Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 26611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26611 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
266 1 1 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/03/2009
SENTENZA
N. 529
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott.SERPICO FRANCESCO
" N. 041704/2008 2. Dott. LO NICOLA
"1 3. Dott. LANZA LUIGI
" 4. Dott. FAZIO ANNA MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 02/12/1938 1) TE ELVIO
avverso ORDINANZA del 29/05/2008
TRIB. LIBERTA' di VERBANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lexte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. Selvaggi, che ha chiesto LO NICOLA
il rigetto Sel ricorso;
moito il Sifensore, avv. G. Russo, che ha concluso per l'accoglimento
Sel ricorso.
Fatto e diritto
1- Il Tribunale di Verbania, con ordinanza 29/5/2008, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo adottato, il 25 marzo precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di IO TT in prospettiva della futura confisca per equivalente, fino alla concorrenza della somma di € 1.020.000,00, corrispondente al profitto del reato di corruzione, in relazione al quale il predetto era indagato, nella qualità -dapprima- di consigliere delegato e -poi- di presidente del CDA della "Radiatori Tubor spa".
Riteneva il Giudice del riesame, alla luce degli esiti dell'attività investigativa espletata dalla Guardia di Finanza, che sussisteva il fumus del reato ipotizzato, essendo emersa l'operatività di una vera e propria organizzazione dedita a favorire indebiti rimborsi e compensazioni IVA, attraverso false fatturazioni e la corruzione di pubblici ufficiali preposti ai relativi controlli, come il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Rolando
Russo; a trarre beneficio da tale attività illecita, con riferimento al caso specifico, era stata la società "Radiatori Tubor spa", che, nell'esercizio fiscale chiuso al 31/12/2004, aveva portato in detrazione la precisata somma di € 1.020.000,00 quale iva relativa ad una falsa fattura di acquisto di un macchinario dalla società "Hical srl". Aggiungeva che la cautela reale, in astratto, ben poteva essere adottata sia nei confronti della persona fisica, resasi responsabile del reato di corruzione, sia nei confronti dell'ente societario nel cui interesse o a cui vantaggio il reato era stato commesso;
che l'ente, peraltro, era stato dichiarato fallito, con la conseguenza che la procedura concorsuale attivata non offriva garanzie per la futura confisca del profitto del reato;
che non risultava comunque essere stato adottato, con riferimento al profitto del reato di cui si discute, sequestro preventivo sui beni societari.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo la violazione della legge penale (artt. 321/2°bis c.p.p., 240, 322ter c.p., 9, 19, 53 d. lgs. n.231/'01), sotto il profilo che il disposto sequestro non poteva incidere sul patrimonio della persona fisica resasi responsabili del reato, in quanto replicava illegittimamente l'analoga misura, ampiamente capiente, già adottata nei confronti della società, sia pure con riferimento ad “altri episodi di asserita corruzione dello stesso pubblico ufficiale ad opera delle stesse persone fisiche"; né il fallimento dell'ente vanificava la funzione di garanzia della cautela reale, considerato che il carattere sanzionatorio della futura confisca doveva necessariamente prevalere sugli interessi connessi alla procedura fallimentare.
3- Il ricorso è inammissibile.
Osserva, invero, la Corte che, nell'ambito della criminalità d'impresa, v'è responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente collettivo, trovando ciò riscontro, sul piano dogmatico, nello schema concorsuale: il nesso tra le due responsabilità, quella della persona fisica e quella dell'ente, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, ad essa è equiparabile, in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità. Il sistema tratteggiato dal legislatore con il d. lgs. n. 231/'01 presuppone la responsabilità penale individuale, che non rimane assorbita dalla persecuzione diretta della corporate criminality. In sostanza, l'appartenenza dell'autore individuale all'ente è imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, nel senso che è proprio la condotta della persona fisica, posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a determinare l'estensione a questo della responsabilità per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Ciò posto, nella fattispecie concreta, per quello che emerge dal provvedimento impugnato, sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale e di quella dell'ente, con l'effetto che la valutazione in ordine alla legittimità della cautela reale adottata non può essere fatta nell'ottica di una sorta di “deresponsabilizzazione” della persona fisica, soltanto perché il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell'ente societario.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore, pertanto, ben può incidere contemporaneamente sia sulla persona fisica indagata per il reato di corruzione attiva sia sull'ente societario che ha tratto profitto dal reato, e ciò in base rispettivamente alle disposizioni di cui agli art. 321/2° c.p.p. in relazione all'art 322ter c.p. e agli art. 53 in relazione all'art. 19 d. lgs. n. 231/01. Data la convergenza di responsabilità della persona fisica e di quella giuridica e avuto riguardo all'unicità del reato come "fatto” riferibile a entrambe, deve trovare applicazione il principio solidaristico che informa lo schema concorsuale, con la conseguenza che, in difetto dell'individualità storica del profitto illecito, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei soggetti indagati anche per l'intera entità del profitto accertato, con il limite, però, che il vincolo cautelare d'indisponibilità non deve essere esorbitante, nel senso che non deve eccedere, nel complesso, il valore del detto profitto e non deve determinare ingiustificate duplicazioni, posto che dalla unicità del reato non può che derivare l'unicità del profitto.
L'ordinanza impugnata dà atto che non risultano sottoposti a sequestro, con riferimento all'episodio corruttivo di cui si discute, beni societari sicché, allo stato, non è riscontrabile alcuna duplicazione ingiustificata della cautela. Rimane impregiudicata ovviamente, ove si dimostri che il vincolo d'indisponibilità ecceda il valore del profitto del reato, la possibilità di sollecitare la revoca totale o parziale della misura.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di € 1.000,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5/3/2009
Presidente
Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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