Articolo 2 della Legge 20 febbraio 1958, n. 104
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 marzo 1958
Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise con la procedura normale nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti, non oltre il quinquennio.
Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette competenti.
I provvedimenti di liquidazione adottati dall'Intendente sono comunicati al Ministro per le finanze.
Contro i provvedimenti dell'intendente di finanza, e' ammesso ricorso, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 23 marzo 1958