Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva.
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È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. L'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all'art. 258 c.p.p., comma 4, che - nel prevedere il sequestro di documenti che fanno "parte di un volume o di un registro" - esclude che, di norma, possa procedersi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 38411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38411 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/10/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1274
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 19916/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE VA IO, nato a *Lamezia Terme il 16.5.1969*;
avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2010 dal tribunale del riesame di Catanzaro;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 7 ottobre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Carbone Natale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe, confermò il decreto 25.2.2010 del GIP di Lamezia Terme di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di Euro 6.507.551,75 adottato nei confronti di BE VA IO in relazione ai reati di truffa aggravata e frode fiscale. L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.p., n. 7, e art.309 c.p.p., n. 1, perché la decisione del tribunale del riesame non
è stata depositata entro dieci giorni dall'arrivo degli atti, con conseguente perdita d'efficacia del provvedimento di sequestro. 2) assoluto difetto di motivazione sulla eccepita enorme sproporzione tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare e sulla duplicazione del vincolo. Rileva anche che il presunto reato di truffa, in relazione alla prima rata di contributo a fondo perduto, sarebbe comunque prescritto. Lamenta poi la genericità del provvedimento di sequestro, che assoggetta alla misura cautelare una serie di beni, a prescindere dal loro valore reale e dalla loro individuazione specifica.
3) violazione degli artt. 321 bis e 322 ter c.p.p., per mancanza di proporzionalità tra i beni sequestrati e l'importo da garantire. Il tribunale inoltre ha omesso di tenere presente la polizza fideiussoria stipulata a garanzia del finanziamento. Sul punto la motivazione è apparente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Il Collegio infatti ritiene di dover confermare la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "In tema di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla
L. 7 agosto 1992, n. 356, il richiamo all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, comporta che anche per tale misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p." (ex plurimis, Sez. 6, 18.10.1999, n, 3265, Albanese, m. 214952; Sez. 1, 14.10.1997, n. 5737, Tomasello, m. 209465; Sez. 6, 30.4.1997, n. 1764, Vandi, m. 209331; Sez. 1, 12.6.1997, n. 4139, Falcone, m. 208351). Nel resto il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'ordinanza del tribunale del riesame si fonda sull'assunto che il suo sindacato non può investire la fondatezza dell'accusa ma deve limitarsi alla verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata dall'organo dell'accusa, accertando la sussistenza del fumus solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non potrebbero essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che andrebbero valutati così come proposti dal pubblico ministero. Ora, questo principio, che pure a volte era stato affermato da una parte della giurisprudenza di questa Corte, è stato però disatteso innumerevoli volte dalla giurisprudenza più recente, alla quale questo Collegio aderisce, secondo cui il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. 3, 16.3.2006 n. 17751; Sez. 2, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. 3, 8.11.2006, Pulcini;
Sez. 3, 9 gennaio 2007, Sgadari;
Sez. 4, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193; Sez. 5, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez. 1, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. 4, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. 2, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. 3, 11.3.2010, D'Orazio). L'ordinanza impugnata, quindi, difetta di motivazione sulla valutazione di tutti gli elementi, anche documentali, che sono stati offerti dalla difesa e che il tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto di non dover esaminare perché non sarebbe rientrato nei suoi compiti.
In particolare, il tribunale del riesame ha innanzitutto ritenuto (citando Sez. 1, 30.5.2006, n. 30790, Pedercini, m, 234886) che non potesse compiere alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati in quanto ogni adempimento estimatorio sarebbe spettato solo alla fase esecutiva della confisca. Si tratta però di una interpretazione che non può essere condivisa - se non altro perché porterebbe a seri dubbi di legittimità costituzionale - e che difatti è stata superata dalla giurisprudenza successiva che ha affermato il principio - che qui si condivide - che ®il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché sì impone la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto sì come in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva affermato che la questione concernente il "quantum" dei beni sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento)" (Sez. 5, 9.10.2009, n. 2101/10, Sortino, m. 245727). Inoltre, il tribunale del riesame (peraltro richiamando Sez. 3, 16.1.2007, n. 16818, Rosato, m. 236490, che però si riferisce ad una fattispecie del tutto incomparabile con quella oggetto del presente giudizio) ha ritenuto che nella valutazione di sua spettanza non sarebbero "applicabili i principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 c.p.p., atteso che per tali misure non ricorre la necessità di scegliere tra diverse misure possibili come in materia di misure cautelari personali".
Anche tale tesi però non può essere condivisa ed è stata comunque superata dalla successiva giurisprudenza la quale ha affermato il principio - che il Collegio condivide e ribadisce - che "I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p., per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, alfine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva" (Sez. 5, 21.1.2010, n. 8152, Magnano, m. 246103). Il tribunale del riesame ha poi affermato che, nel caso di concorso di più soggetti nel reato, è possibile aggredire i beni di ciascuno dei predetti, ferma restando la possibilità di riparto nell'ambito dei rapporti interni tra i medesimi. Sarebbe quindi ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati o imputati, ossia sarebbe possibile "la reiterazione dei sequestri, disposti non già pro parte, bensì per l'intero; così da garantire l'effettiva confisca anche nell'ipotesi che uno solo degli imputati o indagati sia alfine riconosciuto colpevole". L'ordinanza impugnata invero ha ritenuto che il principio - secondo cui "In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile"(Sez. 6 23.6.2006, n. 25877, Maniglia, m. 234850) - non potrebbe trovare applicazione "ei casi in cui - in ragione dei rapporti personali od economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta - a quota di prezzo (o di profitto) attribuita a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile a priori ma sia destinata ad essere accertata solo in fase di giudizio". E poiché nella fattispecie esame non sarebbe appunto allo stato individuabile il profitto ottenuto dai singoli concorrenti nel reato, il sequestro preventivo dovrebbe essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in ragione del fatto che non risultano prevedibili ne' la capienza economica dei diversi coimputati ne' l'esito assolutorio o di condanna del giudizio nei loro confronti. Ed a questo proposito il tribunale del riesame cita Sez. 2, 24 aprile 2009, n. 20512, Moscatelli, non massimata (ma in realtà Sez. 2, 6 luglio 2006, n. 30729, Carere, m. 234849). Ora, in realtà, queste ultime decisioni si sono solo limitate a ribadire il principio che, qualora il reato sia addebitato a più persone, è legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna di esse fino a coprire l'intero importo del profitto o del prezzo del medesimo reato, ma non hanno anche affermato che il sequestro possa essere disposto anche al di là dell'intero profitto del reato, ossia che possa essere disposto nei confronti di tutti i concorrenti e per l'intero nei confronti di tutti.
Ed invero, se si esamina organicamente la giurisprudenza di questa Corte sul punto - che effettivamente non è stata sempre conforme e lineare - si può rilevare che il principio ricordato dalla ordinanza impugnata, secondo cui "In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile" (Sez. 6, 23.6.2006, n. 25877, Maniglia, m. 234850; v. anche Sez. 6, 20.2.2009, n. 10690, Giallongo, m. 243189, in relazione alla confisca) è stato poi superato dalla giurisprudenza successiva, che ha invece affermato il principio che "Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni per equivalente ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto del reato, benché le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri coindagati" (Sez. 6, 28.1.2009, n. 5401, Di Fazio, m. 242777; Sez. 2, 6.11.2008, n. 45389, Perino Gelsomino, m. 241974:
Sez. F., 28.7.2009, n. 33409, Alloum, m. 244839).
E tuttavia, deve tenersi conto anche del fatto che tutta la giurisprudenza più recente ha anche precisato tale principio specificando che: "In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso" (Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa, m. 239926; conf. Sez. 6, 6.3.2009, n. 18536, Passantino, m. 243190; Sez. 5, 3.2.2010, n. 10810, Perrottelli, m. 246364); e che "Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto" (Sez. 6, 5.3.2009, n. 26611, Betteo, m. 255254). Dunque, il sequestro preventivo può si essere applicato nei confronti di ogni concorrente del reato anche per l'intera entità del profitto accertato, ma in ogni caso non può mai essere duplicato o eccedere, in relazione alla globalità dei soggetti ai quali è imposto, l'ammontare complessivo del suddetto profitto. Nella specie il ricorrente aveva appunto eccepito che vi era stata una duplicazione dei sequestri in quanto la somma totalmente sequestrata ai concorrenti nel medesimo reato era enormemente sproporzionata e comunque aveva di gran lunga ecceduto quella corrispondente al profitto conseguito complessivamente dal reato stesso.
Il tribunale del riesame ha totalmente omesso di esaminare nel merito questa eccezione difensiva avendo appunto adottato una erronea interpretazione dei limiti normativi al sequestro preventivo nel caso di più concorrenti nel reato.
Per completezza può aggiungersi che il ricorso è fondato anche sotto altri profili. L'attuale ricorrente aveva anche eccepito che il contestato reato di truffa, relativamente alla prima rata di contributo a fondo perduto, sarebbe stato già prescritto, sicché non si sarebbe dovuto tener conto del relativo profitto ai fini dell'ammontare della somma sequestrabile. L'ordinanza impugnata ha omesso di motivare sul rigetto di tale eccezione.
L'indagato aveva inoltre eccepito che si sarebbe dovuta prendere in considerazione la polizza fideiussoria stipulata a garanzia del finanziamento. L'eccezione è stata respinta dal tribunale del riesame con una motivazione meramente apparente, che fa solo riferimento alla astratta ed ipotetica possibilità di una contestazione della garanzia assicurativa in sede civile ed alla lunghezza dei giudizi civili, senza in alcun modo spiegare perché l'eventuale lungaggine dei tempi processuali civili potrebbe vanificare la funzione di garanzia sottesa ad una polizza fideiussoria.
In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché affetta da errori di diritto e da mancanza di motivazione, con rinvio al tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010