TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.8106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ippolito in C.F._2 Catania, via Umberto 303, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
ATTORE
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'avv. Rosaria Di Raimondo (c.f. ), in Aci Castello (CT), Via Firenze n. 135, C.F._4 per procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 1.12.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies ult.co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori e , in qualità di Parte_1 Parte_2 proprietari di un appartamento sito in Mascalucia (CT), via Guglielmo Marconi 17 piano terzo in catasto fabbricati del Comune di Mascalucia al foglio 20, particella 905 sub 9, hanno convenuto in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile dal medesimo occupato senza titolo Controparte_1
e per ottenere il risarcimento dei danni per mancato godimento del bene.
1 Hanno premesso di aver esperito il procedimento di mediazione, senza partecipazione del convenuto.
In data 05.02.2025, si è tardivamente costituito deducendo di non aver mai Controparte_1 posseduto l'immobile.
Con note depositate in data 16.5.2025 gli attori hanno rinunciato agli atti del giudizio. Hanno chiesto di compensare le spese di lite rappresentando che, sebbene più volte compulsato, il convenuto non avesse notiziato gli attori di non avere il possesso del bene.
All'udienza del 1.12.2025, gli attori hanno dichiarato nuovamente di rinunciare agli atti del giudizio e il convenuto ha accettato la detta rinuncia, chiedendo che la regolazione delle spese ex lege.
Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Le spese di lite vanno regolate, in mancanza di diverso accordo, secondo quanto previsto ex art.306 ult. co. c.p.c. ossia con rimborso a carico del rinunciante e in favore del convenuto, delle spese di lite liquidate come in dispositivo ex d.m.55/14 e succ. modif., parametri minimi, per lo scaglione di valore di riferimento, per le sole fasi svolte (studio, introduttiva), tenuto conto della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta (costituzione tardiva e assenza di memorie ex art.171 ter c.p.c.) e delle ragioni della decisione.
Va infine disposta la condanna del convenuto al versamento del contributo unificato per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
condanna il rinunciante al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in €1.453,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa se dovute per legge;
condanna al versamento del contributo unificato per mancata partecipazione, Controparte_1 senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ippolito in C.F._2 Catania, via Umberto 303, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
ATTORE
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'avv. Rosaria Di Raimondo (c.f. ), in Aci Castello (CT), Via Firenze n. 135, C.F._4 per procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 1.12.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies ult.co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori e , in qualità di Parte_1 Parte_2 proprietari di un appartamento sito in Mascalucia (CT), via Guglielmo Marconi 17 piano terzo in catasto fabbricati del Comune di Mascalucia al foglio 20, particella 905 sub 9, hanno convenuto in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile dal medesimo occupato senza titolo Controparte_1
e per ottenere il risarcimento dei danni per mancato godimento del bene.
1 Hanno premesso di aver esperito il procedimento di mediazione, senza partecipazione del convenuto.
In data 05.02.2025, si è tardivamente costituito deducendo di non aver mai Controparte_1 posseduto l'immobile.
Con note depositate in data 16.5.2025 gli attori hanno rinunciato agli atti del giudizio. Hanno chiesto di compensare le spese di lite rappresentando che, sebbene più volte compulsato, il convenuto non avesse notiziato gli attori di non avere il possesso del bene.
All'udienza del 1.12.2025, gli attori hanno dichiarato nuovamente di rinunciare agli atti del giudizio e il convenuto ha accettato la detta rinuncia, chiedendo che la regolazione delle spese ex lege.
Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Le spese di lite vanno regolate, in mancanza di diverso accordo, secondo quanto previsto ex art.306 ult. co. c.p.c. ossia con rimborso a carico del rinunciante e in favore del convenuto, delle spese di lite liquidate come in dispositivo ex d.m.55/14 e succ. modif., parametri minimi, per lo scaglione di valore di riferimento, per le sole fasi svolte (studio, introduttiva), tenuto conto della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta (costituzione tardiva e assenza di memorie ex art.171 ter c.p.c.) e delle ragioni della decisione.
Va infine disposta la condanna del convenuto al versamento del contributo unificato per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
condanna il rinunciante al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in €1.453,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa se dovute per legge;
condanna al versamento del contributo unificato per mancata partecipazione, Controparte_1 senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2