Sentenza 7 marzo 2016
Massime • 2
In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all'iscrizione all'albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti di cui all'art. 34 della l. n. 69 del 1963, per l'esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, in particolare informatica, possa consentire, in sede ermeneutica, l'eliminazione o riduzione di tale limite.
Il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendente all'albo dei giornalisti, può far valere, davanti al giudice ordinario, l'effettiva natura non giornalistica dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza di altri requisiti per la sua iscrizione all'albo, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo da essa derivante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2016, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2016 |
Testo completo
T IT R I 04429/16 D E T 7 MAR 2015 N E R F - L AULA 'A' L O B E T N E S E - E N IO Oggetto Z REPUBBLICA ITALIANA A R T S I G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI R.G.N. 5745/2011 Cron.4428 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 17/12/2015 Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere Rel. Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Шар ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5745-2011 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEII.N.P.G.I. - GIORNALISTI ITALIANO "GIOVANNI AMENDOLA" C. F. 02430700589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta 2015 delega in atti;
5023 - ricorrente
contro
TISCALI ITALIA S.P.A. C.F. 02508100928 (già Tiscali Services s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, già domiciliata in ROMA, VIA P. FALCONIERI 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ste ultimo presso te MACCIOTTA, giusta delega in attie fromcelleria della Corte Suprema di Cassazione controricorrente avverso la sentenza n. 7940/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2010 R.G.N. 8989/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega avvocato BOER PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso. мии SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da Tiscali Italia 1. avverso il decreto col quale era stato ingiunto alla predetta società il pagamento di una somma di danaro in favore dell'Inpgi a titolo di contributi omessi e sanzioni civili in relazione al rapporto intercorso con la praticante giornalista OL LV.
2. La Corte d'Appello di Roma, investita del gravame proposto avverso la sentenza dalla società opponente, lo accoglieva in particolare rilevando che presso la struttura dove la OL aveva operato vi erano un direttore e due coordinatori e che, quindi, difettava il requisito numerico previsto dall'art. 34 della legge n. 63 del 1969, disposizione posta a garanzia della effettività e della qualità della formazione professionale cui è preordinata la pratica giornalistica.
2.1. Osservava che il provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio dell'Ordine del praticantato giornalistico, non essendo impugnabile dall'editore, terzo rispetto al provvedimento d'iscrizione, non poteva valere a costituire uno status di praticante valevole erga omnes, ben potendo il datore di lavoro far valere il suo diritto dinanzi al giudice ordinario, al quale non è preclusa la valutazione autonoma dell'attività effettivamente svolta.
2.2. Poiché nella specie non sussistevano le condizioni previste dall'art. 34 l. n. 69 del 1963 per potersi avere un regolare esercizio del praticantato, stante la tassatività della formulazione normativa, restava assorbito l'esame di ogni ulteriore questione ed in particolare di quella della natura giornalistica dell'attività svolta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Inpgi con due motivi, resiste con controricorso Tiscali Italia. L'Istituto ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. R.G. n. 5745/2011 - 1 - Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992 e vizio di motivazione, l'INPGI, premesso che i contributi pretesi attenevano al periodo dicembre 2004/maggio 2005 e che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna aveva deliberato l'iscrizione della giornalista OL nel registro dei praticanti con effetto retroattivo dal 1° luglio 2003 per riconoscimento dell'avvenuto svolgimento del praticantato, deduce che l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti comporta l'obbligo di assicurazione del praticante presso l'Istituto ricorrente, il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo.
2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 34 legge n. 69 del 1963 e di motivazione contraddittoria. L'Istituto ricorrente deduce che nella stessa delibera del Consiglio dell'Ordine era stata acquisita la testimonianza di quattro giornalisti professionisti operanti nella redazione della OL, oltre al direttore;
pertanto la redazione era composta da almeno cinque giornalisti professionisti.
3. Il ricorso è infondato.
4. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass. n. 21264 del 2015, Cass. nn. 10976, 6356, 2126 e 1233 del 2013, n. 18468 del 2012 nn. 16383 del 2008), poiché l'obbligo di iscrizione all'INPGI presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo albo e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il R.G. n. 5745/2011 -2- Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia presupposto per l'iscrizione all'INPGI non sussiste;
a maggior ragione, l'obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste ove l'attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista.
4.1. In particolare, è stato ritenuto che: - ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45 l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr, ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicché l'attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d'un contratto nullo (cfr. Cass. n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all'iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell'art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa (cfr. Cass., nn. 7461/2002; 7016/2005); tuttavia, in applicazione dell'art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell'oggetto) non esclude che l'attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell'ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l'attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicché è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001); - deve quindi riaffermarsi che, poiché l'obbligo di iscrizione all'INPGI presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del R.G. n. 5745/2011 -3- Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987;L. n. 27491) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'Albo, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l'iscrizione all'INPGI non sussiste.
5. Il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendente all'albo dei giornalisti, può far valere davanti al giudice ordinario, a tutela di propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 3716/1997). Pertanto, pur a fronte dell'iscrizione all'albo dei giornalisti e praticanti, ben può il datore di lavoro contestare in giudizio la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo derivante da tale iscrizione, fornendo la prova della natura non giornalistica della prestazione o il difetto di altri specifici presupposti.
5.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha accertato che la redazione presso la quale aveva operato la praticante giornalista non possedeva i requisiti richiesti dalla legge per la configurabilità di un regolare praticantato.
6. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
6.1. Quanto al presunto difetto di logicità nella valutazione delle risultanze istruttorie riguardante la motivazione della sentenza dove ha riscontrato, sulla base della prova testimoniale, che il numero dei giornalisti professionisti addetti alla redazione in cui operava la OL era inferiore a quattro, deve osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione R.G. n. 5745/2011 - 4- Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.
6.1.1. Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod. proc., poiché si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del rinvio;
nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest'ultimo esaminate;
nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata;
nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcun elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. pure, tra le tante, Cass. n. 6288 del 2011).
6.2. L'interpretazione dell'art. 34 legge n. 69 del 1963 offerta dalla Corte di appello è corretta in punto di diritto.
6.2.1. La L. n. 69 del 1963, art. 34, prevede che la pratica giornalistica deve svolgersi presso "un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un д periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti e redattori ordinari". -5- R.G. n. 5745/2011 Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia મ 6.2.2. La Corte di appello ha fatto applicazione del principio espresso da Cass. n. 3194 del 2005 secondo cui, in tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all'iscrizione all'albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti richiesto dall'art. 34 legge n. 69 del 1963 per l'esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni (uso di computers, informatica) possa consentire, in sede ermeneutica, l'eliminazione o riduzione di tale limite.
6.2.3. Già Cass. 3716 del 1997 aveva affermato che non è configurabile un regolare praticantato giornalistico in difetto dei requisiti previsti dall'art. 34 della legge 3 febbraio 1969 n. 63, e, in particolare, della adibizione, presso una delle strutture giornalistiche prese in considerazione della disposizione di legge, del numero di giornalisti professionisti redattori ordinari precisato dalla medesima;
con tale sentenza questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato il datore di lavoro tenuto ad assicurare presso l'I.N.P.S. e non presso l'I.N.P.G.I. talune dipendenti addette alla realizzazione di una rivista mensile presso cui non operava nessun giornalista con la qualifica di redattore, nonostante l'avvenuta iscrizione delle stesse all'albo dei praticanti giornalisti.
7. In sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ., l'INPGI ha prospettato che "in ogni caso i contributi richiesti sono comunque dovuti dal marzo 2005 al maggio 2005", ciò in quanto il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna aveva iscritto la OL nel registro dei praticanti nella seduta del 3 marzo 2005. 7.1. Al riguardo, va rilevato che le considerazioni sopra svolte sono assorbenti anche di tale questione;
in ogni caso, poi, essa deve ritenersi nuova e come tale inammissibile, atteso che non risulta proposto alcun motivo di ricorso avente ad -6. R.G. n. 5745/2011 Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia oggetto l'omessa pronuncia su domande subordinate (in ipotesi) riproposte in appello dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado.
8. Pertanto, il ricorso va respinto.
9. Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPGI al pagamento delle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed €2.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015 Il Presidente Il Consigliere est. Luigi Macione Daniela Blasutto полоте11 Funzionario Giudiziario Depositato in Cancelleria 7 MAR 2015 E oggi, R P Funzionarie Giudiziario E U T S R GRANATA O Grande Achieve F C R.G. n. 5745/2011 -7- Ud. 15 dicembre 2015 INPGI c/Tiscali Italia