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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8233 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 42256/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 3 giugno 2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore, in sostituzione dell'Avvocato Giovanni Cinque, l'Avvocata Cristina Beni la quale precisa le conclusioni richiamando le note conclusive in atti.
Per i convenuti costituiti l'Avvocato Claudio Serangeli il quale insiste nella richiesta di accoglimento delle già precisate conclusioni.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,34.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42256/2020 + R.G. 4661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nelle cause civili riunite in primo grado,
R.G.A.C. 42256/2020 e R.G.A.C. 4661/2024, tra il Sig. (Avvocato Giovanni Cinque); Parte_1
- attore -
i Sigg.ri e (Avvocato Claudio Serangeli); Parte_2 Parte_3 Parte_4
- convenuti -
nonché gli eredi della Sig.ra ; Per_1
- convenuti contumaci - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 3.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento alla domanda attorea, anzitutto, deve dichiararsi in via pregiudiziale la carenza di legittimazione passiva dei Sigg.ri e (oggi eredi di quest'ultima). Parte_4 Per_1
Secondo la narrativa offerta dall'istante, i predetti Sigg.ri e non risultano affatto Pt_4 Per_1
proprietari dell'ascensore in esame – che, in tesi attorea, avrebbe cagionato una lesione alla sfera patrimoniale del Sig. – sarebbero semplicemente intervenuti nella causa R.G. 74690/2015, Pt_1
instaurata per il riconoscimento del diritto dello stesso Sig. ad impedire l'installazione Pt_1
dell'impianto de quo.
2. In relazione al petitum sostanziale dell'azione qui promossa, il ristoro richiesto dall'istante va qualificato come indennità e non quale risarcimento, attenendo la prima ad un pregiudizio conseguente ad un'attività lecita, mentre il secondo ad un fatto contra ius (cfr. infra Cass. civ.,
30.7.2013, n.18264). Va, infatti, ricordato che l'installazione dell'ascensore de quo, a cura delle
Sigg.re e è stata regolarmente autorizzata dal condominio. Parte_2 Parte_3
3. Ciò posto, questo giudicante, in sede istruttoria, ha disposto una C.T.U. diretta ad accertare:
1) se, dall'installazione dell'ascensore, sia derivato un deprezzamento dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore;
2) in caso di risposta positiva al quesito n.1), a quanto ammonti tale minor valore.
3a. L'Arch. – con relazione esaustiva, ben motivata, scevra da vizi logici ed alla quale Persona_2
si rinvia per ovvie ragioni di sintesi – ha verificato, in primo luogo, che “a seguito dell'installazione
dell'impianto ascensore, le scale e il pianerottolo del piano seminterrato hanno subìto una
sostanziale riduzione degli spazi”, con conseguente deperimento e disagio “seppur minimo nell'uso
quotidiano, delle
condizioni generali di abitabilità per l'appartamento” dell'attore (cfr. elaborato di C.T.U.
depositato in data 9.3.2023, pagine da 8 ad 11). 3b. Con riferimento alla luminosità, l'Ausiliaria ha accertato “come l'ingombro dell'ascensore
oscuri totalmente la visuale del portoncino d'ingresso dell'appartamento interno 2 ponendosi come
un ostacolo per il passaggio della luce riducendone pertanto la luminosità”, a differenza di quanto avveniva precedentemente alla realizzazione dell'impianto (cfr. elaborato di C.T.U. depositato in data 9.3.2023, pagine 11 e 12).
3c. In relazione al pregiudizio al decoro architettonico, l'Arch. ritiene che l'installazione Per_2
dell'ascensore abbia modificato l'aspetto estetico originario del fabbricato, contrastando con lo stile del palazzo, pur valutando come “accettabile” l'alterazione, in rapporto alla valorizzazione conferita dalla nuova opera allo stabile (cfr. elaborato di C.T.U. depositato in data 9.3.2023, pagina
12).
4. Al riguardo, questo giudicante concorda con le conclusioni della C.T.U. esposte ai superiori punti
3a. e 3b., facendo proprie le motivazioni dell'Ausiliaria.
Si dissente, invece, con quanto riassunto al punto 3c., sostanzialmente per due ordini di motivi.
4a. Occorre, anzitutto, fare riferimento alla nozione giurisprudenziale di “decoro architettonico”
dello stabile condominiale, quale insieme delle linee e delle strutture ornamentali, sia pure estremamente semplici, che caratterizzano l'armonica fisionomia e la specifica identità del fabbricato, indipendentemente dal pregio artistico o dalla validità estetica dell'insieme medesimo
(cfr. Cass. civ., 25.1.2010, n.1286; Cass. civ., 4.4.2008, n.8830; Cass. civ., 16.1.2007, n.851; Cass.
civ., 14.12.2005, n.27551; Cass. civ., 30.8.2004, n.17398).
Ora, prendendo le mosse da tale definizione, deve ritenersi che l'ascensore in esame, ancorché in contrasto con le linee originarie del fabbricato, abbia un impatto estetico decisamente ridotto,
proprio in quanto installato all'interno dello stabile medesimo e, quindi, non visibile dall'esterno.
L'impianto, conseguentemente, non è in grado di alterare visibilmente la “specifica identità del fabbricato” di cui alla riportata nozione giurisprudenziale.
4b. Deve considerarsi, inoltre, come l'ascensore de quo sia un'opera realizzata successivamente rispetto alla costruzione del fabbricato, il cui scopo è evidentemente funzionale e non estetico;
inevitabilmente, dunque, l'impianto di cui si discute non può e non deve armonizzarsi con le linee
(interne) dello stabile, sicuramente risalenti nel tempo.
In buona sostanza, è più che normale – se non, addirittura, evidente – che un ascensore installato molti anni dopo la realizzazione del palazzo contrasti esteticamente con l'aspetto ornamentale originario, dovendo l'impianto necessariamente privilegiare gli aspetti tecnico – funzionali e rispondere all'osservanza delle normative di sicurezza.
Ritiene, pertanto, questo giudicante la trascurabilità dell'impatto estetico dell'opera de qua sul fabbricato e, quindi, l'insussistenza, sotto questo profilo, di un pregiudizio all'unità immobiliare dell'attore.
5. Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, attribuendo un valore uguale ai tre fattori esaminati dalla C.T.U. (riduzione degli spazi, diminuzione della luminosità, pregiudizio estetico),
partendo dalla cifra di euro 19.200,00.= indicata dall'Arch. e riducendo proporzionalmente Per_2
tale importo con il calcolo di soli due fattori (19.200,00.= : 3 (fattori) = x : 2 (fattori)), si perviene ad un valore di deprezzamento dell'immobile dell'istante pari ad euro 12.800,00.=.
6. L'accoglimento – seppur parziale – della domanda attorea esclude la condanna del Sig. Pt_1
ai sensi dell'art.96 c.p.c., come richiesto dai convenuti.
7. La non totale soccombenza delle Sigg.re e nonché la natura Parte_2 Parte_3
indennitaria – e non risarcitoria – del ristoro liquidato in favore dell'istante comportano l'integrale compensazione delle spese di lite tra il Sig. e le predette Sigg.re e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Per i medesimi motivi, le spese di C.T.U. rimangono, per il 50%, a carico del Sig. e, Parte_1
per il restante 50%, a carico delle Sigg.re e con il vincolo della Parte_2 Parte_5
solidarietà passiva tra tutti e tre nei confronti dell'Arch. Persona_2
Deve, invece, condannarsi l'attore al pagamento delle spettanze del giudizio in favore del Sig.
attesa l'integrale soccombenza del primo nei confronti del secondo. Parte_4
Nulla in favore degli eredi della Sig.ra rimasti contumaci. Per_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta sul punto,
così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dei Sigg.ri e (oggi Parte_4 Per_1
eredi di quest'ultima);
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna le Sigg.re e Parte_2 Pt_5
al pagamento, in solido tra loro ed in favore del Sig. della somma di
[...] Parte_1
euro 12.800,00.=;
- pone le spettanze di C.T.U., per il 50%, a carico del Sig. e, per il restante 50%, Parte_1
a carico delle Sigg.re e con il vincolo della solidarietà passiva tra Parte_2 Parte_5
tutti e tre nei confronti dell'Arch. Persona_2
- compensa integralmente le altre spese di lite tra il Sig. da un lato, e le Sigg.re Parte_1
e dall'altro; Parte_2 Parte_5
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Sig. delle Parte_1 Parte_4
spettanze del presente giudizio che si liquidano in euro 3.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- nulla, infine, in favore degli eredi della Sig.ra Per_1
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 3 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 3 giugno 2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore, in sostituzione dell'Avvocato Giovanni Cinque, l'Avvocata Cristina Beni la quale precisa le conclusioni richiamando le note conclusive in atti.
Per i convenuti costituiti l'Avvocato Claudio Serangeli il quale insiste nella richiesta di accoglimento delle già precisate conclusioni.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,34.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42256/2020 + R.G. 4661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nelle cause civili riunite in primo grado,
R.G.A.C. 42256/2020 e R.G.A.C. 4661/2024, tra il Sig. (Avvocato Giovanni Cinque); Parte_1
- attore -
i Sigg.ri e (Avvocato Claudio Serangeli); Parte_2 Parte_3 Parte_4
- convenuti -
nonché gli eredi della Sig.ra ; Per_1
- convenuti contumaci - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 3.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento alla domanda attorea, anzitutto, deve dichiararsi in via pregiudiziale la carenza di legittimazione passiva dei Sigg.ri e (oggi eredi di quest'ultima). Parte_4 Per_1
Secondo la narrativa offerta dall'istante, i predetti Sigg.ri e non risultano affatto Pt_4 Per_1
proprietari dell'ascensore in esame – che, in tesi attorea, avrebbe cagionato una lesione alla sfera patrimoniale del Sig. – sarebbero semplicemente intervenuti nella causa R.G. 74690/2015, Pt_1
instaurata per il riconoscimento del diritto dello stesso Sig. ad impedire l'installazione Pt_1
dell'impianto de quo.
2. In relazione al petitum sostanziale dell'azione qui promossa, il ristoro richiesto dall'istante va qualificato come indennità e non quale risarcimento, attenendo la prima ad un pregiudizio conseguente ad un'attività lecita, mentre il secondo ad un fatto contra ius (cfr. infra Cass. civ.,
30.7.2013, n.18264). Va, infatti, ricordato che l'installazione dell'ascensore de quo, a cura delle
Sigg.re e è stata regolarmente autorizzata dal condominio. Parte_2 Parte_3
3. Ciò posto, questo giudicante, in sede istruttoria, ha disposto una C.T.U. diretta ad accertare:
1) se, dall'installazione dell'ascensore, sia derivato un deprezzamento dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore;
2) in caso di risposta positiva al quesito n.1), a quanto ammonti tale minor valore.
3a. L'Arch. – con relazione esaustiva, ben motivata, scevra da vizi logici ed alla quale Persona_2
si rinvia per ovvie ragioni di sintesi – ha verificato, in primo luogo, che “a seguito dell'installazione
dell'impianto ascensore, le scale e il pianerottolo del piano seminterrato hanno subìto una
sostanziale riduzione degli spazi”, con conseguente deperimento e disagio “seppur minimo nell'uso
quotidiano, delle
condizioni generali di abitabilità per l'appartamento” dell'attore (cfr. elaborato di C.T.U.
depositato in data 9.3.2023, pagine da 8 ad 11). 3b. Con riferimento alla luminosità, l'Ausiliaria ha accertato “come l'ingombro dell'ascensore
oscuri totalmente la visuale del portoncino d'ingresso dell'appartamento interno 2 ponendosi come
un ostacolo per il passaggio della luce riducendone pertanto la luminosità”, a differenza di quanto avveniva precedentemente alla realizzazione dell'impianto (cfr. elaborato di C.T.U. depositato in data 9.3.2023, pagine 11 e 12).
3c. In relazione al pregiudizio al decoro architettonico, l'Arch. ritiene che l'installazione Per_2
dell'ascensore abbia modificato l'aspetto estetico originario del fabbricato, contrastando con lo stile del palazzo, pur valutando come “accettabile” l'alterazione, in rapporto alla valorizzazione conferita dalla nuova opera allo stabile (cfr. elaborato di C.T.U. depositato in data 9.3.2023, pagina
12).
4. Al riguardo, questo giudicante concorda con le conclusioni della C.T.U. esposte ai superiori punti
3a. e 3b., facendo proprie le motivazioni dell'Ausiliaria.
Si dissente, invece, con quanto riassunto al punto 3c., sostanzialmente per due ordini di motivi.
4a. Occorre, anzitutto, fare riferimento alla nozione giurisprudenziale di “decoro architettonico”
dello stabile condominiale, quale insieme delle linee e delle strutture ornamentali, sia pure estremamente semplici, che caratterizzano l'armonica fisionomia e la specifica identità del fabbricato, indipendentemente dal pregio artistico o dalla validità estetica dell'insieme medesimo
(cfr. Cass. civ., 25.1.2010, n.1286; Cass. civ., 4.4.2008, n.8830; Cass. civ., 16.1.2007, n.851; Cass.
civ., 14.12.2005, n.27551; Cass. civ., 30.8.2004, n.17398).
Ora, prendendo le mosse da tale definizione, deve ritenersi che l'ascensore in esame, ancorché in contrasto con le linee originarie del fabbricato, abbia un impatto estetico decisamente ridotto,
proprio in quanto installato all'interno dello stabile medesimo e, quindi, non visibile dall'esterno.
L'impianto, conseguentemente, non è in grado di alterare visibilmente la “specifica identità del fabbricato” di cui alla riportata nozione giurisprudenziale.
4b. Deve considerarsi, inoltre, come l'ascensore de quo sia un'opera realizzata successivamente rispetto alla costruzione del fabbricato, il cui scopo è evidentemente funzionale e non estetico;
inevitabilmente, dunque, l'impianto di cui si discute non può e non deve armonizzarsi con le linee
(interne) dello stabile, sicuramente risalenti nel tempo.
In buona sostanza, è più che normale – se non, addirittura, evidente – che un ascensore installato molti anni dopo la realizzazione del palazzo contrasti esteticamente con l'aspetto ornamentale originario, dovendo l'impianto necessariamente privilegiare gli aspetti tecnico – funzionali e rispondere all'osservanza delle normative di sicurezza.
Ritiene, pertanto, questo giudicante la trascurabilità dell'impatto estetico dell'opera de qua sul fabbricato e, quindi, l'insussistenza, sotto questo profilo, di un pregiudizio all'unità immobiliare dell'attore.
5. Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, attribuendo un valore uguale ai tre fattori esaminati dalla C.T.U. (riduzione degli spazi, diminuzione della luminosità, pregiudizio estetico),
partendo dalla cifra di euro 19.200,00.= indicata dall'Arch. e riducendo proporzionalmente Per_2
tale importo con il calcolo di soli due fattori (19.200,00.= : 3 (fattori) = x : 2 (fattori)), si perviene ad un valore di deprezzamento dell'immobile dell'istante pari ad euro 12.800,00.=.
6. L'accoglimento – seppur parziale – della domanda attorea esclude la condanna del Sig. Pt_1
ai sensi dell'art.96 c.p.c., come richiesto dai convenuti.
7. La non totale soccombenza delle Sigg.re e nonché la natura Parte_2 Parte_3
indennitaria – e non risarcitoria – del ristoro liquidato in favore dell'istante comportano l'integrale compensazione delle spese di lite tra il Sig. e le predette Sigg.re e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Per i medesimi motivi, le spese di C.T.U. rimangono, per il 50%, a carico del Sig. e, Parte_1
per il restante 50%, a carico delle Sigg.re e con il vincolo della Parte_2 Parte_5
solidarietà passiva tra tutti e tre nei confronti dell'Arch. Persona_2
Deve, invece, condannarsi l'attore al pagamento delle spettanze del giudizio in favore del Sig.
attesa l'integrale soccombenza del primo nei confronti del secondo. Parte_4
Nulla in favore degli eredi della Sig.ra rimasti contumaci. Per_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta sul punto,
così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dei Sigg.ri e (oggi Parte_4 Per_1
eredi di quest'ultima);
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna le Sigg.re e Parte_2 Pt_5
al pagamento, in solido tra loro ed in favore del Sig. della somma di
[...] Parte_1
euro 12.800,00.=;
- pone le spettanze di C.T.U., per il 50%, a carico del Sig. e, per il restante 50%, Parte_1
a carico delle Sigg.re e con il vincolo della solidarietà passiva tra Parte_2 Parte_5
tutti e tre nei confronti dell'Arch. Persona_2
- compensa integralmente le altre spese di lite tra il Sig. da un lato, e le Sigg.re Parte_1
e dall'altro; Parte_2 Parte_5
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Sig. delle Parte_1 Parte_4
spettanze del presente giudizio che si liquidano in euro 3.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- nulla, infine, in favore degli eredi della Sig.ra Per_1
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 3 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò