Articolo 23 della Legge 6 agosto 1990, n. 223
Articolo 22Articolo 24
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Art. 23. (Misure di sostegno della radiodiffusione) 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come modificato dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , nonche' quelli di cui ((agli articoli 29 e 30)) della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni. (17) (19) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 , ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3 , 4 , 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, nonche' all' articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni, e all' articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 , decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta". ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 , nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266 , ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall' articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti". -------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 774) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2020.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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