CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 753/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio, 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010404014-2017 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: L'ufficio ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione fra le parti con allegato accordo conciliativo sottoscritto dalle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha interposto appello avverso la sentenza n. 51/01/24 con cui la CGT di primo grado di
Imperia ha accolto solo parzialmente il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, dichiarando la titolarità della contribuente sul 50% dei redditi emersi in sede di collaborazione volontaria.
Nelle more del giudizio è intercorso tra le parti un accordo conciliativo che è stato depositato dall'Ufficio munito delle firme digitali delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'accordo conciliativo depositato agli atti del processo che prevede l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 753/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio, 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010404014-2017 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: L'ufficio ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione fra le parti con allegato accordo conciliativo sottoscritto dalle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha interposto appello avverso la sentenza n. 51/01/24 con cui la CGT di primo grado di
Imperia ha accolto solo parzialmente il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, dichiarando la titolarità della contribuente sul 50% dei redditi emersi in sede di collaborazione volontaria.
Nelle more del giudizio è intercorso tra le parti un accordo conciliativo che è stato depositato dall'Ufficio munito delle firme digitali delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'accordo conciliativo depositato agli atti del processo che prevede l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.