Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17566 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GIORDANO FLORIANA e ALESSANDRO DI PALMA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] in [...] , CP_1 C.F._2
Difensore AVV GIANPAOLO VITULLI ED ELISABETTA PRINCIPE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2021, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il CP_1
13/12/2004 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano nata a [...] il Persona_1
22.4.2005, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
o l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata materna e
1
o la previsione, in modifica delle condizioni di separazione, a suo carico di un contributo al mantenimento delle figlie minori pari a € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia);
o confermare le condizioni di separazione quanto alle spese straordinarie delle figlie al 50% quelle mediche e di istruzione concordate e documentate , mentre quelle sportive, ludiche e ricreative saranno interamente a carico della madre così come pattuito in sede di separazione;
o vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedeva: CP_1
o l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del diritto di visita del padre;
o la previsione a carico del di un contributo al mantenimento delle figlie minori pari a Parte_1
1500,00 € mensili (500,00 € per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie;
I coniugi comparivano in data 23.2.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione .
Innanzi all'istruttore con ordinanza del 24.5.22 si concedevano i termini ex art 183 cpc;
veniva altresì pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio giusta sentenza n° 10436/22 pubblicata in data 18.11.22.
Con ordinanza collegiale del 18.11..22 si rigettava la prova orale e si disponeva, per l'udienza del
28.9.23 , l'ascolto delle minori ichiarava Frequento il secondo anno del liceo Sannazzaro sono anticipataria Persona_4
e mi trovo bene. Prima vedevo poco mio padre perché lavorava a Potenza, da qualche mese lo vedo più di frequente perché è rientrato a lavorare a Napoli ed a giugno e luglio sono stata sempre con lui e ad agosto sono andata a fare un viaggio con mamma. Le case a mare di mamma e AP sono vicine e quindi quando siamo in vacanza comunque ci vediamo e la sera andavamo a mangiare a casa della nonna paterna anche se non tutte le sere. Sono abituata a questo tipo di frequentazione e sto bene. Per me il calendario è la normalità sto bene mi riesco ad organizzare dichiarava Frequento il liceo Sannazzaro terzo anno e mi trovo benissimo sia Parte_2
con i compagni che a livello scolastico. Da quando mio padre lavora a Napoli ci vediamo ogni venerdi per pranzare insieme e facciamo una passeggiata. Quest'estate sono stata sempre con lui insieme a mia sorella. Cioè io sono stata un mese con lui ad agosto, mentre mia sorella c'è è stata
15 gg ad agosto mentre mamma lavorava e poi è stata con lei. A luglio io sono stata una settimana e mezzo ad Ischia con un' amica e forse è stata con AP ma se non sbaglio comunque ci Per_3
2 vedevamo e lui veniva ogni domenica a pranzo. Ora ci vediamo il venerdi a pranzo, non pernottiamo perché lui vive a Montecorice e noi scendiamo con i nostri amici qui, ma a Natale Pasqua le festività ed il suo compleanno le facciamo da lui. Quando ci sono tempi più lunghi andiamo da lui ma il weekend preferiamo stare a Napoli. A me va benissimo questa organizzazione e quando ci vediamo con mio padre trascorriamo tutto il tempo insieme.
All'udienza cartolare del 19.12.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti in data 23.12.24.
Rimessa la causa sul ruolo per l'assenza del precedente relatore le parti precisavano le conclusioni nuovamente all'udienza cartolare del 3.6.25 con immediata riserva in decisione.
Il Tribunale deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie della cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata .
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso delle minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), richiesto da Per_2 Per_3
entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse delle minori essendo peraltro pacifico che le stesse hanno un'assidua frequentazione con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda alle dichiarazioni rese dalle stesse minori). Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare le figlie, in considerazione della assenza di contrasti, dell'età delle minori e della distanza tra le residenze, va riconosciuto un regime di incontri libero .
In ordine alle determinazioni economiche da assumere nell'interesse delle minori si evidenzia che non opera alcun regime di preclusioni e decadenze che riguarda solo le domande sui diritti disponibili.
Nel caso di specie ovviamente, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi e delle altre allegazioni prodotte dal è doveroso ritenere realmente diminuite le capacità economiche del Parte_1 Parte_1
e di conseguenza rideterminare l'entità dell'assegno di mantenimento per le figlie.
In primis l'attività professionale di Avvocato, al di là dell'arresto dovuto all'emergenza sanitaria, non appare essere ritornata ai livelli precedenti, anche a volere ritenere la non tracciabilità di alcune entrate.
3 Peraltro appare ontologicamente difficilmente conciliabile l'attività di avvocato OR (come rappresentato dalla con l'attività quotidiana di insegnante del dapprima a CP_1 Parte_1
ZA (vedi verbale di Udienza presidenziale ) ed attualmente a Napoli dal 2023 con relative spese di treno e la difficoltà di sostenere spostamenti quotidiani non brevi e particolarmente gravosi tanto più in considerazione dell'età del Parte_1
E' incontestabile inoltre che è cessata l'attività di sindaco di Montecorice dal 2022 e sono pertanto venute meno le relative entrate.
Quanto alla casa di ER (locata con canone di 600,00 € (vedi verbale di udienza presidenziale e allegati alla relazione tecnica descrittiva) la stessa non è in proprietà esclusiva del (che è Parte_1
proprietario per la quota di ¼ ) e tale circostanza non rappresenta comunque quid novi rispetto alla separazione quando le parti già concordavano il rilascio da parte della della casa coniugale. CP_1
Quanto poi al patrimonio immobiliare del - pur se è principio consolidato che chi possiede Parte_1
immobili deve metterli a frutto ovvero deve procedere alla vendita giacchè il fatto stesso di possedere degli immobili e di scegliere di non concederli in locazione o di alienarli sono tutti elementi che devono esser presi in esame per la quantificazione del contributo al mantenimento (ex plurimis
Cassazione 14371 / 2024 ) - nel caso di specie tale regola generale rileva certamente però solo in relazione all'appartamento sito a S. Maria di Castellabate, Via Flavio Gioia 2, in comproprietà con il fratello Persona_5
GI ritiene infatti il Tribunale, quanto agli altri immobili del di potere definire Parte_3
cospicuo il patrimonio immobiliare facente capo al ricorrente rispetto al quale appare difficile prospettare una inerzia colpevole nello sfruttamento diretto da parte del ricorrente in ragione del modesto canone locativo percepito indicativo di modesto valore di mercato (per l'appartamento locato con canone annuo di €. 1.200,00 e locato al Comune per 3000,00€ annui) della documentata irregolarità di due locali adibiti a garage;
per non tacere poi del documentato cattivo stato manutentivo di alcuni immobili, della irregolarità urbanistica con domanda di condono pendente per altri, del sequestro preventivo disposto per altro e della improduttività dei terreni agricoli.
Ciò posto in questa sede il Collegio nel valutare, da un lato, le esigenze in crescita delle figlie minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, - esigenze che da sole considerate avrebbero giustificato un aumento di contribuzione superiore a quello dovuto alla mera rivalutazione istat - e dall'altro le circostanze sopravvenute documentate dal ricorrente - che da sole considerate avrebbero giustificato una riduzione della contribuzione al mantenimento - ritiene di determinare il contributo al mantenimento nella misura di 1200,00€ mensili, determinazione che - non calcolando l'aumento istat intervenuto dal settembre 2018 all'attualità (1419,00€) - ex sé riconosce di fatto la
4 diminuzione invocata dal ricorrente, benchè in misura maggiore, per le ragioni sopra rappresentate.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio (in difetto di intesa tra le parti per confermare le modalità concordate in separazione) dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie. Si rappresenta che le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori devono rispondere all'interesse delle figlie e l'entità della spesa deve essere commisurata rispetto alla sua utilità e sostenibilità con le condizioni economiche dei genitori.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ovvero in ragione della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Napoli il 13/12/2004 già pronunciata giusta sentenza n° 10436/22 CP_1
pubblicata in data 18.11.22 (atto numero 152 P II seria A anno 2004) sia regolata dalle seguenti condizioni :
• Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina di liberi incontri con il padre;
• determina in euro 1200,00 (400,00 € per ciascuna figlia) a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento delle figlie (400,00 € per ciascuna figlia) disponendo che l'assegno venga versato alla resistente entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
• compensa le spese.
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 6-6-25 il Presidente estensore dr.ssa Valeria Rosetti
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