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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1538 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, e , n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Massimo Mancusi, Persona_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 784/2024 del 21.1.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26.7.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di eredi del de cuius hanno chiesto condannarsi l' al pagamento della somma di € Persona_1 CP_1
5.241,60 a titolo di indennità di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/1980 già spettante al dante causa, oltre accessori, con vittoria di spese, da distrarsi.
1 A tal fine, hanno dedotto che: con comunicazione del 13.12.2022, l' aveva loro CP_1 comunicato l'intervenuta liquidazione dell'indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n.
07222801) in favore del de cuius, deceduto in data 4.12.2022, quantificando gli arretrati in € 5.241,60; essi eredi, pertanto, al fine di vedersi pagare gli arretrati della prestazione riconosciuta in capo al de cuius, avevano presentato apposita domanda in data 31.1.2023; l' , tuttavia, non aveva CP_1 provveduto al pagamento, nonostante il decorso di oltre 6 mesi dalla presentazione di tale domanda.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto in data 29.8.2023, l' è rimasto CP_1 contumace.
Tuttavia, con istanza del 20.12.2023 e note di trattazione scritta del 16.1.2024, i ricorrenti hanno rappresentato che l' con pec del 20.12.2023 aveva loro comunicato l'imminente CP_1 pagamento della prestazione (con accredito il 22.1.2024) e hanno chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha condannato l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti per CP_2
l'importo di € 250,00 oltre accessori, da distrarsi.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello gli eredi del chiedendo Pt_1 esclusivamente la riforma del capo relativo alla regolazione delle spese di lite, essendo state le stesse liquidate in misura inferiore ai parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 e non essendo stato indicato il motivo di una tale tenuità della liquidazione, considerato peraltro che l' era incorso in grave CP_2 inadempimento. Hanno chiesto dunque condannarsi l' al pagamento delle spese di lite di primo CP_1 grado da liquidarsi, in parziale riforma della sentenza impugnata, in € 3.318,90 (pari ad € 2.886,00, oltre spese generali al 15%), o nella diversa somma di giustizia, con distrazione.
Nella contumacia dell' , la causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è CP_1 stata definita all'udienza del 26.11.2025 mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Con un unico motivo di gravame, gli odierni appellanti lamentano dunque la violazione dei minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, come successivamente modificato.
Asseriscono infatti che, essendo il valore della controversia pari ad € 5.241,60, lo scaglione applicabile nel caso di specie fosse quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 con riferimento ai giudizi in materia di previdenza;
e che, pertanto, applicando ai compensi medi la massima riduzione consentita, ivi inclusa la fase istruttoria, il compenso minimo ammonterebbe ad € 2.886,00, oltre accessori.
La liquidazione delle spese operata dal Tribunale in € 250,00, sarebbe pertanto lesiva del principio di inderogabilità dei minimi tariffari e, dunque, illegittima, oltre che immotivata.
2 2.1 Ebbene, esaminati gli atti e i documenti, ritiene il Collegio che l'appello vada accolto, nei limiti che seguono.
Risulta documentato che la materia del contendere sia cessata in conseguenza della comunicazione di pagamento cui l' ha provveduto solo in data 20.12.2023, successivamente CP_2 al deposito del giudizio di primo grado (25.7.2023) ed alla relativa notificazione (29.8.2023).
Gli odierni appellanti, risultati virtualmente vittoriosi, sono stati dunque costretti ad agire in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni a causa dell'inerzia dell' che, pur avendo CP_2 riconosciuto e liquidato la prestazione di invalidità civile in favore del de cuius con comunicazione del 13.12.2022, non ha provveduto al relativo pagamento in favore degli eredi neppure nei 120 gg. dalla trasmissione da parte loro, in data 31.1.2023, della apposita domanda e della relativa documentazione, attestante l'intervenuto decesso del dante causa e la qualità di eredi degli istanti.
2.2. Quanto poi alla liquidazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di condividere l'orientamento espresso in modo costante da questa Corte con riguardo ad altre analoghe fattispecie, fondate su argomentazioni pienamente condivisibili, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118
c.p.c.: “Ebbene, rammenta il Collegio sul punto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass.
14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55/2014.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 nella formulazione dell'art.
4, d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 29184/2023, Cass. n.
10438/2023, Cass. n. 11102/2024).
La novellata previsione dell'art. 4, co. 1 cit. è, infatti, difforme sotto il profilo letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4, d.m. n. 55/2014, per quanto in questa
3 sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Diversamente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, l'art. 4, d.m. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Infine, l'attuale testo dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, in ragione delle modifiche introdotte dal d.m.
n. 147/2022 (applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede che “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, anche a seguito dell'ultima modifica, l'art. 4 cit. continua a stabilire che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, sono applicabili anche al presente giudizio i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffari, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4, d.m. n. 55/2014 nel 2018.
Ciò posto, deve allora ritenersi che, alla luce di tale modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.
Peraltro, tale ratio ha trovato ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”, nonché – per gli avvocati – conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della giustizia ex art. 13, co. 6, l. n. 247/2012.
Si prevede inoltre all'art. 3 che “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo
e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore
d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense …”.
4 Alla luce di tale contesto normativo, trova conferma il principio di diritto già enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti – da adottarsi, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 3, l. n. 49/2023 –, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, co. 6, della legge n.
247/2012”.
2.3 Ebbene, alla luce di tali principi, questo Collegio rileva che il Tribunale, regolando le spese in favore degli allora ricorrenti, in assenza di compensazione – anche solo parziale –, ha effettivamente quantificato i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari (€ 250,00), tanto decidendo peraltro in totale assenza di motivazione.
Il valore della lite, accertato all'esito del giudizio di primo grado, è pari ad € 5.241,60 ed è a tale valore che occorre, dunque, far riferimento per la liquidazione delle spese di lite, tenendo conto altresì che il ricorso introduttivo è stato depositato il 25.7.2023 e che, pertanto, si applica il d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e successivamente dal d.m. n. 147/2022, il cui art. 6 stabilisce che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, risalente al 23.10.2022 secondo quanto disposto dal successivo art. 7.
Lo scaglione di riferimento è dunque quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, per il quale il citato d.m. n. 55/2014, come infine modificato dal d.m. n. 147/2022, in materia di previdenza fissa i seguenti parametri medi: € 929, € 777,00, € 1.664,00 ed € 2.021,00, rispettivamente per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria ed infine decisionale, per un totale di
€ 5.391,00 ai valori medi, corrispondenti ad € 2.695,50 ai valori minimi (con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.m. n. 5/2014).
Sennonché, ritiene il Collegio che nel caso di specie la fase istruttoria e/o di trattazione, pur richiesta dagli appellanti, non può essere liquidata, giacché gli stessi allora ricorrenti, con istanza del
20.12.2023 e note di trattazione scritta del 16.1.2024, hanno documentato l'intervenuta comunicazione di pagamento e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere prima ancora che venisse celebrata, in data 22.1.2014 (come da decreto di fissazione del 21.8.2023), l'unica udienza di trattazione.
Esclusa la fase istruttoria, può essere dunque liquidata per le ulteriori 3 fasi, stante la semplicità e serialità della controversia, la somma minima di € 1.865,00, oltre accessori, considerato che gli appellanti hanno chiesto la liquidazione di una somma inferiore (pari, per le 3 fasi, ad €
1.776,00) o della diversa somma ritenuta di giustizia.
5 Nulla va invece rimborsato a titolo di contributo unificato, non versato.
La sentenza impugnata va pertanto in tali limiti riformata.
3. Parimenti, le spese di lite relative al presente grado vanno poste a carico dell' secondo CP_1 il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., anche al fine di non gravare gli appellanti dell'onere di ulteriori esborsi resisi necessari per ottenere la dovuta refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La liquidazione tiene tuttavia conto del valore della causa nel presente grado (€ 1.615,00), da individuarsi nella differenza tra l'ammontare delle spese liquidate dal giudice di primo grado (€
250,00) e quelle dovute e qui liquidate per il medesimo grado (€ 1.865,00), con conseguente applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, e con esclusione della fase istruttoria, parimenti non celebrata.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. condanna l' alla refusione in favore degli appellanti, in solido tra loro, delle spese di lite CP_1 del giudizio di primo grado, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
2. condanna l' al pagamento in favore degli appellanti, in solido tra loro, delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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