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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa RI Lo CO Giudice rel.
2) Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2462/2021 R.G., promosso da:
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti PIBIRI DANIELA e TUTONE GABRIELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dagli Avv.ti BUSCAINO DONATELLA e PALADINO PAOLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale del minore
Avv. D'Aleo Maria Patrizia) Per_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
Il PM come da parere del 10-26/7/24 non successivamente modificato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 37 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile (in seguito anche religioso) con
RE in data 4.10.2017, regolarmente trascritto nei registri dello stato Per_1
civile del Comune di San Vito Lo Capo (TP), al n. 3, parte I, anno 2017, e che dalla loro unione era nato il figlio 11.03.2019). Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa delle ripetute condotte violente e minatorie poste in essere dal marito (anche durante la gravidanza e successivamente in presenza del figlioletto, nonché a danno degli anziani genitori del marito), tali da averla costretta a “fuggire dalla casa coniugale con il proprio figlio di 2 anni e a cercare rifugio presso una struttura protetta (cfr. all. 4), quale vittima di violenza domestica e di genere e di abusi da Codice rosso”.
Riferiva di aver denunciato le plurime aggressioni e i molteplici comportamenti lesivi della propria libertà, da cui era scaturita l'adozione nei confronti del RE della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.
Segnalava l'intervento, su istanza del P.M., del Tribunale per i
REnni di Palermo, che aveva affidato il minore i Servizi sociali di Per_2
Erice, con conferma del suo inserimento in casa rifugio insieme alla madre, e disposto lo svolgimento degli incontri con il padre (successivamente anche con i nonni paterni) in modalità protetta.
Chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con facoltà di adottare le decisioni più importanti per il piccolo, evidenziando l'inadeguatezza educativa e la pericolosità del marito (descritto come violento ed assuntore di sostanze alcoliche e stupefacenti), tali da giustificare eventuali incontri solo alla presenza degli assistenti sociali.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare per coabitarvi con la prole (specificando, “nell'eventualità che il sig. nelle more Per_1
pagina 2 di 37 procedurali o all'esito del processo, dovesse restare a piede libero”, di voler essere autorizzata “a lasciare il paese con il proprio bambino, per far rientro a
Minsk dove può contare sull'appoggio familiare, con acquisto/assegnazione
(intestando il bene al bambino) di una abitazione di tipologia analoga a quella finora goduta”; o, in ulteriore subordine, “di disporre l'acquisto/assegnazione di altro analogo alloggio sul territorio Italiano”) e la corresponsione di €
500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Per_2 al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed un ulteriore contributo di €
1.500,00 per il proprio mantenimento.
Sosteneva, infatti, di essere disoccupata e di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per il divieto imposto dal RE, per converso descritto come molto facoltoso (“imprenditore nel settore del turismo, ed è socio di un'azienda agricola familiare, gode di un patrimonio personale e familiare ingente, quale ex socio di una nota società di Trasporti Marittimi, la
Traghetti per le Isole S.p.A. ha ceduto le proprie quote per la somma di circa €
450.000,00, ha volontariamente lasciato il posto di lavoro quale impiegato di altra azienda di Trasporti Marittimi – Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., percependo una liquidazione di € 40.000,00. Attualmente gode degli assegni familiari per € 170,00 mensili e del beneficio fiscale delle detrazioni per i figli
a carico”).
Instava, altresì, per l'assegnazione di una delle autovetture di proprietà del RE, lamentando notevoli difficoltà negli spostamenti quotidiani da e verso la casa rifugio.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le avverse allegazioni e si opponeva alle domande contenute nel ricorso introduttivo, tra cui quella di addebito.
Descriveva il rapporto coniugale come fin dall'inizio costellato da incomprensioni e litigi, imputabili a marcata incompatibilità caratteriale.
pagina 3 di 37 Negava gli addebiti formulati dalla moglie in ordine alle condotte vessatorie ed aggressive agite ai suoi danni e stigmatizzava la condotta della che, con la scusa di un breve rientro nella propria città d'origine Pt_1
(Minsk-Bielorussia), si era ivi trattenuta con il figlio minore senza il suo consenso, rifiutandosi di far ritorno in Italia ed impedendogli di vedere il piccolo (cfr. comparsa di costituzione: “lungi dal manifestare al Per_2 coniuge l'intenzione di separarsi legalmente ed, eventualmente, avviare le pratiche per la separazione coniugale in Italia, Paese in cui la coppia si era sposata, aveva fissato la propria residenza comune e in cui avevano deciso di far nascere e crescere il piccolo la sig.ra ha Per_2 Pt_1
deliberatamente e consapevolmente abbandonato il tetto coniugale, ingannando il marito circa le proprie benevole intenzioni di trascorrere con il figlio un breve periodo in Bielorussia per poi far rientro in Italia, strappando il piccolo dalla propria casa, dall'affetto del padre e dei nonni paterni”): aggiungeva che costei aveva avanzato pretese economico-immobiliari, ritenute sperequate, come termini dell'accordo per il rientro in Italia.
Rappresentava che la ricorrente si era determinata a trasferirsi in
Bielorussia unitamente al figlio, senza tenere conto del suo parere negativo;
aggiungeva, pertanto, di aver richiesto il ritiro del passaporto italiano del figlio per scongiurare il pericolo di sottrazione del minore.
Chiedeva pronunciarsi il divieto assoluto della madre di condurre il bambino fuori dal territorio italiano, “atteso che la sig.ra detiene Pt_1
ancora il passaporto bielorusso del figlio . Per_2
Escludeva di aver impedito alla ricorrente di perfezionare gli studi e di reperire un'occupazione lavorativa, imputandone lo stato di inerzia al suo esclusivo volere, in esito al mancato riconoscimento e parificazione del percorso svolto in patria.
Precisava, anzi, di essersi attivato per trovarle un lavoro (poi effettivamente trovato e subordinato all'ottenimento della cittadinanza italiana,
pagina 4 di 37 comunque dalla stessa non accettato in quanto frattanto trasferitasi per scelta unilaterale in Bielorussia).
Si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo del , Persona_3
dolendosi della violazione del diritto alla bigenitorialità di e della Per_2 pendenza (come tuttora) a carico della di procedimento penale per il Pt_1
reato di cui all'art. 574-bis c.p, nonché della sussistenza di un intenso legame con il figlio (ravvisato anche dagli operatori dello spazio neutro, cfr. all. 24 alla comparsa di costituzione).
Chiedeva, quindi, la conferma dell'affidamento del piccolo ai Per_2
Servizi sociali e, solo in caso di positivo accertamento circa il possesso di adeguate capacità genitoriali in capo alla ricorrente, “l'affidamento del figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenere con sé il figlio minore secondo tempi e modalità che l'On. Tribunale riterrà più opportuni, nell'esclusivo e prioritario interesse del figlio minore”.
Affermava di aver concorso con continuità al mantenimento del figlio minore e lamentava di trovarsi in una situazione economica precaria;
si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile pari ad € 200,00, oltre spese straordinarie suddivise al 50% ciascuno, per far fronte al mantenimento del figlio. Inoltre, contestava la domanda della ricorrente volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, sulla scorta delle potenzialità reddituali di costei, provvista di una formazione avanzata e di esperienza lavorativa specifica, oltre che proprietaria di due immobili, uno dei quali concesso in locazione. In subordine, chiedeva che la misura dell'assegno di mantenimento in favore della non fosse superiore ad € 300,00. Pt_1
Si opponeva alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, evidenziando che, avendo il minore vissuto un anno in Bielorussia, era venuto meno il legame affettivo con l'abitazione della prima infanzia.
pagina 5 di 37 In comparsa conclusionale mutava la domanda di affidamento di a socioeducativo ai S.S. a condiviso, chiedeva la conferma del regime Per_2 di visita vigente, mutuato dalle indicazioni contenute nell'elaborato peritale del
24.01.2025. Inoltre, ribadiva la richiesta di “rigetto di ogni richiesta della sig.ra volta a ottenere l'autorizzazione a condurre il minore Pt_1 Per_2
fuori dal territorio italiano” e di mantenimento delle cautele già adottate
“quali l'iscrizione del bambino nel registro dei “minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare”, oltre che l'opposizione alla domanda ablativa della responsabilità genitoriale avanzata nei suoi confronti.
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 25.12.2021, nell'autorizzare i coniugi a vivere separati, considerata la pendenza di diversi procedimenti penali a carico di entrambe le parti, confermava l'affido del figlio minore ai Servizi sociali di Erice, con collocamento presso la madre e con Per_2 facoltà per il padre di incontrarlo in spazio neutro una volta alla settimana.
Veniva, altresì, assegnata la casa coniugale alla ricorrente (“la quale, una volta cessate le esigenze che hanno determinato il suo ricovero in struttura protetta, potrà risiedervi unitamente al figlio minore”) e gravato il
RE dell'obbligo di versare mensilmente alla l'importo di Pt_1
complessivi € 900,00 (€ 300,00 a titolo di mantenimento della prole minore ed
€ 600,00 per il mantenimento della moglie), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Nella stessa sede, venivano incaricati i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare di individuare “il regime di affidamento e di visita più indicato per lo sviluppo psico-fisico del minore e le eventuali cautele da adottare nello svolgimento dei rapporti fra la prole e i propri genitori”.
pagina 6 di 37 Veniva aperto e definito (con modifica della regolamentazione del regime di incontri padre/figlio1) subprocedimento, su istanza del RE, di modifica dei provvedimenti presidenziali, in seno al quale si procedeva a disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica su base familiare, al fine di individuare il regime di affidamento e visita più confacente al benessere della prole. Nello stesso subprocedimento, data la persistente paralisi degli interessi del minore, veniva nominato un coordinatore genitoriale.
Inoltre, veniva disposta la presa in carico di presso il Persona_1
Ser.D. di Trapani, con onere di verificare la eventuale persistenza di dipendenza da sostanze stupefacenti e/o da alcol.
In data 16.05.2022, si costituiva anche nel presente giudizio il curatore speciale già nominato nell'interesse del minore dal Tribunale per i Per_2
REnni di Palermo, cui in data 25.10.2023 venivano attribuiti i seguenti poteri sostanziali: rapporti con la scuola e la P.A. in generale, con i servizi sociali. Il 21.12.23 venivano attributi poteri sostanziali anche in relazione alla sfera della salute del minore, in esito a gravi contrapposizioni in ordine a cure dentarie per il piccolo Per_2
In corso di causa, evidenziata l'imputazione della per il Pt_1 delitto di sottrazione internazionale di minori, unitamente alla mancata adozione delle misure di cui all'art. 32 REG. UE n. 1862/2018 e al mancato ritiro dei documenti idonei all'espatrio (nella specie, il passaporto bielorusso di
, nell'aprile 2023 si sollecitava a cura del PM la verifica per Per_2
l'applicazione della misura dell'inserimento delle generalità del minore nella banca dati di cui al regolamento citato, nell'ambito del sistema ALERTS, cui su conforme successiva richiesta si provvedeva, disponendo altresì la vigilanza 1 Cfr. ordinanza del 10.02.2023: “Il padre, unitamente a uno o entrambi i suoi genitori, preleverà, dunque, il bambino presso lo spazio neutro per tre ore, due volte a settimana, gestendo autonomamente il minore in sinergia con i nonni, per poi riportarlo presso lo spazio neutro. Sarà onere degli operatori dello spazio neutro monitorare, sia al prelievo che alla consegna, il padre ed il figlio, intervenendo ove necessario. I predetti operatori dovranno relazionare trimestralmente sullo svolgimento degli incontri effettuati, segnalando ogni eventuale criticità emersa e riferendo il contegno assunto da ciascuna delle parti, compresa la resistente”. pagina 7 di 37 sulla esecuzione del provvedimento all'uopo adottato a cura della richiedente
Spontaneamente la ricorrente provvedeva a far Parte_2 custodire i documenti esteri di viaggio alla Questura.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed accertamenti tributari.
In più occasioni, in via interlocutoria ed anche in seno ai diversi subprocedimenti, sempre previa approfondita valutazione sinergica di operatori sociosanitari nonché approfondimenti peritali mirati, veniva più volte modificato e via via adeguato il regime di incontri e visite tra il piccolo Per_2
ed il padre, anche con la partecipazione di uno o entrambi i nonni paterni (cfr.
– tra gli altri – verb. ud. del 25.10.2023, sub2; ord. del 29.07.2024 e successive).
Veniva poi assorbito il giudizio de potestate iniziato dinanzi al
Tribunale per i REnni di Palermo su impulso del P.M. minorile nonchè in esito a nuova trasmissione in seguito alla sollecitazione della Procura minorile da parte della ricorrente – sempre pendente il presente procedimento – con invio, in data 29.05.2024, dei relativi atti da parte di detta AG, attesa l'incompetenza funzionale del TM.
In data 15.02.2024, rilevata la riacutizzazione della grave condizione di reciproca disfunzionalità, si procedeva alla nomina di diverso coordinatore genitoriale, anche attesa la sfiducia nei confronti del precedente professionista espressa dalla ricorrente, necessitando il consenso di entrambe le parti per la persistente funzionalità ed operatività dell'istituto.
Dato ulteriore corso al giudizio, veniva disposto supplemento di C.T.U. con diverso professionista ed entrambi i genitori venivano ripetutamente invitati ad astenersi dall'interloquire col piccolo sui temi della causa né tantomeno in termini reciprocamente denigratori.
Successivamente, dato il rilevante coinvolgimento dei nonni paterni, si procedeva all'estensione di approfondite e ripetute verifiche socio-ambientali anche al loro domicilio, con e senza preavviso.
pagina 8 di 37 Le parti venivano ripetutamente ammonite ad attenersi alle indicazioni degli operatori sociosanitari e alla massima reciproca collaborazione nell'interesse del piccolo venivano disposti ulteriori approfondimenti Per_2
ed aggiornamenti;
all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
Il P.M. concludeva per il rigetto della domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre e della richiesta di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, insistendo per la conferma dell'affido di ai Per_2
Servizi sociali.
Il Curatore speciale concludeva per il rigetto della domanda de potestate
e, per quanto concerne l'affidamento, chiedeva optarsi per la modalità condivisa con collocazione presso la madre ed incontri liberi con il genitore non collocatario.
Pure successivamente all'avvio della causa a decisione venivano avanzate diverse istanze sia in via urgente, che con finalità ulteriormente modificativa.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti.
Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai pagina 9 di 37 doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza.
Orbene, in merito ai principi da applicare alla fattispecie concreta, deve precisarsi che, ai fini della valutazione della gravità e dell'efficienza causale dei comportamenti posti in essere con il venir meno del vincolo coniugale, nel caso di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé, in quanto cause determinati l'intollerabilità della convivenza, la dichiarazione di addebito a carico dell'autore delle stesse, tanto da esonerare il Giudice di effettuare quella comparazione tra i comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, trattandosi di atti di estrema gravità (cfr. Cass. n.
22689/2017; Cass. n.3925/2018; Cass. n. 35249/2023).
Inoltre, nell'ipotesi di allegazione di violenze o di lesione della integrità, anche morale, del coniuge, appare opportuno richiamare il principio a tenore del quale anche un unico episodio di violenza è sufficiente ad incrinare l'affectio coniugalis e a minare la fiducia nel partner (cfr. Cass. civ., sent. n.
22689/2017 e, da ultimo, ord. n. 31351/2022).
Nel caso di specie, la domanda spiegata dalla ricorrente merita accoglimento.
Non può trascurarsi, infatti, la oggettiva gravità dei fatti allegati, nonché in parte provati – per quanto è sufficiente ai fini della odierna valutazione -: fatti, unitamente al provato consumo di stupefacenti, certamente idonei alla menomazione della fiducia del coniuge rispetto alla possibilità di serena prosecuzione di un ménage familiare.
Talune condotte pregiudizievoli descritte dalla oltre a trovare Pt_1 riscontro nel corredo fotografico depositato unitamente al ricorso e nei successivi depositi audio e video, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della teste che ha riferito di aver visto degli estratti dalle riprese Tes_1
dell'impianto di videosorveglianza, ritraenti il RE in atteggiamenti pagina 10 di 37 aggressivi diretti verso la moglie e gli anziani genitori (cfr. verb. ud.
25.01.2023: “lei mi ha fatto vedere dei video, in cui lui picchiava la moglie, la madre e il padre;
io non ho avuto remore nell'aiutare nonostante i Per_4
miei rapporti di amicizia con la madre del RE. Mi colpì molto vedere anche che picchiasse la madre, pure malata di tumore;
mi colpì il fatto che non si trattava di immagini rubate ma di riprese da telecamere installate dal
RE … si è vero, dava pugni in testa alla;
in un altro video Pt_1
strattonava la madre davanti casa e la picchiava all'ingresso, le dava schiaffi
e le faceva volare gli occhiali;
e poi vidi dare un pugno in faccia al padre settantenne”).
Parimenti, possono dirsi sufficientemente provate le allegate condotte tese all'isolamento della moglie ascritte al RE, il quale “le permise di andare in palestra solo quando era incinta;
non poteva frequentare persone da sola, c'era sempre il suo filtro” (cfr. dichiarazioni teste cit.). Tes_1
Il malessere che tali condotte hanno suscitato nella già Pt_1 descritto dai testi2, ha poi trovato riscontro anche nella fase successiva alla crisi ed alla separazione dinanzi a soggetti terzi, tra i quali anche il C.T.U.: “Si definisce vittima del marito e delle sue condotte di dipendenza (dall'alcool, dalla droga e dai suoi genitori); fin dai primi tempi del matrimonio, ha lamentato tali condotte e certe frequentazioni. Non si è sentita sostenuta nel suo inserimento socio-lavorativo, nella vita di coppia, nella maternità e nelle proprie esigenze personali, ritrovandosi in un profondo stato di solitudine che mal viveva, non riuscendo a gestire le sue emozioni e vedendo ad un certo punto il marito quale causa di tutto ciò”.
Dette condotte, sia pure nell'ambito di uno specifico arco temporale, in cui è risultata parimenti provata da documentazioni video la consumazione di 2 Cfr. ad esempio dichiarazioni della teste , rese all'udienza del 25.01.2023: “mi ha contattata Tes_2 dicendomi che stava male, mi ha detto che c'erano state aggressioni e una crisi coniugale, non mi ha chiesto di aiutarla direttamente, visti i rapporti di conoscenza;
io le ho detto di rivolgersi a qualche mia collega per farsi aiutare;
ciò è avvenuto credo un anno dopo la cena, se non ricordo male subito dopo il periodo di lock down;
mi ha specificato che il RE non era a conoscenza di questa telefonata;
era un po' agitata”. pagina 11 di 37 stupefacenti da parte del RE, non risultano in alcun modo bilanciabili con allegate condotte “provocatorie” da parte della ricorrente (di talché è apparsa superfluo l'approfondimento in sede civile), né con le allegate periodiche riconciliazioni e manifestazioni di affetto ed innamoramento da parte della moglie.
Bene, infatti, dette condotte possono inserirsi nel tipico cd. ciclo della violenza in cui si alternano notoriamente anche fasi di cd. luna di miele.
Analogamente irrilevanti a tal fine – quantomeno in sede civile, come chiarito – le allegate richieste economiche ed immobiliari della ricorrente nei periodi di allontanamento;
né ancora, la condotta del RE tenuta successivamente alla separazione, valorizzata, sia pure ad opposto scopo, da entrambe le parti, dovendosi nella presente sede esclusivamente vagliare le condotte conducenti all'insorgere della crisi
*****
Passando adesso alle statuizioni inerenti all'esercizio della genitorialità, va prioritariamente esaminata la domanda di decadenza ex art. 330 c.c. riunita al presente giudizio su ordine di trasmissione del Tribunale per i REnni di
Palermo, sebbene non espressamente riproposta dal P.M. in sede (cfr. nota del
10.07.2024), che anzi ha chiesto il rigetto di quella di affido esclusivo alla madre con domanda di affido al Servizio Sociale.
Ad ogni modo, valutati gli esiti dei monitoraggi, delle ripetute ed approfondite valutazioni, dei percorsi terapeutici e di sostegno psicologico avviati, non risultano affatto sussistenti i presupposti per pronunce ablative.
Ed infatti, va dato atto – come meglio appresso –:
- dell'impegno del RE al rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale e del percorso che allo stato attesta l'insussistenza di indici additivi, sebbene con talune necessarie specificazioni in relazione alla discontinuità della frequenza in alcune occasioni;
pagina 12 di 37 - della compliance mostrata, nonostante lo sconforto circa la delimitazione dei tempi da trascorrere con il figlio, sia alle modalità imposte dal Tribunale sia rispetto ai colloqui con le figure professionali coinvolte (S.S., consultorio, C.T.U., coordinatore genitoriale);
- soprattutto, della valutazione di rispondenza dei contatti con il padre all'interesse del piccolo, effettuata da qualunque operatore o professionista intervenuto negli estesi processi osservativi (essendo stata – si rammenta – mostrata apertura agli incontri anche dal T.M. e sin dal 2021) e valutativi, che parallelamente hanno valorizzato: la autenticità degli scambi affettivi, lo stile genitoriale improntato a spontaneità, l'adeguato riconoscimento della emotività del figlio.
Al riguardo, non ignora affatto al Tribunale la necessità, segnalata anche dai noti atti parlamentari in tema di femminicidio nonché da plurimi atti e convenzioni anche internazionali, che debbano sussistere efficaci ricadute civilistiche e limitative di fatti di violenza domestica, vieppiù se assistita: ed infatti, il resistente, ancora oggi - sebbene con progressiva graduazione - ha visto significativamente limitati e condizionati gli ambiti di svolgimento delle sue prerogative genitoriali.
Tuttavia, nello svolgimento delle considerazioni funzionali alla individuazione delle preferibili declinazioni della responsabilità genitoriale, non può apoditticamente ritenersi che la valorizzazione di circostanze pur provate, ma nell'ambito di uno specifico arco temporale, possano incidere indiscriminatamente sulla genitorialità anche in epoca successiva al loro esaurimento: ma deve ricorrere la presenza di tre elementi, da ritenersi dirimenti.
*****
pagina 13 di 37 In primo luogo, ove possibile, rileva la eliminazione della causa di tali condotte – come nella specie, essendo da ritenersi in larga parte esse legate al consumo di stupefacenti ed ad una disfunzionale mancata elaborazione della frattura affettiva –.
Appare perciò al riguardo opportuno richiamare le relazioni con efficacia fidefacente degli operatori coinvolti, cfr. rel. Ser.D. del 31.05.2023:
“Dalle valutazioni mediche effettuate tramite monitoraggio dei liquidi biologici su campioni ematici ed urinari non vi sono all'attualità evidenze di consumo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Il nostro per tutto il periodo di presa in carico ha mostrato piena disponibilità al programma terapeutico proposto dal servizio, respingendo fermamente le accuse rivoltegli dall'ex moglie di consumo di sostanze stupefacenti. Sempre puntuale agli appuntamenti, avvisando telefonicamente se impossibilitato a venire per motivi di lavoro o salute, curato nell'aspetto e consono nell'atteggiamento alla situazione…”; cui seguono, del medesimo tenore, rel. del 13.12.2023; rel. del
16.09.2024; rel. del 30.10.2024; rel. del 14.12.2024; rel. del 13.02.2025.
Dalla relazione del 28.05.2025 emerge anche che “Dal punto di vista psicologico, il sig. ha affrontato gli incontri con un Persona_1
atteggiamento generalmente aperto e riflessivo. Ha condiviso con l'équipe alcune difficoltà personali, tra cui preoccupazioni legate al figlio e tensioni emotive derivanti dalla delicata condizione di salute del padre. Queste problematiche familiari hanno talvolta inciso sulla regolarità della sua presenza fisica agli incontri, rendendo necessario gestire parte del percorso tramite colloqui telefonici. Nonostante ciò, il paziente mantiene una sufficiente capacità di gestione emotiva e una buona apertura verso il percorso terapeutico. […]il sig. sta seguendo con esito positivo gli Persona_1 obiettivi stabiliti nel percorso terapeutico.
Non si evidenziano comportamenti o segnali preoccupanti riferibili a un uso attivo di sostanze stupefacenti o alcoliche.
pagina 14 di 37 Nonostante stia affrontando una fase personale complessa e stressante, il paziente dimostra una sufficiente capacità di gestione emotiva e una buona apertura verso il percorso terapeutico proposto. Il Servizio rimane disponibile per proseguire il percorso e fornire eventuali chiarimenti o approfondimenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria”.
Appare opportuno aggiungere che simili considerazioni sono state effettuate nel corso della prima indagine peritale: “Nella lunga ed articolata indagine peritale non si sono mai riscontrati elementi predisponenti ad uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023).
Ancora: “gli episodi di “impulsività” del SI. come raccontato Per_1
dalla stessa SI.ra e riprodotti dalle registrazioni video e audio, si Pt_1 sono verificati unicamente all'interno di un momento circoscritto e contestualizzato (crisi matrimoniale), senza che sia emersa una consuetudine in altre sfere della sua vita. Tali debolezze, emerse e puntualizzate durante
l'indagine peritale, risultano essere affrontate dallo stesso attraverso un percorso psicoterapico già intrapreso dal mese di luglio 2022” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag. 37 e pag. 60).
Del pari, dinanzi alla seconda elaborazione peritale, peraltro con
Psicoterapeuta specializzata e peraltro operatore di “Centro Ascolto per
Uomini Autori di Reato (C.U.A.V. di PA e AG)”, non è stata negata la pregressa condizione additiva del padre: tuttavia, sebbene con le cautele e precisazioni dalla stessa effettuate, non sono state rilevate criticità ostative nell'area delle funzioni genitoriali.
*****
Può così valutarsi sussistente il secondo presupposto, ossia l'avvio di un processo – ancora in corso, per vero, con le conseguenze di cui si dirà – di revisione critica da parte dell'autore, oggi focalizzato sul potenziamento delle proprie risorse genitoriali.
pagina 15 di 37 Appaiono del resto allo stato solo allegati e non provati – essendo all'evidenza disponibile stata offerta una ricostruzione opposta da parte del resistente – i riferiti episodi di minacce, che attesterebbero, nella ricostruzione della ricorrente, una generica pericolosità del padre.
Mentre invece, in questo procedimento, si dispone di una approfondite e ripetute valutazioni personologiche che, pur non trascurando talune persistenti inefficienze rispetto ad alcune aree relazionali del padre (“l'elaborazione dei vissuti relativi alla separazione”, “parziale consapevolezza che, anche lui stesso, oltre la madre, possa avere un peso, con i propri atteggiamenti talvolta impulsivi, sul disagio che mostra ; la ancora non piena tolleranza alle Per_2
pressioni e frustrazioni), concludono escludendo criticità nelle funzioni genitoriali, le quali appaiono però in parte ridotte a causa del non sottrarsi al conflitto con la SI . Del pari sono escluse oggi difficoltà nella Pt_1 gestione del figlio dal punto di vista pratico- concreto (cfr. ultima elaborazione peritale).
*****
Può quindi valorizzarsi, da parte di questo Tribunale, l'angolo visuale prevalente, ossia quello della tutela dell'interesse del minore.
Infatti, il terzo elemento da prendere in considerazione ai fini del rigetto della domanda ablativa (e contemporaneamente della reiezione di qualunque opzione che preveda la sostanziale elisione di contatti spontanei con il padre) è la qualità della relazione tra il piccolo ed il resistente.
Al riguardo, appare necessario rammentare che l'idoneità genitoriale è un costrutto dinamico, regolato dai bisogni stessi e dalle necessità della prole, che richiede riscontro della capacità del genitore di attivare le proprie qualità e risorse personali, relazionali e sociali in funzione della traiettoria evolutiva dei figli, in modo da garantirne un armonico sviluppo fisico, psichico, affettivo e sociale.
pagina 16 di 37 Inoltre, nella valutazione della genitorialità nell'ambito di percorsi di tutela del minore, non si può prescindere dalla individuazione di tali fattori, ed anche del loro bilanciamento reciproco, per cui è necessario individuare le risorse della coppia genitoriale e dei rami parentali, in grado di controbilanciare il livello di rischio evolutivo connesso alla eventualità della affermazione di un solo stile genitoriale.
La valutazione deve così aprirsi alla situazione concreta, nonché al complessivo contesto di vita in cui il minore si trova, e dunque avere riguardo non soltanto alla dimensione negativa, delle lacune e delle criticità genitoriali, ma anche a quella positiva, delle eventuali risorse che gli sono messe a disposizione e degli equilibri (anche parziali) che lo stesso può avere conseguito.
Del resto, in un'ottica di rafforzamento e di implementazione dei diritti del minore si muove anche la Corte di giustizia UE, sia quando fa leva sul superiore interesse del minore a difesa e sostegno di taluni suoi diritti fondamentali: tale il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, comprimibile soltanto da altro prevalente contrario interesse dello stesso minore (CGUE 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, c. M Sgueglia, par. 54, 58, 59; CGUE 1° CP_1
luglio 2010, causa C-211/10 PPU, D. Povse c. , par. 64; CGUE 5 CP_2
ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, c. L. E, par. 60). CP_3
Nel caso di specie, nessuna valutazione agli atti disponibile consente il superamento – in ossequio a canoni di gradualità – di un criterio di proporzionalità della limitazione, che possa condurre ad optare per la chiesta reistituzionalizzazione dei contatti tra padre e figlio, ritenuta al contrario essa stessa fonte di possibile pregiudizio per il piccolo, ma solo ad una bilanciata applicazione di cautele, monitoraggi e limitazione di singole prerogative.
pagina 17 di 37 Le relazioni di aggiornamento periodico hanno, infatti, valorizzato la positiva coltivazione della relazione affettiva padre/figlio, descritta come
“valida e significativa” (v. ad es. rel. S.S. del 18.09.2023).
Fin dai primi incontri in modalità protetta il padre ha esternato la sua volontà di rafforzare il rapporto con il minore, mostrandosi amorevole, intercettando anche la comune passione per lo sport, palesando l'intenzione di voler superare le rimostranze della ricorrente (cfr. rel. S.S. sin dal 20.12.2021).
Detta relazione è stata, anzi, ritenuta meritevole di potenziamento (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag, 39: “Si è potuto osservare un notevole cambiamento nel SI. RE grazie agli incontri liberi: nei momenti iniziali, quest'ultimo non solo aveva difficoltà a gestire il distacco ma anche a muoversi col figlio in un ambiente diverso da quello utilizzato dello spazio neutro;
infatti, è stata data l'opportunità di un pomeriggio al mare, diverse occasioni al parco giochi, a San Vito Lo Capo alla scoperta dei luoghi di residenza e di lavoro del padre, e infine a casa dei nonni paterni a Trapani.
Nel corso di tali incontri liberi, il padre ha manifestato sempre maggiori capacità di gestione del figlio, a partire dei suoi bisogni primari (andare in bagno, fare la merenda, bere, etc, cambiarsi gli abiti dopo il pomeriggio al mare) fino alla gestione della propria rabbia nei confronti della madre di
). Per_2
È stato poi rilevato, sin dalla prima osservazione peritale, che “il SI. appare accogliere e comprendere le esigenze primarie del proprio Per_1
figlio, mostrando ricerca di protezione e di supporto;
attento appare sotto il profilo del coinvolgimento emotivo e degli scambi interpersonali con lo stesso.
(cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag. 43).
Da ultimo, con la seconda valutazione peritale, è stato coerentemente osservato anche che, sebbene “in sede di colloquio clinico, dai racconti offerti
e soprattutto nell'interazione con la figlio sono emerse talvolta atteggiamenti dell'uomo poco tolleranti della frustrazione”, il padre “privilegia il contatto
pagina 18 di 37 fisico col bambino e le sue richieste di abbracciarlo sono accolte da Per_2 immediatamente”.
Ed ancora, appare opportuno riportare quanto emerso anche dalla valutazione – ormai diacronica – da parte dei competenti operatori sanitari della , che mai hanno suggerito soluzioni escludenti Parte_3
contatti tra ed il padre: “La funzione genitoriale del signor RE Per_2 appare connotata da emotività e sintonizzazione affettiva con i bisogni e desideri del bambino, […]fragile la funzione normativa, in considerazione del breve tempo che padre e figlio trascorrono insieme.
A tal fine si suggerisce a codesta A.G. la prosecuzione delle azioni attive in favore del nucleo familiare, da parte dei servizi socio-sanitari, prevedendo che il piccolo possa trascorrere del “tempo libero” con il Per_2
padre sostenuto dalla rete familiare di appartenenza”. (si cfr. la relazione depositata il 29.05.2025).
Pertanto, lungi dal ritenersi pertinente qualsiasi opzione destitutiva, il
Tribunale allo stato ritiene appropriata una pronunzia meramente limitativa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione delle parti.
Non possono essere, infatti, ignorate le criticità rilevate anche dal perito da ultimo intervenuto, che ha suggerito che “il padre continui il percorso al
Serd per una maggiore consapevolezza della disfunzione di alcuni tratti di personalità e per una verifica rispetto alla dipendenza”.
*****
Ed allora, ai fini della compiuta illustrazione del proposto intervento regolativo/limitativo, occorre valorizzare l'esito delle C.T.U., supportate da ampia letteratura e pertinenti rilievi di competenza specifica, nonchèdei numerosi e prolungati percorsi attivati con l' , in Controparte_4
sinergia con i Servizi sociali, il Ser.D., e la Neuropsichiatria infantile.
Dagli approfondimenti è emerso che il sistema familiare è incastrato in dinamiche cristallizzate: “La coppia genitoriale appare concentrata sul piano
pagina 19 di 37 delle accuse e delle critiche reciproche, non riuscendo a cogliere in modo autentico i bisogni e le necessità del bambino” (cfr. rel. U.O.S. Psg. del
6.02.2024), tanto che “le funzioni genitoriali stentano ad assumere predominanza e appaiono soccombenti rispetto al piano coniugale” (cfr. rel.
C.T.U. del 24.01.2025).
Quadro che certamente può ulteriormente danneggiare il piccolo esponendolo a continui conflitti di lealtà e “che potrebbe farlo sentire Per_2
ad un certo punto responsabile con ogni comprensibile conseguenza per la sua crescita serena ed equilibrata” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023).
In un siffatto contesto, infatti, il minore ha sperimentato una notevole sofferenza psicologica: “Il minore lascia trasparire perfettamente il suo vissuto emotivo in merito alla sua delicata situazione familiare, attraverso le parole, le sue espressioni emotive, affettive e comportamentali, soprattutto nel momento del distacco durante gli incontri del padre, nei quali inizialmente rifiutava di accettare l'arrivo della madre, affermando di non volersi ricongiungersi con lei ma di rimanere col padre. Nonostante la tenerissima età, riesce a trasmettere all'esterno le proprie emozioni, le proprie paure e la lunga osservazione psicologica ha fatto emergere perfettamente l'attuale stato di angoscia in merito alla mancanza della presenza contemporanea dei suoi genitori nella sua vita e al perché non vivano tutti insieme, frase più volte sottolineata dal piccolo, espressione naturale e fisiologica di un suo desiderio.
… Questa mancata certezza familiare rischia di indebolirlo nella crescita personale e di non farlo sentire tutelato all'interno di un quadro familiare con tale livello di criticità. … Preme sottolineare come appare Per_2
scarsamente in grado di far fronte alle frustrazioni nei momenti di diniego, come osservato durante gli incontri liberi, nei quali comincia a darsi pugni in testa (confermato anche dalle maestre e dagli operatori dello spazio neutro) e
a mettere in atto delle stereotipie, sbattere velocemente gli occhi. Il minore non è stato rispettato nel suo mondo di bambino così piccolo, subendo a causa
pagina 20 di 37 della conflittualità familiare allontanamenti/abbandoni che, se prolungati nel tempo, rischiano seriamente di compromettere la fisiologica crescita psico- fisica” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pagg. 44-45).
Ed ancora: “Mostra di avere un buon legame con entrambi i genitori, se pur con alcune differenze relazionali. Cerca di compiacere i genitori e mostra con entrambi aspetti di difficoltà a esprimere autenticamente ciò che prova per timore che il genitore presente ne soffra. Gli incontri hanno dimostrato che il bambino ha difficoltà a integrare il mondo materno e il mondo paterno con un palese conflitto di lealtà che non gli permette di esprimere il suo desiderio di stare col padre e con la famiglia paterna” (cfr. rel. C.T.U. del 24.01.2025 pag.55).
Come anticipato, il C.T.U., che ha ascoltato il minore in condizioni protette, allegando anche videoregistrazione – di cui il piccolo è apparso in vari tratti consapevole, volgendosi a osservare l'obiettivo – ha individuato l'origine del disagio di nella consapevolezza di essere conteso tra i due genitori Per_2
e nel timore di deludere o ferire ciascuno di loro qualora manifesti affetto verso l'altro: “In riferimento alla figura paterna sono presenti vissuti di perdita e nello stesso tempo un bisogno della figura maschile a cui potersi affidare.
Adeguate sembrano le funzioni cognitive in riferimento all'età. È evidente che sia in conflitto tra due tensioni contrastanti: tra i pensieri che nutre Per_2 nei confronti del padre reale e il padre che viene prospettato dall'altro genitore (un padre poco attento ai suoi bisogni, che si distrae, che lo fa giocare ai videogame). Gli incontri hanno dimostrato che il bambino ha difficoltà a integrare il mondo materno e il mondo paterno con un palese conflitto di lealtà nei confronti della madre che non gli fa esprimere il suo desiderio di stare col padre e con la famiglia paterna.
L'immagine interna che ha del paterno è quella di un paterno Per_2 da cui deve prendere le distanze, almeno verbalmente. Nonostante il minore utilizzi lo spazio disegnando e giocando continua per tutto l'incontro a
pagina 21 di 37 mantenere un atteggiamento difensivo con la tendenza a fornire risposte telegrafiche e frammentarie quando si parla del padre.
Ciò che bisogna sottolineare come area di criticità è che in Per_2
maniera ambivalente, esprime atteggiamenti oppositivi e desideri di riavvicinamento nei confronti della figura paterna. Profondamente coinvolto nella conflittualità genitoriale, nel tempo ha dovuto sostenere pesanti posizioni anche a livello giudiziario, responsabilità troppo grandi per un bambino della sua età. In sintesi, ur apparendo sereno nella relazione con entrambi Per_2
i genitori, non vive appieno tale dimensione affettiva nel timore di ferire le figure genitoriali, in particolare la madre. È evidente il timore di esplicitare il desiderio di stare col padre e di omettere che il compagno della madre sia una figura nella sua vita. È costretto ad utilizzare il pensiero per distanziarsi dalle emozioni, rispetto alle quali mette anche in moto una notevole operazione di rimozione, di distanziamento. È evidente che sia stato spettatore di Per_2
accuse reciproche dei genitori, di offese e si è trovato triangolato ed incastrato all'interno di dinamiche fatte di ricatti affettivi, di alleanze, di conflitti di lealtà che hanno avuto come epilogo lo schieramento nei confronti della madre, forse con la spiacevole sensazione di tradirla. Al momento riconoscere questa comune appartenenza e identificazione con l'area paterna è difficile, poiché ancora molto piccolo, non ha la possibilità di affermare un Per_2 proprio spazio di autonomia” (cfr. rel. C.T.U. del 21.01.2025 pagg. 51-52).
Analoghe considerazioni hanno accompagnato il più recente ascolto:
“La contraddittorietà emotiva emerge in tutta evidenza quando si ipotizza la poesia sul padre per la festa del papà e tiene a inventare una poesia dove lo dipinge come “un eroe”.
Tuttavia non si vuole escludere, con questo, che non ci possano essere stati episodi in cui abbia assistito ad atteggiamenti di rabbia paterni ma nello stesso tempo non si esclude che ci siano stati atteggiamenti confusivi e di triangolazione da parte della figura materna e che il bambino sia stato
pagina 22 di 37 orientato ad assumere tale atteggiamento nei confronti del padre pur di non perdere il legame con la madre. Spesso, a parere della scrivente, Per_2
fornisce spiegazioni deboli, parole prese in prestito dagli adulti, atteggiamenti ambivalenti e si intravedono promesse materne di voli e segreti da mantenere, che lasciano trapelare speranze di fuga da un contesto territoriale ed emotivo difficile. Si è del parere che la lotta contro il padre non sia autentica. Sembra che non ci sia la possibilità di rispettare il ruolo genitoriale paterno e che non sia favorito il libero accesso al padre e alla sua rete di riferimento con una collaborazione sul piano della cogenitorialità” (cfr. rel. integrativa C.T.U. del
25.03.2025).
In questo periodo, è stato utile il contributo dei nonni paterni (cui sono state estese le valutazioni del S.S.3), che conservano con il minore ormai abituali momenti di accudimento, legame affettivo e nei confronti dei quali non risultano provate criticità tali da condurre ad escludere la opportunità di un loro persistente intervento a supporto del figlio e del nipote, come confermato da tutti i professionisti coinvolti.
*****
Quanto alla ricorrente che asseritamente sta seguendo ancora un percorso psicologico personale, il che suggerisce di valorizzare una residuale possibilità di recupero –, per diverse ragioni, va ritenuto allo stato da limitare - in parte - il fascio delle sue prerogative genitoriali, atteso che anche rispetto a costei sono state evidenziate dalle valutazioni via via intervenute talune aree con connotazioni disfunzionali.
E ciò non perché – come sostenuto dalla ricorrente - siano stati sottostimati gli effetti della violenza a suo tempo subita e percepita, di cui chiaramente si riconosce l'effetto traumatizzante, soprattutto rispetto alla lettura delle condotte e degli eventi riguardanti la relazione tra il padre ed il piccolo. 3 Tra le altre, v. nota del S.S. San Vito Lo Capo del 27.08.2025, v. nota S.S. di Trapani del 18.02.2025, del 5.03.2025 e dell'11.04.2025. pagina 23 di 37 Al contrario, dette carenze sono state rilevate ad una valutazione – all'attualità e supportata da ogni necessario rilievo di competenza specifica – delle effettive caratteristiche del parenting e delle modalità di esplicazione dello stile genitoriale, soprattutto nell'ambito della connessione affettiva ed alla rilevata scarsa capacità della madre di sottrarre il piccolo a condizionamenti derivanti da una strutturale svalutazione della altra figura.
Infatti, se sono emerse indubbie doti e capacità di accudimento e di attaccamento al figlio, sono emerse anche talune sequele pregiudicanti: “La
ha utilizzato, e ancor oggi tende ad utilizzare, gli atteggiamenti Pt_1
inappropriati del passato del RE come strumento di svalutazione della figura paterna, non comprendendo come tale atteggiamento rischi di compromettere in maniera rilevante agli occhi del piccolo l'immagine paterna
e, di conseguenza, di alterare i normali processi di identificazione, potendo causare una grave vulnerabilità psicologica nel minore. Nei comportamenti della non si può intravedere semplicemente un sentimento materno Pt_1 di preoccupazione nei confronti di quanto potrebbe accadere al figlio quando insieme al padre, ma anche una manipolazione della realtà che l'ha condotta, partendo da fatti a lei, e non al figlio, personalmente accaduti, ad esasperare non soltanto qualsiasi difficoltà relazionale che il comportamento passato del
RE potrebbe comportare per il figlio, ma anche, e soprattutto, il ruolo paterno, definito “assente, disinteressato, egoista”. Pertanto, può affermarsi che le competenze genitoriali della SI.ra , appaiano Pt_1
“sufficientemente soddisfacenti” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag. 32).
E ciò non solo alla prima valutazione peritale, ma anche nel corso del procedimento, in cui è emersa “una difficoltà relazionale nella SI, che vive il confronto in modo unidirezionale, utilizzando argomenti specifici e fatti concreti talvolta come muro difensivo che impedisce l'accesso alla possibilità di un dialogo libero, più spontaneo, non strutturato e in ultimo rende difficoltosa la creazione di un'alleanza di lavoro solida. Nel confronto,
pagina 24 di 37 collabora solo su alcune decisioni, che non si discostano troppo dalle sue idee, ma, sembrerebbe, senza attivare un metalivello di riflessione, decentrato, che le consenta di osservare la situazione dal punto vista dell'interesse del minore
a 360 gradi” (cfr. rel. coordinatore genitoriale del 7.01.2023).
Sotto questo profilo, va sottolineato che anche la valutazione da ultimo intervenuta ha dovuto indugiare sugli effetti certamente pregiudizievoli di un approccio monogenitoriale per il piccolo, apparso in più occasioni (anche in sede preliminare penale) solo parzialmente attendibile: “ tende a Per_2
rifugiarsi nella famiglia e nell'area materna. Sembra vivere un paterno da cui deve prendere le distanze con una svalutazione della possibilità di un suo cambiamento.
Sembra che non sia protetto da un invischiamento anche su tematiche giuridiche poco consone per la sua età, dalle quali non riesce a prendere le distanze.
È' evidente che è stato spettatore di accuse reciproche dei Per_2 genitori, e si è trovato incastrato all'interno di dinamiche disfunzionali e di conflitti di lealtà che hanno avuto come epilogo lo schieramento nei confronti della madre con la spiacevole sensazione di tradirla” (rel. C.T.U. del
25.03.2025).
Anche i servizi sanitari hanno efficacemente chiarito il tratto tipico di tale impostazione, stigmatizzando come “Nel corso della narrazione la SI
non riesce a spostare il focus della riflessione sui bisogni e desideri Pt_1
di resta fortemente ancorata a “ciò che è più giusto” secondo lei, il Per_2 figlio desideri e provi, con il rischio di sovrapporre i suoi desideri, bisogni e aspettative a quelle del figlio.
Nel corso dei colloqui psicologici con il signor si rileva un Per_1
interesse paterno maggiormente focalizzato sulle necessità del bambino.
Detta prospettiva, inoltre, non ha reso possibile pervenire ad una piena alleanza delle parti con i servizi – terzi – delegati per la esclusiva promozione pagina 25 di 37 del benessere del minore (cfr. ad es. nota NPI del 20.06.2024 e nota S.S. del
18.09.2023), nè con gli ausiliari via via nominati (cfr. anche memorie conclusive del Curatore speciale).
A questo punto, può anticiparsi come la difficoltà manifestata dalle parti, soprattutto dalla madre, nel cooperare con ulteriori professionisti anche nominati per il coordinamento imparziale delle dinamiche organizzative, pure per singoli segmenti della quotidianità del piccolo, suggerisca di non confermare, anche a definizione intervenuta, la nomina di un coordinatore privato.
Appare quindi sufficiente (ed indispensabile) il deferimento di singole aree decisionali, in caso di insuperabile contrasto, al Servizio sociale territorialmente competente.
Detta valutazione si conferma preferibile anche alla luce di quanto rilevato dallo stesso coordinatore: “Gli scambi che avvengono tra le parti sono caratterizzati da continue recriminazione e accuse sullo stato di benessere/malessere di addebitato all'altro genitore che talvolta Per_2 assumono toni irrispettosi dell'altro.
L'atteggiamento della madre, svalutante nei confronti di tutti gli attori coinvolti nel procedimento, ha determinato il disattendere quanto indicato da questo coordinamento genitoriale congiuntamente al curatore speciale in diverse circostanze in cui, non trovando accordo tra le parti, è stato necessario intervenire per mediare e dare indicazioni in merito alle scelte da fare nell'interesse del bambino.
In tal senso, si segnala come la coppia si mostri in seria difficoltà nel prendere decisioni condivise anche in ordine alla gestione di banali aspetti della vita quotidiana di un bambino piccolo come, per esempio, la recente questione della scelta dell'attività sportiva da far svolgere a che, Per_2 trovando opposizione da parte dei genitori su quanto indicato dall'altro, ha
pagina 26 di 37 richiesto l'intervento della NPI” (cfr. rel. coordinatore genitoriale del
10.10.2025).
*****
Passando così alla illustrazione del regime di affidamento del figlio minore osserva il Tribunale che se è vero che l'affido condiviso Per_2
rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337- ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, tuttavia è vero anche che suddetto regime può essere derogato, in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. sent. n. 28244/2019)
Nel caso di specie, alla luce di quanto argomentato, ritiene il Collegio di valorizzare gli esiti delle indagini demandate ai fini della individuazione del più confacente regime di affido, confermando, condivise pure le conclusioni del Pubblico Ministero, l'attuale regime di affidamento al Servizio Sociale e di collocamento presso la madre nella casa coniugale (più che adeguatamente attrezzata per garantire il benessere del piccolo: si cfr. la relazione del SS di
Erice del 24.1.25), la cui assegnazione si conferma in capo alla Pt_1
Del resto, come anche di recente chiarito dal SC, le disposizioni dell'art
333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che — pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni — hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori (“ogni altro provvedimento relativo alla prole”, come recita l'art. 337-ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve
pagina 27 di 37 muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute (cfr. Cass. 32290/2023).
Aprendo pertanto, come pocanzi anticipato, la valutazione allo specifico quadro familiare e relazionale che circonda al momento il piccolo Per_2 osserva il Tribunale che detto quadro è stato nella sua interezza oggetto di ripetute indagini e valutazioni da parte dei vari esperti incaricati di individuare il regime più consono al benessere psicofisico del minore Per_2
Il C.T.U. ha profilato “alcune aree critiche che costituiscono fattori di rischio per la crescita psico-affettiva di In primo luogo, quella della Per_2
relazione tra i due genitori, che si delinea come una dinamica pervasa tuttora da tensioni e accuse reciproche, e che impedisce una dimensione della bigenitorialità. In secondo luogo, la condizione psicologica del minore il cui assetto emotivo-affettivo ha fatto risaltare contenuti di disagio psicologico”
(cfr. rel. C.T.U. del 24.01.2025 pag. 53).
Per tutto quanto - anche sopra evidenziato - non è percorribile la strutturazione di un ordinario regime di affido condiviso, né esclusivo, essendo l'affidamento limitato al Servizio nella specie, anche alla stregua dei canoni suggeriti dai giudici di legittimità, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore (Cass. Cit. 32290/2023).
In primo luogo, non appare predicabile la opportunità di scambi diretti e confronti tra i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, che – fatta eccezione per quanto meglio appresso – potrà essere disgiuntamente attribuita a ciascuno per i momenti di collocamento diretto, che allo stato sono prevalenti con la madre, unanimemente riconosciuta abile nella gestione della quotidianità del piccolo (cfr. da ultimo la CTU del 24.1.25: la SI
sembra gestire adeguatamente il figlio dal punto di vista partico- Pt_1 concreto. È attenta a tutti gli aspetti di cui ha bisogno di salute, di accudimento e di socializzazione).
pagina 28 di 37 In secondo luogo, non appare possibile immaginare un efficace confronto per le questioni di maggiore importanza e straordinaria amministrazione, sia per la sopracitata inopportunità di contatti per le vie brevi
(apparendo invece in tale settore necessario disporre la prosecuzione nell'uso del canale di posta elettronica), sia perché si è già ripetutamente realizzata la trasformazione di svariate questioni in una estenuante ed aspra contrapposizione, anche per decisioni la cui adozione richiedeva immediatezza, sinanche di carattere sanitario.
In terzo luogo, perché detta paralisi non apparirebbe utilmente superabile neppure con una opzione monogenitoriale (che, nella sua declinazione ordinaria, prevederebbe peraltro la necessaria condivisione di questioni di massima importanza) atteso che, come si può desumere dalle valutazioni e considerazioni più volte espresse da tutti gli operatori e specialisti intervenuti, appare necessario che alla definizione delle priorità e della organizzazione di vita del piccolo debbano potere concorrere entrambi Per_2
i genitori.
Costoro infatti, pur nelle rilevate disfunzionalità, possiedono caratteristiche complementariamente utili ad un positivo sviluppo psicofisico del figlio, se esercitate in modo equilibrato.
Prospettiva, questa, per vero considerata anche all'esito della osservazione dagli operatori di psicologia giuridica ([…] si rileva come la genitorialità della SI sia connotata probabilmente da aspetti Pt_1
tendenti al bisogno personale di controllare ogni aspetto della vita del piccolo sovrastimando quelle che sono le sue necessità. Il signor nella Per_2 Per_1
relazione educativa con il figlio appare più centrato rispetto ai bisogni di quest'ultimo anche se prevale “immaturità emotiva” che rende difficoltoso ad oggi costruire un dialogo genitoriale condiviso in ascolto dei desideri del piccolo rel. 6.2.24), nonché anche dal CTU da ultimo incaricato che, Per_2 nel proporre addirittura l'affidamento condiviso ordinario e senza pagina 29 di 37 temperamenti, ha inteso valorizzare la necessità di rimarca(re) il riconoscimento della capacità genitoriale di entrambi (cfr. CTU del 3.12.24, p.
58).
Pur condividendo detta ultima necessità, tuttavia, per il Tribunale è invece necessario che, nei settori attualmente caratterizzati da maggiore criticità - che possono ritenersi: la residenza abituale, i viaggi, l'organizzazione di talune ricorrenze, la salute e lo sport - il responsabile del Servizio Sociale di
Erice, previa costante interlocuzione con i servizi sanitari che hanno in carico il minore, dovrà coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, sebbene in via residuale (residualità che scongiura la deresponsabilizzazione, quantomeno primaria, dei genitori, paventata dalla NPIA nella ultima relazione di ottobre
2025, agli atti), funzioni anche sostitutive, limitatamente ed esclusivamente a tali ambiti (sul punto, diffusamente, la già citata Cass. 32290/2023).
Detta elencazione di aree critiche assorbe, così, le questioni circa la individuazione concreta dei periodi in cui eventualmente il piccolo possa trascorrere delle vacanze con ciascuno dei genitori, anche all'estero: permane, comunque, la segnalazione del rischio di sottrazione, che esclude che il piccolo possa essere trasferito senza il consenso delle parti, ovvero dell'affidatario individuato per l'esercizio decisorio residuale.
Più in particolare, il responsabile del Servizio Socio affidatario, o suoi delegati ad acta potranno assumere le decisioni di maggiore rilievo in caso di insuperabile contrasto che permanga nonostante l'interlocuzione – anche mediata dai difensori – via mail.
Eventuali problemi di salute, salvi casi di emergenza, dovranno essere documentati con certificato redatto dal pediatra o medico di base, che suggerirà le opportune determinazioni di specifica competenza ed indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
pagina 30 di 37 Entrambi i genitori, separatamente, potranno ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso, così come potranno seguire il figlio nell'andamento scolastico, informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Come per la frequenza scolastica, i genitori potranno autonomamente e separatamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose e sulle riunioni previste per i genitori.
Entrambi, ancora, dovranno permettere e garantire anche economicamente la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative verso le quali il bambino esprima un desiderio di partecipazione e tali attività saranno comunque, in caso di contrasto, scelte dal responsabile del servizio affidatario sentiti gli insegnanti, il medico (se del caso anche lo specialista di NPIA che lo ha in carico) del minore, per valutare l'idoneità della disciplina, ma sempre avendo riguardo ai desideri del minore.
*****
Quanto all'esercizio del diritto di visita, ritiene il Collegio di poter conformare il regime di visita ordinario del padre alla scansione proposta dal
C.T.U., di seguito riportata: “per la regolamentazione della gestione del tempo settimanale con il padre si ritiene che possa frequentare il padre Per_2
lunedì dall'uscita di scuola con il riaccompagnamento nella casa materna alle ore 20 e il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle 20. I fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica, a settimane alterne, presso ciascun genitore fino alle 20”.
Ciò, senza limitazioni di domicili (se in Trapani dai nonni paterni o a
San Vito, o a Castelluzzo), essendo stati essi tutti esaminati dai S.S. e reputati adeguati.
Appaiono tuttavia necessarie, proprio in considerazione delle diffuse criticità rilevate in sede di applicazione, alcune precisazioni.
pagina 31 di 37 Ebbene, il prelievo ed il riaccompagnamento interverranno avendo cura di escludere contatti diretti tra i genitori e dunque a cura (da un lato ovvero dall'altro) dei nonni, se in possesso dei requisiti per la guida ed il trasporto di bambini, ovvero a cura di soggetti terzi di fiducia.
Durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, quello assente avrà diritto a comunicazioni circa lo stato ed il collocamento del minore, per il cui trasporto e sistemazione andranno comunque adoperate tutte le cautele e misure necessarie ad assicurarne sicurezza e benessere.
Nel caso di pernottamenti con il padre, come precedentemente disposto, dovranno essere date comunicazioni e su richiesta foto – sempre via mail - anche all'addormentamento ed al risveglio.
Le festività civili e religiose verranno alternate, comprensive di vigilia
(limitatamente alle vigilie di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Ferragosto) e pernottamenti, sempre alternati: così, se un anno il minore avrà trascorso, pernottando, la vigilia di Natale con la madre, trascorrerà il 25 dicembre dalle ore 11.00 alle 21.30 con il padre e successivamente la notte di san Silvestro con il padre e il giorno di Capodanno con la madre, con la medesima articolazione oraria.
Se ricadenti in periodo non scolastico e diversi dai giorni settimanali di visita, il prelievo del minore in festività vigilare interverrà alle 18.00.
Compleanni dei genitori, di parenti, ricorrenze varie per ciascun ramo familiare, verranno trascorse dal minore unitamente ai genitori e parenti di detto ramo, in aggiunta al diritto di visita già previsto. Ciò, se sul territorio del circondario. Diversamente, se coinvolgenti spostamenti e viaggi, essi rientreranno tra gli spostamenti e viaggi rimessi – sempre in difetto di accordo
– al responsabile del SS.
Ancora, durante i periodi di sospensione scolastica estiva il minore potrà frequentare GR (in difetto di accordo rimesso al SS) quantomeno sino al 30 giugno, con permanenza del diritto di visita come in periodo scolastico.
pagina 32 di 37 Dal 1 luglio e sino all'inizio della scuola il minore potrà stare con il padre a fine settimana alterni, dalle 18.00 del venerdì sino alla domenica alle
21.30. Durante la settimana potrà stare con il padre dalle 18.00 del martedì sino alle 21.30 del mercoledì.
Infine, il responsabile del Servizio sociale (che avrà facoltà di delega anche per quelli sul territorio di San Vito lo Capo) ed i professionisti sanitari tutti già delegati dovranno monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e del benessere del minore, con onere di relazione unitaria al
G.T. a mesi 9, salve eventuali segnalazioni tempestive di condotte pregiudizievoli o inadempienti rispetto alle prescrizioni del Tribunale.
Va rammentato infatti, che le presenti disposizioni devono intendersi valide rebus sic stantibus, ben potendo essere suscettibili di modifica migliorativa per entrambi, ma anche di espansione della efficacia limitativa, nel caso di atteggiamenti ulteriormente pregiudizievoli al benessere della prole.
*****
Passando ora alla valutazione circa l'opportunità di interventi attuativi, di vigilanza e/o supporto, rileva il Collegio che il C.T.U. ha concluso indicando come necessaria “la prosecuzione del sostegno alla genitorialità sia presso il Servizio di Psicologia Giuridica dell'Asp sia con l'aiuto del
Coordinatore per le controversie emergenti”.
Ebbene, ritiene il Tribunale certamente di ribadire l'invito alle parti alla prosecuzione dei percorsi in atto con la , ma – per le ragioni già CP_5
sopra espresse che qui devono intendersi richiamate – di doversi discostare dal suggerimento attinente alla nomina di un coordinatore familiare.
Né il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale assunto a conclusione del procedimento richiede, trattandosi di regime ante riforma, la nomina (o la conferma della nomina adottata in corso di causa) del curatore speciale, che nella originaria impostazione data dagli artt. 78 e 79 c.p.c. ha
pagina 33 di 37 compiti e funzioni legati nel processo, ove rappresenta, in maniera indipendente ed imparziale, gli interessi del minore (Cass. Cit. 32290/2023).
*****
Passando agli aspetti economici, si osserva che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Orbene, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale e patrimoniale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, le sue capacità professionali e l'apprezzabile compendio immobiliare nella sua titolarità (cfr. accertamenti tributari in atti), pure messo a reddito con attività ricettiva, il Tribunale reputa equo imporre a carico di l'obbligo di contribuire mensilmente nella misura di € Persona_1
500,00 rivalutabili mensili al domicilio della madre, al mantenimento del figlio minorenne le cui esigenze crescono anche con l'avvio della Per_2
scolarizzazione e considerandosi la necessità di assicurare tenore di vita consono alla condizione familiare.
Considerata l'attuale prevalenza dei tempi di gestione della quotidianità,
l'AU verrà percepito interamente dalla madre (Cass. n. 4672/2025).
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole, individuate secondo il locale protocollo, in mancanza di diversa domanda, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Dette disposizioni avranno efficacia dalla presente pronuncia.
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, si osserva che, pur risultando allo stato una sproporzione tra le risorse e le pagina 34 di 37 capacità delle parti, la domanda va solo limitatamente accolta, rispetto alle richieste come formulate e rispetto alla misura sin qui stabilita, tenendo conto dell'assenza di impedimenti all'attività lavorativa, della giovane età e della attuale disponibilità della casa coniugale da parte della SI.
Osserva in primo luogo il Tribunale che permane, come è noto, con la separazione un dovere solidaristico: ed in effetti il resistente è risultato percettore e capace di produrre redditi, derivanti sia da pregresse parentesi lavorative come dipendente sia, nell'ultimo periodo, dall'avvio di propria attività imprenditoriale come già sopra valorizzata.
In secondo luogo, dagli approfondimenti tributari svolti, non consta la percezione di parificabili redditi da parte della ricorrente, sebbene costei, con apprezzabile impegno abbia recentemente tentato di rendersi autonoma come dalla stessa affermato, con occasionale impiego part-time.
Cosicché, congiuntamente valorizzati il dovere di solidarietà gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica disparità reddituale, ma d'altro canto la capacità parzialmente espressa dalla ricorrente, appare equa l'imposizione a carico del RE di un assegno in favore della moglie, dell'importo di € 400,00 mensili, dalla presente pronuncia.
*****
Infine, è in parte inammissibile, considerata la tardiva proposizione, la domanda risarcitoria per fatti pregressi alla maturazione dei temi istruttori, considerate le preclusioni di rito previgenti (in cui peraltro non trova spazio la qualificazione ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.) in parte generica.
Quanto alla richiesta di ammonimento, esso va nuovamente formulato, ma ad entrambi i genitori, che dovranno astenersi: dal coinvolgimento del minore nei temi di causa, dalla reciproca svalutazione in sua presenza, dalla mancata cooperazione con gli operatori sociali e sanitari delegati.
*****
pagina 35 di 37 Infine, attesa la complessità della vicenda e visto il tenore delle statuizioni adottate, le spese del giudizio e quelle occorse per gli approfondimenti peritali (liquidate in separati decreti) devono ritenersi compensate tra le parti.
Entrambi i genitori andranno solidalmente condannati alla rifusione delle spese per il compenso del Curatore speciale, in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto Persona_1 matrimonio civile, in data 4.10.2017, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (TP), al n.
3, parte I, anno 2017, con addebito al resistente;
- conferma l'affidamento del figlio minore ai Servizi sociali, Per_2
mantenendone il collocamento presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi coabiti con il figlio minore;
- regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria e del diritto di visita come meglio in parte motiva;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 9 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
mantiene la presa in carico del padre al SERD per verifiche con periodicità quindicinale, con onere di riferire alla medesima scadenza, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Persona_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno Parte_1
dell'importo di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice pagina 36 di 37 ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del
50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Persona_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno Parte_1 dell'importo di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa tra le parti le spese di lite e di C.T.U. separatamente liquidate;
- condanna entrambe le parti alla rifusione delle spese di lite per l'intervento del Curatore, anche nei subprocedimenti, che si liquidano in favore dell'Erario per complessivi € 14.103,00, oltre accessori e oneri e spese generali come per legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11 novembre
2025
Il Giudice estensore
RI Lo CO
Il Presidente Michele Ruvolo
pagina 37 di 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa RI Lo CO Giudice rel.
2) Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2462/2021 R.G., promosso da:
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti PIBIRI DANIELA e TUTONE GABRIELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dagli Avv.ti BUSCAINO DONATELLA e PALADINO PAOLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale del minore
Avv. D'Aleo Maria Patrizia) Per_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
Il PM come da parere del 10-26/7/24 non successivamente modificato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 37 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile (in seguito anche religioso) con
RE in data 4.10.2017, regolarmente trascritto nei registri dello stato Per_1
civile del Comune di San Vito Lo Capo (TP), al n. 3, parte I, anno 2017, e che dalla loro unione era nato il figlio 11.03.2019). Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa delle ripetute condotte violente e minatorie poste in essere dal marito (anche durante la gravidanza e successivamente in presenza del figlioletto, nonché a danno degli anziani genitori del marito), tali da averla costretta a “fuggire dalla casa coniugale con il proprio figlio di 2 anni e a cercare rifugio presso una struttura protetta (cfr. all. 4), quale vittima di violenza domestica e di genere e di abusi da Codice rosso”.
Riferiva di aver denunciato le plurime aggressioni e i molteplici comportamenti lesivi della propria libertà, da cui era scaturita l'adozione nei confronti del RE della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.
Segnalava l'intervento, su istanza del P.M., del Tribunale per i
REnni di Palermo, che aveva affidato il minore i Servizi sociali di Per_2
Erice, con conferma del suo inserimento in casa rifugio insieme alla madre, e disposto lo svolgimento degli incontri con il padre (successivamente anche con i nonni paterni) in modalità protetta.
Chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con facoltà di adottare le decisioni più importanti per il piccolo, evidenziando l'inadeguatezza educativa e la pericolosità del marito (descritto come violento ed assuntore di sostanze alcoliche e stupefacenti), tali da giustificare eventuali incontri solo alla presenza degli assistenti sociali.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare per coabitarvi con la prole (specificando, “nell'eventualità che il sig. nelle more Per_1
pagina 2 di 37 procedurali o all'esito del processo, dovesse restare a piede libero”, di voler essere autorizzata “a lasciare il paese con il proprio bambino, per far rientro a
Minsk dove può contare sull'appoggio familiare, con acquisto/assegnazione
(intestando il bene al bambino) di una abitazione di tipologia analoga a quella finora goduta”; o, in ulteriore subordine, “di disporre l'acquisto/assegnazione di altro analogo alloggio sul territorio Italiano”) e la corresponsione di €
500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Per_2 al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed un ulteriore contributo di €
1.500,00 per il proprio mantenimento.
Sosteneva, infatti, di essere disoccupata e di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per il divieto imposto dal RE, per converso descritto come molto facoltoso (“imprenditore nel settore del turismo, ed è socio di un'azienda agricola familiare, gode di un patrimonio personale e familiare ingente, quale ex socio di una nota società di Trasporti Marittimi, la
Traghetti per le Isole S.p.A. ha ceduto le proprie quote per la somma di circa €
450.000,00, ha volontariamente lasciato il posto di lavoro quale impiegato di altra azienda di Trasporti Marittimi – Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., percependo una liquidazione di € 40.000,00. Attualmente gode degli assegni familiari per € 170,00 mensili e del beneficio fiscale delle detrazioni per i figli
a carico”).
Instava, altresì, per l'assegnazione di una delle autovetture di proprietà del RE, lamentando notevoli difficoltà negli spostamenti quotidiani da e verso la casa rifugio.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le avverse allegazioni e si opponeva alle domande contenute nel ricorso introduttivo, tra cui quella di addebito.
Descriveva il rapporto coniugale come fin dall'inizio costellato da incomprensioni e litigi, imputabili a marcata incompatibilità caratteriale.
pagina 3 di 37 Negava gli addebiti formulati dalla moglie in ordine alle condotte vessatorie ed aggressive agite ai suoi danni e stigmatizzava la condotta della che, con la scusa di un breve rientro nella propria città d'origine Pt_1
(Minsk-Bielorussia), si era ivi trattenuta con il figlio minore senza il suo consenso, rifiutandosi di far ritorno in Italia ed impedendogli di vedere il piccolo (cfr. comparsa di costituzione: “lungi dal manifestare al Per_2 coniuge l'intenzione di separarsi legalmente ed, eventualmente, avviare le pratiche per la separazione coniugale in Italia, Paese in cui la coppia si era sposata, aveva fissato la propria residenza comune e in cui avevano deciso di far nascere e crescere il piccolo la sig.ra ha Per_2 Pt_1
deliberatamente e consapevolmente abbandonato il tetto coniugale, ingannando il marito circa le proprie benevole intenzioni di trascorrere con il figlio un breve periodo in Bielorussia per poi far rientro in Italia, strappando il piccolo dalla propria casa, dall'affetto del padre e dei nonni paterni”): aggiungeva che costei aveva avanzato pretese economico-immobiliari, ritenute sperequate, come termini dell'accordo per il rientro in Italia.
Rappresentava che la ricorrente si era determinata a trasferirsi in
Bielorussia unitamente al figlio, senza tenere conto del suo parere negativo;
aggiungeva, pertanto, di aver richiesto il ritiro del passaporto italiano del figlio per scongiurare il pericolo di sottrazione del minore.
Chiedeva pronunciarsi il divieto assoluto della madre di condurre il bambino fuori dal territorio italiano, “atteso che la sig.ra detiene Pt_1
ancora il passaporto bielorusso del figlio . Per_2
Escludeva di aver impedito alla ricorrente di perfezionare gli studi e di reperire un'occupazione lavorativa, imputandone lo stato di inerzia al suo esclusivo volere, in esito al mancato riconoscimento e parificazione del percorso svolto in patria.
Precisava, anzi, di essersi attivato per trovarle un lavoro (poi effettivamente trovato e subordinato all'ottenimento della cittadinanza italiana,
pagina 4 di 37 comunque dalla stessa non accettato in quanto frattanto trasferitasi per scelta unilaterale in Bielorussia).
Si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo del , Persona_3
dolendosi della violazione del diritto alla bigenitorialità di e della Per_2 pendenza (come tuttora) a carico della di procedimento penale per il Pt_1
reato di cui all'art. 574-bis c.p, nonché della sussistenza di un intenso legame con il figlio (ravvisato anche dagli operatori dello spazio neutro, cfr. all. 24 alla comparsa di costituzione).
Chiedeva, quindi, la conferma dell'affidamento del piccolo ai Per_2
Servizi sociali e, solo in caso di positivo accertamento circa il possesso di adeguate capacità genitoriali in capo alla ricorrente, “l'affidamento del figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenere con sé il figlio minore secondo tempi e modalità che l'On. Tribunale riterrà più opportuni, nell'esclusivo e prioritario interesse del figlio minore”.
Affermava di aver concorso con continuità al mantenimento del figlio minore e lamentava di trovarsi in una situazione economica precaria;
si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile pari ad € 200,00, oltre spese straordinarie suddivise al 50% ciascuno, per far fronte al mantenimento del figlio. Inoltre, contestava la domanda della ricorrente volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, sulla scorta delle potenzialità reddituali di costei, provvista di una formazione avanzata e di esperienza lavorativa specifica, oltre che proprietaria di due immobili, uno dei quali concesso in locazione. In subordine, chiedeva che la misura dell'assegno di mantenimento in favore della non fosse superiore ad € 300,00. Pt_1
Si opponeva alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, evidenziando che, avendo il minore vissuto un anno in Bielorussia, era venuto meno il legame affettivo con l'abitazione della prima infanzia.
pagina 5 di 37 In comparsa conclusionale mutava la domanda di affidamento di a socioeducativo ai S.S. a condiviso, chiedeva la conferma del regime Per_2 di visita vigente, mutuato dalle indicazioni contenute nell'elaborato peritale del
24.01.2025. Inoltre, ribadiva la richiesta di “rigetto di ogni richiesta della sig.ra volta a ottenere l'autorizzazione a condurre il minore Pt_1 Per_2
fuori dal territorio italiano” e di mantenimento delle cautele già adottate
“quali l'iscrizione del bambino nel registro dei “minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare”, oltre che l'opposizione alla domanda ablativa della responsabilità genitoriale avanzata nei suoi confronti.
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 25.12.2021, nell'autorizzare i coniugi a vivere separati, considerata la pendenza di diversi procedimenti penali a carico di entrambe le parti, confermava l'affido del figlio minore ai Servizi sociali di Erice, con collocamento presso la madre e con Per_2 facoltà per il padre di incontrarlo in spazio neutro una volta alla settimana.
Veniva, altresì, assegnata la casa coniugale alla ricorrente (“la quale, una volta cessate le esigenze che hanno determinato il suo ricovero in struttura protetta, potrà risiedervi unitamente al figlio minore”) e gravato il
RE dell'obbligo di versare mensilmente alla l'importo di Pt_1
complessivi € 900,00 (€ 300,00 a titolo di mantenimento della prole minore ed
€ 600,00 per il mantenimento della moglie), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Nella stessa sede, venivano incaricati i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare di individuare “il regime di affidamento e di visita più indicato per lo sviluppo psico-fisico del minore e le eventuali cautele da adottare nello svolgimento dei rapporti fra la prole e i propri genitori”.
pagina 6 di 37 Veniva aperto e definito (con modifica della regolamentazione del regime di incontri padre/figlio1) subprocedimento, su istanza del RE, di modifica dei provvedimenti presidenziali, in seno al quale si procedeva a disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica su base familiare, al fine di individuare il regime di affidamento e visita più confacente al benessere della prole. Nello stesso subprocedimento, data la persistente paralisi degli interessi del minore, veniva nominato un coordinatore genitoriale.
Inoltre, veniva disposta la presa in carico di presso il Persona_1
Ser.D. di Trapani, con onere di verificare la eventuale persistenza di dipendenza da sostanze stupefacenti e/o da alcol.
In data 16.05.2022, si costituiva anche nel presente giudizio il curatore speciale già nominato nell'interesse del minore dal Tribunale per i Per_2
REnni di Palermo, cui in data 25.10.2023 venivano attribuiti i seguenti poteri sostanziali: rapporti con la scuola e la P.A. in generale, con i servizi sociali. Il 21.12.23 venivano attributi poteri sostanziali anche in relazione alla sfera della salute del minore, in esito a gravi contrapposizioni in ordine a cure dentarie per il piccolo Per_2
In corso di causa, evidenziata l'imputazione della per il Pt_1 delitto di sottrazione internazionale di minori, unitamente alla mancata adozione delle misure di cui all'art. 32 REG. UE n. 1862/2018 e al mancato ritiro dei documenti idonei all'espatrio (nella specie, il passaporto bielorusso di
, nell'aprile 2023 si sollecitava a cura del PM la verifica per Per_2
l'applicazione della misura dell'inserimento delle generalità del minore nella banca dati di cui al regolamento citato, nell'ambito del sistema ALERTS, cui su conforme successiva richiesta si provvedeva, disponendo altresì la vigilanza 1 Cfr. ordinanza del 10.02.2023: “Il padre, unitamente a uno o entrambi i suoi genitori, preleverà, dunque, il bambino presso lo spazio neutro per tre ore, due volte a settimana, gestendo autonomamente il minore in sinergia con i nonni, per poi riportarlo presso lo spazio neutro. Sarà onere degli operatori dello spazio neutro monitorare, sia al prelievo che alla consegna, il padre ed il figlio, intervenendo ove necessario. I predetti operatori dovranno relazionare trimestralmente sullo svolgimento degli incontri effettuati, segnalando ogni eventuale criticità emersa e riferendo il contegno assunto da ciascuna delle parti, compresa la resistente”. pagina 7 di 37 sulla esecuzione del provvedimento all'uopo adottato a cura della richiedente
Spontaneamente la ricorrente provvedeva a far Parte_2 custodire i documenti esteri di viaggio alla Questura.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed accertamenti tributari.
In più occasioni, in via interlocutoria ed anche in seno ai diversi subprocedimenti, sempre previa approfondita valutazione sinergica di operatori sociosanitari nonché approfondimenti peritali mirati, veniva più volte modificato e via via adeguato il regime di incontri e visite tra il piccolo Per_2
ed il padre, anche con la partecipazione di uno o entrambi i nonni paterni (cfr.
– tra gli altri – verb. ud. del 25.10.2023, sub2; ord. del 29.07.2024 e successive).
Veniva poi assorbito il giudizio de potestate iniziato dinanzi al
Tribunale per i REnni di Palermo su impulso del P.M. minorile nonchè in esito a nuova trasmissione in seguito alla sollecitazione della Procura minorile da parte della ricorrente – sempre pendente il presente procedimento – con invio, in data 29.05.2024, dei relativi atti da parte di detta AG, attesa l'incompetenza funzionale del TM.
In data 15.02.2024, rilevata la riacutizzazione della grave condizione di reciproca disfunzionalità, si procedeva alla nomina di diverso coordinatore genitoriale, anche attesa la sfiducia nei confronti del precedente professionista espressa dalla ricorrente, necessitando il consenso di entrambe le parti per la persistente funzionalità ed operatività dell'istituto.
Dato ulteriore corso al giudizio, veniva disposto supplemento di C.T.U. con diverso professionista ed entrambi i genitori venivano ripetutamente invitati ad astenersi dall'interloquire col piccolo sui temi della causa né tantomeno in termini reciprocamente denigratori.
Successivamente, dato il rilevante coinvolgimento dei nonni paterni, si procedeva all'estensione di approfondite e ripetute verifiche socio-ambientali anche al loro domicilio, con e senza preavviso.
pagina 8 di 37 Le parti venivano ripetutamente ammonite ad attenersi alle indicazioni degli operatori sociosanitari e alla massima reciproca collaborazione nell'interesse del piccolo venivano disposti ulteriori approfondimenti Per_2
ed aggiornamenti;
all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
Il P.M. concludeva per il rigetto della domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre e della richiesta di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, insistendo per la conferma dell'affido di ai Per_2
Servizi sociali.
Il Curatore speciale concludeva per il rigetto della domanda de potestate
e, per quanto concerne l'affidamento, chiedeva optarsi per la modalità condivisa con collocazione presso la madre ed incontri liberi con il genitore non collocatario.
Pure successivamente all'avvio della causa a decisione venivano avanzate diverse istanze sia in via urgente, che con finalità ulteriormente modificativa.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti.
Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai pagina 9 di 37 doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza.
Orbene, in merito ai principi da applicare alla fattispecie concreta, deve precisarsi che, ai fini della valutazione della gravità e dell'efficienza causale dei comportamenti posti in essere con il venir meno del vincolo coniugale, nel caso di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé, in quanto cause determinati l'intollerabilità della convivenza, la dichiarazione di addebito a carico dell'autore delle stesse, tanto da esonerare il Giudice di effettuare quella comparazione tra i comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, trattandosi di atti di estrema gravità (cfr. Cass. n.
22689/2017; Cass. n.3925/2018; Cass. n. 35249/2023).
Inoltre, nell'ipotesi di allegazione di violenze o di lesione della integrità, anche morale, del coniuge, appare opportuno richiamare il principio a tenore del quale anche un unico episodio di violenza è sufficiente ad incrinare l'affectio coniugalis e a minare la fiducia nel partner (cfr. Cass. civ., sent. n.
22689/2017 e, da ultimo, ord. n. 31351/2022).
Nel caso di specie, la domanda spiegata dalla ricorrente merita accoglimento.
Non può trascurarsi, infatti, la oggettiva gravità dei fatti allegati, nonché in parte provati – per quanto è sufficiente ai fini della odierna valutazione -: fatti, unitamente al provato consumo di stupefacenti, certamente idonei alla menomazione della fiducia del coniuge rispetto alla possibilità di serena prosecuzione di un ménage familiare.
Talune condotte pregiudizievoli descritte dalla oltre a trovare Pt_1 riscontro nel corredo fotografico depositato unitamente al ricorso e nei successivi depositi audio e video, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della teste che ha riferito di aver visto degli estratti dalle riprese Tes_1
dell'impianto di videosorveglianza, ritraenti il RE in atteggiamenti pagina 10 di 37 aggressivi diretti verso la moglie e gli anziani genitori (cfr. verb. ud.
25.01.2023: “lei mi ha fatto vedere dei video, in cui lui picchiava la moglie, la madre e il padre;
io non ho avuto remore nell'aiutare nonostante i Per_4
miei rapporti di amicizia con la madre del RE. Mi colpì molto vedere anche che picchiasse la madre, pure malata di tumore;
mi colpì il fatto che non si trattava di immagini rubate ma di riprese da telecamere installate dal
RE … si è vero, dava pugni in testa alla;
in un altro video Pt_1
strattonava la madre davanti casa e la picchiava all'ingresso, le dava schiaffi
e le faceva volare gli occhiali;
e poi vidi dare un pugno in faccia al padre settantenne”).
Parimenti, possono dirsi sufficientemente provate le allegate condotte tese all'isolamento della moglie ascritte al RE, il quale “le permise di andare in palestra solo quando era incinta;
non poteva frequentare persone da sola, c'era sempre il suo filtro” (cfr. dichiarazioni teste cit.). Tes_1
Il malessere che tali condotte hanno suscitato nella già Pt_1 descritto dai testi2, ha poi trovato riscontro anche nella fase successiva alla crisi ed alla separazione dinanzi a soggetti terzi, tra i quali anche il C.T.U.: “Si definisce vittima del marito e delle sue condotte di dipendenza (dall'alcool, dalla droga e dai suoi genitori); fin dai primi tempi del matrimonio, ha lamentato tali condotte e certe frequentazioni. Non si è sentita sostenuta nel suo inserimento socio-lavorativo, nella vita di coppia, nella maternità e nelle proprie esigenze personali, ritrovandosi in un profondo stato di solitudine che mal viveva, non riuscendo a gestire le sue emozioni e vedendo ad un certo punto il marito quale causa di tutto ciò”.
Dette condotte, sia pure nell'ambito di uno specifico arco temporale, in cui è risultata parimenti provata da documentazioni video la consumazione di 2 Cfr. ad esempio dichiarazioni della teste , rese all'udienza del 25.01.2023: “mi ha contattata Tes_2 dicendomi che stava male, mi ha detto che c'erano state aggressioni e una crisi coniugale, non mi ha chiesto di aiutarla direttamente, visti i rapporti di conoscenza;
io le ho detto di rivolgersi a qualche mia collega per farsi aiutare;
ciò è avvenuto credo un anno dopo la cena, se non ricordo male subito dopo il periodo di lock down;
mi ha specificato che il RE non era a conoscenza di questa telefonata;
era un po' agitata”. pagina 11 di 37 stupefacenti da parte del RE, non risultano in alcun modo bilanciabili con allegate condotte “provocatorie” da parte della ricorrente (di talché è apparsa superfluo l'approfondimento in sede civile), né con le allegate periodiche riconciliazioni e manifestazioni di affetto ed innamoramento da parte della moglie.
Bene, infatti, dette condotte possono inserirsi nel tipico cd. ciclo della violenza in cui si alternano notoriamente anche fasi di cd. luna di miele.
Analogamente irrilevanti a tal fine – quantomeno in sede civile, come chiarito – le allegate richieste economiche ed immobiliari della ricorrente nei periodi di allontanamento;
né ancora, la condotta del RE tenuta successivamente alla separazione, valorizzata, sia pure ad opposto scopo, da entrambe le parti, dovendosi nella presente sede esclusivamente vagliare le condotte conducenti all'insorgere della crisi
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Passando adesso alle statuizioni inerenti all'esercizio della genitorialità, va prioritariamente esaminata la domanda di decadenza ex art. 330 c.c. riunita al presente giudizio su ordine di trasmissione del Tribunale per i REnni di
Palermo, sebbene non espressamente riproposta dal P.M. in sede (cfr. nota del
10.07.2024), che anzi ha chiesto il rigetto di quella di affido esclusivo alla madre con domanda di affido al Servizio Sociale.
Ad ogni modo, valutati gli esiti dei monitoraggi, delle ripetute ed approfondite valutazioni, dei percorsi terapeutici e di sostegno psicologico avviati, non risultano affatto sussistenti i presupposti per pronunce ablative.
Ed infatti, va dato atto – come meglio appresso –:
- dell'impegno del RE al rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale e del percorso che allo stato attesta l'insussistenza di indici additivi, sebbene con talune necessarie specificazioni in relazione alla discontinuità della frequenza in alcune occasioni;
pagina 12 di 37 - della compliance mostrata, nonostante lo sconforto circa la delimitazione dei tempi da trascorrere con il figlio, sia alle modalità imposte dal Tribunale sia rispetto ai colloqui con le figure professionali coinvolte (S.S., consultorio, C.T.U., coordinatore genitoriale);
- soprattutto, della valutazione di rispondenza dei contatti con il padre all'interesse del piccolo, effettuata da qualunque operatore o professionista intervenuto negli estesi processi osservativi (essendo stata – si rammenta – mostrata apertura agli incontri anche dal T.M. e sin dal 2021) e valutativi, che parallelamente hanno valorizzato: la autenticità degli scambi affettivi, lo stile genitoriale improntato a spontaneità, l'adeguato riconoscimento della emotività del figlio.
Al riguardo, non ignora affatto al Tribunale la necessità, segnalata anche dai noti atti parlamentari in tema di femminicidio nonché da plurimi atti e convenzioni anche internazionali, che debbano sussistere efficaci ricadute civilistiche e limitative di fatti di violenza domestica, vieppiù se assistita: ed infatti, il resistente, ancora oggi - sebbene con progressiva graduazione - ha visto significativamente limitati e condizionati gli ambiti di svolgimento delle sue prerogative genitoriali.
Tuttavia, nello svolgimento delle considerazioni funzionali alla individuazione delle preferibili declinazioni della responsabilità genitoriale, non può apoditticamente ritenersi che la valorizzazione di circostanze pur provate, ma nell'ambito di uno specifico arco temporale, possano incidere indiscriminatamente sulla genitorialità anche in epoca successiva al loro esaurimento: ma deve ricorrere la presenza di tre elementi, da ritenersi dirimenti.
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pagina 13 di 37 In primo luogo, ove possibile, rileva la eliminazione della causa di tali condotte – come nella specie, essendo da ritenersi in larga parte esse legate al consumo di stupefacenti ed ad una disfunzionale mancata elaborazione della frattura affettiva –.
Appare perciò al riguardo opportuno richiamare le relazioni con efficacia fidefacente degli operatori coinvolti, cfr. rel. Ser.D. del 31.05.2023:
“Dalle valutazioni mediche effettuate tramite monitoraggio dei liquidi biologici su campioni ematici ed urinari non vi sono all'attualità evidenze di consumo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Il nostro per tutto il periodo di presa in carico ha mostrato piena disponibilità al programma terapeutico proposto dal servizio, respingendo fermamente le accuse rivoltegli dall'ex moglie di consumo di sostanze stupefacenti. Sempre puntuale agli appuntamenti, avvisando telefonicamente se impossibilitato a venire per motivi di lavoro o salute, curato nell'aspetto e consono nell'atteggiamento alla situazione…”; cui seguono, del medesimo tenore, rel. del 13.12.2023; rel. del
16.09.2024; rel. del 30.10.2024; rel. del 14.12.2024; rel. del 13.02.2025.
Dalla relazione del 28.05.2025 emerge anche che “Dal punto di vista psicologico, il sig. ha affrontato gli incontri con un Persona_1
atteggiamento generalmente aperto e riflessivo. Ha condiviso con l'équipe alcune difficoltà personali, tra cui preoccupazioni legate al figlio e tensioni emotive derivanti dalla delicata condizione di salute del padre. Queste problematiche familiari hanno talvolta inciso sulla regolarità della sua presenza fisica agli incontri, rendendo necessario gestire parte del percorso tramite colloqui telefonici. Nonostante ciò, il paziente mantiene una sufficiente capacità di gestione emotiva e una buona apertura verso il percorso terapeutico. […]il sig. sta seguendo con esito positivo gli Persona_1 obiettivi stabiliti nel percorso terapeutico.
Non si evidenziano comportamenti o segnali preoccupanti riferibili a un uso attivo di sostanze stupefacenti o alcoliche.
pagina 14 di 37 Nonostante stia affrontando una fase personale complessa e stressante, il paziente dimostra una sufficiente capacità di gestione emotiva e una buona apertura verso il percorso terapeutico proposto. Il Servizio rimane disponibile per proseguire il percorso e fornire eventuali chiarimenti o approfondimenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria”.
Appare opportuno aggiungere che simili considerazioni sono state effettuate nel corso della prima indagine peritale: “Nella lunga ed articolata indagine peritale non si sono mai riscontrati elementi predisponenti ad uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023).
Ancora: “gli episodi di “impulsività” del SI. come raccontato Per_1
dalla stessa SI.ra e riprodotti dalle registrazioni video e audio, si Pt_1 sono verificati unicamente all'interno di un momento circoscritto e contestualizzato (crisi matrimoniale), senza che sia emersa una consuetudine in altre sfere della sua vita. Tali debolezze, emerse e puntualizzate durante
l'indagine peritale, risultano essere affrontate dallo stesso attraverso un percorso psicoterapico già intrapreso dal mese di luglio 2022” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag. 37 e pag. 60).
Del pari, dinanzi alla seconda elaborazione peritale, peraltro con
Psicoterapeuta specializzata e peraltro operatore di “Centro Ascolto per
Uomini Autori di Reato (C.U.A.V. di PA e AG)”, non è stata negata la pregressa condizione additiva del padre: tuttavia, sebbene con le cautele e precisazioni dalla stessa effettuate, non sono state rilevate criticità ostative nell'area delle funzioni genitoriali.
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Può così valutarsi sussistente il secondo presupposto, ossia l'avvio di un processo – ancora in corso, per vero, con le conseguenze di cui si dirà – di revisione critica da parte dell'autore, oggi focalizzato sul potenziamento delle proprie risorse genitoriali.
pagina 15 di 37 Appaiono del resto allo stato solo allegati e non provati – essendo all'evidenza disponibile stata offerta una ricostruzione opposta da parte del resistente – i riferiti episodi di minacce, che attesterebbero, nella ricostruzione della ricorrente, una generica pericolosità del padre.
Mentre invece, in questo procedimento, si dispone di una approfondite e ripetute valutazioni personologiche che, pur non trascurando talune persistenti inefficienze rispetto ad alcune aree relazionali del padre (“l'elaborazione dei vissuti relativi alla separazione”, “parziale consapevolezza che, anche lui stesso, oltre la madre, possa avere un peso, con i propri atteggiamenti talvolta impulsivi, sul disagio che mostra ; la ancora non piena tolleranza alle Per_2
pressioni e frustrazioni), concludono escludendo criticità nelle funzioni genitoriali, le quali appaiono però in parte ridotte a causa del non sottrarsi al conflitto con la SI . Del pari sono escluse oggi difficoltà nella Pt_1 gestione del figlio dal punto di vista pratico- concreto (cfr. ultima elaborazione peritale).
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Può quindi valorizzarsi, da parte di questo Tribunale, l'angolo visuale prevalente, ossia quello della tutela dell'interesse del minore.
Infatti, il terzo elemento da prendere in considerazione ai fini del rigetto della domanda ablativa (e contemporaneamente della reiezione di qualunque opzione che preveda la sostanziale elisione di contatti spontanei con il padre) è la qualità della relazione tra il piccolo ed il resistente.
Al riguardo, appare necessario rammentare che l'idoneità genitoriale è un costrutto dinamico, regolato dai bisogni stessi e dalle necessità della prole, che richiede riscontro della capacità del genitore di attivare le proprie qualità e risorse personali, relazionali e sociali in funzione della traiettoria evolutiva dei figli, in modo da garantirne un armonico sviluppo fisico, psichico, affettivo e sociale.
pagina 16 di 37 Inoltre, nella valutazione della genitorialità nell'ambito di percorsi di tutela del minore, non si può prescindere dalla individuazione di tali fattori, ed anche del loro bilanciamento reciproco, per cui è necessario individuare le risorse della coppia genitoriale e dei rami parentali, in grado di controbilanciare il livello di rischio evolutivo connesso alla eventualità della affermazione di un solo stile genitoriale.
La valutazione deve così aprirsi alla situazione concreta, nonché al complessivo contesto di vita in cui il minore si trova, e dunque avere riguardo non soltanto alla dimensione negativa, delle lacune e delle criticità genitoriali, ma anche a quella positiva, delle eventuali risorse che gli sono messe a disposizione e degli equilibri (anche parziali) che lo stesso può avere conseguito.
Del resto, in un'ottica di rafforzamento e di implementazione dei diritti del minore si muove anche la Corte di giustizia UE, sia quando fa leva sul superiore interesse del minore a difesa e sostegno di taluni suoi diritti fondamentali: tale il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, comprimibile soltanto da altro prevalente contrario interesse dello stesso minore (CGUE 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, c. M Sgueglia, par. 54, 58, 59; CGUE 1° CP_1
luglio 2010, causa C-211/10 PPU, D. Povse c. , par. 64; CGUE 5 CP_2
ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, c. L. E, par. 60). CP_3
Nel caso di specie, nessuna valutazione agli atti disponibile consente il superamento – in ossequio a canoni di gradualità – di un criterio di proporzionalità della limitazione, che possa condurre ad optare per la chiesta reistituzionalizzazione dei contatti tra padre e figlio, ritenuta al contrario essa stessa fonte di possibile pregiudizio per il piccolo, ma solo ad una bilanciata applicazione di cautele, monitoraggi e limitazione di singole prerogative.
pagina 17 di 37 Le relazioni di aggiornamento periodico hanno, infatti, valorizzato la positiva coltivazione della relazione affettiva padre/figlio, descritta come
“valida e significativa” (v. ad es. rel. S.S. del 18.09.2023).
Fin dai primi incontri in modalità protetta il padre ha esternato la sua volontà di rafforzare il rapporto con il minore, mostrandosi amorevole, intercettando anche la comune passione per lo sport, palesando l'intenzione di voler superare le rimostranze della ricorrente (cfr. rel. S.S. sin dal 20.12.2021).
Detta relazione è stata, anzi, ritenuta meritevole di potenziamento (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag, 39: “Si è potuto osservare un notevole cambiamento nel SI. RE grazie agli incontri liberi: nei momenti iniziali, quest'ultimo non solo aveva difficoltà a gestire il distacco ma anche a muoversi col figlio in un ambiente diverso da quello utilizzato dello spazio neutro;
infatti, è stata data l'opportunità di un pomeriggio al mare, diverse occasioni al parco giochi, a San Vito Lo Capo alla scoperta dei luoghi di residenza e di lavoro del padre, e infine a casa dei nonni paterni a Trapani.
Nel corso di tali incontri liberi, il padre ha manifestato sempre maggiori capacità di gestione del figlio, a partire dei suoi bisogni primari (andare in bagno, fare la merenda, bere, etc, cambiarsi gli abiti dopo il pomeriggio al mare) fino alla gestione della propria rabbia nei confronti della madre di
). Per_2
È stato poi rilevato, sin dalla prima osservazione peritale, che “il SI. appare accogliere e comprendere le esigenze primarie del proprio Per_1
figlio, mostrando ricerca di protezione e di supporto;
attento appare sotto il profilo del coinvolgimento emotivo e degli scambi interpersonali con lo stesso.
(cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag. 43).
Da ultimo, con la seconda valutazione peritale, è stato coerentemente osservato anche che, sebbene “in sede di colloquio clinico, dai racconti offerti
e soprattutto nell'interazione con la figlio sono emerse talvolta atteggiamenti dell'uomo poco tolleranti della frustrazione”, il padre “privilegia il contatto
pagina 18 di 37 fisico col bambino e le sue richieste di abbracciarlo sono accolte da Per_2 immediatamente”.
Ed ancora, appare opportuno riportare quanto emerso anche dalla valutazione – ormai diacronica – da parte dei competenti operatori sanitari della , che mai hanno suggerito soluzioni escludenti Parte_3
contatti tra ed il padre: “La funzione genitoriale del signor RE Per_2 appare connotata da emotività e sintonizzazione affettiva con i bisogni e desideri del bambino, […]fragile la funzione normativa, in considerazione del breve tempo che padre e figlio trascorrono insieme.
A tal fine si suggerisce a codesta A.G. la prosecuzione delle azioni attive in favore del nucleo familiare, da parte dei servizi socio-sanitari, prevedendo che il piccolo possa trascorrere del “tempo libero” con il Per_2
padre sostenuto dalla rete familiare di appartenenza”. (si cfr. la relazione depositata il 29.05.2025).
Pertanto, lungi dal ritenersi pertinente qualsiasi opzione destitutiva, il
Tribunale allo stato ritiene appropriata una pronunzia meramente limitativa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione delle parti.
Non possono essere, infatti, ignorate le criticità rilevate anche dal perito da ultimo intervenuto, che ha suggerito che “il padre continui il percorso al
Serd per una maggiore consapevolezza della disfunzione di alcuni tratti di personalità e per una verifica rispetto alla dipendenza”.
*****
Ed allora, ai fini della compiuta illustrazione del proposto intervento regolativo/limitativo, occorre valorizzare l'esito delle C.T.U., supportate da ampia letteratura e pertinenti rilievi di competenza specifica, nonchèdei numerosi e prolungati percorsi attivati con l' , in Controparte_4
sinergia con i Servizi sociali, il Ser.D., e la Neuropsichiatria infantile.
Dagli approfondimenti è emerso che il sistema familiare è incastrato in dinamiche cristallizzate: “La coppia genitoriale appare concentrata sul piano
pagina 19 di 37 delle accuse e delle critiche reciproche, non riuscendo a cogliere in modo autentico i bisogni e le necessità del bambino” (cfr. rel. U.O.S. Psg. del
6.02.2024), tanto che “le funzioni genitoriali stentano ad assumere predominanza e appaiono soccombenti rispetto al piano coniugale” (cfr. rel.
C.T.U. del 24.01.2025).
Quadro che certamente può ulteriormente danneggiare il piccolo esponendolo a continui conflitti di lealtà e “che potrebbe farlo sentire Per_2
ad un certo punto responsabile con ogni comprensibile conseguenza per la sua crescita serena ed equilibrata” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023).
In un siffatto contesto, infatti, il minore ha sperimentato una notevole sofferenza psicologica: “Il minore lascia trasparire perfettamente il suo vissuto emotivo in merito alla sua delicata situazione familiare, attraverso le parole, le sue espressioni emotive, affettive e comportamentali, soprattutto nel momento del distacco durante gli incontri del padre, nei quali inizialmente rifiutava di accettare l'arrivo della madre, affermando di non volersi ricongiungersi con lei ma di rimanere col padre. Nonostante la tenerissima età, riesce a trasmettere all'esterno le proprie emozioni, le proprie paure e la lunga osservazione psicologica ha fatto emergere perfettamente l'attuale stato di angoscia in merito alla mancanza della presenza contemporanea dei suoi genitori nella sua vita e al perché non vivano tutti insieme, frase più volte sottolineata dal piccolo, espressione naturale e fisiologica di un suo desiderio.
… Questa mancata certezza familiare rischia di indebolirlo nella crescita personale e di non farlo sentire tutelato all'interno di un quadro familiare con tale livello di criticità. … Preme sottolineare come appare Per_2
scarsamente in grado di far fronte alle frustrazioni nei momenti di diniego, come osservato durante gli incontri liberi, nei quali comincia a darsi pugni in testa (confermato anche dalle maestre e dagli operatori dello spazio neutro) e
a mettere in atto delle stereotipie, sbattere velocemente gli occhi. Il minore non è stato rispettato nel suo mondo di bambino così piccolo, subendo a causa
pagina 20 di 37 della conflittualità familiare allontanamenti/abbandoni che, se prolungati nel tempo, rischiano seriamente di compromettere la fisiologica crescita psico- fisica” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pagg. 44-45).
Ed ancora: “Mostra di avere un buon legame con entrambi i genitori, se pur con alcune differenze relazionali. Cerca di compiacere i genitori e mostra con entrambi aspetti di difficoltà a esprimere autenticamente ciò che prova per timore che il genitore presente ne soffra. Gli incontri hanno dimostrato che il bambino ha difficoltà a integrare il mondo materno e il mondo paterno con un palese conflitto di lealtà che non gli permette di esprimere il suo desiderio di stare col padre e con la famiglia paterna” (cfr. rel. C.T.U. del 24.01.2025 pag.55).
Come anticipato, il C.T.U., che ha ascoltato il minore in condizioni protette, allegando anche videoregistrazione – di cui il piccolo è apparso in vari tratti consapevole, volgendosi a osservare l'obiettivo – ha individuato l'origine del disagio di nella consapevolezza di essere conteso tra i due genitori Per_2
e nel timore di deludere o ferire ciascuno di loro qualora manifesti affetto verso l'altro: “In riferimento alla figura paterna sono presenti vissuti di perdita e nello stesso tempo un bisogno della figura maschile a cui potersi affidare.
Adeguate sembrano le funzioni cognitive in riferimento all'età. È evidente che sia in conflitto tra due tensioni contrastanti: tra i pensieri che nutre Per_2 nei confronti del padre reale e il padre che viene prospettato dall'altro genitore (un padre poco attento ai suoi bisogni, che si distrae, che lo fa giocare ai videogame). Gli incontri hanno dimostrato che il bambino ha difficoltà a integrare il mondo materno e il mondo paterno con un palese conflitto di lealtà nei confronti della madre che non gli fa esprimere il suo desiderio di stare col padre e con la famiglia paterna.
L'immagine interna che ha del paterno è quella di un paterno Per_2 da cui deve prendere le distanze, almeno verbalmente. Nonostante il minore utilizzi lo spazio disegnando e giocando continua per tutto l'incontro a
pagina 21 di 37 mantenere un atteggiamento difensivo con la tendenza a fornire risposte telegrafiche e frammentarie quando si parla del padre.
Ciò che bisogna sottolineare come area di criticità è che in Per_2
maniera ambivalente, esprime atteggiamenti oppositivi e desideri di riavvicinamento nei confronti della figura paterna. Profondamente coinvolto nella conflittualità genitoriale, nel tempo ha dovuto sostenere pesanti posizioni anche a livello giudiziario, responsabilità troppo grandi per un bambino della sua età. In sintesi, ur apparendo sereno nella relazione con entrambi Per_2
i genitori, non vive appieno tale dimensione affettiva nel timore di ferire le figure genitoriali, in particolare la madre. È evidente il timore di esplicitare il desiderio di stare col padre e di omettere che il compagno della madre sia una figura nella sua vita. È costretto ad utilizzare il pensiero per distanziarsi dalle emozioni, rispetto alle quali mette anche in moto una notevole operazione di rimozione, di distanziamento. È evidente che sia stato spettatore di Per_2
accuse reciproche dei genitori, di offese e si è trovato triangolato ed incastrato all'interno di dinamiche fatte di ricatti affettivi, di alleanze, di conflitti di lealtà che hanno avuto come epilogo lo schieramento nei confronti della madre, forse con la spiacevole sensazione di tradirla. Al momento riconoscere questa comune appartenenza e identificazione con l'area paterna è difficile, poiché ancora molto piccolo, non ha la possibilità di affermare un Per_2 proprio spazio di autonomia” (cfr. rel. C.T.U. del 21.01.2025 pagg. 51-52).
Analoghe considerazioni hanno accompagnato il più recente ascolto:
“La contraddittorietà emotiva emerge in tutta evidenza quando si ipotizza la poesia sul padre per la festa del papà e tiene a inventare una poesia dove lo dipinge come “un eroe”.
Tuttavia non si vuole escludere, con questo, che non ci possano essere stati episodi in cui abbia assistito ad atteggiamenti di rabbia paterni ma nello stesso tempo non si esclude che ci siano stati atteggiamenti confusivi e di triangolazione da parte della figura materna e che il bambino sia stato
pagina 22 di 37 orientato ad assumere tale atteggiamento nei confronti del padre pur di non perdere il legame con la madre. Spesso, a parere della scrivente, Per_2
fornisce spiegazioni deboli, parole prese in prestito dagli adulti, atteggiamenti ambivalenti e si intravedono promesse materne di voli e segreti da mantenere, che lasciano trapelare speranze di fuga da un contesto territoriale ed emotivo difficile. Si è del parere che la lotta contro il padre non sia autentica. Sembra che non ci sia la possibilità di rispettare il ruolo genitoriale paterno e che non sia favorito il libero accesso al padre e alla sua rete di riferimento con una collaborazione sul piano della cogenitorialità” (cfr. rel. integrativa C.T.U. del
25.03.2025).
In questo periodo, è stato utile il contributo dei nonni paterni (cui sono state estese le valutazioni del S.S.3), che conservano con il minore ormai abituali momenti di accudimento, legame affettivo e nei confronti dei quali non risultano provate criticità tali da condurre ad escludere la opportunità di un loro persistente intervento a supporto del figlio e del nipote, come confermato da tutti i professionisti coinvolti.
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Quanto alla ricorrente che asseritamente sta seguendo ancora un percorso psicologico personale, il che suggerisce di valorizzare una residuale possibilità di recupero –, per diverse ragioni, va ritenuto allo stato da limitare - in parte - il fascio delle sue prerogative genitoriali, atteso che anche rispetto a costei sono state evidenziate dalle valutazioni via via intervenute talune aree con connotazioni disfunzionali.
E ciò non perché – come sostenuto dalla ricorrente - siano stati sottostimati gli effetti della violenza a suo tempo subita e percepita, di cui chiaramente si riconosce l'effetto traumatizzante, soprattutto rispetto alla lettura delle condotte e degli eventi riguardanti la relazione tra il padre ed il piccolo. 3 Tra le altre, v. nota del S.S. San Vito Lo Capo del 27.08.2025, v. nota S.S. di Trapani del 18.02.2025, del 5.03.2025 e dell'11.04.2025. pagina 23 di 37 Al contrario, dette carenze sono state rilevate ad una valutazione – all'attualità e supportata da ogni necessario rilievo di competenza specifica – delle effettive caratteristiche del parenting e delle modalità di esplicazione dello stile genitoriale, soprattutto nell'ambito della connessione affettiva ed alla rilevata scarsa capacità della madre di sottrarre il piccolo a condizionamenti derivanti da una strutturale svalutazione della altra figura.
Infatti, se sono emerse indubbie doti e capacità di accudimento e di attaccamento al figlio, sono emerse anche talune sequele pregiudicanti: “La
ha utilizzato, e ancor oggi tende ad utilizzare, gli atteggiamenti Pt_1
inappropriati del passato del RE come strumento di svalutazione della figura paterna, non comprendendo come tale atteggiamento rischi di compromettere in maniera rilevante agli occhi del piccolo l'immagine paterna
e, di conseguenza, di alterare i normali processi di identificazione, potendo causare una grave vulnerabilità psicologica nel minore. Nei comportamenti della non si può intravedere semplicemente un sentimento materno Pt_1 di preoccupazione nei confronti di quanto potrebbe accadere al figlio quando insieme al padre, ma anche una manipolazione della realtà che l'ha condotta, partendo da fatti a lei, e non al figlio, personalmente accaduti, ad esasperare non soltanto qualsiasi difficoltà relazionale che il comportamento passato del
RE potrebbe comportare per il figlio, ma anche, e soprattutto, il ruolo paterno, definito “assente, disinteressato, egoista”. Pertanto, può affermarsi che le competenze genitoriali della SI.ra , appaiano Pt_1
“sufficientemente soddisfacenti” (cfr. rel. C.T.U. del 18.01.2023 pag. 32).
E ciò non solo alla prima valutazione peritale, ma anche nel corso del procedimento, in cui è emersa “una difficoltà relazionale nella SI, che vive il confronto in modo unidirezionale, utilizzando argomenti specifici e fatti concreti talvolta come muro difensivo che impedisce l'accesso alla possibilità di un dialogo libero, più spontaneo, non strutturato e in ultimo rende difficoltosa la creazione di un'alleanza di lavoro solida. Nel confronto,
pagina 24 di 37 collabora solo su alcune decisioni, che non si discostano troppo dalle sue idee, ma, sembrerebbe, senza attivare un metalivello di riflessione, decentrato, che le consenta di osservare la situazione dal punto vista dell'interesse del minore
a 360 gradi” (cfr. rel. coordinatore genitoriale del 7.01.2023).
Sotto questo profilo, va sottolineato che anche la valutazione da ultimo intervenuta ha dovuto indugiare sugli effetti certamente pregiudizievoli di un approccio monogenitoriale per il piccolo, apparso in più occasioni (anche in sede preliminare penale) solo parzialmente attendibile: “ tende a Per_2
rifugiarsi nella famiglia e nell'area materna. Sembra vivere un paterno da cui deve prendere le distanze con una svalutazione della possibilità di un suo cambiamento.
Sembra che non sia protetto da un invischiamento anche su tematiche giuridiche poco consone per la sua età, dalle quali non riesce a prendere le distanze.
È' evidente che è stato spettatore di accuse reciproche dei Per_2 genitori, e si è trovato incastrato all'interno di dinamiche disfunzionali e di conflitti di lealtà che hanno avuto come epilogo lo schieramento nei confronti della madre con la spiacevole sensazione di tradirla” (rel. C.T.U. del
25.03.2025).
Anche i servizi sanitari hanno efficacemente chiarito il tratto tipico di tale impostazione, stigmatizzando come “Nel corso della narrazione la SI
non riesce a spostare il focus della riflessione sui bisogni e desideri Pt_1
di resta fortemente ancorata a “ciò che è più giusto” secondo lei, il Per_2 figlio desideri e provi, con il rischio di sovrapporre i suoi desideri, bisogni e aspettative a quelle del figlio.
Nel corso dei colloqui psicologici con il signor si rileva un Per_1
interesse paterno maggiormente focalizzato sulle necessità del bambino.
Detta prospettiva, inoltre, non ha reso possibile pervenire ad una piena alleanza delle parti con i servizi – terzi – delegati per la esclusiva promozione pagina 25 di 37 del benessere del minore (cfr. ad es. nota NPI del 20.06.2024 e nota S.S. del
18.09.2023), nè con gli ausiliari via via nominati (cfr. anche memorie conclusive del Curatore speciale).
A questo punto, può anticiparsi come la difficoltà manifestata dalle parti, soprattutto dalla madre, nel cooperare con ulteriori professionisti anche nominati per il coordinamento imparziale delle dinamiche organizzative, pure per singoli segmenti della quotidianità del piccolo, suggerisca di non confermare, anche a definizione intervenuta, la nomina di un coordinatore privato.
Appare quindi sufficiente (ed indispensabile) il deferimento di singole aree decisionali, in caso di insuperabile contrasto, al Servizio sociale territorialmente competente.
Detta valutazione si conferma preferibile anche alla luce di quanto rilevato dallo stesso coordinatore: “Gli scambi che avvengono tra le parti sono caratterizzati da continue recriminazione e accuse sullo stato di benessere/malessere di addebitato all'altro genitore che talvolta Per_2 assumono toni irrispettosi dell'altro.
L'atteggiamento della madre, svalutante nei confronti di tutti gli attori coinvolti nel procedimento, ha determinato il disattendere quanto indicato da questo coordinamento genitoriale congiuntamente al curatore speciale in diverse circostanze in cui, non trovando accordo tra le parti, è stato necessario intervenire per mediare e dare indicazioni in merito alle scelte da fare nell'interesse del bambino.
In tal senso, si segnala come la coppia si mostri in seria difficoltà nel prendere decisioni condivise anche in ordine alla gestione di banali aspetti della vita quotidiana di un bambino piccolo come, per esempio, la recente questione della scelta dell'attività sportiva da far svolgere a che, Per_2 trovando opposizione da parte dei genitori su quanto indicato dall'altro, ha
pagina 26 di 37 richiesto l'intervento della NPI” (cfr. rel. coordinatore genitoriale del
10.10.2025).
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Passando così alla illustrazione del regime di affidamento del figlio minore osserva il Tribunale che se è vero che l'affido condiviso Per_2
rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337- ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, tuttavia è vero anche che suddetto regime può essere derogato, in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. sent. n. 28244/2019)
Nel caso di specie, alla luce di quanto argomentato, ritiene il Collegio di valorizzare gli esiti delle indagini demandate ai fini della individuazione del più confacente regime di affido, confermando, condivise pure le conclusioni del Pubblico Ministero, l'attuale regime di affidamento al Servizio Sociale e di collocamento presso la madre nella casa coniugale (più che adeguatamente attrezzata per garantire il benessere del piccolo: si cfr. la relazione del SS di
Erice del 24.1.25), la cui assegnazione si conferma in capo alla Pt_1
Del resto, come anche di recente chiarito dal SC, le disposizioni dell'art
333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che — pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni — hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori (“ogni altro provvedimento relativo alla prole”, come recita l'art. 337-ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve
pagina 27 di 37 muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute (cfr. Cass. 32290/2023).
Aprendo pertanto, come pocanzi anticipato, la valutazione allo specifico quadro familiare e relazionale che circonda al momento il piccolo Per_2 osserva il Tribunale che detto quadro è stato nella sua interezza oggetto di ripetute indagini e valutazioni da parte dei vari esperti incaricati di individuare il regime più consono al benessere psicofisico del minore Per_2
Il C.T.U. ha profilato “alcune aree critiche che costituiscono fattori di rischio per la crescita psico-affettiva di In primo luogo, quella della Per_2
relazione tra i due genitori, che si delinea come una dinamica pervasa tuttora da tensioni e accuse reciproche, e che impedisce una dimensione della bigenitorialità. In secondo luogo, la condizione psicologica del minore il cui assetto emotivo-affettivo ha fatto risaltare contenuti di disagio psicologico”
(cfr. rel. C.T.U. del 24.01.2025 pag. 53).
Per tutto quanto - anche sopra evidenziato - non è percorribile la strutturazione di un ordinario regime di affido condiviso, né esclusivo, essendo l'affidamento limitato al Servizio nella specie, anche alla stregua dei canoni suggeriti dai giudici di legittimità, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore (Cass. Cit. 32290/2023).
In primo luogo, non appare predicabile la opportunità di scambi diretti e confronti tra i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, che – fatta eccezione per quanto meglio appresso – potrà essere disgiuntamente attribuita a ciascuno per i momenti di collocamento diretto, che allo stato sono prevalenti con la madre, unanimemente riconosciuta abile nella gestione della quotidianità del piccolo (cfr. da ultimo la CTU del 24.1.25: la SI
sembra gestire adeguatamente il figlio dal punto di vista partico- Pt_1 concreto. È attenta a tutti gli aspetti di cui ha bisogno di salute, di accudimento e di socializzazione).
pagina 28 di 37 In secondo luogo, non appare possibile immaginare un efficace confronto per le questioni di maggiore importanza e straordinaria amministrazione, sia per la sopracitata inopportunità di contatti per le vie brevi
(apparendo invece in tale settore necessario disporre la prosecuzione nell'uso del canale di posta elettronica), sia perché si è già ripetutamente realizzata la trasformazione di svariate questioni in una estenuante ed aspra contrapposizione, anche per decisioni la cui adozione richiedeva immediatezza, sinanche di carattere sanitario.
In terzo luogo, perché detta paralisi non apparirebbe utilmente superabile neppure con una opzione monogenitoriale (che, nella sua declinazione ordinaria, prevederebbe peraltro la necessaria condivisione di questioni di massima importanza) atteso che, come si può desumere dalle valutazioni e considerazioni più volte espresse da tutti gli operatori e specialisti intervenuti, appare necessario che alla definizione delle priorità e della organizzazione di vita del piccolo debbano potere concorrere entrambi Per_2
i genitori.
Costoro infatti, pur nelle rilevate disfunzionalità, possiedono caratteristiche complementariamente utili ad un positivo sviluppo psicofisico del figlio, se esercitate in modo equilibrato.
Prospettiva, questa, per vero considerata anche all'esito della osservazione dagli operatori di psicologia giuridica ([…] si rileva come la genitorialità della SI sia connotata probabilmente da aspetti Pt_1
tendenti al bisogno personale di controllare ogni aspetto della vita del piccolo sovrastimando quelle che sono le sue necessità. Il signor nella Per_2 Per_1
relazione educativa con il figlio appare più centrato rispetto ai bisogni di quest'ultimo anche se prevale “immaturità emotiva” che rende difficoltoso ad oggi costruire un dialogo genitoriale condiviso in ascolto dei desideri del piccolo rel. 6.2.24), nonché anche dal CTU da ultimo incaricato che, Per_2 nel proporre addirittura l'affidamento condiviso ordinario e senza pagina 29 di 37 temperamenti, ha inteso valorizzare la necessità di rimarca(re) il riconoscimento della capacità genitoriale di entrambi (cfr. CTU del 3.12.24, p.
58).
Pur condividendo detta ultima necessità, tuttavia, per il Tribunale è invece necessario che, nei settori attualmente caratterizzati da maggiore criticità - che possono ritenersi: la residenza abituale, i viaggi, l'organizzazione di talune ricorrenze, la salute e lo sport - il responsabile del Servizio Sociale di
Erice, previa costante interlocuzione con i servizi sanitari che hanno in carico il minore, dovrà coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, sebbene in via residuale (residualità che scongiura la deresponsabilizzazione, quantomeno primaria, dei genitori, paventata dalla NPIA nella ultima relazione di ottobre
2025, agli atti), funzioni anche sostitutive, limitatamente ed esclusivamente a tali ambiti (sul punto, diffusamente, la già citata Cass. 32290/2023).
Detta elencazione di aree critiche assorbe, così, le questioni circa la individuazione concreta dei periodi in cui eventualmente il piccolo possa trascorrere delle vacanze con ciascuno dei genitori, anche all'estero: permane, comunque, la segnalazione del rischio di sottrazione, che esclude che il piccolo possa essere trasferito senza il consenso delle parti, ovvero dell'affidatario individuato per l'esercizio decisorio residuale.
Più in particolare, il responsabile del Servizio Socio affidatario, o suoi delegati ad acta potranno assumere le decisioni di maggiore rilievo in caso di insuperabile contrasto che permanga nonostante l'interlocuzione – anche mediata dai difensori – via mail.
Eventuali problemi di salute, salvi casi di emergenza, dovranno essere documentati con certificato redatto dal pediatra o medico di base, che suggerirà le opportune determinazioni di specifica competenza ed indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
pagina 30 di 37 Entrambi i genitori, separatamente, potranno ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso, così come potranno seguire il figlio nell'andamento scolastico, informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Come per la frequenza scolastica, i genitori potranno autonomamente e separatamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose e sulle riunioni previste per i genitori.
Entrambi, ancora, dovranno permettere e garantire anche economicamente la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative verso le quali il bambino esprima un desiderio di partecipazione e tali attività saranno comunque, in caso di contrasto, scelte dal responsabile del servizio affidatario sentiti gli insegnanti, il medico (se del caso anche lo specialista di NPIA che lo ha in carico) del minore, per valutare l'idoneità della disciplina, ma sempre avendo riguardo ai desideri del minore.
*****
Quanto all'esercizio del diritto di visita, ritiene il Collegio di poter conformare il regime di visita ordinario del padre alla scansione proposta dal
C.T.U., di seguito riportata: “per la regolamentazione della gestione del tempo settimanale con il padre si ritiene che possa frequentare il padre Per_2
lunedì dall'uscita di scuola con il riaccompagnamento nella casa materna alle ore 20 e il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle 20. I fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica, a settimane alterne, presso ciascun genitore fino alle 20”.
Ciò, senza limitazioni di domicili (se in Trapani dai nonni paterni o a
San Vito, o a Castelluzzo), essendo stati essi tutti esaminati dai S.S. e reputati adeguati.
Appaiono tuttavia necessarie, proprio in considerazione delle diffuse criticità rilevate in sede di applicazione, alcune precisazioni.
pagina 31 di 37 Ebbene, il prelievo ed il riaccompagnamento interverranno avendo cura di escludere contatti diretti tra i genitori e dunque a cura (da un lato ovvero dall'altro) dei nonni, se in possesso dei requisiti per la guida ed il trasporto di bambini, ovvero a cura di soggetti terzi di fiducia.
Durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, quello assente avrà diritto a comunicazioni circa lo stato ed il collocamento del minore, per il cui trasporto e sistemazione andranno comunque adoperate tutte le cautele e misure necessarie ad assicurarne sicurezza e benessere.
Nel caso di pernottamenti con il padre, come precedentemente disposto, dovranno essere date comunicazioni e su richiesta foto – sempre via mail - anche all'addormentamento ed al risveglio.
Le festività civili e religiose verranno alternate, comprensive di vigilia
(limitatamente alle vigilie di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Ferragosto) e pernottamenti, sempre alternati: così, se un anno il minore avrà trascorso, pernottando, la vigilia di Natale con la madre, trascorrerà il 25 dicembre dalle ore 11.00 alle 21.30 con il padre e successivamente la notte di san Silvestro con il padre e il giorno di Capodanno con la madre, con la medesima articolazione oraria.
Se ricadenti in periodo non scolastico e diversi dai giorni settimanali di visita, il prelievo del minore in festività vigilare interverrà alle 18.00.
Compleanni dei genitori, di parenti, ricorrenze varie per ciascun ramo familiare, verranno trascorse dal minore unitamente ai genitori e parenti di detto ramo, in aggiunta al diritto di visita già previsto. Ciò, se sul territorio del circondario. Diversamente, se coinvolgenti spostamenti e viaggi, essi rientreranno tra gli spostamenti e viaggi rimessi – sempre in difetto di accordo
– al responsabile del SS.
Ancora, durante i periodi di sospensione scolastica estiva il minore potrà frequentare GR (in difetto di accordo rimesso al SS) quantomeno sino al 30 giugno, con permanenza del diritto di visita come in periodo scolastico.
pagina 32 di 37 Dal 1 luglio e sino all'inizio della scuola il minore potrà stare con il padre a fine settimana alterni, dalle 18.00 del venerdì sino alla domenica alle
21.30. Durante la settimana potrà stare con il padre dalle 18.00 del martedì sino alle 21.30 del mercoledì.
Infine, il responsabile del Servizio sociale (che avrà facoltà di delega anche per quelli sul territorio di San Vito lo Capo) ed i professionisti sanitari tutti già delegati dovranno monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e del benessere del minore, con onere di relazione unitaria al
G.T. a mesi 9, salve eventuali segnalazioni tempestive di condotte pregiudizievoli o inadempienti rispetto alle prescrizioni del Tribunale.
Va rammentato infatti, che le presenti disposizioni devono intendersi valide rebus sic stantibus, ben potendo essere suscettibili di modifica migliorativa per entrambi, ma anche di espansione della efficacia limitativa, nel caso di atteggiamenti ulteriormente pregiudizievoli al benessere della prole.
*****
Passando ora alla valutazione circa l'opportunità di interventi attuativi, di vigilanza e/o supporto, rileva il Collegio che il C.T.U. ha concluso indicando come necessaria “la prosecuzione del sostegno alla genitorialità sia presso il Servizio di Psicologia Giuridica dell'Asp sia con l'aiuto del
Coordinatore per le controversie emergenti”.
Ebbene, ritiene il Tribunale certamente di ribadire l'invito alle parti alla prosecuzione dei percorsi in atto con la , ma – per le ragioni già CP_5
sopra espresse che qui devono intendersi richiamate – di doversi discostare dal suggerimento attinente alla nomina di un coordinatore familiare.
Né il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale assunto a conclusione del procedimento richiede, trattandosi di regime ante riforma, la nomina (o la conferma della nomina adottata in corso di causa) del curatore speciale, che nella originaria impostazione data dagli artt. 78 e 79 c.p.c. ha
pagina 33 di 37 compiti e funzioni legati nel processo, ove rappresenta, in maniera indipendente ed imparziale, gli interessi del minore (Cass. Cit. 32290/2023).
*****
Passando agli aspetti economici, si osserva che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Orbene, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale e patrimoniale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, le sue capacità professionali e l'apprezzabile compendio immobiliare nella sua titolarità (cfr. accertamenti tributari in atti), pure messo a reddito con attività ricettiva, il Tribunale reputa equo imporre a carico di l'obbligo di contribuire mensilmente nella misura di € Persona_1
500,00 rivalutabili mensili al domicilio della madre, al mantenimento del figlio minorenne le cui esigenze crescono anche con l'avvio della Per_2
scolarizzazione e considerandosi la necessità di assicurare tenore di vita consono alla condizione familiare.
Considerata l'attuale prevalenza dei tempi di gestione della quotidianità,
l'AU verrà percepito interamente dalla madre (Cass. n. 4672/2025).
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole, individuate secondo il locale protocollo, in mancanza di diversa domanda, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Dette disposizioni avranno efficacia dalla presente pronuncia.
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In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, si osserva che, pur risultando allo stato una sproporzione tra le risorse e le pagina 34 di 37 capacità delle parti, la domanda va solo limitatamente accolta, rispetto alle richieste come formulate e rispetto alla misura sin qui stabilita, tenendo conto dell'assenza di impedimenti all'attività lavorativa, della giovane età e della attuale disponibilità della casa coniugale da parte della SI.
Osserva in primo luogo il Tribunale che permane, come è noto, con la separazione un dovere solidaristico: ed in effetti il resistente è risultato percettore e capace di produrre redditi, derivanti sia da pregresse parentesi lavorative come dipendente sia, nell'ultimo periodo, dall'avvio di propria attività imprenditoriale come già sopra valorizzata.
In secondo luogo, dagli approfondimenti tributari svolti, non consta la percezione di parificabili redditi da parte della ricorrente, sebbene costei, con apprezzabile impegno abbia recentemente tentato di rendersi autonoma come dalla stessa affermato, con occasionale impiego part-time.
Cosicché, congiuntamente valorizzati il dovere di solidarietà gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica disparità reddituale, ma d'altro canto la capacità parzialmente espressa dalla ricorrente, appare equa l'imposizione a carico del RE di un assegno in favore della moglie, dell'importo di € 400,00 mensili, dalla presente pronuncia.
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Infine, è in parte inammissibile, considerata la tardiva proposizione, la domanda risarcitoria per fatti pregressi alla maturazione dei temi istruttori, considerate le preclusioni di rito previgenti (in cui peraltro non trova spazio la qualificazione ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.) in parte generica.
Quanto alla richiesta di ammonimento, esso va nuovamente formulato, ma ad entrambi i genitori, che dovranno astenersi: dal coinvolgimento del minore nei temi di causa, dalla reciproca svalutazione in sua presenza, dalla mancata cooperazione con gli operatori sociali e sanitari delegati.
*****
pagina 35 di 37 Infine, attesa la complessità della vicenda e visto il tenore delle statuizioni adottate, le spese del giudizio e quelle occorse per gli approfondimenti peritali (liquidate in separati decreti) devono ritenersi compensate tra le parti.
Entrambi i genitori andranno solidalmente condannati alla rifusione delle spese per il compenso del Curatore speciale, in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto Persona_1 matrimonio civile, in data 4.10.2017, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (TP), al n.
3, parte I, anno 2017, con addebito al resistente;
- conferma l'affidamento del figlio minore ai Servizi sociali, Per_2
mantenendone il collocamento presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi coabiti con il figlio minore;
- regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria e del diritto di visita come meglio in parte motiva;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 9 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
mantiene la presa in carico del padre al SERD per verifiche con periodicità quindicinale, con onere di riferire alla medesima scadenza, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Persona_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno Parte_1
dell'importo di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice pagina 36 di 37 ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del
50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Persona_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno Parte_1 dell'importo di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa tra le parti le spese di lite e di C.T.U. separatamente liquidate;
- condanna entrambe le parti alla rifusione delle spese di lite per l'intervento del Curatore, anche nei subprocedimenti, che si liquidano in favore dell'Erario per complessivi € 14.103,00, oltre accessori e oneri e spese generali come per legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11 novembre
2025
Il Giudice estensore
RI Lo CO
Il Presidente Michele Ruvolo
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