Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 2
L'interpretazione, da parte degli arbitri, di una disposizione in senso lato negoziale (contenuta in un contratto, un capitolato, uno statuto, ecc.) può essere contestata, attraverso l'impugnazione per nullità del lodo, soltanto in relazione alla violazione od erronea applicazione di una norma, o di un principio, di ermeneutica contrattuale; sicché, in ordine alle norme dello statuto di una persona giuridica privata, è inammissibile la censura che si limiti alla mera critica della ricostruzione, operata dagli arbitri, del loro contenuto - e, attraverso questo, delle manifestazioni di volontà di detti enti -, sia pure sotto il profilo della denuncia del mancato rispetto della disposizione pattizia.
In tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo, secondo n. 6 e terzo, e 829, comma primo n. 5, del codice di procedura civile - requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalità di deliberazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11241 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TERSAN PUGLIA & SUD ITALIA SPA, in persona del lergale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANINO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI PACCIONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO E.C.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONELLI 45, presso l'avvocato MATTEO MAZZONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato PACCIONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MAZZONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso l'inammissibilità del ricorso o in sub rigetto, dei motivi quinto, ottavo e nono;
rigetto dei restanti motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Con lodo depositato il 15 marzo 1994 e sottoscritto soltanto da due dei tre componenti, il Collegio arbitrale previsto dall'art.19 dello statuto del Consorzio E.C.U., costituito tra le imprese Holst Italia s.p.a., CO.BA s.p.a., AN GL & Sud Italia s.p.a., dott. OM Di BA, rag. AN D'ST e ON GE, onde partecipare alla gara indetta dall'Acquedotto pugliese per il conferimento della concessione per l'effettuazione di depurazione dei reflui di fognatura, dichiarò la AN GL inadempiente alla obbligazione assunta di provvedere allo smaltimento dei fanghi, nonché esclusa dal Consorzio.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 gennaio 1999, ha respinto l'impugnazione di detta società, osservando: a) che nella parte conclusiva del lodo si dava atto, seppure con termini imprecisi, che la decisione era stata emessa da tutti gli arbitri in conferenza personale, ma sottoscritta soltanto da due di essi perché il terzo arbitro aveva depositato relazione di dissenso;
b)che la nomina del proprio arbitro era stata ritualmente deliberata dal consiglio direttivo del Consorzio come si ricavava dal verbale del 9 marzo 1993 allegato all'istanza di arbitrato attestante che alcune consorziate avevano comunicato al Consiglio direttivo la loro intenzione di adire il collegio arbitrale e nominato il proprio arbitro;
c)che correttamente il lodo aveva escluso la dedotta violazione dell'art. 2607 cod.civ. concernente la modificazione del contratto posto che l'esclusione è invece regolata dall'art.2609 e richiede una deliberazione adottata dalla maggioranza prevista dallo Statuto;
d)che non era comprensibile il contenuto della censura volto a dimostrare la nullità della delibera del Consiglio direttivo per genericità dell'oggetto, nonché l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda di accesso all'arbitrato, peraltro smentita dai menzionati atti e non sussumibili sotto alcuna delle ipotesi di nullità stabilite dall'art.829 cod.proc.civ. Per la cassazione della sentenza la soc. AN GL ha proposto ricorso per 9 motivi;
cui resiste il Consorzio con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso, la AN denunciando violazione degli art.823, comma 2' n.5 e comma 3', nonché dell'art.829 n.5 cod.proc.civ., censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di nullità del lodo perché sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, senza l'attestazione che era stato deciso in conferenza personale di tutti e che il terzo arbitro avv. Barone non aveva voluto sottoscriverlo: e malgrado non fosse consentito integrare in alcun modo l'omissione neppure attraverso le dichiarazioni dell'arbitro dissenziente contenute nella relazione di minoranza dallo stesso presentata.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello non ha dubitato affatto della necessità di tale duplice attestazione per la validità della pronuncia arbitrale resa a maggioranza, ma al contrario della società ha ritenuto che l'attestazione sudetta, non abbisognando di formule particolari, fosse ravvisabile nelle disposizioni della parte conclusiva del lodo laddove si dava atto sia pure con espressioni poco appropriate, ma dal significato inequivoco, che gli arbitri avevano deciso in conferenza personale e che, tuttavia, l'avv. Barone posto in minoranza, aveva rifiutato di sottoscrivere ed aveva perciò depositato una relazione di dissenso. Ed ha tratto ulteriore conferma del significato attribuito a siffatte proposizioni e, quindi, della prova documentale (già considerata raggiunta) della sussistenza delle due attestazioni, proprio dalla relazione di minoranza, depositata in quello stesso contesto, in cui l'arbitro dissenziente ribadiva di non aver voluto sottoscrivere il lodo, spiegandone le ragioni.
In tal modo la sentenza impugnata ha correttamente risolto il problema posto al suo esame circa la forma che deve possedere l'attestazione della deliberazione in conferenza personale, applicando la regola enunciata da questa Corte, secondo cui, il requisito sudetto, seppure è condizione di validità della pronuncia (commi 1^ e 2^ punto 5 dell'art.823) non richiede formule particolari, ma soltanto che dal testo del provvedimento risulti, per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione (Cass. 793/2001). E, d'altra parte all'interpretazione delle espressioni in esame del lodo offerta dai giudici dell'impugnazione, la AN nel motivo di censura si è limitata a contrapporre il soggettivo ed apoditico convincimento che le stesse non contenessero, invece, alcuna delle due attestazioni richieste dall'art.823 cod. proc. civ.: perciò trasformandolo in un'inammissibile istanza a questa Corte di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base a queste, delle conclusioni ad essa sfavorevoli raggiunte dal giudice dell'impugnazione.
2. Per quel che riguarda le altre censure, che secondo la stessa prospettazione della AN avevano costituito altrettante eccezioni già sollevate nel procedimento arbitrale e poi erano state riproposte nel giudizio di impugnazione, quali motivi di nullità del lodo, il collegio deve, anzitutto rilevare che la Corte di appello ha esposto le ragioni per le quali gli arbitri le avevano respinte, principalmente nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo (pag.da 3 a 5); ed ha poi mostrato di condividerle interamente, perciò facendole proprie, per avere rilevato subito dopo la loro esposizione che la società si era limitata a ripetere "pedissequamente sub specie nullitatis gli stessi argomenti dedotti in rito dinanzi al collegio arbitrale, già motivatamente disattesi nel lodo impugnato". Laddove nella parte successiva riservata ai motivi della decisione, ne sono stati riconsiderati soltanto alcuni, ora per evidenziarne profili di inammissibilità, ora per ribadire le considerazioni degli arbitri in ordine alla loro ritenuta inconsistenza;
ed in quella conclusiva è stato nuovamente confermato il provvedimento di rigetto di tutti i motivi di impugnazione la cui trattazione ad opera delle parti con inammissibili argomentazioni di merito, peculiari di un ordinario giudizio di appello malgrado la puntuale delibazione da parte degli arbitri "di tutti i motivi di merito" (pag.10), ha influito, infine, nel giudizio della Corte anche sulla regolamentazione delle spese processuali: per tale ragione, interamente compensate tra di esse.
Al lume di tale premessa, tutte dette censure risultano in parte inammissibili e in parte infondate.
Con il terzo motivo, infatti, la AN ha addebitato alla Corte di non aver esaminato, in violazione degli art.112 ed 829, nonché 360 n.3 cod.proc.civ. il motivo di impugnazione con cui era stata eccepita la nullità del lodo per la nomina irregolare del Presidente del collegio arbitrale, non essendole mai stato notificato il ricorso per la di lui designazione: senza considerare, da un lato, che la sentenza impugnata aveva condiviso, perciò riproponendola - e dando risposta alla censura - l'argomentazione dei primi giudici secondo cui la notifica della nomina del terzo arbitro alle parti assolve alla sola funzione di consentirne l'eventuale ricusazione;
per cui essa non incide sulla validità del procedimento allorché, come era accaduto nella specie, nessuna dichiarazione di ricusazione era stata formulata dai contendenti. E, dall'altro, che alla società non era consentito prospettare genericamente il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza indicare quali principi giuridici e/o quale regime normativo l'omessa notifica ad una parte del ricorso per la designazione del terzo arbitro avesse violato, una volta che la stessa AN non aveva contestato la suesposta interpretazione da parte del lodo e della Corte di appello, dell'art.815 che è la sola norma che menziona ai soli fini della ricusazione, la notifica della nomina (peraltro allorché sia già avvenuta) dei componenti il collegio arbitrale.
Eguale sorte merita il sesto motivo del ricorso con cui la società si duole che la sentenza impugnata non abbia rilevato l'inosservanza da parte del Consorzio delle norme del codice di rito (art.163 e 164 cod.proc.civ.) che impongono all'attore, sotto pena di nullità di esporre nell'atto introduttivo i fatti sui quali si basa la domanda, omettendo di pronunciarsi su tale censura: in quanto il lodo (che questa Corte può esaminare direttamente essendo stato denunciato un error in procedendo (Cass. 10471/2001; 9151/2001; 8641/2000;
8468/1996) aveva respinto la relativa eccezione osservando che già la delibera 9 marzo 1993 n.3 del Consiglio direttivo del Consorzio aveva indicato le specifiche inadempienze della AN, poi dettagliatamente riportate nell'atto introduttivo del giudizio, che conteneva altresì anche la puntuale indicazione degli altri elementi identificativi della domanda (persone e petitum); ed i giudici dell'impugnazione hanno considerato pretestuosa la contraria interpretazione in punto di fatto offerta dalla AN, rilevando che il vizio attribuito al lodo, di aver deciso su di una domanda originariamente generica e poi precisata durante la procedura arbitrale, così come riproposto da quest'ultima, non era sussumibile nella categoria delle nullità derivanti dall'art.829, in relazione all'art.823 cod.proc.civ. invocata nell'atto di impugnazione. Laddove la ricorrente si è limitata a trascrivere il contenuto di detto motivo, senza indicare i vizi in cui era incorsa la sentenza impugnata nel confermare l'interpretazione dell'atto iniziale del procedimento compiuta dal collegio arbitrale;
e pretendendo di trarre la prova della non conformità dello stesso agli art.163 e 164 cod.proc.civ. (di cui ha dato per scontata l'applicazione anche in merito alla disciplina della domanda di arbitrato) dalla circostanza che i fatti contestati ad essa società e poi posti dai precedenti giudici a sostegno delle loro decisioni erano state addotti dalla controparte soltanto con il secondo atto difensivo depositato nel settembre del 1993 o addirittura successivamente. La quale avrebbe potuto rilevare ai fini dell'osservanza dei limiti di modificazione della domanda in corso di giudizio, ovvero dello sconfinamento degli arbitri dall'ambito dei quesiti e della materia ad essi devoluti (Cass. 2293/2001; 9111/1999); mentre diviene del tutto inconferente per dimostrare l'assunta genericità dell'atto introduttivo del giudizio ed a maggior ragione l'invocato difetto di motivazione del lodo arbitrale sul punto, configurabile solo se la motivazione manchi del tutto ovvero sia talmente carente da non consentire di individuare "la ratio" della decisione adottata.
3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, deducendo violazione dello statuto consortile con riferimento all'art.829 n.2 cod.proc.civ. ed all'art.360 n.1 e 3, nonché dell'art.112 cod.proc.civ., si duole che la sentenza impugnata non abbia rilevato
- incorrendo nuovamente in un'omessa pronuncia sulla specifica eccezione - la nullità del lodo poiché la nomina dell'arbitro del Consorzio non era stata deliberata dal consiglio direttivo dell'ente, ma semplicemente proposta da alcune società consorziate (per un giudizio di loro competenza) nella seduta del 9 marzo 1993. Con il settimo, logicamente collegato a quest'ultimo motivo, ripropone l'eccepito difetto di legittimazione attiva da parte dell'ente consortile, che aveva finito per ammettere di agire nell'interesse delle consorziate e si duole che i giudici dell'impugnazione abbiano omesso di esaminare l'eccezione sudetta. Con il quarto motivo addebita ad essi di non aver dichiarato la nullità del lodo in violazione degli art.2607 cod.civ. e 14.2 dello Statuto del Consorzio, omettendo ancora una volta di esaminare la relativa censura, per mancanza della determinazione di esclusione di essa società asseritamente inadempiente, dal consorzio, che in base alla menzionata norma statutaria avrebbe dovuto essere adottata all'unanimità dalle società consorziate, comportando una modificazione del contratto sociale.
Con il quinto insiste in altro profilo di nullità del lodo, neppur esso rilevato dalla sentenza, per la in validità della ricordata delibera 9 marzo 1993 n.3 a causa della genericità ed ambiguità dell'ordine del giorno.
Al riguardo la Corte deve osservare che, dopo le prime applicazioni dell'art.829 cod.proc.civ., tanto la più qualificata dottrina, quanto la giurisprudenza sono concordemente pervenute alla regola che il legislatore abbia inteso unificare nell'impugnazione per nullità del lodo, i due gravami, distintamente previsti dal codice abrogato, dell'appello e dell'azione di nullità, disponendo nel primo comma un rimedio di carattere formale (ed irrinunciabile) per specifici errori in procedendo (corrispondente all'anteriore azione di nullità) e prevedendo nel capoverso la possibilità di impugnare il lodo per errore in iudicando: e cioè un rimedio simile all'appello, sebbene limitato al rilievo della violazione e falsa applicazione di norme diritto, quale intesa dall'art.360 n.3 cod.proc.civ, dal quale discende che i poteri del giudice adito in sede di impugnazione della decisione arbitrale ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art.829, non consentono un riesame delle valutazioni di merito compiute dagli arbitri, ma devono limitarsi ad un sindacato di legittimità inteso ad accertare se vi siano stati negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente, o affermazione di una disposizione di legge inesistente;
oppure se una norma di legge pur rettamente intesa sia stata applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa.
Pertanto, ove la fonte genetica della norma che si assume violata non sia la legge, ma una disposizione (in senso lato) negoziale (quale un contratto, un capitolato, un regolamento, uno statuto o altro) il lodo arbitrale può essere impugnato soltanto per violazione o erronea applicazione di una norma (o di un principio) di ermeneutica contrattuale: così come non è riconducibile ad errore in iudicando la dedotta inosservanza di norme degli statuti o di ogni altro atto interno di società ed in generale, di persone giuridiche private in quanto le stesse hanno natura di disposizioni interne destinate ad operare soltanto nell'ambito dell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento;
per cui in relazione ad esse è inammissibile una censura che si limiti alla mera critica della ricostruzione del loro contenuto ed attraverso questo, delle manifestazioni di volontà di tali enti, operata dagli arbitri sia pure sotto il profilo della denuncia del mancato rispetto della disposizione pattizia (Cass. 403/1977; 5190/1977; 5440/1978;
6293/1984; 1288/1989).
Ferma restando anche in questi casi l'impugnabilità del lodo per vizio di motivazione ai sensi del combinato disposto degli art. 829 n. 5 e 823 n. 3 c.p.c., tutte le volte in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento compiuto dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata (Cass. 15134/2000; 8529/2000). Nè possono giovare alla AN i diversi principi enunciati per i vizi incidenti sulla validità dell'attività negoziale dello Stato e degli enti pubblici, che si riferiscano al processo di formazione della volontà dell'ente, o anche alla fase preparatoria ad essa precedente, che la società sottende e sui quali ha sostanzialmente fondato le censure in esame, ed ancor prima i corrispondenti motivi di impugnazione del lodo: anzitutto, perché per essi è direttamente la legge a predisporre le regole (c.d. dell'evidenza pubblica), ovvero ad integrare e/o modificare la disciplina di diritto comune con apposite norme di diritto pubblico, attinenti alla loro organizzazione nonché alla formazione ed estrinsecazione delle conseguenti determinazioni;
per cui data l'imperatività esterna di dette norme di diritto oggettivo, la loro violazione è deducibile come motivo di impugnazione del lodo ai sensi del menzionato comma 2^ dell'art.829.
E, quindi, perché la loro inosservanza può essere invocata e fatta valere soltanto dall'ente pubblico, nel cui interesse il regolare compimento di dette procedure è prescritto (Cass. 2842/1996;
8866/1995; 1885/1995):e non anche, quindi, dalla controparte, come nel caso pretende, invece, la società ricorrente.
Vero è che il più delle volte anche statuti e regolamenti delle persone giuridiche private prevedono e preordinano una serie di comportamenti ed atti accessori preparativi di quello principale destinato a manifestare la volontà dell'ente e, perciò avente rilevanza esterna, coordinandoli funzionalmente o anche attraverso un susseguirsi di momenti o fasi, e, quindi, di unità temporali in cui ciascuno trova la sua collocazione e deve eseguirsi secondo forme determinate, da parte di specifici organi o soggetti, pur essi specificamente individuati dalle norme interne;
e che anche in tali casi la legge può intervenire con precisi precetti per controllare siffatto processo di formazione della loro volontà onde garantirne la regolare e ponderata formazione.
Ma allorquando ciò si verifica è la stessa legge a stabilire la tipologia e gli effetti dell'azione con cui far valere l'inosservanza della regola procedimentale o l'invalidità dell'atto che ne è derivato, nonché ad indicare i soggetti legittimati all'impugnativa, ed a disciplinare tempi e modalità del suo esercizio: così come dimostra l'art.2606 cod.civ., cui in questo giudizio hanno fatto riferimento entrambe le parti, che disciplina proprio le deliberazioni consortili e la loro impugnazione;
e del quale pacificamente la AN non si è avvalsa nell'apposita sede. Il che del resto, i precedenti giudici hanno già posto in evidenza in relazione ai denunciati vizi di genericità ed ambiguità dell'ordine del giorno e della delibera consorziale 3/1993 (5^ motivo) che avrebbero potuto e dovuto essere fatti valere dai soggetti legittimati con i rimedi previsti dal titolo 5^ del libro 5^ del cod.civ. Ed il Collegio deve aggiungere che la medesima conclusione va ribadita per i vizi del provvedimento di nomina dell'arbitro del Consorzio (2^ motivo), nonché della delibera del Consiglio direttivo che ha stabilito di promuovere il giudizio arbitrale ed ha attivato la relativa procedura (4^ motivo), una volta che non è contestato (nè era contestabile) dalla AN la ontologica sussistenza di ciascuno di detti atti e la loro provenienza dall'ente consortile, che è peraltro, pacificamente il soggetto che ha instaurato il procedimento (7^ motivo), deducendo l'inadempimento della controparte e chiedendo agli arbitri che ne venisse disposta l'esclusione dal consorzio E.C.U. Sicché ogni altra questione relativa alla competenza degli organi che hanno preparato, deliberato o eseguito ciascuno di detti provvedimenti, sia alle possibili violazioni delle regole procedimentali in merito alla loro adozione previste dallo statuto, nonché ai vizi di cui gli stessi risultavano affetti, ed infine all'interpretazione degli atti da cui il Consorzio ha tratto la propria legittimazione a promuovere la procedura arbitrale, non essendo stata fatta valere con le azioni appropriate, non era sussumibile, come ha correttamente osservato la Corte di appello (pag.9) nella categoria delle nullità della sentenza arbitrale per errores in iudicando derivanti dalla inosservanza della legge sostanziale;
e non è quindi a maggior ragione riproponibile a questa Corte di legittimità entro la cornice del vizio di cui all'art.360 n.3 cod.proc.civ. (pag. 13, 18 e 35 del ricorso).
Per quel che riguarda, invece, il vizio di omessa pronuncia sui corrispondenti motivi di impugnazione, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata (censura che legittima, per quanto si è detto, il diretto esame degli atti da parte della Cassazione) giova rilevare che gli Arbitri avevano osservato: a) che dal verbale 3/1993 risultava che il Consiglio Direttivo del Consorzio aveva deliberato all'unanimità di ricorrere alla procedura di cui agli art.13, 14 e 19 dello Statuto in danno della AN al fine di ottenerne l'esclusione dal consorzio E.C.U., dando mandato al Presidente dell'ente di predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari per attivare il collegio arbitrale, ivi compresa la nomina del proprio arbitro (2^ motivo); b) che in ottemperanza alla menzionata delibera il Consorzio aveva formulato l'istanza di arbitrato ivi quale ente autonomo e distinto dalle società consorziate ed in tale veste aveva conferito la procura al proprio legale (a nulla perciò rilevando un'espressione ambigua da costui utilizzata al riguardo peraltro in una comparsa depositata solo nel corso del giudizio) (7^ motivo); c) che sussistevano, dunque, non solo la "determinazione" del Consiglio direttivo di avvalersi del procedimento arbitrale, ma anche l'istanza rivolta ad attivarlo, stabilite dall'art.14 dello Statuto;
che, invece, non prevedeva alcuna "determinazione" ne' da parte di detto organo, ne' da parte delle società consorziate di escludere dal contratto sociale alcuna di esse: tale potere es5endo riservato esclusivamente al Collegio arbitrale ai sensi dell'art.14.2 dello Statuto, previo accertamento del grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte di quest'utima.
A fronte di queste argomentazioni del lodo, già di per sè escludenti il denunciato vizio di cui al combinato disposto degli art.829 n.5 ed 823 n.3 cod.proc.civ, la AN, come ha osservato la sentenza impugnata e si ricava dall'atto di impugnazione (per tali parti trascritto nel ricorso), non ha denunciato violazione di canoni legali di ermeneutica l'art.1362 e segg. cod.civ.) ne' pretese deficienze o contraddittorietà dell'iter argomentativo degli arbitri, ma si è limitata a riproporre la propria diversa interpretazione sia della delibera consortile 3/1993, sia delle norme statutarie ora menzionate: che cioè le stesse richiedevano la previa "determinazione" di esclusione di essa società da parte di tutte le consorziate, e che d'altra parte il Consiglio direttivo, aveva semplicemente approvato la proposta di alcune consorziate, senza perciò nominare alcun arbitro per conto del Consorzio;
che aveva infine agito in rappresentanza di queste ultime. Ragion per cui, la Corte territoriale, cui era precluso dalle menzionate norme il riesame del merito della vincenda e dell'interpretazione dei ricordati atti interni del Consorzio offerta dal collegio arbitrale, ha esaurito il suo compito semplicemente riportando e assumendo i punti salienti della decisione arbitrale su ogni questione, che ha dichiarato "motivati". Il che comporta che la sentenza non solo si è pronunciata sulle relative censure, sulle quali, peraltro, ha manifestato consistenti dubbi di ammissibilità attesi i limiti posti dall'art.829 n.5 all'impugnabilità del lodo per vizi attinenti alla motivazione (pag.9), ma ha, altresì escluso inequivocabilmente, seppur implicitamente ordine alla disamina compiuta dai giudici privati sussistesse mancanza assoluta di motivazione ovvero fosse impossibile ricostruirne la ratio decidendi.
Le considerazioni svolte tolgono consistenza anche all'unica "inosservanza delle regole di diritto" in astratto configurabile nella fattispecie e ravvisata dalla AN nella violazione da parte degli arbitri, non rilevata dalla sentenza impugnata, dell'art. 2607 cod.civ. il quale dispone che il contratto sociale non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati (se non è diversamente convenuto): posto che nel caso il lodo ha accertato che la determinazione 3/93 del Consiglio direttivo, più volte ricordata, non aveva affatto escluso dal consorzio la società ricorrente, anche perché l'esclusione di una consorziata non era consentita dalla statuto, ma soltanto deliberato il ricorso al procedimento arbitrale di cui si è detto;
e che la Corte di appello ha condiviso e perciò considerato insindacabile anche siffatta interpretazione con la conseguenza di ritenere giustamente non inquadrabile nel sistema dell'art.829 cod.proc.civ. la censura del solo risultato del processo argomentativo sollevata dalla società in ordine ad essa (pag.9). Il tutto aggiungendo, peraltro ad abundantiam, che l'art.2607 regola le modificazioni dello scopo e dell'oggetto del contratto sociale, nonché dell'assetto dei rapporti tra gli aderenti al consorzio:
laddove nella specie era stato attivato un procedimento previsto proprio dalle norme statutarie e dal contratto sociale (e, quindi, non a modifica, ma in attuazione di quest'ultimo), per la cui deliberazione era logicamente sufficiente la maggioranza prevista dalla statuto per la validità delle determinazioni del consorzio;
e che altrimenti il ricorso a questo procedimento sarebbe divenuto inattuabile per la prevedibile mancanza di consenso da parte della consorziata che avrebbe potuto subirne gli effetti pregiudizievoli.
4. Le considerazioni relative alle precedenti doglianze valgono anche per l'ottavo e l'ultimo motivo del ricorso con cui la AN addebita alla sentenza impugnata omessa pronuncia anche in merito ai corrispondenti motivi di impugnazione con cui aveva insistito nell'istanza di sospensione ex art.295 cod.proc.civ. del giudizio arbitrale che verteva sul proprio inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti delle altre consorziate, a causa della chiusura del proprio stabilimento di Modugno, disposta da quel comune con provvedimento dell'1 luglio 1993, da essa impugnato davanti al giudice amministrativo, in attesa del pregiudiziale esito di detto giudizio. E dedotto di avere adempiuto alle proprie obbligazioni fino a tale data;
che il suo comportamento successivo era giustificato da causa di forza maggiore che le aveva impedito altresì la ricerca di soluzioni alternative per lo smaltimento dei fanghi di sua competenza;
e che dunque non sussisteva l'inadempimento contestatole, peraltro escluso anche dall'esito del giudizio amministrativo, concluso dal Consiglio di Stato con l'annullamento dell'illegittimo provvedimento sindacale.
Anche in ordine a queste censure, infatti, il lodo aveva puntualmente osservato: 1)che con la delibera 3/93 prima e con l'atto introduttivo del procedimento arbitrale (antecedente al provvedimento di chiusura dello stabilimento) poi, alla AN era stato contestato il suo persistente inadempimento all'obbligo dello smaltimento dei fanghi prodotti dalle altre consorziate a partire dal 19 dicembre 1992; 2) che in base alle norme statutarie la relativa obbligazione assumeva connotati diversi nei confronti dei terzi e nei rapporti interni con le altre consorziate;
nei quali ciò che rilevava era l'inadempimento che impediva comunque la realizzazione dell'oggetto sociale;
mentre restava del tutto inconferente anche l'eventuale causa di forza maggiore cui esso era imputabile, idonea soltanto ad escludere la responsabilità per danni;
3) che l'inadempimento era altresì grave come richiesto dallo Statuto, sia per l'essenzialità della funzione devoluta alla AN, sia perché la stessa non aveva ottemperato all'obbligo posto a suo carico dall'art.12, di rimediare agli effetti della propria inadempienza (di cui avevano dovuto gravarsi le altre consorziate per poter eseguire le obbligazioni assunte); 4) che, conseguentemente, quale che fosse stato l'esito del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo, l'inadempimento grave della società era ampiamente documentato e ne comportava a norma dello statuto l'esclusione dal consorzio.
Ed ancora una volta la AN non ha mosso alcuna censura al processo logico con cui il collegio arbitrale aveva ricostruito la vicenda, ma ha contestato soltanto il risultato del processo interpretativo ed argomentativo, proponendo un significato diverso e ad essa favorevole delle norme statutarie, dei provvedimenti del consiglio direttivo, nonché delle inadempienze contestatele dalla controparte: perciò sollecitandone un inammissibile riesame da parte del giudice dell'impugnazione; il quale correttamente ha omesso di compierlo, limitandosi nuovamente a riassumere le ragioni addotte dagli arbitri a sostegno del convincimento manifestato ed a dichiarare che le contrarie argomentazioni della AN erano state motivatamente disattese dal lodo.
La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, anche all'addebito di omessa pronuncia sulle questioni sudette, che non è anzitutto configurabile in ordine a questioni che il giudice dell'impugnazione non avrebbe potuto prendere in esame;
e non è comunque ravvisabile solo per la mancanza di un'espressa statuizione del giudice su una richiesta della parte, richiedendosi, altresì, che siasi completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento al caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti, come nel caso concreto, il rigetto di tale pretesa, anche se non sia formulata al riguardo una specifica argomentazione (Cass. 10813/1999; 5054/1999; 11517/1995; 341/1989). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio in complessive E. 9.384, 93 di cui E. 9.000,00 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002