Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Manfellotto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione UM, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Rita Gobbo, Luca Benci e Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Corso Vannucci, 96;
AN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Como, Caterina De Felice e Malvina Vece, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede della Struttura territoriale UM di AN s.p.a. in Perugia, Via XX settembre, 33;
per la declaratoria
dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e della conseguente illegittimità sopravvenuta dell’occupazione operata dalla Regione su fondi di proprietà della dante causa del ricorrente, mediante procedura ablativa introdotta con d.P. 10 aprile 1972, n. 13922, di approvazione del progetto relativo ai lavori di costruzione della strada di collegamento dell’Altavalle del Chiascio e dell’Eugubino (tratto Schifanoia-Branca);
e per la declaratoria dell’obbligo della Regione e/o di AN di restituire il bene occupato;
e per l’accertamento della responsabilità aquiliana delle resistenti nel comportamento illegittimo della protrazione dell’occupazione senza titolo e, conseguentemente, del danno arrecato, provvedendo alla liquidazione, nonché per l’accertamento e la liquidazione del danno indiretto, derivante dall’incidenza dell’ablazione dell’area occupata sulla rimanente proprietà;
e per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno complessivo nella misura da accertare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione UM e di AN s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS-, il quale allega di essere erede testamentario della sig.ra -OMISSIS-, agisce nel presente giudizio per ottenere la restituzione dei terreni, appartenuti alla sua dante causa, occupati per la realizzazione della strada di collegamento dell’Alta Valle del Chiascio e dell’Eugubino (tratto Schifanoia-Branca), nonché per il risarcimento del danno.
2. Secondo quanto esposto nel ricorso, la sig.ra -OMISSIS- era proprietaria di una vasta azienda agricola, esercitata su un’estensione di oltre 600 ettari nei Comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica, interessata dal progetto, approvato con decreto del 10 aprile 1972, concernente la realizzazione della strada sopra nominata.
Con provvedimento del 19 ottobre 1982, la Regione approvò poi il nuovo piano particellare relativo ai Comuni di Valfabbrica e Gualdo Tadino, fissando il termine delle procedure espropriative al 31 dicembre 1982. Relativamente alla proprietà -OMISSIS-, fu previsto l’esproprio di mq 56.870 nel territorio del Comune di Valfabbrica e di mq 66.380 nel territorio del Comune di Gualdo Tadino, per un totale di mq 123.250, e l’indennità provvisoria fu quantificata in lire 140.808.510.
Con mandato di pagamento n. -OMISSIS-, riscosso il 6 febbraio 1983, la proprietaria -OMISSIS- percepì effettivamente la somma di lire 141.618.510.
La procedura espropriativa non fu, tuttavia, mai completata dalla Regione UM; circostanza, quest’ultima, che sarebbe stata ammessa dalla stessa Regione in una propria nota in data 11 dicembre 2014.
Nel 2013 la signora -OMISSIS- fu sottoposta ad amministrazione di sostegno e, a seguito di solleciti di AN all’esecuzione di interventi di manutenzione delle scarpate ai lati della strada, l’Amministratore nominato si avvide che le aree occupate dall’opera pubblica risultavano ancora intestate all’amministrata.
Seguì lo svolgimento dapprima di attività stragiudiziale, volta a ottenere l’eliminazione della situazione antigiuridica di occupazione senza titolo, e poi l’introduzione del ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. 673 del 2015.
Il processo fu interrotto con ordinanza del 14 maggio 2018, a causa del decesso della sig.ra -OMISSIS-, avvenuto il -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS-, erede della predetta per testamento olografo, provvide quindi alla riassunzione, cui tuttavia seguì la dichiarazione di perenzione del giudizio.
3. Intendendo coltivare la pretesa già in precedenza avanzata dalla sua dante causa, il sig. -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 14 marzo 2023 e depositato il successivo 8 aprile, con il quale ha domandato conclusivamente:
- di dichiarare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e, conseguentemente, l’illegittimità dell’occupazione dei terreni successiva al termine quinquennale;
- di dichiarare l’obbligo della Regione di restituire il bene occupato e, quindi, di ordinare tale restituzione;
- di accertare la responsabilità da fatto illecito della Regione e di AN s.p.a. nel protrarre l’occupazione senza titolo e, conseguentemente, di condannarle al risarcimento del danno derivante dalla predetta occupazione, nonché del danno indiretto per l’incidenza dell’ablazione dell’area occupata sulla rimanente proprietà;
- di condannare le parti evocate al risarcimento per tutte le opere eseguite e per gli esborsi, anche fiscali, cui il ricorrente e la dante causa sarebbero stati costretti a causa del mancato completamento della procedura ablativa;
- di nominare un commissario ad acta , chiamato a provvedere in caso di inerzia delle Amministrazioni resistenti.
4. Più in dettaglio, quanto ai danni subìti, il ricorrente ha domandato:
- il “ (...) risarcimento integrale non inferiore al valore commerciale effettivo, ossia al valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze, rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ”;
- “ (...) il danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa ”, da determinarsi, “ (...) avuto riguardo al tempo trascorso ed al graduale mutamento del potere di acquisto della moneta , (...) in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito ”;
- “ (...) il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, oltre interessi moratori, nella misura forfetaria del 5% annuo sul valore venale del bene ”;
- “ (...) un risarcimento integrativo per la riduzione della consistenza fisica e funzionale dell’azienda, per l’intersecazione e la formazione di corpi aziendali separati nonché per danni indiretti derivanti dalla diminuzione della luminosità, da ridotta funzionalità della viabilità aziendale, della rete scolante e irrigua e da alterazione dell’assetto geomorfologico, da inquinamento atmosferico che ha comportato anche la riduzione, se non la preclusione, di produzioni biologiche certificate o a marchio a denominazione protetta ”;
- la rifusione degli ulteriori pregiudizi derivanti dal fatto che “ (...) AN ha richiesto ripetuti interventi sulle scarpate, fondando sul fatto che le proprietà espropriate sono ancora intestate al ricorrente ” e che “ (...) il ricorrente, e prima di lui la dante causa, ha dovuto dichiarare l’intero possedimento a fini fiscali, pagando le imposte statali e i tributi locali di competenza ”.
5. Si sono costituite in giudizio la Regione UM e AN s.p.a.
6. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito della causa, tutte le parti hanno depositato memorie.
6.1. In particolare, AN ha evidenziato preliminarmente che il tratto stradale oggetto di controversia è stato realizzato interamente a cura della Regione UM e che è stato successivamente classificato come strada statale con decreto ministeriale n. 41 del 6 marzo 1985 e consegnato ad AN con verbale del 6 maggio 1985. Di conseguenza, AN sarebbe rimasta del tutto estranea alla gestione delle procedure espropriative e sarebbe venuta a conoscenza dell’affermata mancata emanazione del decreto di esproprio soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, la parte ha allegato:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancata dimostrazione da parte sua della qualità di proprietario;
- l’inammissibilità per l’assoluta genericità del ricorso, con conseguente violazione dell’articolo 40 cod. proc. amm., in quanto sarebbe del tutto indeterminato l’oggetto del giudizio, per l’impossibilità, in assenza di apposite produzioni documentali del ricorrente, di stabilire quante e quali particelle siano state illegittimamente occupate, nonché di quante e quali particelle il sig. -OMISSIS- abbia effettivamente acquisito la proprietà;
- il difetto di legittimazione passiva di AN e, in subordine, la declaratoria della responsabilità della Regione per la mancata conclusione della procedura di esproprio, con il conseguente obbligo di tenere indenne AN dalle ricadute economiche derivanti dai provvedimenti che quest’ultima dovesse essere condannata ad assumere;
- l’inammissibilità della richiesta risarcitoria, in quanto le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento e la relativa quantificazione) potrebbero essere esaminate dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi, soltanto a valle della scelta discrezionale spettante all’Amministrazione circa la restituzione del bene oppure l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 42- bis del Testo unico delle espropriazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- l’infondatezza nel merito, comunque, delle predette pretese, in quanto: (i) ove dovesse optarsi per la restituzione, al ricorrente potrebbe spettare soltanto il danno da mancato godimento del bene a causa dell’occupazione senza titolo, e sarebbe al riguardo maturata, in favore di AN, la prescrizione relativa al periodo antecedente i cinque anni dalla proposizione del ricorso; (ii) nel caso di adozione del provvedimento di cui all’articolo 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, dovrebbero essere riconosciute al ricorrente soltanto le somme ivi previste, le quali già comprendono un indennizzo per l’occupazione illegittima;
- in ogni caso, dagli importi dovuti dovrebbe essere detratto quanto già percepito dalla dante causa del ricorrente, maggiorato degli interessi legali;
- gli ulteriori danni lamentati sarebbero del tutto sforniti di prova.
6.2. La Regione UM, a sua volta, ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- la carenza di legittimazione passiva della stessa Regione, in quanto la strada sarebbe gestita esclusivamente da AN sin dal 1985;
- la prescrizione del credito risarcitorio, in quanto l’irreversibile trasformazione del fondo sarebbe avvenuta nei primi anni ‘80 del Secolo scorso e la Regione avrebbe cessato l’occupazione fin dal 6 maggio 1985;
- la maturazione dell’usucapione dall’inizio dell’occupazione senza titolo;
- in subordine, quanto meno con riferimento al mancato godimento del bene, la prescrizione quinquennale, decorrente da ogni singola annualità, con la conseguenza che il diritto all’indennità o al risarcimento non potrebbe riguardare periodi anteriori al quinquennio precedente all’introduzione del giudizio.
Nel merito, la parte ha allegato l’infondatezza delle domande articolate dal ricorrente, evidenziando, tra l’altro, che l’accettazione senza riserva dell’indennità di esproprio da parte dell’allora proprietaria avrebbe definitivamente precluso la possibilità di richiedere somme ulteriori e che, comunque, i danni dedotti sarebbero inesistenti e non provati.
6.3. Il ricorrente ha ricapitolato le proprie difese, domandando a questo Tribunale di affermare l’obbligo delle resistenti di provvedere, entro un termine assegnato, alla valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dei beni occupati e non coperti da precedenti atti espropriativi, adottando quindi, o avendo cura di far adottare dalla competente istituzione, un provvedimento con il quale tali beni siano, alternativamente, acquisiti non retroattivamente, ai sensi dell’articolo 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, oppure restituiti al legittimo proprietario in un termine da assegnare, previa riduzione nello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione.
Nella prima ipotesi, la parte ha domandato la corresponsione in proprio favore del valore venale del compendio immobiliare, dedotta l’indennità provvisoria, nonché di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato in misura pari al 10 per cento del medesimo valore venale.
In ogni caso, la parte ha chiesto:
- che il provvedimento da emanarsi contenga la liquidazione di una somma pari all’applicazione dell’interesse del 5 per cento annuo sul valore venale del bene occupato illegittimamente, a far data dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo quinquennale di occupazione legittima e fino all’effettiva restituzione oppure all’acquisizione ai sensi dell’articolo 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, oltre rivalutazione e interessi legali;
- che siano riconosciuti gli ulteriori danni patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., per aver dovuto assolvere agli obblighi fiscali sull’intera proprietà e a obblighi manutentivi.
In via istruttoria, la parte ha domandato:
- un apporto peritale per l’individuazione delle aree occupate e della loro consistenza;
- l’acquisizione agli atti di causa della pubblicazione del testamento olografo della propria dante causa, allegata alla memoria depositata dallo stesso ricorrente in vista dell’udienza.
7. Tutte le parti hanno successivamente replicato alle produzioni avversarie.
8. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Rileva preliminarmente il Collegio che le questioni attinenti alla legittimazione attiva del ricorrente, nonché alla legittimazione passiva delle parti evocate si atteggiano in modo peculiare, in considerazione del fatto che il presente giudizio non ha natura impugnatoria, ma attiene alla tutela di situazioni giuridiche di diritto soggettivo, rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
A questo riguardo, occorre infatti tenere presente che, mentre nel giudizio impugnatorio la legittimazione al ricorso presuppone la dimostrazione della titolarità di una situazione di interesse legittimo, invece in materia di diritti soggettivi è da ritenere sufficiente, al pari di quanto accade nel processo civile, la mera affermazione della titolarità del diritto fatto valere, mentre l’accertamento circa l’effettiva titolarità del medesimo diritto costituisce una questione di merito, perché attiene alla valutazione della fondatezza della pretesa azionata.
9.1. In questa prospettiva, la mera affermazione della titolarità del diritto di proprietà da parte del ricorrente è da ritenere sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, salva la valutazione di merito circa l’effettiva prova di tale qualità.
9.2. Per analoghe ragioni, deve osservarsi che non possono essere scrutinate nella presente sede preliminare le eccezioni che entrambe le parti resistenti hanno posto, sostenendo di non essere legittimate passive delle domande oggetto di causa.
Tali eccezioni attengono, infatti, propriamente al merito della controversia, atteso che la relativa soluzione presuppone che sia accertato il diritto dedotto in giudizio e che siano individuate corrispondentemente la parte o le parti obbligate.
10. Ciò posto, vanno prese in esame congiuntamente:
- la questione posta dal ricorrente, secondo il quale le eccezioni delle controparti attinenti alla mancanza di prova della titolarità del suo diritto di proprietà e la maturazione della prescrizione avrebbero dovuto essere sollevate, ai sensi dell’articolo 167 cod. proc. civ., entro il termine per la costituzione in giudizio, per cui sarebbe tardiva la relativa formulazione soltanto nelle memorie depositate dalla Regione e da AN in vista dell’udienza;
- l’eccezione, sollevata da entrambe le parti resistenti, concernente la tardività del deposito documentale del ricorrente in data 11 aprile 2025, avente ad oggetto il testamento olografo della signora -OMISSIS-; deposito che il ricorrente afferma di aver dovuto effettuare fuori termine per contrastare una difesa “a sorpresa” delle controparti.
10.1. Il Collegio non ignora che, secondo un orientamento giurisprudenziale, il regime delle preclusioni e delle decadenze, di cui all’articolo 167, secondo comma, cod. proc. civ. (a norma del quale nella comparsa di risposta il convenuto “ A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ”) si applicherebbe alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del rinvio al codice di procedura civile, effettuato dall’articolo 39 cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9649; Id., Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301). In particolare, secondo questo indirizzo, le preclusioni di cui all’articolo 167, secondo comma, cod. proc. civ. maturerebbero, ove si faccia questione di diritti soggettivi, per quelle eccezioni di natura sostanziale che richiedono, per essere efficacemente contrastate, una attività difensiva diretta anche al recupero di una certa quantità di materiale probatorio.
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover aderire al prevalente orientamento, anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato, secondo il quale il processo amministrativo non contempla le preclusioni processuali di cui all’articolo 167 cod. proc. civ., per cui pure l’eccezione di prescrizione può essere proposta dopo la scadenza del termine di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate in primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 460; Id., Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3977; Id., Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 488; Id., Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4367).
Come è stato rimarcato, l’articolo 39 cod. proc. amm. rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile “ (...) in quanto compatibili o espressione di principi generali ” e, in questa prospettiva, il c.d. rinvio esterno non può essere reputato ammissibile con riguardo alle previsioni che contrastano con la scansione dei termini processuali propri del processo amministrativo, il quale presenta una struttura procedimentale diversa rispetto a quella che connota il processo civile (cfr. Cons. Stato n. 460 del 2025, cit.).
A diverse conclusioni non può pervenirsi con riguardo alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, in quanto il potere del giudice amministrativo di conoscere in tale sede di posizioni giuridiche soggettive di regola devolute alla giurisdizione del giudice ordinario non legittima un sovvertimento delle regole processuali che disciplinano il processo amministrativo. D’altro canto, l’estensione in via interpretativa di limitazioni ai poteri difensivi delle parti non espressamente previsti dal Codice del processo amministrativo può tradursi in un vulnus del diritto di difesa, che, in assenza di previsione normativa, non è da reputarsi ammissibile (cfr. ancora la sentenza richiamata).
10.2. Consegue da quanto ora esposto che le difese articolate dalle resistenti nelle memorie per l’udienza sono tempestive e, quindi, scrutinabili in questa sede.
Al riguardo, deve peraltro aggiungersi che, per quanto specificamente attiene alla contestazione della qualità di proprietario del ricorrente, anche l’eventuale accoglimento dell’indirizzo giurisprudenziale favorevole all’applicazione delle preclusioni di cui all’articolo 167, secondo comma, cod. proc. civ. – indirizzo, come detto, non condiviso dal Collegio – non condurrebbe comunque a ritenere tardive le difese delle resistenti. E ciò in quanto la dimostrazione di tale qualità attiene alla prova, gravante sul ricorrente, in ordine agli elementi costitutivi del diritto dedotto nel presente giudizio. Di conseguenza, la contestazione del predetto profilo non introduce un’eccezione di merito non rilevabile d’ufficio (quale l’eccezione di prescrizione), né comunque una questione nuova, e tale da richiedere, “a sorpresa”, il reperimento di ulteriori mezzi di prova, ma consiste in una mera difesa, attenendo alla fondatezza nel merito della pretesa azionata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1593, in tema di prova della qualità di erede).
Ne deriva che, anche laddove si volesse seguire l’indirizzo qui avversato, non vi sarebbero comunque i presupposti per ritenere tardiva la contestazione della qualità di proprietario del sig. -OMISSIS-, formulata dalle resistenti nelle memorie depositate in vista dell’udienza di merito.
10.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, la produzione documentale effettuata dal ricorrente soltanto al momento del deposito della memoria per il merito è, invece, irrimediabilmente tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine stabilito dall’articolo 73, comma 1, cod. proc. amm.
A quest’ultimo riguardo deve aggiungersi che il predetto deposito tardivo non risulta giustificato, per cui non è consentito disporre la rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 37 cod. proc. amm., atteso che:
- la produzione effettuata concerne la pubblicazione, avvenuta il 3 gennaio 2017, del testamento olografo della dante causa del ricorrente, e quindi attiene a un documento che era in possesso della parte sin da epoca precedente all’introduzione del presente giudizio;
- la finalità della produzione tardiva consiste, secondo quanto sopra illustrato, nella dimostrazione della qualità, vantata dal ricorrente, di erede della signora -OMISSIS-, per cui la ragione di tale produzione, attenendo alla prova di uno degli elementi costituitivi della fattispecie dedotta in giudizio, non può essere ascritta a presunte difese “a sorpresa” delle controparti.
11. Ciò posto, può passarsi all’esame del merito delle questioni poste dal ricorso, in quanto attengono propriamente alla predetta sede sia, come detto, l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente, sollevata da entrambe le resistenti, sia anche l’eccezione di genericità del ricorso, prospettata da AN e alla quale pure la Regione ha aderito in sede di replica, atteso che anche tale eccezione si risolve nell’affermazione della carenza di allegazione e di prova degli elementi costituitivi della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
11.1. Ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia dimostrato la propria qualità di proprietario delle aree che sarebbero state occupate senza titolo, a seguito della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, e trasformate mediante la realizzazione della strada statale.
Il sig. -OMISSIS- ha, infatti, soltanto affermato tale qualità, dichiarandosi erede della signora -OMISSIS-, senza tuttavia produrre alcuna documentazione a dimostrazione della situazione soggettiva allegata.
Peraltro, nel ricorso non sono state neppure specificate le particelle oggetto del diritto vantato e delle domande restitutorie e risarcitorie, essendo indicati soltanto i due fogli catastali nei quali ricadeva la complessiva azienda agricola della defunta signora -OMISSIS-.
11.2. Deve aggiungersi che la prova della qualità di proprietario non potrebbe ritenersi raggiunta nemmeno laddove, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio, fosse da ritenere ammissibile la produzione tardiva del testamento olografo della dante causa del ricorrente.
L’unico dato che potrebbe dirsi dimostrato in forza di questo atto sarebbe, infatti, la chiamata ereditaria del sig. -OMISSIS-.
Ciò, tuttavia, non varrebbe comunque a dimostrare:
- che al momento dell’apertura della successione i terreni di cui si afferma l’occupazione in assenza di un valido titolo erano, o erano ancora tutti, nella proprietà della dante causa del ricorrente;
- che il sig. -OMISSIS- non abbia rinunciato all’eredità, ma l’abbia invece accettata, acquisendo effettivamente la qualità di erede;
- che le porzioni immobiliari oggetto della presente controversia non siano state trasferite, in tutto o in parte, a terzi dopo l’eventuale acquisto dell’eredità.
Come rilevato dalla giurisprudenza, infatti, persino ove vi fosse la prova della qualità di erede (prova qui non raggiunta, come si è detto), tale dato non sarebbe sufficiente a dimostrare la qualità di proprietario del bene oggetto di occupazione senza titolo, “ potendo, ovviamente, essere intervenuti fatti o atti antecedenti o successivi all’acquisto di tale qualità idonei a determinare la perdita - o il non acquisto - della proprietà del bene in questione da parte dell’interessato ” (così TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 20 marzo 2023, n. 887, richiamata dalla difesa di AN).
12. In mancanza di tale prova, il ricorso risulta infondato nel merito e deve essere conseguentemente respinto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1437).
13. La particolarità della vicenda sorregge la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’UM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.