Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/1999, n. 3265
CASS
Sentenza 18 ottobre 1999

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In tema di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il richiamo all'art. 309 cod. proc. pen., commi nono e decimo, comporta che anche per tale misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 cod. proc. pen.

Se è vero che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge (art. 606, comma primo, lett. c) e non quella del vizio di motivazione (art. 606, comma primo, lett. e). (Fattispecie in cui nei confronti di uno dei sequestrati mancava qualsiasi motivazione sulla possibilità di una vita normale in base ad alcuni redditi [per lire 240 milioni, prospettati come leciti], percepiti in più anni, e, nei confronti di altro sequestrato, si affermava che l'acquisto di un'autovettura non era "...giustificabile con i modesti redditi [per lire 50 milioni, prospettati come leciti] raggranellati negli ultimi anni...sufficienti...soltanto per una modesta vita quotidiana", motivazione, quest'ultima, ritenuta "apparente", in quanto adattabile a qualsiasi situazione).

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  • 1Acquisto di un’autovettura: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/1999, n. 3265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3265
Data del deposito : 18 ottobre 1999

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