Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2016, n. 4429
CASS
Sentenza 7 marzo 2016

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In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all'iscrizione all'albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti di cui all'art. 34 della l. n. 69 del 1963, per l'esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, in particolare informatica, possa consentire, in sede ermeneutica, l'eliminazione o riduzione di tale limite.

Il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendente all'albo dei giornalisti, può far valere, davanti al giudice ordinario, l'effettiva natura non giornalistica dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza di altri requisiti per la sua iscrizione all'albo, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo da essa derivante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2016, n. 4429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4429
    Data del deposito : 7 marzo 2016

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