Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01501/2025REG.PROV.COLL.
N. 07640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7640 del 2022, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Tartaglia Angelo Fiore su delega depositata dell'avvocato De Vizio Pierpaolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del Decreto n. 2349/19 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente (“-OMISSIS-: assenza di ripresa malattia in follow – up”) non dipendente da causa di servizio, respingendo altresì la relativa domanda di equo indennizzo.
2. L’appellante, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, aveva fatto richiesta del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha negato la sussistenza del nesso di causalità in quanto si tratta “ di affezione neoplastica del testicolo caratterizzata da proliferazione del tessuto germinativo, sull’insorgenza e sul decorso della quale nessuna influenza può aver esercitato l’attività lavorativa svolta in area e fuori area dall’interessato, pur tenendo conto delle condizioni lavorative descritte agli atti, che non possono configurarsi come elementi idonei a determinare un aggravamento del rischio generico, allo stato attuale della conoscenza in materia, per completa estraneità degli stessi al procedimento etiopatogenetico proprio dell’affezione in esame. Nel caso di specie la genesi neoplastica si deve ricondurre alla presenza di un testicolo ritenuto ed operato in giovane età. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente ed i precedenti di servizio risultanti dagli atti .”.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso richiamando principi ormai pacifici in giurisprudenza su limiti del sindacato della discrezionalità tecnica.
Ha inoltre sottolineato l’adeguata motivazione sull’assenza dell’efficienza causale alla luce dei dati di comune esperienza e delle attuali conoscenze scientifiche confermate anche dal verificatore che ha attribuito l’insorgere della malattia alla patologia insorta in età giovanile del -OMISSIS- ritenuto.
4. L’appello è affidato ad un unico articolato motivo nel quale sono esposte le seguenti censure:
- la sentenza ha motivato sposando acriticamente le conclusioni del verificatore senza tener conto dei periodi di servizio trascorsi dal militare in missioni internazionali dove è stato esposto a inalazioni delle sostanze contaminanti o ad ambienti significativamente contaminati, all’uranio impoverito;
- non è stata data importanza a tali fattori etiopatogenetici limitandosi a invocare fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame;
- non si è tenuto conto di importanti pronunce della magistratura amministrativa sull’effetto quanto meno concausale dell’esposizione ai fattori inquinanti suindicati.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
La censura rispetto al primo grado si è spostata dalle conclusioni cui è pervenuto il Comitato di Verifica per escludere ogni contributo causale del servizio svolto sulla patologia insorta, alle valutazioni del verificatore nominato.
Ma le critiche alle conclusioni della verificazione non colgono nel segno.
Viene affermato che non si è tenuto conto delle missioni svolte all’estero dall’appellante in ambiente contaminato da uranio impoverito, ma uno degli elementi analizzati dal verificatore è proprio la possibile incidenza causale del contatto con l’uranio impoverito; per esprimere il suo giudizio ha dato conto di studi epidemiologici realizzati proprio per valutare l’incidenza di tale fattore su una serie di tumori piuttosto diffusi per giungere alla conclusione che non v’è alcun dato che provi l’incremento delle percentuali di tumori al testicolo rispetto a coorti di popolazione che non abbiamo avuto contatto con l’uranio impoverito.
E’ stata altresì esaminata la possibile incidenza dell’ingente sottoposizione alle onde elettromagnetiche e della sottoposizione a vaccini senza giungere a conclusioni che possano dare rilievo queste cause nell’insorgere della malattia riscontrata all’appellante.
Quanto al riferimento alle molte sentenza che hanno accolto ricorsi analoghi va osservato che spesso esse riguardano patologie diverse da quella insorta nell’appellante e che sull’incidenza dell’uranio impoverito si è assistito ad un orientamento oscillante della giurisprudenza che era la conseguenza di un’incertezza scientifica sulla possibile influenza del contatto con l’uranio impoverito sull’insorgenza della malattia.
A fronte di un giudizio netto nell’escludere l’incidenza di fattori indotti rispetto a quello dovuto alla storia clinica dell’appellante che aveva sofferto in giovane età di testicolo ritenuto. Il primo giudice non poteva giungere a conclusioni diverse da quelle espresse in sentenza che meritano di essere confermate, e d’altro canto semmai, sembrano apodittiche le contrarie affermazioni di parte appellante secondo cui tale pregressa patologia non sarebbe assolutamente invocabile a supporto della scaturigine endogena della malattia sulla quale si controverte.
6.1. Si rammenta in proposito, che secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato:
- "il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336)" (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 8226; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301);- "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619).
Più in generale, è stato affermato che "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit.). Significativamente, poi, quanto al decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, in giurisprudenza è stato anche ricordato che "... esso è da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l'insorgenza del male e verificando con puntualità se l'attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1212; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; id., 6 agosto 2012, n. 4476; Sez. II, 15 luglio 2015, n. 2376)" (C.d.S., III, 1° agosto 2018, n. 4774).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non emergano profili sintomatici di irragionevolezza, illogicità e/o errori fattuali tali da tali da legittimare il sindacato di questo giudice su valutazioni connotate da elevata discrezionalità tecnica, “doppiate” dalla verificazione disposta in prime cure
7. In considerazione della giurisprudenza non sempre univoca nella valutazione dell’incidenza dell’uranio impoverito sulle patologie oggetto dell’istanza di riconoscimento come derivanti da causa di servizio, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.