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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2303 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], (PI), il 18/09/1964, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bientina (PI), Largo Roma n. 5, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Ferretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bientina (PI), Largo Roma n. 5, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 31.07.2024 – deducendo che:
- hanno contratto matrimonio in Prascorsano (TO), il 21/09/1996 iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune atto n. 3, parte II, seria A dell'anno 1996;
- dalla loro unione è nato il figlio in data 23/03/1997, oggi maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 03/06/2013 omologato dal Tribunale di Pisa, in data 09/10/2013;
- che dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
- che i coniugi hanno risolto tutte le questioni attinenti alla casa coniugale, così come previsto in sede di separazione;
- il signor svolge la professione di consulente finanziario;
Pt_1
- la signora dichiara di non svolgere alcuna professione ma di essere proprietaria di beni CP_1 immobili.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Peccioli (PI), Via San Martino n.
1. frazione Fabbrica, ex via di Montelopio, identificata al catasto fabbricati del Comune di Peccioli al foglio 74, particella 249, sub. 1,2,3 categoria A/7, C/6 di proprietà della signora rimarrà alla stessa, tuttavia, le parti si impegnano, come previsto in separazione, CP_1
a che il 30% dell'immobile ridetto sia ceduto al Signor Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale Pt_1 relativo alla cessione della quota dell' immobile, come sopra descritto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (riferimento articolo 19 legge 6/03/1987 n. 74 che prevede esenzione secondo agevolazione fiscale);
2) L'immobile di Montelopio, meglio identificato al catasto fabbricati del Comune di Peccioli, foglio 74, particella 38 sub 6 e 7, di cui il Signor è proprietario per la quota di ¼, resterà di proprietà dello stesso;
Pt_1
3) Il figlio è maggiorenne ed autosufficiente ed i genitori si impegnano a fornirgli aiuto qualora necessario Per_1 in parti uguali;
4) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto e la signora vi rinuncia esplicitamente con la firma del presente atto a far data dal mese di Febbraio 2024. CP_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 19.12.2024.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 2303/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Parte_1 il 21/09/1996 in Prascorsano iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune
[...] atto n. 3, parte II, seria A dell'anno 1996;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prascorsano (TO) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) La casa familiare sita in Peccioli (PI), Via San Martino n.
1. frazione Fabbrica, ex via di Montelopio, identificata al catasto fabbricati del Comune di Peccioli al foglio 74, particella 249, sub. 1,2,3 categoria A/7, C/6 di proprietà della signora rimarrà alla stessa, tuttavia, le parti si impegnano, come previsto in separazione, CP_1
a che il 30% dell'immobile ridetto sia ceduto al Signor Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale Pt_1 relativo alla cessione della quota dell' immobile, come sopra descritto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (riferimento articolo 19 legge 6/03/1987 n. 74 che prevede esenzione secondo agevolazione fiscale);
2) L'immobile di Montelopio, meglio identificato al catasto fabbricati del Comune di Peccioli, foglio 74, particella 38 sub 6 e 7, di cui il Signor è proprietario per la quota di ¼, resterà di proprietà dello stesso;
Pt_1
3) Il figlio è maggiorenne ed autosufficiente ed i genitori si impegnano a fornirgli aiuto qualora necessario Per_1 in parti uguali;
4) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto e la signora vi rinuncia esplicitamente con la firma del presente atto a far data dal mese di Febbraio 2024. CP_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 09.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2303 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], (PI), il 18/09/1964, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bientina (PI), Largo Roma n. 5, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Ferretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bientina (PI), Largo Roma n. 5, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 31.07.2024 – deducendo che:
- hanno contratto matrimonio in Prascorsano (TO), il 21/09/1996 iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune atto n. 3, parte II, seria A dell'anno 1996;
- dalla loro unione è nato il figlio in data 23/03/1997, oggi maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 03/06/2013 omologato dal Tribunale di Pisa, in data 09/10/2013;
- che dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
- che i coniugi hanno risolto tutte le questioni attinenti alla casa coniugale, così come previsto in sede di separazione;
- il signor svolge la professione di consulente finanziario;
Pt_1
- la signora dichiara di non svolgere alcuna professione ma di essere proprietaria di beni CP_1 immobili.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Peccioli (PI), Via San Martino n.
1. frazione Fabbrica, ex via di Montelopio, identificata al catasto fabbricati del Comune di Peccioli al foglio 74, particella 249, sub. 1,2,3 categoria A/7, C/6 di proprietà della signora rimarrà alla stessa, tuttavia, le parti si impegnano, come previsto in separazione, CP_1
a che il 30% dell'immobile ridetto sia ceduto al Signor Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale Pt_1 relativo alla cessione della quota dell' immobile, come sopra descritto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (riferimento articolo 19 legge 6/03/1987 n. 74 che prevede esenzione secondo agevolazione fiscale);
2) L'immobile di Montelopio, meglio identificato al catasto fabbricati del Comune di Peccioli, foglio 74, particella 38 sub 6 e 7, di cui il Signor è proprietario per la quota di ¼, resterà di proprietà dello stesso;
Pt_1
3) Il figlio è maggiorenne ed autosufficiente ed i genitori si impegnano a fornirgli aiuto qualora necessario Per_1 in parti uguali;
4) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto e la signora vi rinuncia esplicitamente con la firma del presente atto a far data dal mese di Febbraio 2024. CP_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 19.12.2024.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 2303/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Parte_1 il 21/09/1996 in Prascorsano iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune
[...] atto n. 3, parte II, seria A dell'anno 1996;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prascorsano (TO) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) La casa familiare sita in Peccioli (PI), Via San Martino n.
1. frazione Fabbrica, ex via di Montelopio, identificata al catasto fabbricati del Comune di Peccioli al foglio 74, particella 249, sub. 1,2,3 categoria A/7, C/6 di proprietà della signora rimarrà alla stessa, tuttavia, le parti si impegnano, come previsto in separazione, CP_1
a che il 30% dell'immobile ridetto sia ceduto al Signor Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale Pt_1 relativo alla cessione della quota dell' immobile, come sopra descritto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (riferimento articolo 19 legge 6/03/1987 n. 74 che prevede esenzione secondo agevolazione fiscale);
2) L'immobile di Montelopio, meglio identificato al catasto fabbricati del Comune di Peccioli, foglio 74, particella 38 sub 6 e 7, di cui il Signor è proprietario per la quota di ¼, resterà di proprietà dello stesso;
Pt_1
3) Il figlio è maggiorenne ed autosufficiente ed i genitori si impegnano a fornirgli aiuto qualora necessario Per_1 in parti uguali;
4) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto e la signora vi rinuncia esplicitamente con la firma del presente atto a far data dal mese di Febbraio 2024. CP_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 09.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi