Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2022, proposto dalla
CE S.a.s. di CE EN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Norcia e Vittorio Palamenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Prato Cat. 13/B – 2022 – DIV. P.A.S. 22 – Lic. n. 11 di prot. (prot. n. 0013275 del 28 febbraio 2022), comunicato alla ricorrente il 28 febbraio 2022, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse di cui all'articolo 1, comma 643, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 per conto del concessionario SKS365 MALTA LIMITED nei locali siti in Prato, via Napoli nn. 38/40;
- della nota della Questura di Prato Cat. 13/B – 2022 - Div. P.A.S. 22 – Lic. n° 07 di prot. (prot. n. 0007135 del 3 febbraio 2022), recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza volta al rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S.;
- della richiamata nota del Comune di Prato – Servizio Sviluppo Economico SUEAP e Tutela dell'Ambiente – DIV – 476 – 2021 del 31 gennaio 2022, prot. n. 006470 del 1° febbraio 2022, non notificata alla ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi anteriore, presupposto, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a cagione dei provvedimenti censurati, da determinarsi -occorrendo- previo esperimento di apposita C.T.U.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RC RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società CELA S.A.S. di CE EN & C., in persona del legale rappresentante sig. CE EN, chiedeva, in data 7.12.2021, il rilascio della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse presso i locali siti in Prato, ove già in passato si era svolta analoga attività.
In tali locali, a partire dal 2015, il sig. CE LB, quale legale rappresentante della società Le Aquile S.a.s., era stato titolare della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., rilasciata in esito alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014, per la gestione del punto di raccolta scommesse per conto del concessionario SKS365 Malta Ltd.
Negli anni successivi la compagine sociale subiva vari mutamenti: nel 2018, a seguito della trasformazione della società da S.a.s. in S.r.l., il sig. CE LB cessava dalle cariche societarie e, dopo tale variazione, non risultava più alcun soggetto in possesso di valida licenza di pubblica sicurezza nella struttura.
A partire dall’ottobre 2018, l’attività di raccolta scommesse non proseguiva e nei locali si svolgeva unicamente la pregressa attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, che tuttavia risultava cessata anch’essa.
Con sopralluogo del 12.11.2019, la Polizia municipale accertava che i locali erano chiusi e in stato di abbandono, e con provvedimento del 02.12.2019 il Comune di Prato disponeva la chiusura dell’attività residua ai sensi della normativa regionale di settore.
Successivamente, nel corso del 2020 e del 2021, la società CE S.a.s. di CE LB & C. presentava due distinte istanze di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., entrambe respinte dalla Questura con decreti del 24.06.2020 e del 05.01.2021. In tali occasioni il Comune aveva ribadito l’assenza delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla l.r. Toscana n. 57/2013, come emergeva dalle misurazioni effettuate nelle relative istruttorie.
In tale contesto si inseriva la nuova istanza presentata dal sig. CE EN il 07.12.2021, in qualità di legale rappresentante della distinta società CELA S.A.S. di CE EN & C., diretta a ottenere una nuova licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse per conto del concessionario SKS365 Malta Ltd.
La Questura avviava il procedimento e interpellava il Comune di Prato per le verifiche relative al rispetto della disciplina regionale in materia di distanze minime dai luoghi sensibili. Con nota del 31.01.2022, il Comune riferiva che i locali non rispettavano la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, risultando a 380 metri dalla Parrocchia Santa Caterina de’ Ricci e a 62 metri dalla S.S. Bocciofila di via della Romita, confermando il parere negativo già reso in occasione di precedenti istanze riferite ai medesimi locali.
La Questura, preso atto del parere comunale, comunicava alla società, in data 03.02.2022, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza che venissero presentate osservazioni.
Alla conclusione dell’istruttoria, con provvedimento del 28.02.2022, l’Amministrazione rigettava l’istanza sulla base della rilevata inidoneità dei locali al rispetto dei limiti distanziometrici stabiliti dalla disciplina regionale e della conseguente impossibilità di rilasciare la licenza richiesta, dando infine comunicazione dell’esito agli enti competenti.
2. Avverso il provvedimento è insorta la Società con ricorso notificato il 28.04.2022, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al Gravame si sono costituiti il Comune di Prato (il 1.06.2022) e il Ministero dell’Interno (l’8.06.2022), che ha contestualmente depositato relazione amministrativa. Il Comune di Prato ha depositato memoria (il 29.01.2026) seguito dalla ricorrente (il 6.02.2026). La ricorrente ha depositato memoria di replica il 18.02.2026.
Alla udienza pubblica del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 3, 7, 8, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale.
La ricorrente sostiene che il procedimento non sarebbe stato correttamente articolato e che il preavviso di rigetto non avrebbe consentito una effettiva partecipazione procedimentale.
La Questura, in data 03.02.2022, ha comunicato il preavviso di rigetto fondandolo esclusivamente sul parere negativo del Comune di Prato, riferito al mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili ai sensi della l.r. Toscana n. 57/2013, come risultante dalla nota comunale del 01.02.2022.
La ricorrente sostiene che tale nota non le sarebbe stata mai notificata né trasmessa, sicché il contenuto effettivo delle valutazioni comunali non le sarebbe stato conoscibile nella fase endoprocedimentale. Essa afferma inoltre che il provvedimento finale del 28.02.2022 introduce per la prima volta un diverso profilo ostativo, rappresentato da una asserita “posizione contributiva non esente da criticità”, mai indicata nel preavviso di rigetto, con conseguente lesione del diritto a controdedurre su tutti i motivi ostativi.
Le doglianze non possono essere condivise.
Dagli atti di causa emerge che il preavviso di rigetto reca una rappresentazione completa e intellegibile delle ragioni ostative, riportando in modo puntuale le distanze dai luoghi sensibili accertate in istruttoria – metri 380 dalla Parrocchia “Santa Caterina de’ Ricci” e metri 62 dal circolo “S.S. Bocciofila” – che impediscono il rilascio della licenza ai sensi della l.r. Toscana n. 57/2013, come verificato dagli uffici tecnici competenti (cfr. doc. n. 9 del Comune; cfr. doc. n. 5 della Questura).
Tali elementi, qualificati come ostativi a carattere vincolato, costituiscono l’unico fondamento della determinazione negativa e risultano già integralmente rappresentati nel preavviso.
Ciò trova conferma nel dispositivo del provvedimento impugnato che così recita: “ Rigetta l’istanza con la quale il Sig. […], causa inidoneità dei locali, stante il mancato rispetto delle distanze da luoghi sensibili come disciplinati dalla LRT 57/2013 e s.m.i. (LRT 4/2018) e come segnalato dal Comune di Prato ”.
Si legge inoltre nella parte motiva dell’atto che “ a fronte delle anzidette comunicazioni ed attestazioni da parte dei competenti uffici del Comune, - ente preposto per legge alle verifiche del rispetto dei limiti posti dalla anzidetta normativa regionale - quest' Autorità, anche a fronte della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme statali in materia, come chiaramente indicato dal predetto Ministero nella circolare del 19.03.2018, non può rilasciare il titolo richiesto; ciò anche considerando che, ove venisse comunque rilasciata, la licenza non avrebbe piena efficacia, in quanto sempre condizionata al rispetto di tutte le norme vigenti, comprese quelle regionali e comunali e quindi non autorizzerebbe di per sé l'esercente ad operare ”.
È pacifico quindi che il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili costituisce l’unica motivazione del provvedimento.
Quanto al rilievo relativo alla posizione contributiva, è pur vero che nel corpo dell’atto si legge che “l’esito del riscontro della Direzione Provinciale INPS di Prato, in merito alla regolarità contributiva dell'Istante […] ha tuttavia evidenziato una posizione contributiva non esente da criticità, che si ritiene di segnalare anche ai fini di un eventuale e giusto contemperamento; tale risultanza istruttoria però viene esplicitamente qualificata come “non figurante nei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza nel sopra citato atto endoprocedimentale [preavviso di rigetto del 3.02.2022], essendo sufficiente, ai fini della giustificazione e a sostegno dell'adottando provvedimento negativo, le motivazioni fin qui esplicitate”.
Le criticità in materia contributiva non costituiscono quindi motivo ostativo, né incidono sulla valutazione finale del procedimento. Tale indicazione, riportata nel provvedimento conclusivo, si configura come una mera informazione acquisita da un ente competente e non interferisce con la motivazione di rigetto, che si fonda unicamente sul mancato rispetto del parametro distanziometrico (cfr. doc. n. 6 della Questura).
Ne consegue che non sussisteva alcun obbligo di comunicare separatamente tale elemento nel preavviso di rigetto, poiché esso non determina l’esito del procedimento né integra un autonomo motivo ostativo.
Il provvedimento finale riproduce fedelmente quanto anticipato nel preavviso e non introduce alcun elemento nuovo idoneo a incidere sulla partecipazione procedimentale dell’interessata.
È pacifico agli atti che la nota comunale del 31.01.2022 (nella quale il Comune ha dato riscontro alla Questura sulla carenza del requisito della distanza minima dai luoghi sensibili) non è stata allegata al preavviso di rigetto, ma è altrettanto pacifico che tutti gli elementi utili a conoscere le motivazioni del rigetto sono state rese note.
L’art. 10-bis della L. n. 241/1990 dispone che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”.
Il contenuto tipico di tale atto endoprocedimentale è l’illustrazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e non la allegazione di atti istruttori che li giustifichino.
Tali atti istruttori, una volta indicati dall’amministrazione (come nel caso di specie) possono formare oggetto di accesso agli atti per eventuali approfondimenti e consentire all’interessato la formulazione delle proprie osservazioni.
Nel caso di specie, in sede procedimentale l’interessata non ha presentato osservazioni né formulato alcuna richiesta istruttoria nella fase successiva alla comunicazione ex art. 10‑bis.
La parte avrebbe potuto acquisire gli atti istruttori mediante un’istanza di accesso agli atti, ma nessuna iniziativa in tal senso è stata assunta.
A ciò si aggiunga che la ricorrente si limita a sostenere che tale omissione avrebbe impedito l’effettivo esercizio del contraddittorio procedimentale; tuttavia, essa non indica quali specifiche osservazioni avrebbe potuto formulare ove ne avesse avuto conoscenza, né prospetta elementi idonei a incidere sull’accertamento tecnico relativo al mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Né nel ricorso, né nella memoria, emergono rilievi di carattere sostanziale che, se rappresentati tempestivamente, avrebbero potuto orientare diversamente l’esito dell’istruttoria, risolvendosi pertanto la doglianza in una censura meramente formale, priva di allegazione concreta circa la potenziale utilità partecipativa.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ in materia di partecipazione procedimentale, ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento ” (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 22/02/2024, n. 104, conforme T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 01/03/2023, n. 650).
Per quanto precede, quindi il primo motivo è infondato.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 88 T.U.L.P.S., della Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/007081/12001 del 21 maggio 2018, dell’articolo 4, della Legge Regione Toscana 18 ottobre 2013, n. 57, dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico di cui alla Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, Rep. atti n. 103/U, dell’articolo 41 Cost.; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti. Illogicità manifesta e contradditorietà.
La ricorrente censura nel merito il provvedimento impugnato, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato la propria istanza come “nuova apertura” e, conseguentemente, avrebbe fatto applicazione indebita della disciplina regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili.
La ricorrente richiama l’art. 88 T.U.L.P.S., osservando che la licenza di pubblica sicurezza può essere rilasciata ai soggetti concessionari ovvero ai soggetti incaricati dal concessionario, e afferma che l’applicazione coordinata della normativa statale, regionale e delle circolari ministeriali non consentirebbe, nel caso di specie, di configurare l’istanza come volta all’apertura di un nuovo esercizio.
Essa sostiene, infatti, che il punto di raccolta scommesse di sua pertinenza risulterebbe già operativo sin dal 2015, in forza del titolo rilasciato nell’ambito della procedura di regolarizzazione per emersione, e che l’attività sarebbe proseguita con il medesimo concessionario, sicché l’intervento richiesto si risolverebbe in un mero subentro gestionale, privo dell’elemento materiale della “nuova apertura” che giustifica l’applicazione del distanziometro.
Alla luce di ciò, la ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe interpretato in modo erroneo sia l’art. 4 della l.r. Toscana n. 57/2013, sia le circolari ministeriali del 19 marzo 2018 e del 21 maggio 2018, le quali delimitano l’ambito di applicazione delle verifiche distanziometriche alle sole nuove aperture, circoscrivendo invece il ruolo del Questore, nei casi di variazione della titolarità o del rappresentante, alla verifica dei requisiti soggettivi.
Il motivo è infondato.
La disciplina regionale applicabile è dettata dall’art. 4 della Legge regionale 18 ottobre 2013 n. 57 (recante Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico ), come modificata dalla L.R. 23 gennaio 2018, n. 4.
La norma stabilisce, al comma 1, che “È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito […] situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici […]; b) luoghi di culto; c) centri socioricreativi e sportivi; […]” . Ne deriva che tra i luoghi sensibili rientrano espressamente sia i luoghi di culto sia i centri ricreativi e sportivi, inclusi, ove ricorrano le condizioni di operatività e riconoscibilità definite dal comma 2, anche gli impianti aggregativi di tipo sportivo quali le bocciofile, che devono essere “facilmente riconoscibili come tali […] e sedi operative e non solo amministrative o legali” .
La mancanza di tali distanze minime costituisce autonoma causa ostativa alle aperture dei centri scommesse. Dalle risultanze istruttorie risulta accertato che i locali di via Napoli 38/40 distano circa 380 metri dalla Parrocchia “Santa Caterina de’ Ricci” e 62 metri dal circolo “S.S. Bocciofila” di via della Romita, entrambi qualificabili come luoghi sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere b) e c), e del comma 2 della legge regionale, come attestato nei verbali di misurazione prodotti dagli uffici competenti (cfr. doc. n. 9 del Comune; cfr. doc. n. 4 della Questura).
Parte ricorrente non mette in discussione l’esistenza di tali punti sensibili a distanze inferiori ai minimi legali ma contesta l’applicabilità di tali limiti al proprio caso di specie.
La medesima disposizione (art. 4 della legge regionale) circoscrive l’ambito applicativo del divieto alle nuove aperture o nuove installazioni, delineando la nozione tecnica di tali fattispecie ai commi 4 e 5. In particolare, il comma 4 precisa che “per nuova installazione […] si intende il collegamento […] alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” , mentre il comma 5 aggiunge che “si considera altresì nuova installazione […] la stipulazione di un nuovo contratto […] nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere” e altresì “l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività” .
Il quadro normativo attuale non contiene, invece, una clausola generale che esenti le attività preesistenti, poiché l’art. 16 della legge – che prevedeva l’inapplicabilità del divieto per “le sale da gioco e gli spazi per il gioco in esercizio all’entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo” – risulta abrogato dall’art. 12 della l.r. n. 4/2018.
Ne consegue che la disciplina delle distanze opera oggi nei confronti delle sole situazioni qualificabili, alla luce dei criteri normativi, come nuove aperture o nuove installazioni, mentre la continuità dell’attività pregressa, ove dimostrata, rileva ai fini dell’esclusione dell’applicazione del divieto distanziometrico.
La ricorrente sostiene che l’attività dovrebbe essere considerata mera prosecuzione di quella già autorizzata nel 2015, e che pertanto non si configurerebbe una “nuova apertura”.
Tuttavia, dagli atti amministrativi risulta che il precedente titolare della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. ha cessato ogni rapporto con la compagine societaria già nell’ottobre 2018, e che i locali risultavano inattivi, chiusi e in stato di abbandono almeno dal novembre 2019, con conseguente chiusura anche dell’attività residuale di somministrazione mediante provvedimento comunale del 02.12.2019 (cfr. doc. n. 6 del Comune; cfr. doc. n. 5 e 6 della Questura).
L’assenza di continuità soggettiva e oggettiva, unitamente alla cessazione dell’attività per un periodo prolungato, esclude che possa configurarsi una semplice successione gestionale nell’attività precedente, e impone di qualificare l’istanza presentata nel dicembre 2021 come richiesta di nuova apertura ai sensi dell’art. 4 della legge regionale.
Ciò premesso occorre evidenziare che non può trovare accoglimento il profilo di censura fondato sul presunto contrasto del diniego con le circolari del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2018 e del 21 maggio 2018.
La prima circolare, infatti, supera il precedente orientamento amministrativo e stabilisce che, ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., il Questore debba tener conto anche della normativa regionale e locale che impone distanze minime dai luoghi “sensibili”, indicando che il mancato rispetto di tali distanze costituisce causa ostativa obbligatoria al rilascio del titolo di polizia.
La circolare del 21 maggio 2018, a sua volta, non attenua tale principio, ma si limita a chiarire l’ambito applicativo della precedente, precisando che essa riguarda esclusivamente le nuove aperture, da intendersi come “predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio”, rimanendo invece escluse le sole variazioni soggettive relative ad esercizi già in attività alla data del 19 marzo 2018, per i quali la valutazione distanziometrica resta di competenza degli enti locali.
Questo Tribunale ha già chiarito che la disciplina regionale sulle distanze si applica solo ove vi sia un effettivo inizio ex novo dell’attività, mentre non ricorre un’ipotesi di nuova apertura nei casi in cui l’attività prosegua senza soluzione di continuità, nei medesimi locali, attraverso la stessa impresa e senza modificazioni delle condizioni sostanziali dell’esercizio. In tale prospettiva, il mero subentro nella rappresentanza legale o l’avvicendamento interno alla compagine sociale non integrano di per sé l’evento oggettivo che la legge regionale assume come presupposto del divieto, poiché si tratta di circostanze formali, non idonee a incidere sulla dimensione sostanziale dell’offerta di gioco e sul correlato impatto territoriale cui mira la normativa distanziometrica. Il principio è stato affermato in modo esplicito dal TAR Toscana, che ha ritenuto insussistente una nuova apertura laddove “ vi è una prosecuzione senza soluzione di continuità, nei medesimi locali, della medesima attività d’impresa, da parte della stessa società”, precisando che l’inizio di una nuova attività ricorre soltanto quando “nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto ”, con conseguente venir meno delle esigenze di tutela dell’affidamento del precedente titolare (TAR Toscana, sez. II, 09/10/2019, n. 1331).
La giurisprudenza ha altresì puntualizzato che “ in caso di richiesta di licenza per l'esercizio di attività di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., se l'attività precedente è cessata da tempo e i titoli concessori non sono più attivi, l'istanza deve essere qualificata come nuova apertura. Conseguentemente, si applicano i limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale sui giochi pubblici, non rilevando il mero subentro nell'azienda precedentemente operativa ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sentenza, 09/12/2025, n. 7950).
Orbene tali elementi di continuità nel caso di specie non sussistono.
La ricorrente afferma che il punto di raccolta sarebbe stato regolarmente autorizzato sin dal 2015 nell’ambito della procedura di regolarizzazione prevista dalla legge n. 190/2014, che il medesimo concessionario (SKS365) avrebbe continuato ad operare, e che i locali sarebbero rimasti “predisposti” allo svolgimento dell’attività senza modificazioni strutturali. Nella memoria da ultimo depositata la ricorrente aggiunge anche che, secondo documentazione ADM, il punto risulterebbe attivo sin dal 2013, circostanza che, a suo avviso, confermerebbe un ulteriore profilo di continuità storica dell’esercizio.
Tuttavia, tali argomentazioni si fondano esclusivamente su elementi formali, attinenti alla titolarità di precedenti titoli autorizzatori e alla permanenza del medesimo concessionario, senza apportare alcun elemento sostanziale idoneo a dimostrare la reale continuità dell’attività.
Gli atti del procedimento, infatti, documentano che il precedente titolare della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., sig. CE LB, perdeva la titolarità del titolo già con la trasformazione societaria intervenuta nel 2018, cessando da ogni carica nella società autorizzata (cfr. doc. n. 11 del Comune).
Successivamente, i sopralluoghi della Polizia municipale accertavano che sin dal 2019 i locali risultavano chiusi, inattivi e in stato di abbandono, con conseguente chiusura dell’attività residua di somministrazione disposta dal Comune in data 02.12.2019 (cfr. doc. n. 5 e doc. n. 11 del Comune; cfr. doc. n. 5 e n. 6 della Questura).
La cesura tra la precedente gestione e l’attuale è altresì confermata da ulteriori circostanze:
- dall’ottobre 2018, l’attività di raccolta delle scommesse non prosegue; nei locali rimane solo la pregressa attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, la quale tuttavia risulta cessata anch’essa (come attestato dal richiamato sopralluogo del 12.11.2019 della Polizia municipale);
- nel 2020 e 2021, la società CE S.a.s. di CE LB & C. presenta due istanze di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., entrambe rigettate dalla Questura con decreti del 24.06.2020 e del 05.01.2021 per assenza dei limiti distanziometrici.
È dunque la stessa documentazione amministrativa a evidenziare una interruzione gestionale prolungata e completa, incompatibile con la prosecuzione dell’attività originaria; la titolarità del precedente titolo risulta non più riferibile ad alcun soggetto operante, e l’esercizio commerciale aveva cessato integralmente la propria operatività prima della nuova istanza del 2021.
In tale quadro, gli elementi richiamati dalla ricorrente non dimostrano una continuità effettiva dell’attività, ma rappresentano meri richiami formali a precedenti titoli ormai privi di efficacia e scollegati da una conduzione gestionale ininterrotta, non essendo allegati né provati elementi oggettivi che attestino lo svolgimento di attività di raccolta scommesse dopo il 2018.
In tale prospettiva, il richiamo della ricorrente alle circolari ministeriali del 2018 non è idoneo a mutare la conclusione. Tali atti, infatti, escludono dall’ambito applicativo la variazione del titolare solo nei casi in cui permanga la continuità dell’attività già in essere, mentre, nella fattispecie, gli elementi documentali forniti dalle amministrazioni attestano una discontinuità assoluta dell’esercizio, incompatibile con la nozione di attività “già attiva” alla data del 19.03.2018.
Deve pertanto ritenersi corretta l’applicazione dei limiti distanziometrici da parte dell’Amministrazione, essendo l’istanza relativa a un nuovo insediamento e non a un mero subentro.
Né può assumere rilievo, ai fini del superamento del divieto, la circostanza che in passato fosse stata rilasciata un’autorizzazione nell’ambito della procedura di regolarizzazione fiscale del 2015. Tale titolo, infatti, non attribuiva alcun diritto alla conservazione dell’attività in assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla normativa vigente, né poteva sopravvivere alla cessazione dell’impresa originaria e alla perdita di titolarità della licenza da parte del soggetto autorizzato.
Si è già visto che l’art. 4, commi 4 e 5, della l.r. Toscana n. 57/2013 definisce in termini letterali la nozione di “ nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito” e individua i casi in cui essa ricorre, quali “il collegamento […] alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” oppure “la stipulazione di un nuovo contratto […]” o ancora “l’installazione […] in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività ”.
Tale disposizione, letta in combinato con il testo delle circolari richiamate dalla ricorrente, delinea un criterio sostanziale fondato sull’emersione di una nuova attività di gioco suscettibile di impatto sul territorio, e non sul solo mutamento o sulla mera installazione fisica degli apparecchi.
Coerentemente con tale lettura, tali criteri sono riferibili anche alle nuove aperture di centri scommesse, poiché l’art. 4, comma 1, vieta espressamente non solo la nuova installazione di apparecchi, ma anche “l’apertura di centri di scommesse” a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, senza distinguere tra le diverse tipologie di giochi o tra le componenti materiali dell’offerta.
Va aggiunto che neppure un’interpretazione estensiva del concetto di “nuova apertura” potrebbe condurre all’accoglimento della tesi della ricorrente. L’art. 4 della l.r. Toscana n. 57/2013, nel vietare “l’apertura di centri di scommesse” situati a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, impiega una nozione ancorata a dati oggettivi, riferiti all’avvio di una attività commerciale suscettibile di generare un nuovo impatto territoriale, senza contemplare ipotesi di prosecuzione meramente formale o fondate sulla continuità del concessionario o sulla pregressa destinazione dei locali stessi. Né i commi 4 e 5 del medesimo articolo – che definiscono le “nuove installazioni” degli apparecchi per il gioco lecito – consentono di inferire che un esercizio ormai cessato da anni possa essere considerato come attività preesistente ai fini dell’esclusione del divieto: essi individuano infatti eventi nuovi di natura materiale (collegamento degli apparecchi alla rete ADM, trasferimento dei locali, stipulazione di nuovi contratti), idonei a creare o ripristinare un’offerta di gioco sul territorio, eventi che nella fattispecie non risultano in alcun modo attivati.
Neppure le circolari ministeriali del 19 marzo 2018 e del 21 maggio 2018 offrono un appiglio interpretativo favorevole. Esse, nel chiarire l’ambito applicativo del sindacato distanziometrico in sede di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., distinguono espressamente tra nuove aperture – per le quali la Questura deve verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa regionale – e semplici variazioni soggettive degli esercizi che erano già in attività alla data del 19.03.2018, per le quali la verifica delle distanze resta affidata agli enti locali. Tale distinzione presuppone, in ogni caso, una effettiva operatività dell’esercizio al momento indicato, posto che solo in presenza di una situazione gestionale in atto può parlarsi di “variazione” e non di “apertura”.
Nel caso di specie, la documentata cessazione dell’attività già dal 2019 e l’assenza di un titolare del titolo di pubblica sicurezza sin dal 2018 impediscono di far rientrare la fattispecie nello schema derogatorio delineato dal Ministero. È dunque la stessa architettura normativa, tanto regionale quanto ministeriale, a porre in rilievo l’assenza dei presupposti per un’applicazione riduttiva del concetto di “nuova apertura”, conducendo inevitabilmente alla qualificazione dell’istanza del 2021 come avvio di una nuova attività sottoposta al rispetto del divieto distanziometrico
Per quanto precede il secondo motivo di ricorso è infondato.
6. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Prato, liquidate in euro 2.000 (duemila/00), oltre oneri di legge se e in quanto dovuti e in favore del Ministero dell’Interno – Questura di Prato, liquidate in euro 2.000 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL RI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
RC RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RE | AL RI |
IL SEGRETARIO