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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2124/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dagli avv.ti Federico Alati e Giorgia Cazzola ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale
Alati, Via Rezzonico n. 6, Padova, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(P.IVA: ) con sede in Marghera Controparte_1 P.IVA_1
(Ve) Via Trieste n.141, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Sabei e dall'Avv. Chiara Meneghello ed elettivamente domiciliato presso le medesime in Via Cesco Baseggio 9 a Mestre (VE), giusta procura agli atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e , quali soci della FF s.n.c., oggi sciolta e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 5 cancellata dal Registro delle imprese, hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Venezia n. 958/2021, pubblicata il 25.11.2021, che ha revocato il decreto ingiuntivo n.
196/2017 del Giudice di Pace di Venezia, sulla base della ritenuta sussistenza dell'inadempimento contrattuale di FF s.n.c. contestato dall'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Parte appellante, a sostengo dell'appello, ha dedotto i seguenti motivi: in primo luogo, l'erronea qualificazione della fattispecie come “aliud pro alio” e conseguente erronea applicazione della disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., per non aver il giudice di primo grado ritenuto sussistente l'ipotesi di vizio redibitorio e/o mancanza di qualità del bene ed applicato i termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c.; in secondo luogo, insussistenza dell'inadempimento da parte di FF s.n.c., per aver l'appellante consegnato la merce confezionata e imballata, senza aver potuto in alcun modo danneggiare e contraffare la stessa.
Parte appellante, pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della pronuncia di primo grado limitatamente al punto di condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e, in via principale nel merito, la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di Controparte_2
al pagamento di euro 1.857,54, oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
2. Si è costituita , contestando tutto quanto dedotto da parte Controparte_2 appellante e richiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e, nel merito, la conferma della pronuncia di primo grado.
Parte appellata, a sostegno della propria difesa, ha dedotto la corretta applicazione dell'art. 1460
c.c. e dei principi di riparto dell'onere della prova, nonché la corretta qualificazione della fattispecie in esame come “aliud pro alio”, posto che i prodotti forniti dall'appellante erano privi delle indicazioni obbligatorie per legge in quanto contraffatte e risultavano funzionalmente inidonei all'uso cui erano destinati e allo specifico uso considerato dalle parti nella conclusione del contratto, donde l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1495 cc. L'appellata ha infine dedotto di aver tempestivamente denunciato i vizi dei prodotti consegnati non appena venuta a conoscenza.
, pertanto, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto di Controparte_2
pagina 2 di 5 tutte le istanze proposte dall'appellante, con condanna alla rifusione di spese di lite e distrazione a favore del patrocinio di parte appellata.
Il Giudice, con provvedimento del 27.07.2022, rigettava l'istanza di definizione del giudizio con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e rigettava l'istanza di sospensione della sentenza appellata, dichiarando che “l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della pronuncia appellata non merita accoglimento, giacché il periculum in mora consisterebbe nel mero esborso delle spese di lite del giudizio di primo grado e gli appellanti non dimostrano né che la corresponsione di tale importo li esporrebbe al rischio di impossidenza né che in caso di esito loro favorevole del giudizio
d'appello potrebbe essere difficoltoso il recupero delle somme provvisoriamente corrisposte”, nonché rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, a seguito di udienza celebrata con modalità c.d. cartolare o figurata, lette le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
3. L'appello è infondato e, pertanto, viene respinto.
In relazione al primo motivo di appello, appare condivisibile la decisione del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nella disciplina dell'inadempimento contrattuale, applicando l'art. 1460 c.c. e qualificando la consegna della merce, priva dei requisiti promessi e corrispondenti alla legge, come “aliud pro alio”, essendo i difetti dedotti e non contestati nella loro materialità tali da rendere i beni assolutamente inidonei ad assolvere alla loro naturale funzione, nonché a quella ritenuta essenziale dalle parti per la realizzazione del programma negoziale.
Infatti, la Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso di ritenere integrata la vendita di
“aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella pattuita, ma anche quando essa, pur non corrispondendo ad un genus del tutto diverso rispetto a quello individuato nel contratto, è priva delle proprie caratteristiche essenziali e funzionali indispensabili per soddisfare gli interessi dell'acquirente, e per questo inservibile allo stesso, nonché quando divenga impossibile la destinazione all'uso per cui è stata accettata la proposta contrattuale. pagina 3 di 5 La scrivente condivide l'interpretazione della Suprema Corte nella parte in cui, in tempi recenti, ha affermato che “la vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e
i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa” (Cass. Civ. n. 13214 del 14.05.2024).
Ebbene, nel caso di specie, avendo la parte appellante fornito alla bevande prive Controparte_2
del lotto di produzione e della data di scadenza, componente essenziale per la vendita delle stesse, appare senza dubbio sussistere un vizio insanabile tale da rendere impossibile la realizzazione della causa concreta del contratto e la soddisfazione degli interessi dell'acquirente. Invero, i prodotti forniti, privi delle indicazioni obbligatorie richieste dalla legge, risultano essere funzionalmente inidonei all'uso cui sono destinati e per cui il contratto è stato concluso, risultando pregiudicata la stessa natura e identità del bene.
Si aggiunga che, in ipotesi assimilabili a quella in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente la fattispecie della vendita di “aliud pro alio” (ad esempio, vendita di autoveicolo con documenti contraffatti o di acqua non potabile in luogo di quella non potabile), pur appartenendo il bene venduto al medesimo genere di quello pattuito, in ragione dell'assoluta inidoneità della prestazione a soddisfare gli interessi dedotti in contratto e a realizzare la funzione economico- sociale cui il medesimo è preposto.
L'interpretazione fornita dall'appellante non può essere condivisa in quanto non tiene in adeguata considerazione l'orientamento delineato ut supra e la riconducibilità alla fattispecie dell'aliud pro alio anche dell'ipotesi di inidoneità del bene ad assolvere la propria funzione economico-sociale ed il rilievo attribuito dalla Suprema Corte alla destinazione funzionale e d'uso del ben compravenduto. Principi peraltro chiaramente affermati nelle stesse pronunce richiamate in atti dalla appellante.
Parte appellante inoltre non ha fornito alcuna prova in ordine al proprio corretto adempimento pagina 4 di 5 limitandosi ad affermare che la merce è stata inviata imballata e mai manomessa da FF prima della consegna. Ebbene non appare sufficiente tale affermazione, in assenza di prova, soprattutto se si considera che il venditore è colui su cui ricade giuridicamente la responsabilità della vendita e la conformità del prodotto compravenduto rispetto a quello ordinato, non bastando la mera affermazione che il prodotto è pervenuto già imballato.
La ritenuta corretta qualificazione della fattispecie da parte del Giudice di primo grado consente di assorbire il secondo motivo di appello attinente all'applicazione dell'1495 c.c. posto che, in caso di aliud pro alio, non rilevano la decadenza e la prescrizione delineata dalla norma per i vizi redibitori.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Venezia.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per la fase introduttiva e di studio, stante la scarsa attività svolta, e decisionale stante il mero richiamo agli atti, nulla per la fase istruttoria non celebrata, vanno liquidati in una somma pari ad 852,00 euro, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 958/2021;
CONDANNA parte appellante alla rifusione in favore del patrocinio di parte appellata, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in una somma pari ad euro 852,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Zorzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Camilla Furlan.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2124/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dagli avv.ti Federico Alati e Giorgia Cazzola ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale
Alati, Via Rezzonico n. 6, Padova, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(P.IVA: ) con sede in Marghera Controparte_1 P.IVA_1
(Ve) Via Trieste n.141, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Sabei e dall'Avv. Chiara Meneghello ed elettivamente domiciliato presso le medesime in Via Cesco Baseggio 9 a Mestre (VE), giusta procura agli atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e , quali soci della FF s.n.c., oggi sciolta e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 5 cancellata dal Registro delle imprese, hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Venezia n. 958/2021, pubblicata il 25.11.2021, che ha revocato il decreto ingiuntivo n.
196/2017 del Giudice di Pace di Venezia, sulla base della ritenuta sussistenza dell'inadempimento contrattuale di FF s.n.c. contestato dall'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Parte appellante, a sostengo dell'appello, ha dedotto i seguenti motivi: in primo luogo, l'erronea qualificazione della fattispecie come “aliud pro alio” e conseguente erronea applicazione della disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., per non aver il giudice di primo grado ritenuto sussistente l'ipotesi di vizio redibitorio e/o mancanza di qualità del bene ed applicato i termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c.; in secondo luogo, insussistenza dell'inadempimento da parte di FF s.n.c., per aver l'appellante consegnato la merce confezionata e imballata, senza aver potuto in alcun modo danneggiare e contraffare la stessa.
Parte appellante, pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della pronuncia di primo grado limitatamente al punto di condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e, in via principale nel merito, la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di Controparte_2
al pagamento di euro 1.857,54, oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
2. Si è costituita , contestando tutto quanto dedotto da parte Controparte_2 appellante e richiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e, nel merito, la conferma della pronuncia di primo grado.
Parte appellata, a sostegno della propria difesa, ha dedotto la corretta applicazione dell'art. 1460
c.c. e dei principi di riparto dell'onere della prova, nonché la corretta qualificazione della fattispecie in esame come “aliud pro alio”, posto che i prodotti forniti dall'appellante erano privi delle indicazioni obbligatorie per legge in quanto contraffatte e risultavano funzionalmente inidonei all'uso cui erano destinati e allo specifico uso considerato dalle parti nella conclusione del contratto, donde l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1495 cc. L'appellata ha infine dedotto di aver tempestivamente denunciato i vizi dei prodotti consegnati non appena venuta a conoscenza.
, pertanto, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto di Controparte_2
pagina 2 di 5 tutte le istanze proposte dall'appellante, con condanna alla rifusione di spese di lite e distrazione a favore del patrocinio di parte appellata.
Il Giudice, con provvedimento del 27.07.2022, rigettava l'istanza di definizione del giudizio con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e rigettava l'istanza di sospensione della sentenza appellata, dichiarando che “l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della pronuncia appellata non merita accoglimento, giacché il periculum in mora consisterebbe nel mero esborso delle spese di lite del giudizio di primo grado e gli appellanti non dimostrano né che la corresponsione di tale importo li esporrebbe al rischio di impossidenza né che in caso di esito loro favorevole del giudizio
d'appello potrebbe essere difficoltoso il recupero delle somme provvisoriamente corrisposte”, nonché rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, a seguito di udienza celebrata con modalità c.d. cartolare o figurata, lette le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
3. L'appello è infondato e, pertanto, viene respinto.
In relazione al primo motivo di appello, appare condivisibile la decisione del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nella disciplina dell'inadempimento contrattuale, applicando l'art. 1460 c.c. e qualificando la consegna della merce, priva dei requisiti promessi e corrispondenti alla legge, come “aliud pro alio”, essendo i difetti dedotti e non contestati nella loro materialità tali da rendere i beni assolutamente inidonei ad assolvere alla loro naturale funzione, nonché a quella ritenuta essenziale dalle parti per la realizzazione del programma negoziale.
Infatti, la Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso di ritenere integrata la vendita di
“aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella pattuita, ma anche quando essa, pur non corrispondendo ad un genus del tutto diverso rispetto a quello individuato nel contratto, è priva delle proprie caratteristiche essenziali e funzionali indispensabili per soddisfare gli interessi dell'acquirente, e per questo inservibile allo stesso, nonché quando divenga impossibile la destinazione all'uso per cui è stata accettata la proposta contrattuale. pagina 3 di 5 La scrivente condivide l'interpretazione della Suprema Corte nella parte in cui, in tempi recenti, ha affermato che “la vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e
i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa” (Cass. Civ. n. 13214 del 14.05.2024).
Ebbene, nel caso di specie, avendo la parte appellante fornito alla bevande prive Controparte_2
del lotto di produzione e della data di scadenza, componente essenziale per la vendita delle stesse, appare senza dubbio sussistere un vizio insanabile tale da rendere impossibile la realizzazione della causa concreta del contratto e la soddisfazione degli interessi dell'acquirente. Invero, i prodotti forniti, privi delle indicazioni obbligatorie richieste dalla legge, risultano essere funzionalmente inidonei all'uso cui sono destinati e per cui il contratto è stato concluso, risultando pregiudicata la stessa natura e identità del bene.
Si aggiunga che, in ipotesi assimilabili a quella in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente la fattispecie della vendita di “aliud pro alio” (ad esempio, vendita di autoveicolo con documenti contraffatti o di acqua non potabile in luogo di quella non potabile), pur appartenendo il bene venduto al medesimo genere di quello pattuito, in ragione dell'assoluta inidoneità della prestazione a soddisfare gli interessi dedotti in contratto e a realizzare la funzione economico- sociale cui il medesimo è preposto.
L'interpretazione fornita dall'appellante non può essere condivisa in quanto non tiene in adeguata considerazione l'orientamento delineato ut supra e la riconducibilità alla fattispecie dell'aliud pro alio anche dell'ipotesi di inidoneità del bene ad assolvere la propria funzione economico-sociale ed il rilievo attribuito dalla Suprema Corte alla destinazione funzionale e d'uso del ben compravenduto. Principi peraltro chiaramente affermati nelle stesse pronunce richiamate in atti dalla appellante.
Parte appellante inoltre non ha fornito alcuna prova in ordine al proprio corretto adempimento pagina 4 di 5 limitandosi ad affermare che la merce è stata inviata imballata e mai manomessa da FF prima della consegna. Ebbene non appare sufficiente tale affermazione, in assenza di prova, soprattutto se si considera che il venditore è colui su cui ricade giuridicamente la responsabilità della vendita e la conformità del prodotto compravenduto rispetto a quello ordinato, non bastando la mera affermazione che il prodotto è pervenuto già imballato.
La ritenuta corretta qualificazione della fattispecie da parte del Giudice di primo grado consente di assorbire il secondo motivo di appello attinente all'applicazione dell'1495 c.c. posto che, in caso di aliud pro alio, non rilevano la decadenza e la prescrizione delineata dalla norma per i vizi redibitori.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Venezia.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per la fase introduttiva e di studio, stante la scarsa attività svolta, e decisionale stante il mero richiamo agli atti, nulla per la fase istruttoria non celebrata, vanno liquidati in una somma pari ad 852,00 euro, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 958/2021;
CONDANNA parte appellante alla rifusione in favore del patrocinio di parte appellata, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in una somma pari ad euro 852,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Zorzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Camilla Furlan.
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