Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo - emesso nei confronti degli indagati in ordine ai reati di cui agli art. 81, 110 e 479 cod. pen. perché in concorso attestavano falsamente l'avvenuta revisione di vari automezzi - avente per oggetto due centri di revisione e le relative dotazioni aziendali, con la seguente motivazione: la misura è "adeguata al contesto generale della vicenda", motivazione che la S.C. ha ritenuto non appagante).
Commentari • 6
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Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2010, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 21/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 86
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 40129/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO LA N. IL 12/10/1966;
2) GA AL N. IL 28/10/1965;
avverso l'ordinanza n. 75/2009 TRIB. LIBERTÀ di CUNEO, del 14/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA COLONNESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Battisti Flavio.
OSSERVA
Il tribunale di Cuneo con ordinanza 14.10.2009 rigettava l'istanza di riesame proposta da BA VA e MA EL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del tribunale di Saluzzo in data 24.9.2009 ed avverso il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal P.M. presso lo stesso tribunale il 25.9.2009, entrambi eseguiti il 28.9.2009.
Nei confronti degli indagati era stato ipotizzato il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, presso i centri di revisione veicoli "Valle Po di BA VA", con sede in Barge e "Revisione Veicoli, società cooperativa", con sede in Manta, attestavano falsamente l'avvenuta revisione di vari automezzi, ovvero redigevano falsi contrassegni di avvenuta revisione applicandoli sulle carte di circolazione, senza aver effettuato alcun controllo tecnico sui mezzi. La misura - adottata ai sensi dell'art.321 c.p.p., comma 1, ravvisandosi il pericolo che la libera disponibilità dei detti centri di revisione potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato - concerneva il sequestro dei due centri di revisione e delle relative dotazioni aziendali (macchinari, attrezzature, documentazione cartacea/informatica, computers, conti correnti bancari/postali intestati alle ditte citate). Propone ricorso per cassazione il difensore degli indagati denunciando violazione di legge.
Premesso che la notizia di reato era stata iscritta a carico degli indagati il 24.11.2008, con annotazione di scadenza del termine di indagini preliminari al 24.5.2009, deduce, nel primo motivo, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza di detto termine, che non era mai stato prorogato. Lamenta, inoltre, che, nel corso della perquisizione, illegittimamente erano state sottoposte a sequestro anche somme di danaro contante, senza che nel provvedimento si indicasse anche il denaro.
Nel secondo motivo sostiene che senza fondamento era stato ipotizzato il reato di falso anche a carico di MA BR, la quale mai aveva partecipato ad operazioni di revisione, avendo delegato detta attività a NA GA (anch'egli indagato), responsabile tecnico del "Centro revisioni cooperativa" con sede in Manta ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, di cui, invece, la predetta era del tutto carente.
Aggiunge che analoghe doglianze dovevano avanzarsi con riguardo a BA VA, in relazione al centro revisione "Valle Po di BA VA", di cui era responsabile MA AV (anch'egli indagato) al quale erano delegate le operazioni tecniche di certificazione. Assume, nel terzo motivo, che nella specie il sequestro preventivo era stato adottato in violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, stabiliti dall'art. 175 c.p.p.. Infatti - essendo le due società "Valle Po" e "Centro revisioni" in primo luogo vere e proprie officine meccaniche - il vincolo cautelare, che inibisce l'esercizio di detta attività, si rivela del tutto sproporzionato, potendosi conseguire il medesimo risultato con l'applicazione di una misura interdittiva.
Con riguardo alla prima ragione di doglianza deve premettersi che già il tribunale ha riconosciuto che - mancando la prova, "nel corpo degli atti trasmessi, dell'intervenuta proroga del termine di indagine - dovevano ritenersi pienamente utilizzabili gli atti di indagine "compiuti fino a tutto il 23 maggio 2009".
Il collegio ha, quindi, sottolineato che, "in considerazione delle informative pervenute entro detta data", risultava l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, essendo emerso che molti veicoli, presentati per la revisione presso i due centri riconducibili agli indagati, erano stati certificati come revisionati senza esser stati sottoposti alle prescritte prove. Ciò premesso, va osservato che la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3 concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata. Pertanto il P.M. può chiedere al giudice l'adozione del sequestro preventivo anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine (Cass. Sez. 3^, 10.4.2003 n. 27153). E nella specie l'ordinanza ha tenuto a precisare che, sulla scorta di un atto preesistente al 23 maggio 2009 e cioè "la nota a data 21.1.2009, redatta dall'Ufficio motorizzazione civile di Torino e relativa alla revisione effettuata in data 29.4.2009.....sul veicolo targato AK 939 GE", emergeva che l'attività oggetto di indagine non si era mai interrotta, pur dopo la perquisizione ed il sequestro operati nel marzo precedenti.
In tale contesto non è censurabile il provvedimento che - riconosciuta l'astratta ipotizzabilità del reato (non contestata dai ricorrenti) - ha affermato la legittimità del sequestro preventivo dei due centri.
Nè può porsi in dubbio la regolarità del sequestro di somme di denaro in contanti, beni da ritenere compresi nel provvedimento cautelare che poneva il vincolo anche sui conti correnti degli indagati.
Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di impugnazione.
Essendo - come si riconosce nei ricorsi - la MA titolare della società "Centro revisioni cooperativa" ed il BA titolare concessionario del centro revisioni "Valle Po di BA VA", la doglianza, come avanzata, prospetta questioni che, involgendo accertamenti di merito, sono improponibili in questa sede. Il terzo motivo è fondato e l'ordinanza deve essere annullata per nuovo esame al riguardo.
Va premesso che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati per le misure cautelari personali dall'art. 175 c.p.p., sono applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Cass. 1^, 5.4.1996, Baldassar;
Cass. 3^, 2.3.1996, Moranti). Ciò premesso, va osservato che il tribunale, pur facendosi carico della questione, ha argomentato che la misura adottata appariva "adeguata al contesto generale della vicenda", in quanto non constava che i centri di revisione svolgessero anche attività diversa. Trattasi di motivazione non appagante che non risolve la questione circa la possibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva. Il giudice di rinvio dovrà colmare detta lacuna, fornendo coerente motivazione in ordine alle conclusioni che riterrà liberamente di adottare.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010