, né l'accesso agli atti) né il particolare pregio o la difficoltà dell'attività difensiva svolta, pertanto si rigettano le contestazioni in merito alle quantificazioni delle voci tariffarie di cui al decreto impugnato, tutte pienamente nei limiti di legge.
Quanto alle doglianze in merito alla liquidazione delle spese per l'azione civile, è sufficiente osservare come sia stata liquidata una somma omnia già comprensiva degli accessori, considerato che l'importo liquidato certamente copre quanto spettante per la fase esecuzione, limitata alla mera notifica del precetto (liquidabile in 126 euro) e le spese per la causa di valore inferiore a 1.000,00 euro davanti al GdP (liquidabile in euro
278,00).
Rilevando in difetto di più compiute allegazioni in ordine al pregio e alla gravosità dell'opera prestata, la genericità delle contestazioni mosse al decreto in questa sede contestato, s'impone il rigetto dell'opposizione.
Nulla è dovuto per le spese, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
Nulla per le spese.
Rimini, 16/06/2025
2 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 62 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 , promossa in proprio dall'avv. GABRIELLA GIULIANI
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gabriella Giuliani proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto irreperibile emesso il 04.07.2023 dal Tribunale di Rimini – Sezione Penale che liquidava la somma di € 601 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 635 per spese documentate relative alle procedure civilistiche esperite per il recupero del credito professionale.
Spiegava la ricorrente di aver svolto l'incarico di difensore d'ufficio di – giusta Persona_1 nomina dell'8.5.2007 fino alla sentenza n. 911/2010, di aver inviato formale richiesta di pagamento del proprio onorario quale difensore d'ufficio – ricevuta il 3.9.2010, che questa rimaneva inevasa e che, pertanto, adiva il Giudice di Pace di Rimini il quale condannava al pagamento della somma di € Persona_1
1550,78, oltre iva e cpa per onorario e di € 500, oltre iva e cpa per le spese di lite, che il titolo munito di formula esecutiva veniva notificato unitamente all'atto di precetto l'8.9.2015, che da ricerche effettuate nel 2022
[...]
non risultava presente nel registro né presso alcun istituto penitenziario, che Persona_1 CP_2
1 quindi risultava irreperibile e pertanto, proponeva istanza di liquidazione dei propri compensi a carico dello stato ed in questa sede contestati.
Il provvedimento contestato liquidava il compenso secondo le tariffe previste dal DM n. 127/2004 in uso all'epoca nella misura di complessivi euro € 601,00 di cui: € 70 per Esame Studio per l'attività svolta prima delle due udienze dibattimentali;
€ 16 per indennità; € 165 per la partecipazione alle udienze;
e 200 per l'esercizio di attività difensive alle due udienze dibattimentali;
€ 150 per la discussione orale – oltre ai costi relativi alla documentazione prodotta quantificati in e 635 per le spese di recupero del credito professionale.
La ricorrente contestava il decreto di pagamento del compenso emesso dal Tribunale di Rimini Sezione penale per l'omessa liquidazione della voce corrispondenza informativa, avendo invece allegato la raccomandata a.r. con la quale comunicava la conclusione del procedimento penale e richiedeva il compenso per € 3,90; poi, continuava contestando la liquidazione delle voci: esame e studio ritenendo che fossero state liquidate in misura minore e per un valore inferiore al massimo adducendo una omessa motivazione;
l'indennità di accesso agli uffici: ritenendo che fosse stata liquidata per un valore medio senza motivarne le ragioni;
la partecipazione ed assistenza udienze ritenendo che fossero state liquidate per un valore medio adducendo l'omessa motivazione e contestando come andassero liquidate anche le udienze di mero rinvio;
l'esercizio di attività difensive - ovvero ascolto dei testimoni -ritenendo che fossero state liquidate erroneamente in un valore non conforme neanche al valore medio ed insistendo per la liquidazione nel valore massimo di € 280; la discussione orale adducendo come fosse stata liquidato nella misura di € 150 in luogo del valore massimo di € 335.
Quanto alle spese sostenute per il recupero del proprio credito, lamenta che il giudice penale avrebbe omesso di liquidare gli accessori.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
La ricorrente svolge contestazioni generiche omettendo di provare l'attività effettivamente svolta per le sessioni di studio prima delle udienze, l'attività difensiva svolta durante le udienze e l'accesso agli uffici, limitandosi ad allegare che le somme di cui alle voci tariffarie di cui al DM 127/2004, fossero state liquidate in misura inferiore al massimo, senza che siano neppure allegati elementi da cui inferire l'attività svolta (la partecipazione a udienze ulteriori, né l'accesso agli atti) né il particolare pregio o la difficoltà dell'attività difensiva svolta, pertanto si rigettano le contestazioni in merito alle quantificazioni delle voci tariffarie di cui al decreto impugnato, tutte pienamente nei limiti di legge.
Quanto alle doglianze in merito alla liquidazione delle spese per l'azione civile, è sufficiente osservare come sia stata liquidata una somma omnia già comprensiva degli accessori, considerato che l'importo liquidato certamente copre quanto spettante per la fase esecuzione, limitata alla mera notifica del precetto (liquidabile in 126 euro) e le spese per la causa di valore inferiore a 1.000,00 euro davanti al GdP (liquidabile in euro
278,00).
Rilevando in difetto di più compiute allegazioni in ordine al pregio e alla gravosità dell'opera prestata, la genericità delle contestazioni mosse al decreto in questa sede contestato, s'impone il rigetto dell'opposizione.
Nulla è dovuto per le spese, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
Nulla per le spese.
Rimini, 16/06/2025
2 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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