TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 671
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990 per mancata notifica nota comunale e introduzione motivi ostativi nuovi nel provvedimento finale

    Il Tribunale ha ritenuto che il preavviso di rigetto contenesse già tutti gli elementi ostativi essenziali (mancato rispetto distanze luoghi sensibili) e che la posizione contributiva fosse una mera informazione non ostativa. Ha inoltre affermato che la mancata allegazione della nota comunale non inficiava la partecipazione procedimentale, potendo la ricorrente accedere agli atti, e che la doglianza era meramente formale non avendo la ricorrente indicato quali osservazioni avrebbe potuto formulare.

  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990 per mancata notifica nota comunale e introduzione motivi ostativi nuovi nel provvedimento finale

    Il Tribunale ha ritenuto che il preavviso di rigetto contenesse già tutti gli elementi ostativi essenziali (mancato rispetto distanze luoghi sensibili) e che la posizione contributiva fosse una mera informazione non ostativa. Ha inoltre affermato che la mancata allegazione della nota comunale non inficiava la partecipazione procedimentale, potendo la ricorrente accedere agli atti, e che la doglianza era meramente formale non avendo la ricorrente indicato quali osservazioni avrebbe potuto formulare.

  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990 per mancata notifica nota comunale e introduzione motivi ostativi nuovi nel provvedimento finale

    Il Tribunale ha ritenuto che il preavviso di rigetto contenesse già tutti gli elementi ostativi essenziali (mancato rispetto distanze luoghi sensibili) e che la posizione contributiva fosse una mera informazione non ostativa. Ha inoltre affermato che la mancata allegazione della nota comunale non inficiava la partecipazione procedimentale, potendo la ricorrente accedere agli atti, e che la doglianza era meramente formale non avendo la ricorrente indicato quali osservazioni avrebbe potuto formulare.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso nel merito

    Il Tribunale ha respinto il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondati i motivi di censura.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso nel merito

    Il Tribunale ha respinto il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondati i motivi di censura.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dell'istanza come 'nuova apertura' e applicazione indebita del distanziometro regionale

    Il Tribunale ha ritenuto che la cessazione dell'attività per un periodo prolungato e la mancanza di continuità soggettiva ed oggettiva impongano di qualificare l'istanza come nuova apertura, rendendo applicabile il distanziometro regionale. Ha inoltre chiarito che le circolari ministeriali escludono la 'nuova apertura' solo in caso di effettiva operatività dell'esercizio alla data indicata, cosa non verificatasi nel caso di specie. La precedente autorizzazione del 2015 non conferiva un diritto alla conservazione dell'attività in assenza dei presupposti oggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 671
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 671
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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