Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia dal Sig. per diritti L. 3000 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUR 8/0 TRANCENE 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIA 0 2 MAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE JEDILIZIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POPOLARE SPADONE Presidente R.G.N. 17170/98 Dott. Mario CRISTARELLA ORESTANO 19696/98 Dott. Francesco Cron. 2560 - Consigliere Rep. 401 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere M Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Ud. 29/09/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA о т в sul ricorso proposto da: о л їх еще е OL ME, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BIAVATI LUCA, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
AGENTA AGEN.TERRITORIALE PER LA CASA TORINO;
DELLA PROVINCIA DI TORINO. . N intimato e sul 2° ricorso n 19696/98 proposto da: 2000 wille Province of Tenno A.T.C.-C.-AGENT TERRITORIALE PER LA CASA, (già I.A.C.P. in t 1544 -1- del Consiglio di Presidente persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFIGIO COPIE ARDITO, elettivamente Sig. IO Amministrazione Richiesta copia studio dal Sig. M.EXCH domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo 3.00 per dinti studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo difende 1.24 ZUOT IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato BONARDO FRANCO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OL ME;
כשאכנ - intimato 11 3 V8 avversO la sentenza n. 2709/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato MENGHINI Mario difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 13 ottobre 1995 DO IV proponeva opposizione davanti al Pretore di Torino contro il decreto del 12 luglio 1995 con il quale il Commissario Straordinario dell'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino gli aveva ingiunto il rilascio di un alloggio, perché occupato senza titolo. Con sentenza del 21 gennaio 1997 il Pretore di Torino disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Agenzia Territoriale -per la Casa della Provincia di Torino rigettava l'opposizione. DO IV proponeva appello, che - previa riconferma della giurisdizione dell'A.G.O. veniva rigettato dal Tribunale di Torino con sentenza del 13 maggio 1998. Il Tribunale di Torino rilevava che in base all'art. 18 legge Regione Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64 il diritto di subingresso nell'assegnazione compete ai soli componenti del nucleo familiare del defunto assegnatario originario e che tale norma andava letta in relazione al precedente art. 3, secondo comma, in base al quale per nucleo familiare si intende ".. la famiglia costituita dai 3 coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni. Nel caso di specie dalle certificazioni anagrafiche prodotte dalla Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino risultava che DO IV, a partire dal 1° febbraio 1977, si era trasferito a GL (VC), per riprendere nuovamente la residenza in Torino, presso il padre, solo due mesi dopo la morte di quest'ultimo, e cioè il 28 giugno 1993. Pur considerando che le certificazioni anagrafiche non costituiscono, da sole, prova certa del luogo di effettiva dimora di una persona, il Tribunale di Torino rilevava che nel caso di specie le risultanze in questione erano ampiamente confermate da altri elementi di indubbio valore probatorio. La Polizia Municipale di GL aveva, infatti, accertato (con opportune indagini in loco) che dal febbraio 1977 al giugno 1993 DO IV 4 aveva stabilimente abitato in detto Comune, convivendo con IN e IN EA, e svolgendo l' attività artigianale di riparazione di veicoli fino a quando era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Vercelli in data 6 luglio 1987. Nel 1976 aveva acquistato in Comune di GL un immobile in corso di costruzione, nel quale si doveva presumere avesse abitato, coincidendo con il luogo di residenza anagrafica. Alla luce di tali risultanze il Tribunale di Torino riteneva di non ammetere le prove testimoniali dedotte da DO IV, in quanto, anche nell'ipotesi in cui i testimoni le circostanze oggetto avessero confermato dell'unico capitolo rilevante (e cioè il fatto che l'attore aveva abitato nell'appartamento assegnato al padre dal 1942 in poi), il contrasto con le altre risultanze istruttorie avrebbe dovuto comunque essere risolto in favore di queste ultime. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione DO IV, con un unico motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, che ha anche proposto ricorso incidentale con un unico motivo, riproponendo la questione di giurisdizione. 5 Con sentenza in data 29 gennaio 2000 n. 21 le Sezioni unite di questa S.C., previa riunione dei ricorsi, hanno dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché sulla questione relativa alla giurisdizione si era formato il giudicato interno. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente principale si duole della mancata ammissione del capitolo di prova testimoniale tendente а dimostrare che, di fatto, aveva sempre abitato nell'appartamento di cui era assegnatario il padre. La doglianza è infondata, in quanto il giudice di merito non è tenuto a dare ingresso ad ulteriori mezzi probatori, quando, come nella specie, ritenga già sufficientemente accertati i fatti di causa. DO IV censura, poi, la valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio effettuata da parte del Tribunale di Torino e deduce sostanzialmente che: a) le certificazioni anagrafiche non hanno alcuna efficacia probatoria in ordine alla corrispondenza fra le annotazioni in esse contenute e la realtà oggettiva;
b) gli accertamenti compiuti della Polizia Municipale di GL sarebbero del tutto generici;
c) il fatto che fosse stato dichiarato fallito dal Tribunale di 6 Vercelli dimostrava soltanto che nel circondario svolgeva attività imprenditoriale, ma non che avesse anche abituale dimora. Le doglianze sono infondate. Il Tribunale di Torino, infatti, ha riconosciuto che alle certificazioni anagrafiche acquisite al processo non poteva essere attribuito valore probatorio privilegiato, ma altrettanto correttamente ha ritenuto che esse potevano offrire utili elementi di giudizio in quanto coincidenti con altre risultanze processuali. La tesi secondo la quale gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale di GL sarebbero del tutto generici è, poi, chiaramente infondata. L'esercizio di attività imprenditoriale da parte di DO IV nel Comune di GL al massimo è stato utilizzato dal Tribunale di Torino come elemento indiziario di dimora nello stesso luogo e non come elemento probatorio di valore assoluto. DO IV si duole, poi, del fatto che non sia stata ammessa C.T.U. diretta ad accertare che l'immobile acquistato in GL non era abitabile, in contrasto con quanto presunto dalla sentenza impugnata. 7 Ance tale doglianza è infondata, in quanto ha ad oggetto un eventuale errore compiuto nella valutazione di un elemento probatorio preso in ad abundantiam dal considerazione semplicemente Tribunale di Torino. 40000 DO GL, infine, si duole dalla mancata 290000 testimoniali aventi ad ammissione delle prove oggetto il fatto che la Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino si era rifiutata di assegnargli l'appartamento di fatto occupato dopo la morte del padre. Anche tale doglianza è infondata, in quanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Torino, tali prove, relative ad un diniego di nuova assegnazione, erano irrilevanti in un giudizio avente ad oggetto il diritto di subentrare in una precedente assegnazione. e r i l ( In definitiva, il ricorso principale va rigettato. In considerazione della reciproca soccombenza, delritiene il collegio di compensare le spese IA M R O E giudizio di cassazione. R L L E P 0 C 0 N 2 A
P.Q.M.
E . C R M N E I E I O C L la Corte rigetta il ricorso principale;
compensa le T L A E 9 T C S 2 N O spese del giudizio di cassazione. A P C IL THE P Put y Roma, 29 settembre 2000 1443-2 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri