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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott. Massimiliano De Giovanni Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), RT C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCO ROCCO attrice
contro
(C.F. ), P_ C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CARLOTTO convenuta
In punto: azione di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni parte attrice, come rassegnate all'udienza del 24.10.2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c.;
“Rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria,
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- accertarsi e dichiararsi che l'atto di compravendita del 13.4.2015 a rogito del Notaio dott.
[...]
di Arzignano (VI) (Rep. n. 166125 – Racc n. 38526) tra ed ed Per_1 Parte_2 P_ avente ad oggetto il trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito ad Abano Terme (PD) in via Jacopo Facciolati n. 5/F costituisce donazione dissimulata da parte di a favore di Parte_2
; P_
- determinarsi la quota di legittima riservata ex art. 537, comma 1, c.c. ad in relazione RT alla successione del defunto padre nella misura di 65.385,53 euro ovvero nella diversa Parte_2 maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa e dunque accertarsi e dichiararsi
l'intervenuta lesione della quota di legittima riservata ad e per l'effetto: RT
- dichiararsi proporzionalmente inefficaci e dunque ridursi le donazioni compiute in vita da
[...]
in violazione dell'art. 537, comma 1, c.c. fino alla reintegrazione della quota di legittima Parte_2 riservata ad nell'ammontare accertato e dichiarato, previa detrazione della somma di RT
1.771,06 euro che la stessa ha già ricevuto dalla successione del defunto padre RT [...]
e pertanto Parte_2
- condannare al conseguente obbligo restitutorio per equivalente e/o in natura a favore di P_
. RT
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui l'atto di compravendita del 13.4.2015 a rogito del Notaio dott.
[...]
di Arzignano (VI) (Rep. n. 166125 – Racc n. 38526) tra ed ed Per_1 Parte_2 P_ avente ad oggetto il trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito ad Abano Terme (PD) in via Jacopo Facciolati n. 5/F non fosse dichiarato donazione dissimulata, determinarsi la quota di legittima riservata ex art. 537, comma 1, c.c. ad in relazione alla successione del defunto padre RT
nella misura di 39.385,53 euro ovvero nella diversa maggiore o minore somma che fosse Parte_2 accertata in corso di causa e dunque accertarsi e dichiararsi l'intervenuta lesione della quota di legittima riservata ad e per l'effetto: RT
- dichiararsi proporzionalmente inefficaci e dunque ridursi le donazioni compiute in vita da
[...]
in violazione dell'art. 537, comma 1, c.c. fino alla reintegrazione della quota di legittima Parte_2 riservata ad nell'ammontare accertato e dichiarato, previa detrazione della somma di RT
1.771,06 euro che la stessa ha già ricevuto dalla successione del defunto padre RT [...]
e pertanto Parte_2
- condannare al conseguente obbligo restitutorio per equivalente e/o in natura a favore di P_
. RT
IN VIA ISTRUTTORIA
- si precisano le conclusioni richiamandosi alla formulazione delle definitive istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente del 17.7.2023 e del 6.9.2023. Con il favore di spese e compensi di causa”.
Conclusioni parte convenuta, come rassegnate all'udienza del 24.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.:
“Ogni contraria istanza o eccezione disattesa.
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità di tutte le domande avverse in mancanza dei requisiti di cui all'art. 564 c.c. e nella specie della necessaria accettazione beneficiata dell'eredità di causa e/o comunque per tutte le ragioni che il Giudice riterrà e conseguentemente rigettare le medesime.
Nel merito rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto nuove ed infondate in fatto e in diritto, inammissibili e improcedibili per le ragioni dedotte in atti e quelle che il Giudice riterrà.
Ammettersi le prove richieste.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di giudizio della fase di merito e di quella cautelare”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio RT P_ deducendo che il padre era deceduto ab intestato in Vicenza il 23.5.2017, privo di Parte_2 vincoli giuridicamente rilevanti ai fini successori e lasciando l'attrice, sua figlia, come unica erede. Ella rappresentava che, al momento dell'apertura della successione, il padre risultava domiciliato presso l'abitazione dell'odierna convenuta - cui era legato da stabile relazione affettiva - e che il patrimonio ereditario era costituito soltanto dal conto corrente n. 58412784, acceso presso Poste Italiane S.p.A., con saldo pari a € 747,60 e dal deposito n. 2157371 presso Poste Italiane S.p.A., estinto dall'attrice medesima percependo un controvalore pari a € 1.023,46.
deduceva che, nei tre anni antecedenti la morte, il padre aveva compiuto plurimi atti RT dispositivi a favore dell'odierna convenuta, ritenuti integrare atti di liberalità, nello specifico:
1) versamento della somma di € 10.000,00 con assegno vidimato n. 6553268126-02 del 16.10.2014;
2) versamento della somma di € 30.000,00 con bonifico del 27.3.2015;
3) versamento della somma di € 37.000,00 con assegno n. 7201886884 del 20.5.2017;
4) compravendita del 13.4.2015 n. 166125 rep. dott. , con cui il de cuius aveva alienato a Per_1 P_
la nuda proprietà di immobile sito in Comune di Abano Terme (PD), via Jacopo Facciolati n. 5/F,
[...] catastalmente censito al C.F. del medesimo Comune al Foglio 7, con le particelle n. 1274, sub 7 e 13 e n.
1274, sub 21, riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio.
L'attrice assumeva che i predetti atti dispositivi, eccedendo la quota disponibile, fossero lesivi della quota di legittima riservatale ex lege quale unica erede legittimaria di . Parte_2
In particolare riteneva che il contratto di compravendita succitato dissimulasse una donazione effettuata dal de cuius a favore di , da considerarsi quindi ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.: P_ nella prospettazione attorea, infatti, con il bonifico di € 30.000,00 effettuato il 27.3.2015 Parte_2 aveva di fatto messo a disposizione della convenuta la provvista necessaria per l'acquisto, posto che il corrispettivo pattuito per la compravendita ammontava a € 32.500,00 – ossia somma del tutto assimilabile quanto a ordine di grandezza - ed era stato corrisposto da con assegno bancario incassato il P_
14.4.2015.
L'attrice assumeva, pertanto, che l'effettiva volontà delle parti fosse quella di trasferire gratuitamente il bene per spirito di liberalità: nella ricostruzione attorea l'intento simulatorio poteva desumersi da ulteriori elementi, quali la non congruità del prezzo pattuito rispetto all'effettivo valore del diritto di nuda proprietà, la riserva di usufrutto in capo al venditore e la presenza di due testimoni al momento della stipula.
Posto che l'immobile oggetto di compravendita era stato alienato dalla convenuta in data 28.5.2020 al prezzo di € 82.000,00, nella prospettiva attorea tale importo costituiva il valore minimo da attribuire all'immobile in sede di riunione fittizia ai fini della determinazione della quota disponibile.
Effettuata la riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. e quantificato il patrimonio ereditario in complessivi €
130.771,06, assumeva che, ferma la possibilità per il padre di disporre di metà del RT patrimonio, ai sensi del primo comma dell'art. 537 c.c. le spettasse l'altra metà del patrimonio, per un importo quantomeno pari a € 65.385,53. Dato atto di aver ricevuto dalla successione paterna il solo relictum pari a € 1.771,06, lamentava la lesione della propria quota di legittima, da reintegrarsi RT mediante declaratoria di inefficacia e conseguente riduzione degli atti donativi compiuti in vita dal padre, quantomeno per il valore di € 63.614,47. L'attrice rappresentava infine che, qualora non si fosse ritenuto che la compravendita dissimulasse una donazione, il patrimonio ereditario di poteva stimarsi in € 78.771,06 e, pertanto, la quota Parte_2 di legittima riservatale ex lege ammontava a € 39.385,53: fermo l'importo già percepito di € 1.771,06,
assumeva le fosse ancora dovuta quantomeno la somma di € 37.614,47. RT
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
2. Nelle more del giudizio di merito, con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in data 2.2.2023
[...]
chiedeva che venisse disposto, inaudita altera parte, il sequestro conservativo dei beni mobili, RT immobili e dei crediti di . Sotto il profilo del fumus boni iuris, la ricorrente riteneva provato il P_ diritto di credito vantato nei confronti di in ragione della documentazione prodotta P_ comprovante i trasferimenti di denaro effettuati dal padre in favore della convenuta, nonché il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile sito in Abano Terme mediante provvista di denaro fornita dallo stesso de cuius. Deduceva poi, quanto al periculum in mora, che la durata della causa di merito avrebbe potuto pregiudicare i diritti restitutori sia in ragione della titolarità in capo alla resistente dell'unico immobile sito in
Monticello Conte Otto, sia in ragione dell'età avanzata della resistente e del conseguente potenziale rischio di aggressione del patrimonio da parte di creditori ereditari.
Non ritenendo sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento reso inaudita altera parte, il
G.I. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.3.2023. Con comparsa depositata in data
22.3.2023 si costituiva la resistente , contestando la sussistenza dei requisiti necessari P_ all'emissione del provvedimento cautelare. In merito al fumus boni iuris, la convenuta negava la natura simulata della compravendita dell'immobile sito in Abano Terme ed eccepiva comunque l'inammissibilità della domanda attorea ai sensi del primo comma dell'art. 564 c.c., non avendo la ricorrente accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario, trattandosi di ipotesi di azione promossa nei confronti di un terzo. La resistente contestava altresì la sussistenza del periculum in mora in ragione dell'esclusivo riferimento a potenziali atti dispositivi del proprio patrimonio, costituito dal solo immobile sito in Monticello Conte Otto, che rappresentava essere l'abitazione in cui aveva risieduto fin da quando era rimasta vedova dal 1980. Con ordinanza del 2.5.2023 il G.I. rigettava il ricorso per carenza del requisito del periculum in mora, ritenendo che non ricorressero elementi comprovanti il fondato timore di perdita o riduzione della garanzia del credito rivendicato dalla ricorrente.
3. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 21.4.2023 si costituiva nel P_ giudizio di merito eccependo in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per non aver l'attrice, quale unica erede di , preventivamente accettato l'eredità paterna con Parte_2 beneficio di inventario.
Nella prospettazione di parte convenuta, infatti, l'accettazione beneficiata costituiva condizione di procedibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice, quale legittimaria lesa, nei confronti di P_
, trattandosi - in assenza di un vincolo di coniugio e di disposizioni testamentarie in suo favore - di un
[...] soggetto terzo non coerede. La convenuta rappresentava che, al contrario, aveva accettato puramente e RT semplicemente l'eredità paterna, comportandosi quale erede e acquisendo i beni relitti del padre - ovvero il denaro depositato nel conto corrente e il controvalore del titolo postale: la riscossione di crediti e somme di pertinenza dell'eredità costituiva, infatti, una condotta idonea a configurare un'accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
deduceva quindi che, non potendosi qualificare l'attrice come legittimaria totalmente P_ pretermessa, in quanto tale esonerata dall'obbligo di accettazione beneficiata, la stessa avrebbe dovuto accettare l'eredità con beneficio d'inventario, non costituendo a tale proposito un'esimente l'esiguità del relictum.
La convenuta deduceva altresì che l'accettazione beneficiata costituiva presupposto anche per l'esercizio dell'azione di simulazione, sebbene contestasse la natura simulata della compravendita dell'immobile sito in
Abano Terme, che assumeva essere stato pagato con denaro proprio.
La convenuta contestava, infine, la valenza probatoria della perizia calligrafica eseguita sull'assegno di €
37.0000,00 del 20.5.2017 prodotta dall'attrice - trattandosi di un documento di parte introdotto in giudizio al di fuori del principio del contraddittorio - assumendo, in ogni caso, che la sottoscrizione fosse riconducibile al de cuius e che la volontà di donare fosse stata autonoma e consapevole.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
4. Alla prima udienza, tenutasi in data 16.5.2023 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava per l'ulteriore trattazione all'udienza del 28.9.2023. Con ordinanza del 27.10.2023, ritenendo l'eccezione di improcedibilità svolta da parte convenuta potenzialmente idonea a definire il giudizio, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.10.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Interamente decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si rileva quanto segue.
ha convenuto in giudizio per sentir accertare e dichiarare la natura RT P_ simulata dell'atto di compravendita immobiliare sopra indicato concluso tra quest'ultima e il de cuius, nonché, previa determinazione della quota di legittima riservatale ex art. 537 co. 1 c.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia e dunque la riduzione delle donazioni compiute in violazione della citata disposizione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 564, 1 co. c.c. prevede espressamente che “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazione e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisce, alla luce del dettato normativo, un onere incombente sul legittimario che lamenti la lesione della quota di legittima riservatagli ex lege e che intenda, per tale ragione, conseguire la riduzione di legati e donazioni effettuati dal de cuius a favore di soggetti terzi che non siano coeredi chiamati alla successione. Il legittimario totalmente pretermesso, per converso, difettando qualsivoglia vocazione in suo favore - sia essa legittima o testamentaria - non potrà validamente compiere alcun atto di accettazione, tantomeno beneficiata, acquisendo la qualità di erede solo all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione.
La ratio della disposizione in esame va ravvisata nell'esigenza di tutelare i terzi donatari e/o legatari non coeredi - che potrebbero non avere contezza dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario - da azioni del legittimario che, abusando dello strumento di tutela apprestato dall'art. 564 c.c., agisca in riduzione nonostante la capienza del relictum. Per contro, analoga esigenza non si ravvisa laddove i destinatari dell'azione siano essi stessi coeredi: si suppone, infatti, che i coeredi siano consapevoli della consistenza dell'asse ereditario e, in ogni caso, in possesso degli strumenti utili a compiere ogni opportuna ricognizione.
Si riporta sul punto Cass. civile, sez. II, 7.2.2020, n. 2914: “Questa Corte ha già messo in evidenza che la chiara lettera dell'art. 564 c.c., comma 1 – che statuisce che l'accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilità dell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi – è rispondente alla genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventario (quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenza dell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentava per il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendo che, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti e s'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti: si assume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare la consistenza dell'asse”.
Nel caso di cui trattasi, risulta opportuno rilevare, innanzitutto, che è deceduto ab Parte_2 intestato lasciando quale unica erede la figlia libero da altri vincoli giuridicamente rilevanti ai fini Pt_1 successori: gli effetti civili del matrimonio contratto con , infatti, erano cessati con sentenza Parte_3 del Tribunale di Padova del 19.6.1981.
A pagina 2 della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. sostiene che la convenuta non RT possa considerarsi persona terza da tutelare ai sensi dell'art. 564 c.c., in quanto legata al padre da una Pt_2 stabile e duratura relazione affettiva e, comunque, da sempre consapevole della consistenza del patrimonio del de cuius.
Tale prospettazione non appare condivisibile, posto che, in assenza di un vincolo di coniugio e di disposizioni testamentarie in suo favore, non può vantare alcun diritto sull'eredità del P_ convivente e deve, pertanto, qualificarsi come terza non coerede.
In merito alla qualificazione di quale legittimaria lesa o totalmente pretermessa - e al RT conseguente onere di accettazione dell'eredità paterna con beneficio di inventario -, si osserva quanto segue.
L'attrice, dato atto nell'atto introduttivo che al momento dell'apertura della successione il patrimonio del padre risultava costituito dal saldo del conto corrente n. 58412784 acceso presso Poste Italiane S.p.A. pari a € 747,60 e dal deposito titoli n. 2157371 “Fondo Europa Immobiliare” presso Poste Italiane S.p.A., deduceva di aver incassato l'intero relictum, quantificato in complessivi € 1.771,06 (cfr. documenti 9 e 10 di parte attrice).
Produceva quindi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la successione legittima, datata 7.3.2018, ove espressamente assumeva la qualifica di unica erede legittima di (cfr. documento 11 Parte_2 di parte attrice).
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'attrice dava altresì atto di essere venuta a conoscenza, soltanto nel 2023, attraverso una cartella di pagamento intestata a derivante dal mancato Parte_2 pagamento per l'anno 2017 della tassa automobilistica, dell'esistenza di un'autovettura Audi A6 Avant targata BM963MA di proprietà del padre, di cui aveva poi richiesto la rottamazione stante la vetustà del mezzo (cfr. documento 54 di parte attrice).
Tali documenti comprovano non soltanto la presenza di un relictum ereditario al momento dell'apertura della successione di - circostanza che non permette, quindi, di qualificare l'attrice come Parte_2 legittimaria totalmente pretermessa, in quanto tale esonerata dall'obbligo di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario -, ma altresì un'accettazione tacita, pura e semplice, dell'eredità paterna da parte di
, la quale, espressamente qualificatasi come erede del padre, ha compiuto atti che RT necessariamente presuppongono la volontà di accettare– ed anche prima (e quindi indipendentemente) della rottamazione del mezzo, di cui assume essere venuta a conoscenza successivamente, che pacificamente, costituendo atto di disposizione della proprietà di un bene ereditario, configura un'ipotesi di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (cfr. Cassazione civile, VI sez., sentenza n. 15663 del 23.7.2020 ove si legge che: “La necessità di dover intervenire sul bene mobile, anche per ragioni di pubblico interesse, non necessariamente implicava la soluzione della rottamazione, ben potendo i ricorrenti limitarsi, al fine di mantenere la qualità di chiamati, a disporre lo spostamento del veicolo dalla pubblica via e la sua custodia in un luogo sicuro, di modo che la decisione di provvedere alla distruzione del bene comporta l'esecuzione di un atto dispositivo della proprietà di un bene ereditario per il quale, a mente dell'art. 460 c.c., si imponeva la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la cui assenza non può che determinare
l'acquisto della qualità di erede in capo al disponente”).
Ad abundantiam, oltretutto, rileva pure l'instaurazione del presente giudizio laddove ha Parte_4 svolto azione di riduzione.
Parte attrice assume inoltre che, in considerazione dell'esiguità del relictum, si sarebbe configurata nel caso di specie una sua pretermissione “in senso sostanziale”, con conseguente esonero dall'obbligo di accettazione beneficiata.
L'assunto non coglie nel segno.
Sotto un primo profilo, è pacifico che l'accettazione beneficiata non sia richiesta per il legittimario che sia stato totalmente estromesso dall'eredità, il quale – come tale – non assume la qualità di erede fino a che non abbia intrapreso con successo l'azione di riduzione. Tale principio, evidentemente “pensato” per la vocazione testamentaria, è stato da tempo esteso anche all'erede legittimo sul rilievo che “qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione “ab intestato” può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge;
infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare
l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità” (ex multis Cass. civ., 7.10.2005, n. 19527).
In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa dirsi diseredato in senso formale, poiché chiamato ex lege all'eredità, è considerato pretermesso qualora il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos.
Nel caso di specie, risulta dalle stesse allegazioni attoree l'esistenza di un relictum in morte di Parte_2
, costituito da saldo conto corrente e titoli presso Poste italiane, dal che discendendone che
[...] [...]
deve qualificarsi come assunto legittimario leso, e non (invece) pretermesso. RT
Sotto un secondo profilo, è da escludere che l'esiguità del relictum possa valere a configurare il legittimario non come leso, ma come “sostanzialmente pretermesso”, esonerandolo dalla redazione dell'inventario prescritta ex lege.
Sul punto il dictum della norma è chiaro e l'interpretazione giurisprudenziale dominante richiede l'esaurimento dell'intero asse mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos. Appare sul punto condivisibile il dictum espresso da Corte Appello Venezia, sez. II civile, sentenza n. 1848 del 11.8.2022, secondo cui l'accettazione con beneficio d'inventario costituirebbe un onere incombente sul legittimario leso a prescindere dall'entità e dal valore del relictum (ivi si legge per l'appunto che “[...] l'esiguità della somma caduta in successione o la sua cessione a titolo gratuito al cointestatario del conto corrente, ad avviso del
Collegio, non sono elementi da cui poter affermare che non vi fosse l'obbligo di un'accettazione beneficiata, ben sapendo l'appellante dell'intervenuta donazione in favore del figlio e della titolarità in capo alla madre di metà delle somme presenti sul conto corrente”). Nel caso di specie invero era nella RT condizione di verificare, mediante accesso ai documenti contabili e fiscali riferiti al padre (come nei fatti accaduto) la presenza di movimentazioni di denaro in favore della convenuta, come pure rispetto all'atto dispositivo della abitazione del padre, prima della accettazione della di lui eredità.
Né la pronuncia di cui a Corte di Cassazione, sez. II, n. 24836 del 17.8.2022, citata da parte attrice ne sostiene le relative argomentazioni.
Detto provvedimento, invero, si limita a ribadire il consolidato principio per cui l'accettazione beneficiata non costituisce onere gravante sul legittimario totalmente pretermesso, sia nel caso di successione testamentaria, sia nell'ipotesi di successione legittima (quale il caso di specie) - ove la pretermissione del legittimario ricorre allorquando il de cuius abbia distribuito il suo intero patrimonio mediante atti di disposizione inter vivos. In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, era emerso solo nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito l'esistenza di un bene relitto non menzionato dagli attori in riduzione. La Suprema Corte, pertanto, osservava che “In ipotesi l'asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass. n. 19527/2005), essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum, senza che occorra aggiungere alcunché (Cass. n.
16535/2020). Se poi, nel corso del giudizio, tale ipotesi sia smentita, nel senso che emerga l'esistenza di beni relitti, la domanda di riduzione sarà rigettata od accolta in misura inferiore, in applicazione della regola che il legittimario può pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti, i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 17926/2020)”.
Nel caso di specie, al contrario, si ribadisce che l'esistenza di un relictum era nota all'attrice legittimaria da momento precedente all'introduzione del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha ritenuto necessaria l'accettazione beneficiata da parte di chi si assuma leso da una disposizione patrimoniale del de cuius a favore di un terzo, ritenuta lesiva della legittima, anche quando l'azione sia stata proposta da chi aveva già assunto la qualità di erede, avendo accettato l'eredità prima dell'introduzione del giudizio, ed anche in ipotesi di eredità dannosa per assenza di attivo
(cfr. Cass. civ. n. 19010/2024 in parte motiva).
In definitiva, proprio la redazione dell'inventario consente di accertare l'effettiva situazione patrimoniale del de cuius, anche sotto il profilo dell'irrisorietà del relictum e della sua conseguente insufficienza ai fini del soddisfacimento delle pretese del legittimario.
Pertanto, anche dinnanzi a un relictum esiguo, non potendosi considerare il legittimario come pretermesso per tale unica circostanza, questi sarà comunque gravato dall'onere di procedere all'accettazione beneficiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 564 c.c.
Posto che la previa accettazione con beneficio di inventario dà luogo a una condizione di ammissibilità dell'azione, la relativa eccezione tempestivamente formulata da parte convenuta (ferma restando la rilevabilità d'ufficio) va accolta e la domanda va dichiarata inammissibile.
6. L'attrice ha altresì proposto domanda di accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita immobiliare del 13.4.2015 concluso tra il de cuius e la convenuta , che assume P_ essere negozio simulato, dissimulante una donazione a favore della convenuta.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessità dell'accettazione con beneficio d'inventario non viene meno qualora il legittimario leso abbia esercitato, contestualmente all'azione di riduzione, quella di simulazione nei confronti di un negozio oneroso dissimulante una donazione, nel caso in cui il negozio simulato possegga i requisiti di forma (Cass. n. 4400/2011; Cass. n. 6315/2003). Non occorre invece l'accettazione beneficiata, in caso di simulazione assoluta o di simulazione relativa, quando il negozio dissimulato è nullo per vizio di forma o per altra causa (Cass. n. 10262/2003; Cass. n.
6315/2003; Cass. n. 8101/1997; Cass. n. 2294/1996; Cass. n. 905/1978).
Si veda sul punto Cass. civ., 27.6.2003, n. 10262: “L'esercizio dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè
l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario”.
Nel caso di specie ricorre la prima delle suddette ipotesi in quanto a fronte del fatto che l'attrice assume che la vendita notarile del 13.4.2015 sia simulata, e dissimulante una donazione, dall'esame del doc. 17 attoreo si trae la presenza, in sede di stipula notarile, oltrechè del notaio rogante, del de cuius-venditore e della convenuta-acquirente, anche di due testimoni- con ciò apparendo integrato l'onere di forma prescritto ex lege in relazione al negozio donazione, ritenuto dissimulato.
In definitiva, l'accettazione con beneficio d'inventario costituisce condizione di ammissibilità anche dell'azione di simulazione relativa, qualora detta azione venga esercitata esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione di cui all'art. 564 c.c., come nel caso di specie. Anche rispetto a tale domanda difetta quindi la condizione di procedibilità della domanda.
In conclusione, le domande attoree vanno dichiarate inammissibili, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e difesa spiegata dalle parti.
7. Quanto, infine, ai rilievi svolti da parte attrice in sede di prima udienza del 16.5.2023, laddove testualmente “ribadiva” la nullità per difetto di forma dell'atto dispositivo di euro 37.000,00, poi articolando relativa domanda nelle conclusioni in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. depositata in data
15.6.2023, rileva il Collegio come detta domanda deve ritenersi implicitamente rinunciata non essendo stata riproposta nel foglio di precisazione delle conclusioni attoreo depositato in data 24.10.2024 in vita della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, con applicazione di valori intermedi tra minimi e massimi tenuto conto del valore della causa (euro 65.000,00) in rapporto allo scaglione considerato.
Analoghi criteri devono essere osservati per la liquidazione dei compensi della fase cautelare, in relazione al procedimento per sequestro giudiziario ex art. 671 c.p.c. introdotto in corso di causa su iniziativa dell'attrice – conclusosi con ordinanza di rigetto - limitatamente alle fasi di studio e introduttiva in ragione dell'oralità della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione assorbita:
1. dichiara inammissibili le domande attoree;
2. condanna al rimborso delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa RT in favore di , che liquida € 2.300,00 per compenso professionale (di cui € 1.500,00 per la fase P_ di studio ed € 800,00 per la fase introduttiva), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3. condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € RT P_
8.000,00 per compenso professionale (di cui € 1.500,0 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, all'esito della Camera di Consiglio del 17.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Vittoria Cuogo
Il Presidente
Dott. Antonio Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott. Massimiliano De Giovanni Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), RT C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCO ROCCO attrice
contro
(C.F. ), P_ C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CARLOTTO convenuta
In punto: azione di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni parte attrice, come rassegnate all'udienza del 24.10.2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c.;
“Rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria,
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- accertarsi e dichiararsi che l'atto di compravendita del 13.4.2015 a rogito del Notaio dott.
[...]
di Arzignano (VI) (Rep. n. 166125 – Racc n. 38526) tra ed ed Per_1 Parte_2 P_ avente ad oggetto il trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito ad Abano Terme (PD) in via Jacopo Facciolati n. 5/F costituisce donazione dissimulata da parte di a favore di Parte_2
; P_
- determinarsi la quota di legittima riservata ex art. 537, comma 1, c.c. ad in relazione RT alla successione del defunto padre nella misura di 65.385,53 euro ovvero nella diversa Parte_2 maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa e dunque accertarsi e dichiararsi
l'intervenuta lesione della quota di legittima riservata ad e per l'effetto: RT
- dichiararsi proporzionalmente inefficaci e dunque ridursi le donazioni compiute in vita da
[...]
in violazione dell'art. 537, comma 1, c.c. fino alla reintegrazione della quota di legittima Parte_2 riservata ad nell'ammontare accertato e dichiarato, previa detrazione della somma di RT
1.771,06 euro che la stessa ha già ricevuto dalla successione del defunto padre RT [...]
e pertanto Parte_2
- condannare al conseguente obbligo restitutorio per equivalente e/o in natura a favore di P_
. RT
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui l'atto di compravendita del 13.4.2015 a rogito del Notaio dott.
[...]
di Arzignano (VI) (Rep. n. 166125 – Racc n. 38526) tra ed ed Per_1 Parte_2 P_ avente ad oggetto il trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito ad Abano Terme (PD) in via Jacopo Facciolati n. 5/F non fosse dichiarato donazione dissimulata, determinarsi la quota di legittima riservata ex art. 537, comma 1, c.c. ad in relazione alla successione del defunto padre RT
nella misura di 39.385,53 euro ovvero nella diversa maggiore o minore somma che fosse Parte_2 accertata in corso di causa e dunque accertarsi e dichiararsi l'intervenuta lesione della quota di legittima riservata ad e per l'effetto: RT
- dichiararsi proporzionalmente inefficaci e dunque ridursi le donazioni compiute in vita da
[...]
in violazione dell'art. 537, comma 1, c.c. fino alla reintegrazione della quota di legittima Parte_2 riservata ad nell'ammontare accertato e dichiarato, previa detrazione della somma di RT
1.771,06 euro che la stessa ha già ricevuto dalla successione del defunto padre RT [...]
e pertanto Parte_2
- condannare al conseguente obbligo restitutorio per equivalente e/o in natura a favore di P_
. RT
IN VIA ISTRUTTORIA
- si precisano le conclusioni richiamandosi alla formulazione delle definitive istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente del 17.7.2023 e del 6.9.2023. Con il favore di spese e compensi di causa”.
Conclusioni parte convenuta, come rassegnate all'udienza del 24.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.:
“Ogni contraria istanza o eccezione disattesa.
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità di tutte le domande avverse in mancanza dei requisiti di cui all'art. 564 c.c. e nella specie della necessaria accettazione beneficiata dell'eredità di causa e/o comunque per tutte le ragioni che il Giudice riterrà e conseguentemente rigettare le medesime.
Nel merito rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto nuove ed infondate in fatto e in diritto, inammissibili e improcedibili per le ragioni dedotte in atti e quelle che il Giudice riterrà.
Ammettersi le prove richieste.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di giudizio della fase di merito e di quella cautelare”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio RT P_ deducendo che il padre era deceduto ab intestato in Vicenza il 23.5.2017, privo di Parte_2 vincoli giuridicamente rilevanti ai fini successori e lasciando l'attrice, sua figlia, come unica erede. Ella rappresentava che, al momento dell'apertura della successione, il padre risultava domiciliato presso l'abitazione dell'odierna convenuta - cui era legato da stabile relazione affettiva - e che il patrimonio ereditario era costituito soltanto dal conto corrente n. 58412784, acceso presso Poste Italiane S.p.A., con saldo pari a € 747,60 e dal deposito n. 2157371 presso Poste Italiane S.p.A., estinto dall'attrice medesima percependo un controvalore pari a € 1.023,46.
deduceva che, nei tre anni antecedenti la morte, il padre aveva compiuto plurimi atti RT dispositivi a favore dell'odierna convenuta, ritenuti integrare atti di liberalità, nello specifico:
1) versamento della somma di € 10.000,00 con assegno vidimato n. 6553268126-02 del 16.10.2014;
2) versamento della somma di € 30.000,00 con bonifico del 27.3.2015;
3) versamento della somma di € 37.000,00 con assegno n. 7201886884 del 20.5.2017;
4) compravendita del 13.4.2015 n. 166125 rep. dott. , con cui il de cuius aveva alienato a Per_1 P_
la nuda proprietà di immobile sito in Comune di Abano Terme (PD), via Jacopo Facciolati n. 5/F,
[...] catastalmente censito al C.F. del medesimo Comune al Foglio 7, con le particelle n. 1274, sub 7 e 13 e n.
1274, sub 21, riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio.
L'attrice assumeva che i predetti atti dispositivi, eccedendo la quota disponibile, fossero lesivi della quota di legittima riservatale ex lege quale unica erede legittimaria di . Parte_2
In particolare riteneva che il contratto di compravendita succitato dissimulasse una donazione effettuata dal de cuius a favore di , da considerarsi quindi ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.: P_ nella prospettazione attorea, infatti, con il bonifico di € 30.000,00 effettuato il 27.3.2015 Parte_2 aveva di fatto messo a disposizione della convenuta la provvista necessaria per l'acquisto, posto che il corrispettivo pattuito per la compravendita ammontava a € 32.500,00 – ossia somma del tutto assimilabile quanto a ordine di grandezza - ed era stato corrisposto da con assegno bancario incassato il P_
14.4.2015.
L'attrice assumeva, pertanto, che l'effettiva volontà delle parti fosse quella di trasferire gratuitamente il bene per spirito di liberalità: nella ricostruzione attorea l'intento simulatorio poteva desumersi da ulteriori elementi, quali la non congruità del prezzo pattuito rispetto all'effettivo valore del diritto di nuda proprietà, la riserva di usufrutto in capo al venditore e la presenza di due testimoni al momento della stipula.
Posto che l'immobile oggetto di compravendita era stato alienato dalla convenuta in data 28.5.2020 al prezzo di € 82.000,00, nella prospettiva attorea tale importo costituiva il valore minimo da attribuire all'immobile in sede di riunione fittizia ai fini della determinazione della quota disponibile.
Effettuata la riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. e quantificato il patrimonio ereditario in complessivi €
130.771,06, assumeva che, ferma la possibilità per il padre di disporre di metà del RT patrimonio, ai sensi del primo comma dell'art. 537 c.c. le spettasse l'altra metà del patrimonio, per un importo quantomeno pari a € 65.385,53. Dato atto di aver ricevuto dalla successione paterna il solo relictum pari a € 1.771,06, lamentava la lesione della propria quota di legittima, da reintegrarsi RT mediante declaratoria di inefficacia e conseguente riduzione degli atti donativi compiuti in vita dal padre, quantomeno per il valore di € 63.614,47. L'attrice rappresentava infine che, qualora non si fosse ritenuto che la compravendita dissimulasse una donazione, il patrimonio ereditario di poteva stimarsi in € 78.771,06 e, pertanto, la quota Parte_2 di legittima riservatale ex lege ammontava a € 39.385,53: fermo l'importo già percepito di € 1.771,06,
assumeva le fosse ancora dovuta quantomeno la somma di € 37.614,47. RT
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
2. Nelle more del giudizio di merito, con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in data 2.2.2023
[...]
chiedeva che venisse disposto, inaudita altera parte, il sequestro conservativo dei beni mobili, RT immobili e dei crediti di . Sotto il profilo del fumus boni iuris, la ricorrente riteneva provato il P_ diritto di credito vantato nei confronti di in ragione della documentazione prodotta P_ comprovante i trasferimenti di denaro effettuati dal padre in favore della convenuta, nonché il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile sito in Abano Terme mediante provvista di denaro fornita dallo stesso de cuius. Deduceva poi, quanto al periculum in mora, che la durata della causa di merito avrebbe potuto pregiudicare i diritti restitutori sia in ragione della titolarità in capo alla resistente dell'unico immobile sito in
Monticello Conte Otto, sia in ragione dell'età avanzata della resistente e del conseguente potenziale rischio di aggressione del patrimonio da parte di creditori ereditari.
Non ritenendo sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento reso inaudita altera parte, il
G.I. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.3.2023. Con comparsa depositata in data
22.3.2023 si costituiva la resistente , contestando la sussistenza dei requisiti necessari P_ all'emissione del provvedimento cautelare. In merito al fumus boni iuris, la convenuta negava la natura simulata della compravendita dell'immobile sito in Abano Terme ed eccepiva comunque l'inammissibilità della domanda attorea ai sensi del primo comma dell'art. 564 c.c., non avendo la ricorrente accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario, trattandosi di ipotesi di azione promossa nei confronti di un terzo. La resistente contestava altresì la sussistenza del periculum in mora in ragione dell'esclusivo riferimento a potenziali atti dispositivi del proprio patrimonio, costituito dal solo immobile sito in Monticello Conte Otto, che rappresentava essere l'abitazione in cui aveva risieduto fin da quando era rimasta vedova dal 1980. Con ordinanza del 2.5.2023 il G.I. rigettava il ricorso per carenza del requisito del periculum in mora, ritenendo che non ricorressero elementi comprovanti il fondato timore di perdita o riduzione della garanzia del credito rivendicato dalla ricorrente.
3. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 21.4.2023 si costituiva nel P_ giudizio di merito eccependo in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per non aver l'attrice, quale unica erede di , preventivamente accettato l'eredità paterna con Parte_2 beneficio di inventario.
Nella prospettazione di parte convenuta, infatti, l'accettazione beneficiata costituiva condizione di procedibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice, quale legittimaria lesa, nei confronti di P_
, trattandosi - in assenza di un vincolo di coniugio e di disposizioni testamentarie in suo favore - di un
[...] soggetto terzo non coerede. La convenuta rappresentava che, al contrario, aveva accettato puramente e RT semplicemente l'eredità paterna, comportandosi quale erede e acquisendo i beni relitti del padre - ovvero il denaro depositato nel conto corrente e il controvalore del titolo postale: la riscossione di crediti e somme di pertinenza dell'eredità costituiva, infatti, una condotta idonea a configurare un'accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
deduceva quindi che, non potendosi qualificare l'attrice come legittimaria totalmente P_ pretermessa, in quanto tale esonerata dall'obbligo di accettazione beneficiata, la stessa avrebbe dovuto accettare l'eredità con beneficio d'inventario, non costituendo a tale proposito un'esimente l'esiguità del relictum.
La convenuta deduceva altresì che l'accettazione beneficiata costituiva presupposto anche per l'esercizio dell'azione di simulazione, sebbene contestasse la natura simulata della compravendita dell'immobile sito in
Abano Terme, che assumeva essere stato pagato con denaro proprio.
La convenuta contestava, infine, la valenza probatoria della perizia calligrafica eseguita sull'assegno di €
37.0000,00 del 20.5.2017 prodotta dall'attrice - trattandosi di un documento di parte introdotto in giudizio al di fuori del principio del contraddittorio - assumendo, in ogni caso, che la sottoscrizione fosse riconducibile al de cuius e che la volontà di donare fosse stata autonoma e consapevole.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
4. Alla prima udienza, tenutasi in data 16.5.2023 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava per l'ulteriore trattazione all'udienza del 28.9.2023. Con ordinanza del 27.10.2023, ritenendo l'eccezione di improcedibilità svolta da parte convenuta potenzialmente idonea a definire il giudizio, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.10.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Interamente decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si rileva quanto segue.
ha convenuto in giudizio per sentir accertare e dichiarare la natura RT P_ simulata dell'atto di compravendita immobiliare sopra indicato concluso tra quest'ultima e il de cuius, nonché, previa determinazione della quota di legittima riservatale ex art. 537 co. 1 c.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia e dunque la riduzione delle donazioni compiute in violazione della citata disposizione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 564, 1 co. c.c. prevede espressamente che “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazione e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisce, alla luce del dettato normativo, un onere incombente sul legittimario che lamenti la lesione della quota di legittima riservatagli ex lege e che intenda, per tale ragione, conseguire la riduzione di legati e donazioni effettuati dal de cuius a favore di soggetti terzi che non siano coeredi chiamati alla successione. Il legittimario totalmente pretermesso, per converso, difettando qualsivoglia vocazione in suo favore - sia essa legittima o testamentaria - non potrà validamente compiere alcun atto di accettazione, tantomeno beneficiata, acquisendo la qualità di erede solo all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione.
La ratio della disposizione in esame va ravvisata nell'esigenza di tutelare i terzi donatari e/o legatari non coeredi - che potrebbero non avere contezza dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario - da azioni del legittimario che, abusando dello strumento di tutela apprestato dall'art. 564 c.c., agisca in riduzione nonostante la capienza del relictum. Per contro, analoga esigenza non si ravvisa laddove i destinatari dell'azione siano essi stessi coeredi: si suppone, infatti, che i coeredi siano consapevoli della consistenza dell'asse ereditario e, in ogni caso, in possesso degli strumenti utili a compiere ogni opportuna ricognizione.
Si riporta sul punto Cass. civile, sez. II, 7.2.2020, n. 2914: “Questa Corte ha già messo in evidenza che la chiara lettera dell'art. 564 c.c., comma 1 – che statuisce che l'accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilità dell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi – è rispondente alla genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventario (quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenza dell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentava per il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendo che, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti e s'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti: si assume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare la consistenza dell'asse”.
Nel caso di cui trattasi, risulta opportuno rilevare, innanzitutto, che è deceduto ab Parte_2 intestato lasciando quale unica erede la figlia libero da altri vincoli giuridicamente rilevanti ai fini Pt_1 successori: gli effetti civili del matrimonio contratto con , infatti, erano cessati con sentenza Parte_3 del Tribunale di Padova del 19.6.1981.
A pagina 2 della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. sostiene che la convenuta non RT possa considerarsi persona terza da tutelare ai sensi dell'art. 564 c.c., in quanto legata al padre da una Pt_2 stabile e duratura relazione affettiva e, comunque, da sempre consapevole della consistenza del patrimonio del de cuius.
Tale prospettazione non appare condivisibile, posto che, in assenza di un vincolo di coniugio e di disposizioni testamentarie in suo favore, non può vantare alcun diritto sull'eredità del P_ convivente e deve, pertanto, qualificarsi come terza non coerede.
In merito alla qualificazione di quale legittimaria lesa o totalmente pretermessa - e al RT conseguente onere di accettazione dell'eredità paterna con beneficio di inventario -, si osserva quanto segue.
L'attrice, dato atto nell'atto introduttivo che al momento dell'apertura della successione il patrimonio del padre risultava costituito dal saldo del conto corrente n. 58412784 acceso presso Poste Italiane S.p.A. pari a € 747,60 e dal deposito titoli n. 2157371 “Fondo Europa Immobiliare” presso Poste Italiane S.p.A., deduceva di aver incassato l'intero relictum, quantificato in complessivi € 1.771,06 (cfr. documenti 9 e 10 di parte attrice).
Produceva quindi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la successione legittima, datata 7.3.2018, ove espressamente assumeva la qualifica di unica erede legittima di (cfr. documento 11 Parte_2 di parte attrice).
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'attrice dava altresì atto di essere venuta a conoscenza, soltanto nel 2023, attraverso una cartella di pagamento intestata a derivante dal mancato Parte_2 pagamento per l'anno 2017 della tassa automobilistica, dell'esistenza di un'autovettura Audi A6 Avant targata BM963MA di proprietà del padre, di cui aveva poi richiesto la rottamazione stante la vetustà del mezzo (cfr. documento 54 di parte attrice).
Tali documenti comprovano non soltanto la presenza di un relictum ereditario al momento dell'apertura della successione di - circostanza che non permette, quindi, di qualificare l'attrice come Parte_2 legittimaria totalmente pretermessa, in quanto tale esonerata dall'obbligo di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario -, ma altresì un'accettazione tacita, pura e semplice, dell'eredità paterna da parte di
, la quale, espressamente qualificatasi come erede del padre, ha compiuto atti che RT necessariamente presuppongono la volontà di accettare– ed anche prima (e quindi indipendentemente) della rottamazione del mezzo, di cui assume essere venuta a conoscenza successivamente, che pacificamente, costituendo atto di disposizione della proprietà di un bene ereditario, configura un'ipotesi di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (cfr. Cassazione civile, VI sez., sentenza n. 15663 del 23.7.2020 ove si legge che: “La necessità di dover intervenire sul bene mobile, anche per ragioni di pubblico interesse, non necessariamente implicava la soluzione della rottamazione, ben potendo i ricorrenti limitarsi, al fine di mantenere la qualità di chiamati, a disporre lo spostamento del veicolo dalla pubblica via e la sua custodia in un luogo sicuro, di modo che la decisione di provvedere alla distruzione del bene comporta l'esecuzione di un atto dispositivo della proprietà di un bene ereditario per il quale, a mente dell'art. 460 c.c., si imponeva la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la cui assenza non può che determinare
l'acquisto della qualità di erede in capo al disponente”).
Ad abundantiam, oltretutto, rileva pure l'instaurazione del presente giudizio laddove ha Parte_4 svolto azione di riduzione.
Parte attrice assume inoltre che, in considerazione dell'esiguità del relictum, si sarebbe configurata nel caso di specie una sua pretermissione “in senso sostanziale”, con conseguente esonero dall'obbligo di accettazione beneficiata.
L'assunto non coglie nel segno.
Sotto un primo profilo, è pacifico che l'accettazione beneficiata non sia richiesta per il legittimario che sia stato totalmente estromesso dall'eredità, il quale – come tale – non assume la qualità di erede fino a che non abbia intrapreso con successo l'azione di riduzione. Tale principio, evidentemente “pensato” per la vocazione testamentaria, è stato da tempo esteso anche all'erede legittimo sul rilievo che “qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione “ab intestato” può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge;
infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare
l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità” (ex multis Cass. civ., 7.10.2005, n. 19527).
In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa dirsi diseredato in senso formale, poiché chiamato ex lege all'eredità, è considerato pretermesso qualora il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos.
Nel caso di specie, risulta dalle stesse allegazioni attoree l'esistenza di un relictum in morte di Parte_2
, costituito da saldo conto corrente e titoli presso Poste italiane, dal che discendendone che
[...] [...]
deve qualificarsi come assunto legittimario leso, e non (invece) pretermesso. RT
Sotto un secondo profilo, è da escludere che l'esiguità del relictum possa valere a configurare il legittimario non come leso, ma come “sostanzialmente pretermesso”, esonerandolo dalla redazione dell'inventario prescritta ex lege.
Sul punto il dictum della norma è chiaro e l'interpretazione giurisprudenziale dominante richiede l'esaurimento dell'intero asse mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos. Appare sul punto condivisibile il dictum espresso da Corte Appello Venezia, sez. II civile, sentenza n. 1848 del 11.8.2022, secondo cui l'accettazione con beneficio d'inventario costituirebbe un onere incombente sul legittimario leso a prescindere dall'entità e dal valore del relictum (ivi si legge per l'appunto che “[...] l'esiguità della somma caduta in successione o la sua cessione a titolo gratuito al cointestatario del conto corrente, ad avviso del
Collegio, non sono elementi da cui poter affermare che non vi fosse l'obbligo di un'accettazione beneficiata, ben sapendo l'appellante dell'intervenuta donazione in favore del figlio e della titolarità in capo alla madre di metà delle somme presenti sul conto corrente”). Nel caso di specie invero era nella RT condizione di verificare, mediante accesso ai documenti contabili e fiscali riferiti al padre (come nei fatti accaduto) la presenza di movimentazioni di denaro in favore della convenuta, come pure rispetto all'atto dispositivo della abitazione del padre, prima della accettazione della di lui eredità.
Né la pronuncia di cui a Corte di Cassazione, sez. II, n. 24836 del 17.8.2022, citata da parte attrice ne sostiene le relative argomentazioni.
Detto provvedimento, invero, si limita a ribadire il consolidato principio per cui l'accettazione beneficiata non costituisce onere gravante sul legittimario totalmente pretermesso, sia nel caso di successione testamentaria, sia nell'ipotesi di successione legittima (quale il caso di specie) - ove la pretermissione del legittimario ricorre allorquando il de cuius abbia distribuito il suo intero patrimonio mediante atti di disposizione inter vivos. In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, era emerso solo nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito l'esistenza di un bene relitto non menzionato dagli attori in riduzione. La Suprema Corte, pertanto, osservava che “In ipotesi l'asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass. n. 19527/2005), essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum, senza che occorra aggiungere alcunché (Cass. n.
16535/2020). Se poi, nel corso del giudizio, tale ipotesi sia smentita, nel senso che emerga l'esistenza di beni relitti, la domanda di riduzione sarà rigettata od accolta in misura inferiore, in applicazione della regola che il legittimario può pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti, i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 17926/2020)”.
Nel caso di specie, al contrario, si ribadisce che l'esistenza di un relictum era nota all'attrice legittimaria da momento precedente all'introduzione del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha ritenuto necessaria l'accettazione beneficiata da parte di chi si assuma leso da una disposizione patrimoniale del de cuius a favore di un terzo, ritenuta lesiva della legittima, anche quando l'azione sia stata proposta da chi aveva già assunto la qualità di erede, avendo accettato l'eredità prima dell'introduzione del giudizio, ed anche in ipotesi di eredità dannosa per assenza di attivo
(cfr. Cass. civ. n. 19010/2024 in parte motiva).
In definitiva, proprio la redazione dell'inventario consente di accertare l'effettiva situazione patrimoniale del de cuius, anche sotto il profilo dell'irrisorietà del relictum e della sua conseguente insufficienza ai fini del soddisfacimento delle pretese del legittimario.
Pertanto, anche dinnanzi a un relictum esiguo, non potendosi considerare il legittimario come pretermesso per tale unica circostanza, questi sarà comunque gravato dall'onere di procedere all'accettazione beneficiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 564 c.c.
Posto che la previa accettazione con beneficio di inventario dà luogo a una condizione di ammissibilità dell'azione, la relativa eccezione tempestivamente formulata da parte convenuta (ferma restando la rilevabilità d'ufficio) va accolta e la domanda va dichiarata inammissibile.
6. L'attrice ha altresì proposto domanda di accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita immobiliare del 13.4.2015 concluso tra il de cuius e la convenuta , che assume P_ essere negozio simulato, dissimulante una donazione a favore della convenuta.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessità dell'accettazione con beneficio d'inventario non viene meno qualora il legittimario leso abbia esercitato, contestualmente all'azione di riduzione, quella di simulazione nei confronti di un negozio oneroso dissimulante una donazione, nel caso in cui il negozio simulato possegga i requisiti di forma (Cass. n. 4400/2011; Cass. n. 6315/2003). Non occorre invece l'accettazione beneficiata, in caso di simulazione assoluta o di simulazione relativa, quando il negozio dissimulato è nullo per vizio di forma o per altra causa (Cass. n. 10262/2003; Cass. n.
6315/2003; Cass. n. 8101/1997; Cass. n. 2294/1996; Cass. n. 905/1978).
Si veda sul punto Cass. civ., 27.6.2003, n. 10262: “L'esercizio dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè
l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario”.
Nel caso di specie ricorre la prima delle suddette ipotesi in quanto a fronte del fatto che l'attrice assume che la vendita notarile del 13.4.2015 sia simulata, e dissimulante una donazione, dall'esame del doc. 17 attoreo si trae la presenza, in sede di stipula notarile, oltrechè del notaio rogante, del de cuius-venditore e della convenuta-acquirente, anche di due testimoni- con ciò apparendo integrato l'onere di forma prescritto ex lege in relazione al negozio donazione, ritenuto dissimulato.
In definitiva, l'accettazione con beneficio d'inventario costituisce condizione di ammissibilità anche dell'azione di simulazione relativa, qualora detta azione venga esercitata esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione di cui all'art. 564 c.c., come nel caso di specie. Anche rispetto a tale domanda difetta quindi la condizione di procedibilità della domanda.
In conclusione, le domande attoree vanno dichiarate inammissibili, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e difesa spiegata dalle parti.
7. Quanto, infine, ai rilievi svolti da parte attrice in sede di prima udienza del 16.5.2023, laddove testualmente “ribadiva” la nullità per difetto di forma dell'atto dispositivo di euro 37.000,00, poi articolando relativa domanda nelle conclusioni in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. depositata in data
15.6.2023, rileva il Collegio come detta domanda deve ritenersi implicitamente rinunciata non essendo stata riproposta nel foglio di precisazione delle conclusioni attoreo depositato in data 24.10.2024 in vita della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, con applicazione di valori intermedi tra minimi e massimi tenuto conto del valore della causa (euro 65.000,00) in rapporto allo scaglione considerato.
Analoghi criteri devono essere osservati per la liquidazione dei compensi della fase cautelare, in relazione al procedimento per sequestro giudiziario ex art. 671 c.p.c. introdotto in corso di causa su iniziativa dell'attrice – conclusosi con ordinanza di rigetto - limitatamente alle fasi di studio e introduttiva in ragione dell'oralità della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione assorbita:
1. dichiara inammissibili le domande attoree;
2. condanna al rimborso delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa RT in favore di , che liquida € 2.300,00 per compenso professionale (di cui € 1.500,00 per la fase P_ di studio ed € 800,00 per la fase introduttiva), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3. condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € RT P_
8.000,00 per compenso professionale (di cui € 1.500,0 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, all'esito della Camera di Consiglio del 17.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Vittoria Cuogo
Il Presidente
Dott. Antonio Picardi