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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1226/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato il [...] in [...] e Parte_1
residente in [...], domiciliato alla Spezia
c.f. Avv. PIZZINGA ANDREA C.F._1
E
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente Controparte_1
c.f. Avv. PIZZINGA ANDREA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
13.9.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 6.12.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 20 maggio 2025:
“si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:-
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26.08.2022; matrimonio trascritto Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Augusta (SR), al n. 33, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2022;-
2) Ordinare al Comune Augusta (SR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Nulla in punto di assegno divorzile in quanto le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tra loro ogni altro rapporto economico.-“
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 14.6.2024, premettendo di aver contratto in data
26.8.2022 in Augusta (SR) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 33 parte II serie A anno 2022) e di non aver avuto figli, hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2 Con sentenza n. 173/2024 (passata in giudicato il 27.3.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 26.9.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nel termine assegnato e successivamente prorogato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e confermato le condizioni di cui al ricorso.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' dunque pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n.
2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Va dato atto dell'assenza di condizioni, avendo le parti già tra loro regolamentato ogni rapporto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
3 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in Augusta (SR) il Parte_1 Controparte_1
26.8.2022 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 33 parte II serie A anno 2022)
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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