Sentenza 18 ottobre 1999
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il richiamo all'art. 309 cod. proc. pen., commi nono e decimo, comporta che anche per tale misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 cod. proc. pen.
Se è vero che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge (art. 606, comma primo, lett. c) e non quella del vizio di motivazione (art. 606, comma primo, lett. e). (Fattispecie in cui nei confronti di uno dei sequestrati mancava qualsiasi motivazione sulla possibilità di una vita normale in base ad alcuni redditi [per lire 240 milioni, prospettati come leciti], percepiti in più anni, e, nei confronti di altro sequestrato, si affermava che l'acquisto di un'autovettura non era "...giustificabile con i modesti redditi [per lire 50 milioni, prospettati come leciti] raggranellati negli ultimi anni...sufficienti...soltanto per una modesta vita quotidiana", motivazione, quest'ultima, ritenuta "apparente", in quanto adattabile a qualsiasi situazione).
Commentario • 1
- 1. Acquisto di un’autovettura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/1999, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 18/10/1999
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N.3265
Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N.21390/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BA CE e BA NA avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 11 marzo 1999;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla, udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l'Avvocato Domenico Alvaro per le ricorrenti. Fatto e diritto
Con ordinanza dell'11 marzo 1999 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p. e 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito dalla l. 7 agosto 1992, n. 356) emesso dal Gip del predetto Tribunale il 19 febbraio 1999 nei confronti di CE e NA BA, ritenute formali intestatarie dei beni (CE di terreni e fabbricati;
NA di un'autovettura) facenti capo alla cosca "BA", operante in Cittanova, alla quale appartenevano i fratelli ES BA, RA BA, CC BA e NA BA, tutti indagati per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), ritenendo che i beni sottoposti a sequestro fossero riconducibili all'attività illecita dei predetti, sussistendo sproporzione economica tra i redditi delle due sorelle sottoposte al provvedimento di sequestro e i beni stessi (in precedenza, con decreto del 15 dicembre 1998, erano stati sottoposti a sequestro altri terreni e fabbricati intestati a CE BA).
Avverso il predetto provvedimento ricorrono personalmente le due BA, deducendo entrambe la violazione di legge (artt. 309 e 324 c.p.p.) per essere stata depositata la motivazione del provvedimento impugnato oltre il decimo giorno dalla sua pronuncia. CE BA deduce, quale ulteriore motivo di ricorso, che il Tribunale aveva totalmente ignorato una memoria corredata da ampia documentazione, depositata in udienza, dalla quale emergeva la legittima provenienza dei beni sequestrati (allevamento e vendita di armenti); deduce, inoltre, il vizio di motivazione in ordine al rapporto di strumentalità tra i beni posseduti e il reato contestato. NA BA lamenta, a sua volta, il difetto totale di motivazione in ordine alla legittima provenienza dell'autovettura sequestrata, avendo il Tribunale completamente omesso di esaminare la memoria e la documentazione allegata, dalla quale emergeva la liceità del suo acquisto per essere titolare di redditi propri.
Il motivo di ricorso comune non è fondato. È vero che l'art. 324 c.p.p. richiama l'art. 309 dello stesso codice, commi nono e decimo,
in tema di misure cautelari personali, ma le disposizioni richiamate sono state interpretate dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte nel senso che nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo del provvedimento del tribunale del riesame, e non già la motivazione, che deve essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni di cui all'art. 128 c.p.p. previsto per tutti i procedimenti in camera di consiglio (la sentenza richiamata nel ricorso - Cass., sez. III, 13 dicembre 1996, Bella, m. 207500 - è del tutto minoritaria e contrastata da numerose altre pronunce in senso contrario: v. Cass., sez. I, 4 marzo 1999, Rocca e altri, m. 213065, in tema di misure cautelari reali in genere;
Cass., sez. VI, 3 marzo 1998, Stella, m. 210813, in tema di sequestro probatorio;
Cass., sez. I, 12 giugno 1997, Falcone, m. 208351, in tema di misure cautelari personali;
Cass., sez. I, 9 giugno 1998, Voltolini, m. 210883, in tema di misure cautelari reali in genere;
Cass., sez. un., 17 aprile 1996, Moni, m. 205256, in tema di misure cautelari personali.
Sono invece fondati i motivi di ricorso che attengono alla mancanza di motivazione. Entrambe le ricorrenti avevano depositato documenti attestanti la percezione di redditi - assertivamente - leciti da parte loro (CE BA aveva depositato documenti attestanti introiti derivantile dalla compravendita di armenti per lire 210 milioni;
NA BA redditi di oltre 50 milioni derivanti da pensione). A fronte di tali produzioni nessuna motivazione è adottata per CE BA, mentre per NA BA si afferma che l'acquisto dell'autovettura non è "... giustificabile con i modesti redditi raggranellati negli ultimi anni dalla donna, sufficienti... soltanto per una modesta vita quotidiana", motivazione del tutto apparente e adattabile a qualsiasi situazione. Se è vero, infatti, che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che - secondo l'orientamento giurisprudenziale che questa Corte ritiene preferibile - la totale mancanza di motivazione integra il vizio in parola (tra le più recenti, v. Cass., c.c. 24 febbraio 1999, Pacini Battaglia, rv. 212876), alla quale è equiparabile il vizio derivante da una motivazione soltanto apparente (tra le più recenti v. Cass., sez. III, c.c. 12 giugno 1998, Suraci, rv. 211552; Cass., sez. II, c.c. 4 aprile 1997, Sorbo, rv. 207416).
In accoglimento dei ricorsi, l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999