Decreto cautelare 23 aprile 2022
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00300/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02104/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2022, proposto da Ge.C.A.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Rosario Porcaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale AP, presso la cui sede in AP, via Diaz 11, domicilia ex lege ;
Comune di AP, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Bruno Crimaldi, dall’Avv. Annalisa Cuomo, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. Eleonora Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in AP, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento
1) della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2020 01092535 46 000, emessa dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI e notificata a mezzo PEC in data 04.02.2022, con la quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 32.612,57 (comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica), per “Entrate patrimoniali anno 2019”;
2) della ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 204785 DEL 04.03.2019, emessa dal COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, notificata il 05.03.2019, con la quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo (Ruolo N. 2020/004454) per complessivi Euro 32.606,69 (comprensivo di interessi ed oneri di riscossione), per “sanzione pecuniaria abusivismo edilizio” anno 2019;
3) di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria depositata il 05 dicembre 2022 dal Comune di AP e relativi allegati;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato 30-31 marzo 2022 e depositato il successivo 22 aprile 2022, la ricorrente impugnava - unitamente alla presupposta ordinanza ingiunzione n. 204785 del 04.03.2019 - la cartella esattoriale n. 028 2020 01092535 46 000, emessa dall’Agenzia delle entrate – riscossione, Agente della riscossione per la provincia di AP, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di complessivi euro 32.612,57 a titolo di sanzione ex art. 36 del DPR n.380/2011 ed interessi.
2. - A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava vari ordini di censure sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere con cui deduceva, in sintesi, l’invalidità delle notifiche dei contestati provvedimenti, effettuate dall’Agente per la Riscossione e dal Comune di AP nonché l’omessa indicazione, nella cartella, dei criteri utilizzati per il computo degli interessi sul capitale.
3. - Si costituivano in giudizio il Comune di AP (27 aprile 2022) e l’Agenzia delle Entrate (09.05.2022) depositando entrambi memorie il 13 maggio 2022.
3.1. - Il Comune, in particolare, premesso di aver riscontrato, a seguito di apposita istruttoria, l’omessa notifica dell’ordinanza ingiunzione n. 204785 del 04.03.2019, rappresentava di aver avviato il procedimento “teso all’annullamento/sgravio dell’iscrizione a ruolo della somma di cui alla cartella impugnata”.
4. – All’udienza del 18 maggio 2022, il Tribunale, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, rinviava, per la trattazione del merito, all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
5. - Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica (05 dicembre 2022), il Comune dichiarava di aver dato corso al preannunciato sgravio, allegando documentazione a riscontro. Su tali basi chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
6.- Preso atto di quanto dedotto dal Comune di AP con la memoria del 05 dicembre 2022 e riscontrato dalla scheda “dettaglio provvedimenti” depositata in allegato, ritiene il Collegio doversi dichiarare cessata la materia del contendere, stante il carattere integralmente satisfattivo dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione in autotutela a seguito dell’instaurazione del giudizio (cfr., TAR AP, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
7. – Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
8. – La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato, da porsi a carico del Comune di AP e in favore del ricorrente, stante la sostanziale ed espressa condivisione delle ragioni esposte nel gravame, alla base dell’intervenuta autotutela.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata della materia del contendere.
Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato, a carico del Comune di AP e in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO