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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Enrica Drago Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1035 / 2022 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to BAZZANI Parte_1
ST presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difesa dall'avv.to BOTTERI MICHELA presso il cui Controparte_1
studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
1 CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
PARTE APPELLATA
Come in comparsa di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione immediata all'udienza del
17.12.2025.
Rilevato che all'udienza collegiale in data 8.10.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta né l'appellante, né l'appellato costituito, depositavano note scritte.
Rilevato che le parti non sono comparse nemmeno alla successiva udienza in data
17.12.2025, cui la causa era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Ritenuto che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter co. 4 c.p.c. a mente del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”
e dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
In proposito si osserva ancora che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con
2 l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c.c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 17.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Enrica Drago
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