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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS DR, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 PO -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palizzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1062 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7650/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31-1-2025 e depositato il 23-2-2025 PO Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Palizzi, avverso l'avviso di pagamento-in epigrafe meglio individuato e notificato il 5-12-2024- della somma di € 303,00 per mancato pagamento della TARI per l'anno 2019. Ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento per mancata corretta notifica di un precedente avviso e che era intervenuta la decadenza triennale. Ha pertanto chiesto, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio. Il Comune, pur regolarmente citato, ha preferito non partecipare al giudizio. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale nessuna delle parti costituite era presente, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico e va disattesa. Indipendentemente dalla circostanza che il Comune abbia sbagliato ad indirizzare un precedente avviso bonario- che pur tuttavia il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto ed essere andato a buon fine- c'è che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si applica nella fattispecie qui in esame il disposto dell'art. 1, comma CLXI, della L. 27-6-2006 n. 296 ( C.D. Legge Finanziaria 2007), che prevede il termine di cinque anni. Nella fattispecie che qui occupa, si tratta del mancato pagamento della TARI del 2019 per cui l'avviso è stato regolarmente notificato entro i successivi cinque anni, in data 5-12-2024, a parte che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, emanato per la nota pandemia da COVID19 ha spostato di ottantacinque giorni in avanti tutti i termini nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio del 2020. La mancata partecipazione al giudizio della parte intimata esime questa Corte dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
DR AS
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS DR, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 PO -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palizzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1062 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7650/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31-1-2025 e depositato il 23-2-2025 PO Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Palizzi, avverso l'avviso di pagamento-in epigrafe meglio individuato e notificato il 5-12-2024- della somma di € 303,00 per mancato pagamento della TARI per l'anno 2019. Ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento per mancata corretta notifica di un precedente avviso e che era intervenuta la decadenza triennale. Ha pertanto chiesto, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio. Il Comune, pur regolarmente citato, ha preferito non partecipare al giudizio. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale nessuna delle parti costituite era presente, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico e va disattesa. Indipendentemente dalla circostanza che il Comune abbia sbagliato ad indirizzare un precedente avviso bonario- che pur tuttavia il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto ed essere andato a buon fine- c'è che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si applica nella fattispecie qui in esame il disposto dell'art. 1, comma CLXI, della L. 27-6-2006 n. 296 ( C.D. Legge Finanziaria 2007), che prevede il termine di cinque anni. Nella fattispecie che qui occupa, si tratta del mancato pagamento della TARI del 2019 per cui l'avviso è stato regolarmente notificato entro i successivi cinque anni, in data 5-12-2024, a parte che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, emanato per la nota pandemia da COVID19 ha spostato di ottantacinque giorni in avanti tutti i termini nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio del 2020. La mancata partecipazione al giudizio della parte intimata esime questa Corte dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
DR AS