Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11241
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Sentenza 30 luglio 2002

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L'interpretazione, da parte degli arbitri, di una disposizione in senso lato negoziale (contenuta in un contratto, un capitolato, uno statuto, ecc.) può essere contestata, attraverso l'impugnazione per nullità del lodo, soltanto in relazione alla violazione od erronea applicazione di una norma, o di un principio, di ermeneutica contrattuale; sicché, in ordine alle norme dello statuto di una persona giuridica privata, è inammissibile la censura che si limiti alla mera critica della ricostruzione, operata dagli arbitri, del loro contenuto - e, attraverso questo, delle manifestazioni di volontà di detti enti -, sia pure sotto il profilo della denuncia del mancato rispetto della disposizione pattizia.

In tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo, secondo n. 6 e terzo, e 829, comma primo n. 5, del codice di procedura civile - requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalità di deliberazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11241
    Data del deposito : 30 luglio 2002

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